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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FO CO, Presidente
PATERNO' DD ED, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6722/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e le memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe avente ad oggetto, tra l'altro, le partite, di competenza tributaria, riguardanti
- la Cartella di pagamento N. 29320080106071205000, assertivamente notificata in data
07.01.2009, per un totale di €.13.254,65 per Irpef anno 2005;
- la Cartella di pagamento n. 29320120071094940000 asseritamente notificata in data 04.03.2013, per un totale di €.6.203,49 per Irpef anno 2009;
- Cartella di pagamento n. 29320170000405850000 asseritamente notificata in data 09.10.2017 per un totale di €.380,67 per tassa automobilistica anno 2012 .
Sostiene la contribuente di non aver mai ricevuto le dette cartelle: da qui l'estinzione per prescrizione delle relative partite di ruolo.
Si è costituita l'agente della riscossione che ha contestato la fondatezza del ricorso.
Con memoria la contribuente in replica alla costituzione dell'agenzia ha ribadito la fondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento nei termini precisati di seguito.
Come correttamente evidenziato dalla contribuente, l'unico atto ritualmente notificatole la cartella di pagamento n. 29320170000405850000, consegnata a mani del destinatario in data 09.10.2017. Il dovuto riguardava una tassa automobilistica per l'anno anno 2012 con conseguente prescrizione relativa pretesa alla data della notifica dell'intimazione ora impugnata, avvenuta in data 11.04.2023.
Gl altri atti indicati dalla difesa dell'agenzia non risultano notificati ritualmente.
Come ribadito da ultimo in motivazione da cassazione n. 14089 del 2025 a differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato nel 2006, richiede, anche, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di «persona di famiglia», l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Da qui la fondatezza del ricorso quanto all'intimazione in questione e alle cartelle sopra indicate.
Non si procede all'annullamento dei ruoli, avendo il contribuente deciso di non coinvolgere in giudizio gli enti impositori, unici destinatari della richiesta in questione.
Spese compensate, considerate le ragioni della decisione
P.Q.M.
Annulla l'intimazione di pagamento e le cartelle descritte in motivazione. Rigetta nel resto. Spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FO CO, Presidente
PATERNO' DD ED, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6722/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000151907000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e le memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe avente ad oggetto, tra l'altro, le partite, di competenza tributaria, riguardanti
- la Cartella di pagamento N. 29320080106071205000, assertivamente notificata in data
07.01.2009, per un totale di €.13.254,65 per Irpef anno 2005;
- la Cartella di pagamento n. 29320120071094940000 asseritamente notificata in data 04.03.2013, per un totale di €.6.203,49 per Irpef anno 2009;
- Cartella di pagamento n. 29320170000405850000 asseritamente notificata in data 09.10.2017 per un totale di €.380,67 per tassa automobilistica anno 2012 .
Sostiene la contribuente di non aver mai ricevuto le dette cartelle: da qui l'estinzione per prescrizione delle relative partite di ruolo.
Si è costituita l'agente della riscossione che ha contestato la fondatezza del ricorso.
Con memoria la contribuente in replica alla costituzione dell'agenzia ha ribadito la fondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento nei termini precisati di seguito.
Come correttamente evidenziato dalla contribuente, l'unico atto ritualmente notificatole la cartella di pagamento n. 29320170000405850000, consegnata a mani del destinatario in data 09.10.2017. Il dovuto riguardava una tassa automobilistica per l'anno anno 2012 con conseguente prescrizione relativa pretesa alla data della notifica dell'intimazione ora impugnata, avvenuta in data 11.04.2023.
Gl altri atti indicati dalla difesa dell'agenzia non risultano notificati ritualmente.
Come ribadito da ultimo in motivazione da cassazione n. 14089 del 2025 a differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato nel 2006, richiede, anche, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di «persona di famiglia», l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Da qui la fondatezza del ricorso quanto all'intimazione in questione e alle cartelle sopra indicate.
Non si procede all'annullamento dei ruoli, avendo il contribuente deciso di non coinvolgere in giudizio gli enti impositori, unici destinatari della richiesta in questione.
Spese compensate, considerate le ragioni della decisione
P.Q.M.
Annulla l'intimazione di pagamento e le cartelle descritte in motivazione. Rigetta nel resto. Spese compensate