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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/12/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
LAVORO
N.R.G. 367/2023
Il Giudice LI IA, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to BERTOLDO FRANCESCA
ricorrente contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to PISANU RITA CP_1 P.IVA_1
ASSUNTA MARIA resistente
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio nanti questo Tribunale l' Parte_1 [...] rassegnando le seguenti conclusioni “in via Controparte_2
CP_ pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto emesso dall in forza della carenza, all'interno dello stesso, di indicazione del termine volto ad impugnare il provvedimento de quo;
nel merito, previa audizione delle parti, previa ammissione a prova documentale di quanto prodotto in narrativa, previa ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate nelle premesse n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, epurate da eventuali espressioni che possano contenere elementi di giudizio soggettivo e premettendo dette circostanze con la dicitura “Vero che”, fissare udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. comma 2 e, conseguentemente, dichiarare: CP_
- in via principale il Sig. non tenuto alla restituzione all della Parte_1 somma in oggi richiesta di € 13.997,20 a titolo di somma indebitamente percepita, in via subordinata dichiarare il Sig. tenuto alla restituzione a controparte solo Parte_1 ed esclusivamente della somma percepita con riferimento ai mesi in cui lo stesso non possedeva la residenza su territorio italiano e, precisamente, mesi 6 ovvero da aprile
2021 a settembre 2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. CP_ L si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, insistendo, dunque, per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale e così decisa all'udienza del 22/10/2025
****
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, avuto riguardo anche alla domanda svolta in via pregiudiziale dal ricorrente, si rammenta come il processo previdenziale sia un giudizio di cognizione sul diritto e sul rapporto e non un giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo.
Il ricorrente non può quindi limitarsi a censurare la motivazione del provvedimento di diniego o revoca della prestazione inizialmente concessa, ma deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del diritto che viene contestato dall' . CP_1
Nel caso di specie l'art. 2 del D.L. 4/2019, convertito nella L. 26/2019 recante
“disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”
(successivamente abrogato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ), aveva introdotto una serie di requisiti di tipo soggettivo e patrimoniale che riguardano l'individuo richiedente ed il suo nucleo familiare.
Detta norma prevedeva quanto segue:
“Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 8 a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini
ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma
4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi
Pag. 3 di 8 antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.
Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
Pag. 4 di 8 b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo
1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove
Pag. 5 di 8 ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
A fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali aveva chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Nella Circolare summenzionata si legge infatti: “ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…”
Successivamente, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n.
31 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»" in quanto “Il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, il cui progetto di inclusione non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta, ponendosi in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta, prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. La
Pag. 6 di 8 ragionevole correlazione con la misura del reddito di cittadinanza appare ricomponibile in riferimento al termine di cinque anni, che è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del reddito di cittadinanza, che si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale”.
Così delineata la normativa di riferimento, applicando il principio recentemente sancito dalla Corte Costituzionale alla vicenda in esame, si osserva che parte ricorrente non ha fornito la prova della propria residenza in Italia a partire dal febbraio 2016 ovvero nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda (febbraio 2021), di cui gli ultimi due continuativi.
Invero nessuna prova testimoniale è stata articolata sul punto e tutti i documenti versati in atti afferiscono a periodi successivi rispetto al febbraio 2016 e pertanto non costituiscono elementi da cui si possa desumere l'effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.
In aggiunta, dallo stesso tenore delle difese del (v. conclusioni rassegnate in Parte_1 via subordinata), si evince che il requisito della residenza fosse comunque venuto meno durante l'erogazione del beneficio, ovvero nel periodo compreso tra l'aprile ed il settembre 2021.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
-rigetta il ricorso;
Pag. 7 di 8 -condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Imperia 17/12/2025
Il Giudice
LI IA
Pag. 8 di 8
LAVORO
N.R.G. 367/2023
Il Giudice LI IA, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to BERTOLDO FRANCESCA
ricorrente contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to PISANU RITA CP_1 P.IVA_1
ASSUNTA MARIA resistente
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio nanti questo Tribunale l' Parte_1 [...] rassegnando le seguenti conclusioni “in via Controparte_2
CP_ pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto emesso dall in forza della carenza, all'interno dello stesso, di indicazione del termine volto ad impugnare il provvedimento de quo;
nel merito, previa audizione delle parti, previa ammissione a prova documentale di quanto prodotto in narrativa, previa ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate nelle premesse n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, epurate da eventuali espressioni che possano contenere elementi di giudizio soggettivo e premettendo dette circostanze con la dicitura “Vero che”, fissare udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. comma 2 e, conseguentemente, dichiarare: CP_
- in via principale il Sig. non tenuto alla restituzione all della Parte_1 somma in oggi richiesta di € 13.997,20 a titolo di somma indebitamente percepita, in via subordinata dichiarare il Sig. tenuto alla restituzione a controparte solo Parte_1 ed esclusivamente della somma percepita con riferimento ai mesi in cui lo stesso non possedeva la residenza su territorio italiano e, precisamente, mesi 6 ovvero da aprile
2021 a settembre 2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. CP_ L si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, insistendo, dunque, per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale e così decisa all'udienza del 22/10/2025
****
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, avuto riguardo anche alla domanda svolta in via pregiudiziale dal ricorrente, si rammenta come il processo previdenziale sia un giudizio di cognizione sul diritto e sul rapporto e non un giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo.
Il ricorrente non può quindi limitarsi a censurare la motivazione del provvedimento di diniego o revoca della prestazione inizialmente concessa, ma deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del diritto che viene contestato dall' . CP_1
Nel caso di specie l'art. 2 del D.L. 4/2019, convertito nella L. 26/2019 recante
“disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”
(successivamente abrogato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ), aveva introdotto una serie di requisiti di tipo soggettivo e patrimoniale che riguardano l'individuo richiedente ed il suo nucleo familiare.
Detta norma prevedeva quanto segue:
“Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 8 a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a
9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini
ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma
4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi
Pag. 3 di 8 antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.
Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
Pag. 4 di 8 b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo
1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove
Pag. 5 di 8 ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
A fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali aveva chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Nella Circolare summenzionata si legge infatti: “ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…”
Successivamente, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n.
31 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»" in quanto “Il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, il cui progetto di inclusione non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta, ponendosi in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta, prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. La
Pag. 6 di 8 ragionevole correlazione con la misura del reddito di cittadinanza appare ricomponibile in riferimento al termine di cinque anni, che è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del reddito di cittadinanza, che si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale”.
Così delineata la normativa di riferimento, applicando il principio recentemente sancito dalla Corte Costituzionale alla vicenda in esame, si osserva che parte ricorrente non ha fornito la prova della propria residenza in Italia a partire dal febbraio 2016 ovvero nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda (febbraio 2021), di cui gli ultimi due continuativi.
Invero nessuna prova testimoniale è stata articolata sul punto e tutti i documenti versati in atti afferiscono a periodi successivi rispetto al febbraio 2016 e pertanto non costituiscono elementi da cui si possa desumere l'effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.
In aggiunta, dallo stesso tenore delle difese del (v. conclusioni rassegnate in Parte_1 via subordinata), si evince che il requisito della residenza fosse comunque venuto meno durante l'erogazione del beneficio, ovvero nel periodo compreso tra l'aprile ed il settembre 2021.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
-rigetta il ricorso;
Pag. 7 di 8 -condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Imperia 17/12/2025
Il Giudice
LI IA
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