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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott. Bruno Perla Giudice dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2156/2025 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Amorosi del Foro C.F._1
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Michele Angelo Lupoi e C.F._2
Tiziana Falvo, entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - resistente nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Marina Gigante del Foro di C.F._3
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni congiunte del ricorrente e dei resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:
1 - disporre che, in parziale modifica delle condizioni del divorzio, il sig. cessi Parte_1
di corrispondere alla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso, il 50% CP_1
del contributo straordinario alle spese dovuto per il figlio;
CP_2
- disporre che il sig. continui a corrispondere il contributo ordinario al Parte_1
mantenimento del figlio fino al 30 settembre 2025; CP_2
- disporre che, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e sino al 31 dicembre 2025, il contributo al mantenimento ordinario del figlio venga ridotto ad euro 200,00; CP_2
- revocare, dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo al sig. CP_2 Parte_1
- dare atto che resta invariato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente, così come previsto dalla pronuncia di divorzio.
Le spese del presente procedimento sono compensate con rinunzia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L.P.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, premesso che il Parte_1
ricorrente aveva contratto matrimonio con il 23 settembre 1989 a Controparte_1
Bologna, che dall'unione erano nati il 19 agosto 1997 i gemelli ed , CP_2 Per_1
che nell'anno 2016 i coniugi erano addivenuti alla decisione di separarsi e che successivamente, su ricorso congiunto dei coniugi separati, il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 21 marzo 2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che il versasse alla entro Parte_1 CP_1
il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma di euro 600,00 (ossia euro 300,00 per ciascuno), fino al raggiungimento della autosufficienza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'autosufficienza economica
2 del figlio e conseguentemente che fosse dichiarato che nulla era Controparte_2
tenuto a versare il ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio e per le spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso. In via subordinata, il ricorrente chiedeva, nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto autosufficiente, che Controparte_2
venisse disposto il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore del figlio, con riduzione dell'importo a carico del padre nella misura di euro 100,00 mensili, ponendo a carico della madre un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie relative a . CP_2
A fondamento della domanda di revoca del contributo economico ordinario e straordinario in favore di , sosteneva che il figlio aveva già CP_2 Parte_1
concluso da quasi due anni il percorso scolastico, avendo conseguito, fuori corso, il diploma di laurea triennale in design del prodotto industriale, aveva successivamente rifiutato una proposta lavorativa, confacente al proprio titolo di studio, presso un'azienda bolognese ed aveva poi deciso di recarsi all'estero, dimostrando un'autonomia nel provvedere al proprio mantenimento e reperendo un'occupazione lavorativa in Australia, poi interrotta dal medesimo, per recarsi in Indonesia a Bali. Il ricorrente affermava altresì che il figlio, una volta rientrato in Italia, non aveva cercato un'occupazione lavorativa ed adduceva infine un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche e reddituali rispetto a quelle esistenti all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio, rilevando come dal 5 ottobre 2024 aveva contratto matrimonio con Controparte_3
Si costituiva eccependo l'insussistenza dei presupposti sia Controparte_1
per la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il mantenimento di
, essendo il figlio “allo stato, (incolpevolmente) non autosufficiente”, sia per la CP_2
eventuale riduzione dell'assegno, essendo l'importo dovuto da del Parte_1
tutto compatibile con la situazione patrimoniale e reddituale del medesimo. La resistente eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda del ricorrente di porre a carico della un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio CP_1
3 nella misura di euro 200,00 mensili, nonché, nella misura del 100%, le spese straordinarie relative a , mancando il ricorrente della relativa legittimazione. CP_2
La resistente formulava inoltre, in via riconvenzionale, una richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia , pari ad euro Per_1
300,00 al mese, precisando che la figlia aveva conseguito la laurea in psicologia con il massimo dei voti e che le esigenze della ragazza erano accresciute dall'epoca del divorzio, avvenuto nel 2019. chiedeva dunque il rigetto del ricorso avversario e, in via Controparte_1
meramente subordinata, la riduzione del contributo a titolo di mantenimento del figlio a carico del padre a euro 200,00, con rivalutazione annuale ISTAT, nonché in CP_2
accoglimento della domanda riconvenzionale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia di euro 450,00, Per_1
con rivalutazione annuale ISTAT.
Si costituiva pure eccependo l'insussistenza delle condizioni Controparte_2
per la modifica del contributo al mantenimento che il padre era tenuto a versare per il medesimo, precisando di aver concluso con esito positivo i propri studi ed essendo in cerca di lavoro, pur svolgendo attività occasionale nell'azienda del compagno della madre, dalla quale percepiva la somma di euro 250,00 mensili. Il convenuto affermava che il lavoro temporaneo e di “brevissima durata” svolto in Australia non era risultato sufficiente a permettergli la sopravvivenza e che il medesimo aveva potuto fare affidamento sul sostegno della madre e sui propri risparmi, derivanti da diversi regali in denaro che il nonno materno gli aveva elargito nel corso degli anni, ritenendo pertanto che rispetto al divorzio la propria situazione economica non fosse migliorata. chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso avversario. Controparte_2
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente, la resistente e il figlio convenuto sono stati sentiti di persona dal Presidente di sezione relatore alla prima udienza del 3 giugno 2025, nel corso della quale è stato esperito un tentativo di conciliazione, che, dopo ampia discussione e confronto fra le parti e i loro difensori,
4 ha portato alla formulazione di conclusioni comuni, le quali sono state successivamente formalizzate dai difensori nelle note scritte depositate in sostituzione della successiva udienza del 2 luglio 2025. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le statuizioni concordate dal ricorrente e dai resistenti possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dai convenuti.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) recepisce le pattuizioni concordate dal ricorrente e dai resistenti e, per l'effetto, dà atto che, in parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di questo
Tribunale 21 marzo 2019 – 2 aprile 2019, n. 814, cessa di Parte_1
corrispondere a dalla data della proposizione del ricorso, il 50% Controparte_1
del contributo straordinario alle spese dovuto per il figlio e continuerà a CP_2
corrispondere il contributo ordinario al mantenimento del figlio fino al 30 CP_2
settembre 2025; con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e sino al 31 dicembre 2025, il contributo al mantenimento ordinario del figlio da parte di CP_2 Parte_1
sarà ridotto ad euro 200,00; dal 1° gennaio 2026 sarà revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo al padre;
dà atto infine che rimane invariato CP_2
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, così come previsto Per_1
dalla pronuncia di divorzio;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 29 luglio 2025.
5 Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
6
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott. Bruno Perla Giudice dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2156/2025 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Amorosi del Foro C.F._1
di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Michele Angelo Lupoi e C.F._2
Tiziana Falvo, entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - resistente nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Marina Gigante del Foro di C.F._3
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni congiunte del ricorrente e dei resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:
1 - disporre che, in parziale modifica delle condizioni del divorzio, il sig. cessi Parte_1
di corrispondere alla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso, il 50% CP_1
del contributo straordinario alle spese dovuto per il figlio;
CP_2
- disporre che il sig. continui a corrispondere il contributo ordinario al Parte_1
mantenimento del figlio fino al 30 settembre 2025; CP_2
- disporre che, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e sino al 31 dicembre 2025, il contributo al mantenimento ordinario del figlio venga ridotto ad euro 200,00; CP_2
- revocare, dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo al sig. CP_2 Parte_1
- dare atto che resta invariato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente, così come previsto dalla pronuncia di divorzio.
Le spese del presente procedimento sono compensate con rinunzia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L.P.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, premesso che il Parte_1
ricorrente aveva contratto matrimonio con il 23 settembre 1989 a Controparte_1
Bologna, che dall'unione erano nati il 19 agosto 1997 i gemelli ed , CP_2 Per_1
che nell'anno 2016 i coniugi erano addivenuti alla decisione di separarsi e che successivamente, su ricorso congiunto dei coniugi separati, il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 21 marzo 2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che il versasse alla entro Parte_1 CP_1
il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma di euro 600,00 (ossia euro 300,00 per ciascuno), fino al raggiungimento della autosufficienza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'autosufficienza economica
2 del figlio e conseguentemente che fosse dichiarato che nulla era Controparte_2
tenuto a versare il ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio e per le spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso. In via subordinata, il ricorrente chiedeva, nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto autosufficiente, che Controparte_2
venisse disposto il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore del figlio, con riduzione dell'importo a carico del padre nella misura di euro 100,00 mensili, ponendo a carico della madre un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie relative a . CP_2
A fondamento della domanda di revoca del contributo economico ordinario e straordinario in favore di , sosteneva che il figlio aveva già CP_2 Parte_1
concluso da quasi due anni il percorso scolastico, avendo conseguito, fuori corso, il diploma di laurea triennale in design del prodotto industriale, aveva successivamente rifiutato una proposta lavorativa, confacente al proprio titolo di studio, presso un'azienda bolognese ed aveva poi deciso di recarsi all'estero, dimostrando un'autonomia nel provvedere al proprio mantenimento e reperendo un'occupazione lavorativa in Australia, poi interrotta dal medesimo, per recarsi in Indonesia a Bali. Il ricorrente affermava altresì che il figlio, una volta rientrato in Italia, non aveva cercato un'occupazione lavorativa ed adduceva infine un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche e reddituali rispetto a quelle esistenti all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio, rilevando come dal 5 ottobre 2024 aveva contratto matrimonio con Controparte_3
Si costituiva eccependo l'insussistenza dei presupposti sia Controparte_1
per la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il mantenimento di
, essendo il figlio “allo stato, (incolpevolmente) non autosufficiente”, sia per la CP_2
eventuale riduzione dell'assegno, essendo l'importo dovuto da del Parte_1
tutto compatibile con la situazione patrimoniale e reddituale del medesimo. La resistente eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda del ricorrente di porre a carico della un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio CP_1
3 nella misura di euro 200,00 mensili, nonché, nella misura del 100%, le spese straordinarie relative a , mancando il ricorrente della relativa legittimazione. CP_2
La resistente formulava inoltre, in via riconvenzionale, una richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia , pari ad euro Per_1
300,00 al mese, precisando che la figlia aveva conseguito la laurea in psicologia con il massimo dei voti e che le esigenze della ragazza erano accresciute dall'epoca del divorzio, avvenuto nel 2019. chiedeva dunque il rigetto del ricorso avversario e, in via Controparte_1
meramente subordinata, la riduzione del contributo a titolo di mantenimento del figlio a carico del padre a euro 200,00, con rivalutazione annuale ISTAT, nonché in CP_2
accoglimento della domanda riconvenzionale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia di euro 450,00, Per_1
con rivalutazione annuale ISTAT.
Si costituiva pure eccependo l'insussistenza delle condizioni Controparte_2
per la modifica del contributo al mantenimento che il padre era tenuto a versare per il medesimo, precisando di aver concluso con esito positivo i propri studi ed essendo in cerca di lavoro, pur svolgendo attività occasionale nell'azienda del compagno della madre, dalla quale percepiva la somma di euro 250,00 mensili. Il convenuto affermava che il lavoro temporaneo e di “brevissima durata” svolto in Australia non era risultato sufficiente a permettergli la sopravvivenza e che il medesimo aveva potuto fare affidamento sul sostegno della madre e sui propri risparmi, derivanti da diversi regali in denaro che il nonno materno gli aveva elargito nel corso degli anni, ritenendo pertanto che rispetto al divorzio la propria situazione economica non fosse migliorata. chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso avversario. Controparte_2
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente, la resistente e il figlio convenuto sono stati sentiti di persona dal Presidente di sezione relatore alla prima udienza del 3 giugno 2025, nel corso della quale è stato esperito un tentativo di conciliazione, che, dopo ampia discussione e confronto fra le parti e i loro difensori,
4 ha portato alla formulazione di conclusioni comuni, le quali sono state successivamente formalizzate dai difensori nelle note scritte depositate in sostituzione della successiva udienza del 2 luglio 2025. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le statuizioni concordate dal ricorrente e dai resistenti possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dai convenuti.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) recepisce le pattuizioni concordate dal ricorrente e dai resistenti e, per l'effetto, dà atto che, in parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di questo
Tribunale 21 marzo 2019 – 2 aprile 2019, n. 814, cessa di Parte_1
corrispondere a dalla data della proposizione del ricorso, il 50% Controparte_1
del contributo straordinario alle spese dovuto per il figlio e continuerà a CP_2
corrispondere il contributo ordinario al mantenimento del figlio fino al 30 CP_2
settembre 2025; con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e sino al 31 dicembre 2025, il contributo al mantenimento ordinario del figlio da parte di CP_2 Parte_1
sarà ridotto ad euro 200,00; dal 1° gennaio 2026 sarà revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo al padre;
dà atto infine che rimane invariato CP_2
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, così come previsto Per_1
dalla pronuncia di divorzio;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 29 luglio 2025.
5 Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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