Sentenza 28 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/06/2021, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00855/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Christian Ferrazzi e Paolo Romor, con domicilio digitale coma da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Paolo Romor in Venezia, San Marco 1902;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento di -OMISSIS-, con cui è stata irrogata al ricorrente formale censura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti -OMISSIS-dell’-OMISSIS-, impugna il provvedimento di “ formale censura ai sensi degli artt. 87 e 88 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 ” irrogatogli, previa contestazione degli addebiti, dal -OMISSIS-.
Il provvedimento sanzionatorio sarebbe fondato sull’accertamento della reiterata inadempienza del ricorrente ai propri doveri istituzionali. Egli avrebbe provveduto con grave ritardo alla registrazione dell’esito degli esami sostenuti dagli studenti tra i mesi di -OMISSIS-, cosa che avrebbe precluso il corretto svolgimento dell’attività didattica e creato indebiti disagi a carico degli studenti stessi, specie se laureandi (perché il mancato deposito del registro con i verbali delle prove di profitto avrebbe potuto impedire loro di sostenere l’esame finale di laurea – evenienza, peraltro, non contestata).
In particolare, ad ulteriore sostegno della sfavorevole determinazione assunta nei confronti dell’interessato, l’Ateneo rammentava che il Regolamento Didattico aveva espressamente previsto che “ il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. Il verbale di esame, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso dal presidente della commissione agli uffici competenti entro 15 giorni dalla data di produzione del verbale d’esame ” (art. 22, comma 4).
Tale termine non sarebbe stato rispettato in nessuna delle circostanze contestate, così da imporre l’applicazione della sanzione.
2. Il ricorrente, nel primo motivo d’impugnazione, censura la motivazione del provvedimento deducendone l’assoluta genericità: essa farebbe riferimento a fatti non specifici, a lamentele di studenti non identificati, nonché a disservizi per lo più ipotizzati ma, a ben vedere, mai riscontrati nel concreto.
Osserva, inoltre, che le modalità di svolgimento dell’esame di-OMISSIS-, articolato in una prova scritta e in un orale facoltativo, quest’ultimo concesso a quegli studenti che avessero desiderato incrementare la votazione conseguita dopo la correzione dell’elaborato, presuppone un inevitabile prolungamento dei tempi di verbalizzazione degli esiti delle prove profitto rispetto alla soltanto teorica data dell’appello.
Con il secondo motivo, viene poi evidenziato come a seguito dell’introduzione del sistema di verbalizzazione informatica sarebbero insorte difficoltà operative, le quali avrebbero aggravato le tempistiche di deposito. Proprio in ragione di tali conclamate difficoltà, analoghi comportamenti, perpetrati da altri docenti, non sarebbero stati oggetto di alcuna sanzione.
Resterebbe perciò inspiegabile e, comunque, ingiustificata la severità della determinazione assunta nei confronti del solo ricorrente.
3. Si è costituita in giudizio l’-OMISSIS-, tramite la difesa erariale, che ha resistito nel merito e prodotto documenti.
4. Infine, chiamata all’udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021, la causa è stata assegnata alla decisione.
5. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, il cui carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle restanti censure.
6. Si dimostra infatti evidente, sotto un primo profilo, la genericità della motivazione posta a sostegno dell’impugnato provvedimento sanzionatorio, nel cui contesto non si ravvisa, innanzitutto, una puntuale enunciazione degli addebiti contestati nel concreto, ossia di quelle specifiche circostanze nelle quali si sarebbero verificati, a causa dell’inadempimento dei doveri del docente, i disservizi a carico degli studenti e che da questi sarebbero stati denunciati.
Inoltre – e ciò è oltremodo dirimente – non viene in alcun modo chiarito a quali date andrebbe fatta risalire l’effettiva data di produzione del verbale di ciascun esame (per tale dovendosi intendere l’esame di ogni singolo candidato), data dalla quale soltanto dovrebbe essere fatto decorrere il termine di 15 giorni, stabilito per il deposito da parte del presidente della commissione esaminatrice e che l’Ateneo ritiene violato.
Né il suddetto termine potrebbe decorrere convenzionalmente già a partire dalla data dell’appello, essendo intuitivo, considerata la modalità scritta dell’esame, che la formalizzazione dell’esito della prova consegue soltanto alla successiva correzione degli elaborati e alla consuetudinaria accettazione della votazione da parte dei candidati.
Sotto quest’ultimo aspetto, risulta persuasivo un ulteriore rilievo del ricorrente, il quale sottolinea, non efficacemente contestato sul punto dall’Amministrazione, che l’esito dell’esame di profitto viene a determinarsi, nel proprio caso, in modo progressivo, come risultato di una pluralità di prove che gli studenti possono, nel tempo della sessione, decidere di sostenere in tutto o in parte.
Ad essi, infatti, il docente permette di incrementare la votazione raggiunta nello scritto, favorendone la volontà di migliorare i propri risultanti misurandosi anche all’esame orale.
Perciò appare del tutto illogico ritenere che la formazione e il deposito del verbale debba intervenire entro un termine decorrente dalla prima prova scritta (o dalla correzione della stessa), essendo facoltà dello studente sostenere prove d’esame aggiuntive.
Ne consegue, infatti, che solo alla conclusione di tutte le prove aggiuntive (o comunque finché lo studente non abbia scelto, avendone la facoltà, di sottoporvisi o meno) il voto potrebbe dirsi definitivamente stabilito e ritenersi quindi suscettivo di pubblicazione, così da precludere in radice che il computo del termine, stabilito dall’art. 22, comma 4 del Regolamento Didattico, nel particolare caso esaminato possa realmente decorrere – come ritenuto dall’Ateneo – già dalla data di formale apertura dell’appello.
7. Per quanto precede, assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo d’impugnazione, con conseguente annullamento del provvedimento di irrogazione della censura, in epigrafe descritto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.