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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Specializzata Agraria in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
d.ssa Filomena Mari Presidente, dr. Luca Mercuri Giudice estensore d.ssa Margherita Valeriani Giudice dr. Francesco Paolo Longo Esperto dr. Romolo Mollica Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3089 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza del 14/02/2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), con l'avv. Gianpaolo Tancredi (pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
- ricorrente -
E
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con l'avv. Rosa Coppola (pec: C.F._3 Email_2
- resistenti -
§§§
Oggetto: risoluzione contratto affitto agrario
Conclusioni delle parti: come da memorie e note scritte depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione (e non con ricorso) notificato e quindi depositato in data 20.06.2024, Parte_1
(di seguito anche solo “ricorrente”), premesso:
[...]
1 1) di essere proprietario in qualità di erede di dei terreni agricoli siti in agro di Persona_1
Torremaggiore alla contrada Mezzanola, distinti al catasto del predetto Comune al foglio 58 p.lla
52, foglio 61 p.lle 35, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 55 e 56 e dell'estensione di ha 7.59.00,
2) di aver concesso in godimento, insieme alla defunta madre, i terreni di cui sopra ai resistenti, mediante contratto di affitto agrario, con scrittura privata in data 22.03.2019, non stipulata con l'assistenza delle associazioni di categoria e attualmente in corso;
3) che il detto contratto prevedeva la suddivisione dei ricavi di produzione (uliveto) all'85% a favore dei conduttori e al 15% a favore dei proprietari;
4) che la cattiva conduzione dei terreni avrebbe determinato la riduzione della produzione e la necessità di interventi urgenti di carattere colturale e fitosanitario per ripristinare la normale produttività delle piante, che però determinerebbero l'assenza di produzione per almeno un triennio;
5) che, inoltre, i conduttori avrebbero utilizzato prodotti per la coltivazione non coerenti con la necessità di coltura biologica oggetto di accordo tra le parti;
6) di aver già svolto con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione;
ha convenuto in giudizio e (di seguito anche solo “resistenti”) al Controparte_1 CP_2
fine di ottenere la risoluzione del contratto di affitto, la restituzione dei terreni e il risarcimento del danno, quantificato in misura uguale ai costi che si renderanno necessari per gli interventi urgenti individuati nella consulenza tecnica di parte allegata all'atto introduttivo, e con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
Si sono costituiti i resistenti, contestando in toto le difese e conclusioni avversarie, deducendo:
1) il difetto di titolarità del bene in capo al ricorrente, per mancata prova dell'accettazione dell'eredità della defunta proprietaria;
2) la nullità della vocatio in giudizio, per aver introdotto il ricorrente la causa con atto di citazione anziché con ricorso come previsto ex lege, atto peraltro manchevole degli elementi minimi previsti per lo stesso dal codice di procedura, in particolare con riguardo all'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende valersi;
3) la totale infondatezza nel merito comunque delle contestazioni avversarie;
4) concludendo per la reiezione delle avverse domande;
5) nonché formulando domanda riconvenzionale relativamente alla clausola contrattuale inerente alla durata del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti, chiedendo al collegio di dichiarare la nullità del contratto di affitto, nella parte in cui prevede una durata inferiore a quella prevista dall'art.1, co. 2 della L. .203/82, con la sostituzione ex lege della relativa clausola, per violazione di
2 norme imperative, e accertando quindi la durata del contratto di affitto stipulato in data 22.03.2019 fino al 2034, con il decorso dei quindici anni previsti per legge;
6) con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.10.2024 il Collegio, preso atto dell'errata introduzione del giudizio, ha disposto il mutamento del rito e il rinvio dell'udienza alla successiva del 14.02.2025, concedendo termine alle parti per memorie integrative.
Parte ricorrente alla prima udienza ha eccepito l'inammisibilità della domanda riconvenzionale per non avere parte resistente richiesto, ex art. 418 c.p.c., lo spostamento dell'udienza.
Depositate le memorie integrative delle parti e le note di trattazione scritta per l'udienza del
14.02.25, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, viene ora decisa.
§§§
Va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. già Cass.
08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; principio poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito, ad esempio in Trib. Reggio Emilia 27.05.2015 e 29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013, Trib. Piacenza
16.02.2011).
§§§
Quanto sopra premesso, la domanda del ricorrente per quanto subito sotto è sicuramente infondata nel merito, per difetto assoluto di prova dei propri assunti difensivi, e pertanto può essere rigettata, con assorbimento delle eccezioni preliminari di parte resistente.
§§§
Va solo dato conto, in quanto formulata dalla medesima parte ricorrente, dell'infondatezza (anche) della preliminare eccezione relativa all'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
3 Al riguardo, va rilevato, innanzitutto, che è stata parte ricorrente a introdurre il giudizio, in modo errato, con atto di citazione anziché con ricorso e che, pertanto, non può certo dolersi se parte resistente, che ha formulato la domanda riconvenzionale nella sua prima difesa, cioè nella memoria di costituzione, non si sia attenuta alle regole del rito erronemente non seguito dallo stesso ricorrente.
Se deve ritenersi, con la giurisprudenza di legittimità, che siano fatti salvi per il ricorrente gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta, nonostante l'errore, tanto più dovranno ritenersi perfettamente legittime la difese svolte dai resistenti sulla base del rito effettivamente adottato.
Peraltro, e ancora più importante, il diritto di difesa del ricorrente è stato in ogni caso pienamente tutelato dal rinvio operato dal collegio della prima udienza, a seguito di mutamento del rito, con concessione alle parti di termine per memorie integrative, effettivamente poi depositate, nella quale peraltro il ricorrente si è limitato a ribadire la propria eccezione preliminare, nulla contestando per il resto e nel merito sulla fondatezza della domanda riconvenzionale.
§§§
Come anticipato, risulta innanzitutto la totale infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal ricorrente.
1. Assoluta carenza di prova del danno e quindi della gravità del supposto inadempimento
Innanzitutto, è certamente del tutto assente qualsiasi elemento di prova relativo al danno da mancata produzione che si assume essersi prodotto per fatto dei conduttori.
Al riguardo, il ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento a supporto dei propri apodittici assunti, peraltro anche questi contenuti in poche righe del libello introduttivo, a pag. 8, con riguardo alla presunta ridotta produzione: ivi si afferma che il quantitativo di olive prodotte sarebbe stato di
(soli) 537,72 quintali nel 2021 e di (soli) 293,53 quintali nel 2023, rispetto a una produzione di 700 quintali per anno prima dell'avvio del contratto di affitto. Null'altro.
A supporto delle dette affermazioni il ricorrente non fornisce il benché minimo riscontro documentale, né è stata chiesta l'ammissione di alcun mezzo di prova, nemmeno della CTU, richiesta invece dai resistenti e alla quale richiesta il ricorrente si è limitato ad aderire nella memoria integrativa autorizzata.
L'unico documento allegato all'atto introduttivo, oltre al contratto di affitto, a sostegno dei propri assunti, è consistito in una relazione tecnica di parte fatta redigere al perito agrario R_
.
[...]
Nella perizia suddetta, tuttavia, non si rinviene il minimo accenno a una stima dei quantitativi
4 prodotti per le diverse annualità, né con riguardo al periodo antecedente all'avvio del rapporto di affitto agrario, né con riguardo alle annulità successive.
Coerentemente, nella detta perizia di parte non vi è nemmeno il minimo cenno all'andamento in generale della produzione di olive per il territorio di riferimento per singole annate agrarie, alle condizioni climatiche per singola annata, eventuali eventi atmosferici eccezionali, ecc.
Da qui, innanzitutto, l'inammissibilità di una CTU che sarebbe, inammissibilmente appunto, di carattere esplorativo e suppletivo rispetto alle carenze di allegazione e probatorie imputabili alla parte.
L'impossibilità di determinare, sulla base delle scarne deduzioni e dell'assenza di qualsiasi elemento di prova, l'entità dell'asserito inadempimento, in termini di riduzione della produzione, peraltro l'unico parametro sul quale dover fare la valutazione, determina anche l'assenza di qualsiasi elemento utile a valutare l'altrettanto asserita gravità dell'inadempimento, potendosi già per ciò solo rigettare la domanda principale.
A riprova indiretta di quanto sopra asserito, nonostante il contratto preveda la suddivisione del ricavato tra proprietà e affittuari nella percentuale sopra già indicata, parte ricorrente non ha nemmeno chiesto il risarcimento dei mancati ricavi, nemmeno per le due sole annualità (2021 e
2023) per cui si è apoditticamente asserita la ridotta produzione, senza peraltro alcun cenno alle altre annualità di esecuzione del contratto.
2. Carenza di prova dell'inadempimento tout court
In realtà nel caso de quo non vi è nemmeno prova dell'inadempimento.
Secondo i noti principi in tema di onere probatorio, il creditore, che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa e, tra questi, dell'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. n. 15569/2011; 3373/2010; 13533/2001).
Tale prova è stata ampiamente fornita dai resistenti.
Innanzitutto, i resistenti hanno dedotto, senza alcuna smentita successiva di parte ricorrente nella memoria integrativa autorizzata:
1) che tra le parti non era stato contrattualizzato alcun obbligo di colture biologiche, come puntualmente riscontrabile dal contratto in atti (pealtro il convenuto ha anche allegato che la domanda di ammisione relative alle colture biologiche dovrebbe essere stata presentata dal
5 ricorrente solo nell'anno 2022);
2) che i prodotti (solfato di rame e concime Xenteril) contestati dal ricorrente erano, non solo ammessi quindi dal contratto, ma anche compatibili con colture biologiche;
3) che in corso di esecuzione del contratto di affitto, originariamente afferente a terreni dell'estensione di ha 8.24.00 (come in effetti risulta riportato all'inizio del contratto prodotto da parte ricorrente medesima), il ricorrente ha ceduto, senza alcun avviso ai conduttori, le particelle già di propria proprietà contraddistinte al fgl. 60, particelle 92-95, spossessandone i conduttori e riducendo così unilateralmente la superficie oggetto di affitto di ha 0.65 (fatto non solo taciuto dal ricorrente nell'atto introduttivo, e poi comunque non contestato a seguito della relativa eccezione di parte resistente, ma anche confermato dall'atto introduttivo in cui si parla di una superficie concessa in affitto di soli ha 7.59.00): già solo tale modifica delle condizioni iniziali del contratto, non riferita dal ricorrente nei propri scritti, determina l'inconsistenza di qualsiasi contestazione su una presunta riduzione della produzione rispetto al periodo precedente.
Le dette circostanze sono state eccepite da parte resistente nella propria costituzione e non sono state contestate da parte ricorrente e si debbono dunque ritenere provate.
Parte resistente, tuttavia, non si è limitata a dedurre quanto sopra, ma ha anche prodotto documentazione inerente al fatto che il ricorrente ha sempre seguito personalmente, recandosi sul fondo, i lavori di raccolta delle olive, potendo così constatare lo stato del fondo, senza mai lamentarsi in precedenza delle modalità di conduzione.
Al contempo, parte resistente ha fornito prova del ricevimento da parte del ricorrente, nei giorni di raccolta, degli scontrini di pesa del quantitativo di olive, nonché del fatto che il ricorrente medesimo dava indicazioni ai resistenti in merito a quali centri di raccolta e/o oleifici utilizzare per lo scarico del prodotto, cioè in sintesi prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante ex contractu.
A fronte di tutto ciò il ricorrente, nella memoria autorizzata, si è limitato a ribadire quanto già nell'atto introduttivo, senza contestare nello specifico alcuna delle specifiche difese avversarie e in particolare quelle già sopra indicate.
E' dunque quasi superfluo annotare altresì che, come il ricorrente, anche i resistenti hanno prodotto consulenza tecnica di parte a firma dell'Agrotecnico il quale ha attestato nelle Testimone_1
conclusioni che gli uliveti condotti dai resistenti si trovavano al momento in buono stato di salute e di produzione.
Ne consegue, in defintiva, che l'assoluta assenza di prova dei fatti dedotti a fondamento della
6 domanda principale e, invece, la prova fornita dai resistenti delle proprie eccezioni non può che condurre al rigetto delle domande principali di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
§§§
Risulta invece fondata e va accolta la domanda riconvenzionale tendente alla declaratoria di nullità parziale del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti.
Hanno dedotto i resistenti, anche in ciò non smentite dal ricorrente (che come già visto si è limitato infondatamente a contestare solo l'irritualità nell'introduzione della domanda), che il contratto agrario in oggetto è stato stipulato senza l'assistenza delle associazioni di categoria.
L'art. 1, co. 2 della L. 203/1982 e ss.mm.ii. dispone che i contratti di affitto a coltivatori diretti singoli o associati abbiano la durata minima di 15 anni, con norma a carattere imperativo e derogabile solo nel rispetto delle condizioni previste dalla medesima legge (art. 58).
L'art. 45 della L. 203/82, in particolare, prevede che possano essere stipulati contratti in deroga solo se le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (peraltro con un intervento nella stipula non meramente formale, come precisato da unanime giurisprudenza), ciò che nel caso de quo non è sicuramente avvenuto (come risulta dal contratto depositato ma anche dall'assenza di qualsiasi allegazione in tale senso da parte del ricorrente).
Dunque, la durata originariamente prevista nel contratto intercorso tra le parti, e tutt'oggi vigente tra le stesse, di soli otto anni (dal marzo 2019 al dicembre 2026), è dunque da ritenersi illecitamente stipulata e la relativa clausola nulla, sostituendosi di diritto alla stessa la durata prevista dalla legge.
Giurisprudenza costante ha stabilito infatti che: “le clausole derogatorie stipulate in violazione del disposto dell'art. 45 L 203 /82 devono ritenersi nulle ai sensi dell'art. 1339 cc e automaticamente sostituite con quelle legislativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, comma 2, c.c.” (Cass., Sez. III, 25.01.2018, n. 1827 e i precedenti ivi citati).
Risulta quindi la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti che va dunque accolta.
L'accoglimento della domanda di nullità parziale proposta dal ricorrente comporta la nullità dell'art. 2 del contratto di affitto in essere, nella parte che prevede una durata ridotta dello stesso, con l'automatica sostituzione di tale clausola con disposizione conforme alla legge, ovvero all'art. 1 della L. 203/1982, secondo cui il contratto di affitto agrario non può avere una durata inferiore a 15 anni, più precisamente a 15 annate agrarie.
La durata dei contratti di affitto agrario instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge
7 citata deve infatti essere computata, ai sensi dell'art. 39 delle legge già più volte richiamata, in termini di “annate agrarie”, ciascuna corrispondente a un periodo di tempo tra l'11 novembre di un certo anno e il 10 novembre dell'anno successivo (così Cass. n. 20344/2007).
La scadenza naturale del contratto di affitto de quo è, quindi, differita al 10.11.2034 e il concedente, se vorrà impedire la rinnovazione tacita del contratto, dovrà comunicare la disdetta, mediante lettera raccomandata a/r, almeno un anno prima della scadenza contrattualmente prevista, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della medesima legge 203/1982.
§§§
La regolazione delle spese di giudizio segue il principio di soccombenza (integrale in capo a parte ricorrente) e si liquidano in dispositivo come da vigenti parametri, al punto medio, salvo che per la fase trattazione/istruttoria per cui si applicano i parametri minimi stante la sostanziale assenza della fase istruttoria, tenuto conto del valore della controversia indicato dal ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) accoglie la domanda riconvenzionale dei resistenti e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della clausola n. 2 del contratto di affitto in essere tra i contendenti, nella parte in cui ha previsto una durata del contratto inferiore a quella minima legale di cui all'art. 1, co. 2 della L. 203/1982, in assenza delle condizioni previste dalla medesima legge;
3) dichiara altresì che la predetta clausola è sostituita di diritto ex art. 1339 c.c. dalla previsione di cui all'art. 1, co. 2 della L. 203/1982 e ss.mm.ii. e che quindi il contratto in essere tra le parti, stipulato in data 22.03.2019, avrà durata legale fino al 10.11.2034;
4) condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.237,00, per onorari, oltre rimborso spese generali (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso alla camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Luca Mercuri D.ssa Filomena Mari
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