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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1697/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dagli avv.ti Alessandro Ferrara e , quest'ultima, anche per sé stessa Parte_4 appellanti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Dorotea De Stefano Controparte_1 appellante nonchè
, , , rappresentati e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi, dall'avv. Maurizio Morrone appellati
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_6 dall'avv. Elena Massaro appellata-appellante incidentale nonché
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 appellati-contumaci
Conclusioni: Per gli appellanti, , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice Dott. Laviola, n. 691/22 del 27.05.2022, dichiarare nulla la sentenza;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di parte attrice;
rigettare, in ogni caso, la domanda proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti appellanti. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellante, : “in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Controparte_1
Castrovillari n. 691/22 del 27.05.2022, dichiarare nulla la sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.; nel merito, accogliere l'impugnazione e, per i motivi dedotti, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, n. 691/22 del 27.05.2022, a) dichiarare nulla la sentenza per mancanza assoluta della motivazione che ha portato alla condanna di parte appellante;
b) accertare
e dichiarare la insussistenza di ogni responsabilità di parte appellante nella causazione degli eventi
e dei danni lamentati dagli attori e di conseguenza dichiarare che nessuna somma risarcitoria dovrà essere corrisposta dall'appellante agli attori e nessun adempimento dovrà essere eseguito dallo stesso sul canale di scolo anche perché opera pubblica. In ogni caso, per tutte le motivazioni evidenziate ut supra, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto. 3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario , Iva e Cap, come per legge. Con distrazione”.
Per gli appellati, , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
“dichiarare improcedibile o inammissibile o, comunque, infondato l'appello proposto dai sigg.
, e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
691/2022 del Tribunale di Castrovillari;
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
rigettare poiché infondato in fatto e diritto il proposto appello;
con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, con gli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata, : “in via preliminare, accogliere l'appello e, per i motivi Controparte_6 dedotti, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 691/22 del 27.05.2022, dichiarare nulla la sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.; nel merito, accogliere l'appello
e, per i motivi dedotti, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Castrovillari, n. 691/22 del 27.05.2022: a) dichiarare nulla la sentenza per mancanza assoluta della motivazione che ha portato alla condanna di parte appellante;
b) accertare e dichiarare la insussistenza di ogni responsabilità di parte appellante nella causazione degli eventi e dei danni lamentati dagli attori e di conseguenza dichiarare che nessuna somma risarcitoria dovrà essere corrisposta dall'appellante agli attori e nessun adempimento dovrà essere eseguito dallo stesso sul canale di scolo di pertinenza comunale. In ogni caso, per tutte le motivazioni evidenziate ut supra, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge. Con distrazione”.
Svolgimento del processo
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_7
, , e convenivano in giudizio, innanzi
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 al Tribunale di Castrovillari, , e , deducendo di Parte_1 CP_11 Controparte_1 essere proprietari di abitazioni, site in San Donato di Ninea, confinanti con i sovrastanti fondi dei convenuti;
che, a seguito delle piogge cadute nei giorni 1 e 2 gennaio 2010, da detti fondi si era riversata acqua, mista a fango, provocando ingenti danni alle loro abitazioni. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e all'esecuzione di opere idonee a prevenire ulteriori pregiudizi.
Si costituivano in giudizio, e , deducendo che gli attori non erano Pt_1 CP_11 proprietari delle suddette abitazioni ed attribuendo la responsabilità dell'evento dannoso alla per omessa manutenzione della strada, posta a monte del loro fondo, e delle Controparte_6 relative opere di regimentazione delle acque. Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande proposte e l'autorizzazione alla chiamata in causa della . CP_6
Si costituiva, , rilevando, anch'egli, la responsabilità della Controparte_1 CP_6
deduceva, altresì, che il possesso del fondo era esercitato dai propri fratelli, e
[...] Pt_1
. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande, proposte nei suoi confronti e l'autorizzazione alla CP_11 chiamata in causa della , nonché di essere manlevato dai propri germani in caso di condanna. CP_6
Si costituiva, quindi, la negando ogni responsabilità per i danni lamentati Controparte_6
e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di , si costituivano gli eredi CP_11
e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
La causa, istruita con prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 691/22 del 27.05.22, il Tribunale di Castrovillari condannava i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento: di euro 5.422,40 in favore di Controparte_2
e ; di euro 1.300,00 in favore di;
di euro 1.000,00 in favore di CP_3 Controparte_4
; di euro 1,375,00 in favore di;
di euro 500,00 in favore di Controparte_5 Controparte_7 CP_8
il tutto, oltre accessori;
rigettava le domande proposte da e
[...] CP_9 CP_10
condannava la a realizzare quanto indicato dal c.t.u. al punto n. 4.1
[...] Controparte_6 della relazione del 16 marzo 2016; condannava i convenuti, in solido tra loro, a realizzare quanto indicato dal c.t.u. al punto n.
4.3 della predetta relazione;
rigettava la domanda di manleva proposta da;
compensava le spese di lite. Controparte_1
Avverso detta pronuncia , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] proponevano appello affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. Parte_4
Si costituivano in giudizio , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, i quali chiedevano il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Controparte_5
Si costituiva, altresì, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per le Controparte_1 medesime motivazioni proposte dagli appellanti;
rilevava, altresì, di aver proposto separato gravame, pendente innanzi a questa Corte e recante il n.1780/22 R.G. Chiedeva, pertanto, la riunione dei due giudizi.
Infine, si costituiva in giudizio la spiegando appello incidentale per la Controparte_6 riforma parziale della sentenza nella parte in cui la condanna, in solido con gli appellanti, al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Con ordinanza del 27.04.23, la Corte disponeva la riunione alla presente causa, del giudizio n. 1780/2, relativo al gravame proposto da;
indi, con ordinanza del 22.05.23 Controparte_1 ordinava alla di notificare l'appello incidentale ai contumaci , Controparte_6 Parte_4
, e e rinviava la causa all'udienza del 27.09.23. Controparte_7 CP_9 Controparte_10
A detta udienza, il Collegio invitava la a produrre le relate di notifica Controparte_6 dell'appello incidentale e rinviava il giudizio al 13.12.23 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, a detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 19.12.23.
Gli appellanti e gli appellati , , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Controparte_5
La ed provvedevano al deposito della sola comparsa Controparte_6 Controparte_1 conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere dichiara la contumacia di , Controparte_7 [...]
, e ritualmente citati e non costituiti. CP_8 CP_9 Controparte_10
2.- Con un primo motivo gli appellanti rilevano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. in quanto, nonostante tutte le parti avessero chiesto la fissazione di altra udienza per la discussione o, in subordine, che fossero concessi i termini di cui all'art.190 cpc., il Tribunale ha emesso la sentenza impugnata, senza permettere di discutere e contraddire, soprattutto con riferimento alle conclusioni precisate da controparte, con evidente violazione del diritto alla difesa.
3.- Con un secondo ed articolato motivo, gli appellanti censurano la pronuncia impugnata per inesistenza della motivazione, relativa alla condanna al risarcimento dei danni ed all'esecuzione delle opere di cui alla c.t.u.
Si legge, infatti, in sentenza: “il c.t.u....ha acclarato che le cause dei danni lamentati dagli attori consistono: a) nell'insufficienza delle opere di regimentazione delle acque che giungono dalla strada provinciale a monte dei terreni dei convenuti...b) nei lavori di intubazione del canale esistente nella proprietà .... Deve, pertanto, ritenersi una responsabilità concorrente tra i convenuti e Pt_4 la ”. Controparte_6
Nulla, pertanto, sarebbe stato esplicitato in ordine alla loro responsabilità, con conseguente nullità della sentenza.
Rilevano, infatti, l'avvenuta violazione dell'art. 2043 c.c. per mancanza di qualsivoglia fatto doloso o colposo che giustifichi detta condanna.
Il Giudice di prime cure avrebbe, infatti, ritenuto, quale concausa del danno, i lavori di intubazione del canale, senza che in alcuna parte della sentenza ci sia un addebito in tal senso agli
. CP_12
Le cause dei danni sono state ravvisate nella “insufficienza delle opere di regimentazione delle acque che giungono dalla strada provinciale a monte dei terreni dei convenuti...b) nei lavori di intubazione del canale esistente nella proprietà .” Pt_4
Ebbene, secondo gli appellanti, relativamente alla mancata regimentazione delle acque provenienti da monte e dalla strada provinciale, sarebbe evidente come essi siano totalmente estranei ai fatti di causa, poiché solo l' può intervenire per evitare detta situazione. CP_13
Parimenti, essi non avrebbero alcuna responsabilità relativamente al canale pubblico di scolo delle acque e ad ogni lavoro effettuato sullo stesso, ivi compresi eventuali tratti interrati.
Il predetto canale, peraltro, è un'opera pubblica che parte dai terreni a monte, attraversa diversi fondi, sia pubblici che privati, e due strade provinciali;
inoltre, come specificato nella c.t.u. (pag 4 rigo10), non ricade nella loro essendo posto al confine.
3.1- Gli appellanti denunciano, inoltre, il difetto di prova e, addirittura, di contestazione, in ordine a qualsivoglia intervento sul canale di scolo ed ai lavori di intubazione dello stesso.
Invero, in nessun atto di controparte si farebbe riferimento ai lavori di intubazione, né sarebbe stato loro contestato di essere gli autori di dette opere.
Anzi, sin dalle memorie istruttorie, essi avrebbero contestato di aver realizzato qualsivoglia opera o modificato lo stato dei luoghi o, ancora, il deflusso naturale delle acque, tant'è vero che, dinanzi all'evidente estraneità a dette opere, il G.I., nella formulazione dei quesiti al c.t.u., ha fatto espungere l'espressione “effettuati dai convenuti”.
Precisano, inoltre, che il canale di scolo - come indicato nella c.t.u. - raccoglie le acque provenienti dal territorio a monte e le convoglia a valle, attraversando numerosi terreni, sia comunali che privati, e due strade provinciali (la SP 129 e la SP 263); peraltro, l'ausiliare ha specificato che esso non ricade sul loro terreno ma è “posto a confine della proprietà degli ”. Parte_5
Ad ulteriore conferma del carattere pubblico dell'opera, deporrebbe il fatto che, negli anni, le opere di manutenzione e pulizia dello stesso sono state sempre eseguite da operai del di CP_14 bonifica, come emerso dalle dichiarazioni dei testi.
In ogni caso, non sarebbe nemmeno possibile eseguire la sentenza impugnata poiché
l'eliminazione della porzione di canale intubato comporterebbe un intervento su un'opera pubblica, con conseguente violazione di legge.
3.2- Gli lamentano, inoltre, che il primo giudice non ha accolto l'eccezione di CP_12 difetto di legittimazione attiva degli attori perché, si legge, in sentenza:“posta in essere soltanto da
e ( e la provincia di non hanno mai contestato CP_11 Parte_1 Controparte_1 CP_6 tale circostanza) e perché detta contestazione sarebbe contraddetta dalla successiva condotta processuale dei convenuti.
Orbene, la mancata contestazione da parte di alcuni convenuti ( e Controparte_1 CP_6
non precluderebbe, comunque, la difesa;
invero, (e successivamente i
[...] CP_11 suoi eredi), nonché , hanno formulato specifica contestazione sul diritto di proprietà Parte_1 degli attori.
Al riguardo, non risulta prodotto agli atti del giudizio, ed invero neppure indicato, alcun titolo relativo alla legittimazione attiva;
né si può ritenere, come erroneamente, asserito dal Giudice in sentenza, che la prova della proprietà possa essere fornita con le visure catastali.
Parte attrice, invero, non solo non ha fornito alcuna prova, ma non ha neppure contestato l'eccezione poiché - nel verbale della prima udienza di comparizione - non avrebbe osservato nulla a tal proposito.
Sarebbe evidente, quindi, anche ai sensi dell'art 115 cpc, che non solo controparte, pur avendone l'onere, non avrebbe fornito la prova del proprio titolo di proprietà e quindi della propria legittimazione attiva ma, addirittura, vi sarebbe prova del contrario.
3.3- Gli appellanti si dolgono, inoltre, dell'errata/illogica motivazione relativamente alla abusività ed illiceità del muro di contenimento realizzato dai coniugi , nonché, del Controparte_15 travisamento del fatto e della prova documentale, nonché dell'omessa valutazione di una prova decisiva. Il rilievo sull'illiceità e abusività del predetto muro di contenimento, non sarebbe stato contestato in alcun modo, tant'è vero che il G.I. non ha ammesso l'interrogatorio formale richiesto dai conventi poiché “attinente a circostanza non contestata”.
Peraltro, si legge in sentenza: “…merita evidenziare che il c.t.u. non è stato in grado, alla luce della documentazione in atti e delle informazioni fornite dal Comune di San Donato di Ninea, di stabilire se il muro di contenimento danneggiato fosse abusivo o meno, ragion per cui alcuna diminuzione risarcitoria può essere riconosciuta per tale circostanza”.
Invero, nel certificato, rilasciato dal Comune di San Donato di Ninea e allegato alla c.t.u. integrativa del 31.03.17, si legge: “vista la richiesta dell'ing. in qualità di Controparte_16
c.t.u., nominato nel contenzioso civile n.1620/10 del Tribunale di Castrovillari….in merito alla realizzazione di un muro di contenimento in c.a. e per la recinzione in muratura del fabbricato del
Sig. , si comunica che agli atti di questo Ufficio non risultano pratiche di Controparte_2 concessioni edilizie o di autorizzazioni che identificano la realizzazione di tali strutture”.
Pertanto, il Giudice - travisando il contenuto di detta certificazione - ha sostenuto che non vi
è la prova dell'abusività del muro e, nonostante ciò, emette pronuncia di condanna al risarcimento del danno in favore dei coniugi , proprio in riferimento a detta opera. Controparte_15
In ogni caso, sarebbe evidente che la pratica in sanatoria, riferendosi, chiaramente, al
“fabbricato di civile abitazione”, non può riguardare anche il muro di contenimento in c.a. e la sopraelevazione, posto che, né nella richiesta di sanatoria, né negli elaborati tecnici e grafici allegati alla stessa, risulterebbe alcun riferimento a tali opere.
3.4- In ogni caso, precisano gli appellanti, il Tribunale non avrebbe valutato la responsabilità degli attori per quanto abusivamente realizzato a valle del loro terreno, in una zona a forte pendenza, senza alcuna opera di regimentazione, raccolta e drenaggio delle acque.
Ciò, peraltro, risulta acclarato dalla consulenza di parte del geom. nonché, dalla c.t.u. CP_17 ove viene riconosciuta l'assenza di qualsivoglia opera di regimentazione o di salvaguardia dei manufatti.
Infondata sarebbe, pertanto, la deduzione del primo giudice laddove si legge che: “la tipologia
e le modalità costruttive dei muri di contenimento delle proprietà non hanno alcun nesso di causalità con l'evento lesivo, che si sarebbe verificato ugualmente a prescindere dal variare di tali elementi”.
Sarebbe evidente, infatti, che, se gli attori avessero realizzato opere di regimentazione delle acque, le stesse non avrebbero potuto raggiungere in alcun caso i fabbricati, con conseguente esclusione di ogni eventuale danno.
Invero, essendo stato modificato, con i fabbricati in questione, lo stato dei luoghi ed il naturale deflusso delle acque, gli attori avevano l'onere di adottare ogni accorgimento tecnico per evitare danni 3.5.- Infine, gli rilevano di aver contestato, sia la sussistenza dell'evento, che CP_12 dei danni subiti.
Tuttavia, il giudice di primo grado, facendo riferimento alla c.t.u., ingiustamente, nonostante il difetto di prova del danno, anche relativamente al quantum, ha riconosciuto il risarcimento escludendo dalla liquidazione soltanto e Controparte_10 CP_9
Tanto sarebbe avvenuto in quanto l'ausiliare riconosce il danno solo ed esclusivamente sulla base delle “dichiarazioni” degli attori presenti al sopralluogo.
Si legge, infatti, nella pronuncia impugnata: “nella proprietà e a causa CP_10 CP_9 dell'assenza ingiustificata dei proprietari, al momento del sopralluogo, al c.t.u. è stato di fatto impedito l'accertamento dei danni. Di conseguenza, gravando sul danneggiato l'onere di provare il danno subito, in assenza di specifici elementi in tal senso, le relative domande devono essere respinte”.
Ebbene, le medesime considerazioni si sarebbero dovute svolgere anche per gli altri attori, atteso il difetto di prova dei danni lamentati.
In particolare, relativamente ai danni (costo intervento autospurgo €. 500,00 ciascuno) richiesti dagli attori , e è lo stesso c.t.u. ad Controparte_8 Controparte_10 CP_9 affermare che non sussistono, agli atti del giudizio, né reperti fotografici, né ulteriori elementi probatori a sostegno della domanda (pag. 10 e 11 c.t.u.).
Gli attori hanno chiesto di essere risarciti delle spese sostenute per l'intervento dell'autospurgo, addirittura comprensive di costo di chiamata, senza allegare alcuna fattura e/o preventivo;
nè allegano nella perizia di parte, o successivamente, immagini fotografiche che dimostrino la presenza di fango nella corte.
Peraltro, l'ausiliare, che sui luoghi di causa non ha riscontrato alcunché, esclude i danni per e mentre li riconosce per il soltanto perché, a differenza degli altri due, è CP_10 CP_9 CP_18 presente al sopralluogo.
Le stesse considerazioni varrebbero anche per l'attore (€ 1.000,00 spese Controparte_5 autospurgo) poiché non sussisterebbe alcuna prova dell'intervento dell'autospurgo.
Anche i danni richiesti dal non sarebbero provati;
infatti, il c.t.u., a pag. 7 della CP_4 perizia, conferma di non aver riscontrato lesioni ai muri di cinta e di sostegno, al contrario di quanto sostenuto nella perizia di parte, a firma Ing. , e negli atti di parte. Per_1
Addirittura, lo stesso attore, durante il sopralluogo, dichiara al consulente: “di non aver avuto danni statici sul fabbricato, né sulla recinzione”.
Ed ancora, anche per il danno relativo alla farina impiegata per l'attività di panificio e per la legna bagnata non sussisterebbe alcuna prova: non sarebbe stata prodotta alcuna fattura di acquisto della farina, precedente ai fatti, né fatture di acquisto successivo;
non vi sono immagini fotografiche;
non è stato indicato alcun teste, neppure un prossimo congiunto, che potesse confermare quanto sostenuto da parte attrice.
Infine, per quanto riguarda il muro di contenimento, realizzato dai coniugi Parte_6
- proseguono gli appellanti - il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento dei danni in loro favore, nonostante il carattere abusivo dello stesso, condannandoli a corrispondere gli importi necessari a ricostruirla.
Sarebbe, infatti, pacifico che il bene abusivo è privo di valenza economica ed ammetterne il risarcimento determinerebbe un ingiusto ed ingiustificato arricchimento del proprietario che, addirittura, trarrebbe profitto da un'attività illecita.
4.- Il primo motivo è privo di pregio.
Nessuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio è stata posta in essere con la decisione gravata.
Si legge, infatti, nel decreto, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 19.04.22: “…fissa
l'udienza del 27.05.22 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ex art. 281 sexies
c.p.c.; comunica che la prossima udienza verrà celebrata in forma cartolare, mediante l'invio ad opera delle parti delle proprie deduzioni di udienza entro 7 giorni prima dell'udienza; che l'omesso invio delle proprie istanze di udienza nel termine assegnato sarà considerato come assenza della parte all'udienza con tutte le conseguenze di legge”.
Orbene, è pacifico che l'art. 281-sexies prevede la discussione orale come regola;
tuttavia, come più volte precisato dalla Suprema Corte, la scelta tra discussione orale e forma scritta è rimessa al giudice che ben può sostituire, la discussione orale, con il deposito di note scritte, purché il contraddittorio sia garantito (ex multis, Cass. n. 9581/24; n. 344/20; n. 21216/11).
Nella fattispecie, la concessione del termine di sette giorni per il deposito di note di trattazione ha garantito, senza alcun dubbio, il contraddittorio ed il diritto di difesa.
4.1- Il secondo motivo è parimenti infondato.
In primis, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, va rilevato che il Tribunale ha ampiamente illustrato i motivi del rigetto della predetta eccezione, affermando che:
“la contestazione della proprietà in capo agli attori delle abitazioni danneggiate, posta in esser soltanto da e ( e la non hanno mai CP_11 Parte_1 Controparte_1 Controparte_6 contestato tale circostanza), risulta contraddetta dalla loro stessa condotta processuale, in quanto nel prosieguo del relativo atto introduttivo si fa riferimento alle abitazioni costruite dagli attori su fondi acquistati come agricoli, imputando anche la realizzazione senza i necessari accorgimenti derivanti dalla natura e dalla posizione dei fondi”. È evidente, infatti, che gli , mentre contestano il diritto di proprietà in capo agli CP_12 attori, nello stesso tempo, negli atti difensivi, imputano agli stessi varie negligenze nella costruzione delle loro abitazioni.
Il primo giudice ha poi specificato che: “ulteriori elementi di prova si traggono anche dalle visure catastali depositate dagli attori, nelle quali gli stessi risultano indicati come proprietari, nonché dal contegno di , il quale, come detto non ha contestato la proprietà degli Controparte_1 attori (risulta alquanto strano che su tre proprietari del fondo confinante due asseriscano che gli attori non sono proprietari e il terzo nulla deduca al riguardo”.
È vero che il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali e, dunque, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali;
tuttavia, esso possiede valore di semplice indizio che, unitamente ad altre emergenze istruttorie, ben può corroborare la prova richiesta.
Va rilevato, infine, che anche la documentazione inerente al condono edilizio, reperita presso il comune di San Donato di Ninea, depone in tal senso, con conseguente, corretto, rigetto dell'eccezione.
Relativamente all'eccepito difetto di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni ed all'esecuzione delle opere di cui alla c.t.u., la Corte osserva che il giudice di prime cure ha fondato la decisione sulle risultanze della c.t.u. ritenute “logiche, congrue e ben motivate”.
Il consulente d'ufficio ha, infatti, precisato, per la parte che riguarda i convenuti, che: “la causa dei danni è da ricondurre in parte ai lavori di intubazione del canale esistente nella proprietà degli ove per la riduzione della sezione un eventuale trasporto di detriti vegetali o CP_12 artificiali hanno maggiore facilità ad ostruire tale rastremazione”.
Peraltro, nel rapporto dei VV.FF., si legge: “… si è provveduto a verificare che parte del flusso d'acqua che proveniva dal terreno sovrastante di proprietà dei Sig. , CP_11 [...]
, , era dovuto alla parziale ostruzione di un canale di scarico acqua Pt_1 Controparte_1 presente sul loro terreno, da vegetazione varia e accumulo di materiali vari (plastica-carta foglie).
Il canale era alimentato dall'acqua che scendeva giù dal monte, più quella di raccolta della sede stradale, e nello stesso in corrispondenza del terreno dei signori , era presente una apertura Pt_4 per una probabile deviazione dell'acqua, per eventuali usi agricoli, la quale al momento era parzialmente aperta. Si è provveduto alla chiusura della deviazione, alla rimozione del materiale che ostruiva il canale, ripristinando il regolare deflusso dello stesso e al ripristino di un secondo canale di raccolta acqua piovana, presente sul terreno agricolo, sempre di proprietà dei sigg. , Pt_4 canale, di nuova costruzione su terreno agricolo lavorato, che raccoglieva l'acqua dal terreno, scaricandola sulla sede stradale sottostante, in un punto dove si era creata un'apertura”. Nessun dubbio residua, dunque, in ordine alla responsabilità degli odierni appellanti per l'evento dannoso in questione.
Né ha pregio l'ulteriore rilievo secondo il quale essi non potrebbero eseguire la sentenza impugnata poiché dovrebbero eliminare la porzione di canale intubato e, quindi, intervenire su un'opera pubblica.
In disparte la circostanza che di detto rilievo gli non hanno fornito alcuna prova, CP_12
v'è da dire che proprio il fatto che - sul fondo di questi ultimi - i Vigili del Fuoco hanno accertato la presenza di due diversi canali di scolo depone per la natura privata del canale in questione.
È stato chiarito, peraltro, dall'ausiliare, che detto canale attraversa il fondo degli appellanti, i quali hanno provveduto ad intubarlo, per un tratto, con conseguente tenutezza a ripristinarlo, ricostruendo le parti mancanti, rimuovendo gli arbusti cresciuti ed eliminando la porzione interrata
(pag. 12 c.t.u.).
Quanto all'allegata abusività del muro di contenimento realizzato dai coniugi Parte_6
, la Corte condivide le considerazioni svolte dal Tribunale laddove si legge: “il consulente
[...]
d'ufficio ha chiarito che la tipologia e le modalità costruttive dei muri di contenimento delle proprietà attoree non hanno alcun nesso di causalità con l'evento lesivo, che si sarebbe verificato ugualmente
a prescindere dal variare di tali elementi…. Al riguardo, merita evidenziare che il c.t.u. non è stato in grado, alla luce della documentazione in atti e delle informazioni fornite dal Comune di San
Donato di Ninea, di stabilire se il muro di contenimento danneggiato fosse abusivo o meno, ragion per cui alcuna diminuzione risarcitoria può essere riconosciuta per tale circostanza”.
Invero l'ausiliare a pag. 2 dell'integrazione di c.t.u., ha chiarito che: “per ragioni pratiche il muro di contenimento in c.a. è stato realizzato prima dello scavo delle fondazioni del fabbricato, vista la conformazione del lotto e l'ubicazione del fabbricato rispetto al muro in c.a., mentre per quanto concerne la realizzazione della recinzione bisognerebbe poter accertare che la sua realizzazione sia anteriore alla data della domanda di condono”.
Dunque, presumibilmente, la domanda di condono edilizio presentata al in Parte_7 data 30.04.86, riguardava anche il predetto muro costruito, addirittura prima delle fondazioni della casa stessa.
Peraltro, lo stesso c.t.u., sempre a pag. 2, afferma che: “se tali opere rientrassero tra quelle oggetto di condono sarebbero legittime… se la realizzazione del muro di recinzione, compresa la porzione realizzata sul predetto muro di contenimento, fosse successiva alla domanda di condono
(vista l'assenza di successive pratiche edilizie), potrebbe essere regolarizzata, con una scia in sanatoria, se realizzata prima del 16.03.02”; concludendo che: “a fronte di quanto descritto, lo scrivente non è in grado di stabilire la legittimità del muro di contenimento e della recinzione del lotto, poiché non riportati negli elaborati grafici a corredo della domanda di sanatoria e per
l'assenza di documentazione fotografica”.
Relativamente alla mancata valutazione della responsabilità degli attori per gli immobili realizzati a valle, rispetto al fondo degli appellanti, senza alcuna opera di regimentazione, raccolta e drenaggio delle acque, la Corte condivide la motivazione resa dal giudice di prime cure il quale ha affermato che “il consulente d'ufficio ha chiarito che la tipologia e le modalità costruttive dei muri di contenimento delle proprietà attoree non hanno alcun nesso di causalità con l'evento lesivo, che si sarebbe verificato ugualmente a prescindere dal variare di tali elementi”.
Invero, l'ausiliare ha chiaramente individuato le cause dell'evento dannoso - con esclusione, quindi, di alcuna incidenza dei predetti muri di contenimento, realizzati dagli attori - a)
“nell'insufficienza delle opere di regimentazione delle acque che giungono sulla strada provinciale
a monte dei terreni dei convenuti, considerata l'assenza di una cunetta tra la strada medesima e il fondo e la circostanza per cui delle 4 caditoie presenti sulla sede stradale, la prima è Pt_4 sottodimensionata e la terza è stata asfaltata;
b) nei lavori di intubazione del canale esistente nella proprietà , ove si riversano le acque provenienti dalla strada e che, a causa della riduzione Pt_4 della sezione nella parte intubata, è suscettibile di intasamento mediante detriti vegetali o artificiali”.
Infondati, infine, si appalesano i rilievi sulla prova e la quantificazione dei danni liquidati dal
Tribunale.
Il c.t.u. dichiara, infatti che: “… Per la valutazione dei danni causati dall'invasione di fango, non avendo altri dati certi, analizzati i costi calcolati nella perizia di danni, ritenuti compatibili e congrui si confermano, mentre si rideterminano le altre voci come di seguito riportato…”.
Dunque, è evidente che l'accertamento dei danni, dopo circa sei anni dall'evento nocivo, intanto, è avvenuto “de visu” sui luoghi di causa - e non sulla base di mere dichiarazioni degli attori, per come erroneamente affermato dagli appellanti - e poi, si è fondato su dati che l'ausiliare ha ritenuto “compatibili e congrui”, rideterminando le altre poste risarcitorie.
Quanto al difetto di prova dell'intervento dell'autospurgo presso le abitazioni dei danneggiati, lo stesso c.t.u., in risposta alle osservazioni delle parti (a pag. 6), ha chiarito che le corti delle abitazioni degli attori sono state interessate dal fango, per come emerge dai reperti fotografici, allegati alla perizia di parte, con conseguente necessità non solo di rimuovere detto materiale ma anche di trasportarlo in discarica specializzata.
Si legge, infatti che: “non di poco conto sarebbe, altresì, stata la necessaria manodopera per
l'eliminazione del fango per tutta dalla corte del fabbricato non solo l'eventuale auto spurgo, consecutivo sempre al lavoro manuale o meccanico di rimozione dei detriti e della fanghiglia”. Relativamente ai danni richiesti dal , il c.t.u. ha riconosciuto soltanto quelli derivanti CP_4 dall'invasione di fango nella corte e dalle infiltrazioni all'interno del piano seminterrato, rappresentate dalle efflorescenze ivi presenti.
Precisa, infatti: “il sottoscritto c.t.u. ing. volutamente non inserisce Controparte_16 tra le cause dei danni la struttura del suddetto muro, poiché non sono stati contabilizzati danni per il muro di recinzione”.
Infine, per quanto concerne il danno, relativo alla farina impiegata per l'attività di panificio del , e per la legna bagnata, l'ausiliare ha, correttamente, proceduto alla relativa Controparte_7 stima, precisando che: “lo stesso lamenta i danni riportati in perizia dovuti al trasporto di fango ed acqua su tutta corte con inutilizzabilità di parte della legna impiegata per l'attività di panificio, mentre l'infiltrazione all'interno del locale cottura e lavorazione del panificio ha interessato la materia prima, ossia la farina. Trascorsi diversi anni non si ha traccia delle infiltrazioni all'interno dei locali, ma la fotografia n° 17 allegata alla perizia di danni evidenzia la presenza di acqua sul pavimento. Per la valutazione dei danni causati dall'invasione di fango, non avendo altri dati certi, analizzati i costi calcolati nella perizia di danni, ritenuti compatibili e congrui, si confermano;
mentre, non essendo analitica la quantificazione dei danni per l'inutilizzabilità della farina e vista la mancanza di reperti fotografici allegati alla perizia di danni a prova dei quantitativi lamentati, visto che legna interessata dal fango, un volta lavata ed asciugata può essere comunque impiegata, se non per il forno, per impieghi domestici di riscaldamento, assunta l'incidenza dei danni in egual misura tra legna inutilizzabile e farina, la quantificazione dei danni viene …determinata considerando il danno per l'inutilizzabilità della legna ridotto del 50 %”.
L'ultimo rilievo riguarda il risarcimento del danno per il muro di recinzione della proprietà
, realizzato in muratura a sopraelevazione del sottostante muro in c.a. che gli Controparte_15 appellanti ritengono abusivo.
Ebbene, anche detto rilievo è privo di pregio.
Come già evidenziato, il c.t.u. non ha potuto verificare la legittimità o meno del muro in questione, non essendo certa l'epoca di realizzazione, nonostante la documentazione estratta dal fascicolo di causa e quella ulteriormente reperita c\o l'archivio del Comune di San Donato di Ninea
(cfr. pag. 4 integrazione c.t.u.).
Si richiamano a tal proposito le considerazioni già espresse al punto 4.1 della motivazione.
Pertanto, in assenza di prova dell'illiceità della suddetta opera, correttamente il Tribunale ha liquidato il danno, pari ad €. 5.422,40 per la pulizia dal fango, riparazione dei muri di recinzione lesionati, rimozione dei resti dei muri crollati e ricostruzione degli stessi.
5.- L'appello incidentale proposto dalla è infondato. Controparte_6 Nel suddetto gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., già delibata al punto 2 della motivazione, alla quale si rimanda.
5.-1 Con un primo motivo, la impugna la sentenza nella parte in cui il Controparte_6
Tribunale ha affermato: “acclarato che le cause dei danni lamentati degli attori consistevano nell'insufficienza delle opere di regimentazione delle acque che giungono sulla strada provinciale a monte dei terreni dei convenuti, considerata l'assenza di una cunetta tra la strada medesima e il fondo e la circostanza per cui delle 4 caditoie presenti sulla sede stradale, la prima è Pt_4 sottodimensionata e la terza è stata asfaltata” ed individuata la concausa “nei lavori di intubazione del canale esistente nella proprietà , ove si riversano le acque provenienti dalla strada e che, Pt_4
a causa della riduzione della sezione nella parte intubata, è suscettibile di intasamento mediante detriti vegetali o artificiali…deve, pertanto, ritenersi sussistente una responsabilità concorrente tra
i convenuti e la ”. Controparte_6
Ebbene, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della atteso che il c.t.u. ha così CP_6 accertato che: “la causa dei danni è da ricondurre …. in parte al carente contenimento e regimentazione delle acque da parte della vista l'assenza della cunetta di valle nella strada CP_6
S.P. 129 e l'insufficienza di quella a monte e per l'insufficiente regimentazione delle acque provenienti dalla strada comunale che si innesta con la S.P. 129, infatti, pur presenti quattro caditoie la prima è sottodimensionata mentre la terza risulta asfaltata”.
Ed ancora, l'ausiliare afferma che: “lo stesso verbale (dei VV.FF.) ove si “ribadisce che parte del flusso d'acqua proveniente dai sovrastanti terreni degli era dovuto alla parziale CP_12 ostruzione del canale, mentre l'altra parte proveniente da altrove non è stata specificata;
riesaminando le foto n° 19-20-21-22 e considerata l'assenza del cordoletto in cls è palese la provenienza”.
Infine, nella risposta alle osservazioni delle parti, afferma ulteriormente (v. pag.5) “è evidente che lo scrivente abbia sottolineato l'assenza della cunetta di valle e prima della realizzazione del cordonetto in cls, realizzato dalla successivamente agli eventi di causa (per come CP_6 evidenziato dai convenuti), le acque meteoriche raggiungevano la proprietà degli CP_12 anche a causa delle caditoie (non pozzetti) sottodimensionate”.
Gli altri motivi di censura - che ricalcano, pedissequamente, quelli già svolti dall'appellante principale - sono già stati scrutinati e ritenuti infondati.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, esclusa la fase istruttoria, perché non tenuta, nei parametri minimi, in considerazione della non particolare complessità della controversia, scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000.
Nulla sulle spese in favore delle parti contumaci.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per gli appellanti principali, in solido, e per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale, proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , nonché, sull'appello incidentale, proposto dalla , Parte_4 Controparte_1 Controparte_6 nei confronti di , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , e avverso la sentenza n. Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
691/22 del 27.05.22, emessa dal Tribunale di Castrovillari, così provvede:
- dichiara la contumacia di , , e Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nonché la , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_6 in favore di tutti gli appellati, in solido tra loro, che liquida in complessivi €. 1.984, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, previa distrazione;
- nulla sulle spese in favore dei contumaci;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre agli appellanti, in solido, e all'appellante incidentale, il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma
1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Silvana Ferriero)