Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità intimazione di pagamento e cartella esattoriale per omessa o irrituale notificazione

    La cartella esattoriale è stata notificata regolarmente secondo le norme vigenti e la parte non ha proposto opposizione nei termini previsti, rendendo la pretesa creditoria definitiva. Ulteriori atti esattivi successivi non sono stati opposti.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità intimazione di pagamento per inefficacia del ruolo presupposto

    La contestazione relativa alla notifica della cartella esattoriale è stata rigettata, rendendo la pretesa creditoria definitiva. Non vengono forniti dettagli specifici sul rigetto di questa specifica eccezione, ma è implicito nel rigetto generale del ricorso.

  • Rigettato
    Nullità atto impugnato per difetto di motivazione

    L'avviso di liquidazione costituisce atto a contenuto vincolato, non annullabile per carenza di motivazione secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 39
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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