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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN CRISTIANA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 369/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259004378025000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170003253683 TASSA REGIONALE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO 2014 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. CARTELLA 08720170003253683 TASSA REGIONALE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna avviso di pagamento e relativa sottostante cartella concernenti il pagamento di tasse universitarie per l'anno 2014 per vederne pronunciato l'annullamento (parziale). Eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento, nonché' della cartella esattoriale presupposta (n.08720170003253683000), unitamente alla stessa impugnata, per omessa e/o irrituale notificazione di quest'ultima, in violazione degli artt. 25, 26 e 50 – d.p.r. n. 602/1973, nonché dell'art. 6, co. 1 – l. n. 212/2000; la nullità e/o illegittimità (parziale) dell'intimazione di pagamento opposta, per inefficacia del ruolo presupposto alla cartella di pagamento n. 08720170003253683000, non avendo l'agente della riscossione provato e/o dimostrato la regolare sottoscrizione dello stesso da parte del titolare (o di un suo delegato) dell'ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva – violazione art. 12, comma 4, d.p.r. n. 602/73; la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione (apparente motivazione), quale conseguenza della violazione degli articoli 7 e 17 - legge n. 212/2000, dell'articolo 3 – legge n. 241/1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali u.e., nonché' dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa). Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e Riscossione che, confermando la legittimità del proprio operato, rigetta tutte le eccezioni. Nel corso della pubblica udienza la difesa del ricorrente insiste sul fatto che il procedimento notificatorio è mancato di un elemento dirimente: l'espletamento della procedura notificatoria attraverso operatore postale pubblico, secondo il rito degli irreperibili, ex art. 140 cod. proc. civ.; in altri termini, non sarebbe stato completato da un operatore all'epoca abilitato, in quanto soggetto privato. Richiama la sentenza n. 478/2016 di questa Corte e giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'Ufficio controbatte sostenendo che l'eccezione è superata da altre pronunce di questo giudice e di quello del secondo grado e che la sentenza n. 8416/2019 della Corte di Cassazione si riferisce a diversa fattispecie. Si tratta ad ogni modo dii eccezioni tardive relative alla notifica di un provvedimento non impugnato e di un avviso di liquidazione non opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. La cartella esattoriale, atto presupposto dell'avviso di liquidazione ora in discussione, risulta essere stata notificata in data 26.06.2017 dal messo notificatore ai sensi degli artt. 26 del DPR n. 600/73 e 140 cod. proc. civ., con contestuale invio di raccomandata di avvenuto deposito. La cartella non è stata opposta nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs.vo n. 546/92, con conseguente definitività e irretrattabilità della pretesa creditoria. Peraltro il ricorrente è stato successivamente destinatario di ulteriori atti esattivi, mai opposti (un preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 13.03.2020, un'intimazione di pagamento, notificata in data 27.06.2023). Quanto al merito delle contestazioni, l'avviso di liquidazione costituisce atto a contenuto vincolato. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21065 del 04/07/2022, ha ribadito la non configurabilità dell'eccezione di carenza motivazionale nel caso di atti aventi contenuto vincolato, come l'intimazione opposta. Trattandosi di atto vincolato, dunque, “in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale…ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi della legge n. 241/90, art. 21 octies, comma 2”. Quanto alle spese, questo giudice ritiene sussistere giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti in lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN CRISTIANA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 369/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720259004378025000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170003253683 TASSA REGIONALE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO 2014 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. CARTELLA 08720170003253683 TASSA REGIONALE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna avviso di pagamento e relativa sottostante cartella concernenti il pagamento di tasse universitarie per l'anno 2014 per vederne pronunciato l'annullamento (parziale). Eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento, nonché' della cartella esattoriale presupposta (n.08720170003253683000), unitamente alla stessa impugnata, per omessa e/o irrituale notificazione di quest'ultima, in violazione degli artt. 25, 26 e 50 – d.p.r. n. 602/1973, nonché dell'art. 6, co. 1 – l. n. 212/2000; la nullità e/o illegittimità (parziale) dell'intimazione di pagamento opposta, per inefficacia del ruolo presupposto alla cartella di pagamento n. 08720170003253683000, non avendo l'agente della riscossione provato e/o dimostrato la regolare sottoscrizione dello stesso da parte del titolare (o di un suo delegato) dell'ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva – violazione art. 12, comma 4, d.p.r. n. 602/73; la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione (apparente motivazione), quale conseguenza della violazione degli articoli 7 e 17 - legge n. 212/2000, dell'articolo 3 – legge n. 241/1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali u.e., nonché' dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa). Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e Riscossione che, confermando la legittimità del proprio operato, rigetta tutte le eccezioni. Nel corso della pubblica udienza la difesa del ricorrente insiste sul fatto che il procedimento notificatorio è mancato di un elemento dirimente: l'espletamento della procedura notificatoria attraverso operatore postale pubblico, secondo il rito degli irreperibili, ex art. 140 cod. proc. civ.; in altri termini, non sarebbe stato completato da un operatore all'epoca abilitato, in quanto soggetto privato. Richiama la sentenza n. 478/2016 di questa Corte e giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'Ufficio controbatte sostenendo che l'eccezione è superata da altre pronunce di questo giudice e di quello del secondo grado e che la sentenza n. 8416/2019 della Corte di Cassazione si riferisce a diversa fattispecie. Si tratta ad ogni modo dii eccezioni tardive relative alla notifica di un provvedimento non impugnato e di un avviso di liquidazione non opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. La cartella esattoriale, atto presupposto dell'avviso di liquidazione ora in discussione, risulta essere stata notificata in data 26.06.2017 dal messo notificatore ai sensi degli artt. 26 del DPR n. 600/73 e 140 cod. proc. civ., con contestuale invio di raccomandata di avvenuto deposito. La cartella non è stata opposta nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs.vo n. 546/92, con conseguente definitività e irretrattabilità della pretesa creditoria. Peraltro il ricorrente è stato successivamente destinatario di ulteriori atti esattivi, mai opposti (un preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 13.03.2020, un'intimazione di pagamento, notificata in data 27.06.2023). Quanto al merito delle contestazioni, l'avviso di liquidazione costituisce atto a contenuto vincolato. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21065 del 04/07/2022, ha ribadito la non configurabilità dell'eccezione di carenza motivazionale nel caso di atti aventi contenuto vincolato, come l'intimazione opposta. Trattandosi di atto vincolato, dunque, “in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale…ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi della legge n. 241/90, art. 21 octies, comma 2”. Quanto alle spese, questo giudice ritiene sussistere giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti in lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.