Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
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Proc. 5499 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 24/2/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5499/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione locazione commerciale per mancato rinnovo alla scadenza , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Calata Trinità Maggiore n. 4 presso gli avv.ti Francesco Palmieri e Vincenzo
Palmieri, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione per intimazione di licenza per finita locazione introduttivo del procedimento sommario di convalida
ATTRICE
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli Controparte_1 C.F._2
alla via F. Galiani n. 8 presso l'avv. Raffaele Moreno , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nell'ambito del procedimento sommario di convalida di licenza per finita locazione
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 24/2/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha iniziato il presente giudizio con le forme del procedimento Parte_1
sommario di intimazione di licenza per finita locazione, e quindi con citazione notificata il 12/1/2024, asserendo che con contratto decorrente dal giorno 1/5/2001 (all. 1), e registrato il successivo 30/1/2002, presso l'Ufficio Napoli 2 ai n.ri 3407/A, ella aveva concesso in locazione per fini commerciali, e più precisamente per uso officina, in favore di tale l'immobile sito in Napoli alla Cupa Caia n. 3/E-F. Controparte_1
Secondo l'assunto dell'intimante, il contratto prevedeva la sua decorrenza dal giorno 1
maggio 2001 e la durata legale di 6 anni, per cui lo stesso, scaduto il 30 aprile del 2007,
si era rinnovato di 6 anni in 6 anni, e la sua prossima scadenza era da considerarsi per il
30 aprile 2025. Di qui la manifestazione della volontà di risolvere il contratto per tale data e riottenere l'immobile libero di persone e vuoto da cose, tramite citazione contenente una intimazione di licenza per finita locazione e quindi la disdetta per la cessazione del rapporto locativo alla scadenza.
L'intimato si è costituito tramite difensore nell'ambito del predetto Controparte_1
procedimento sommario di convalida di sfratto contrassegnato dal numero di ruolo
3660/2024 R.G., depositando una comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660 comma 5
c.p.c. ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nel momento in cui il contratto di locazione ad uso commerciale allegato dalla attrice, pur risultando a lui intestato quale conduttore, risultava sottoscritto da altra persona.
Il G.U. , a fronte dell'opposizione del resistente, ha mutato il rito ex artt. 426 e 667 c.p.c.,
fissando al 7/10/2024 udienza di comparizione e discussione di fronte a sé per il giudizio 3
a cognizione piena nelle forme del rito locatizio ed assegnando termini perentori sfalsati alle parti per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi.
Nell'ambito del giudizio a cognizione piena, che ha assunto il numero di ruolo 5499/2024
R.G., il convenuto ha eccepito per la prima volta che il contratto di locazione dell'immobile adibito ad officina e contraddistinto dal civico 3/E-F della via Cupa Caiafa,
contratto stipulato in data 22 gennaio 2001, era stato erroneamente intestato ad esso resistente e firmato dal genitore . A detto errore di Controparte_1 Persona_1
indicazione della persona del locatario era però seguito un addendum -come da documento che è stato prodotto dal resistente - firmato in data 23/1/2001 dalla attrice e da . Per l'appunto la locatrice all'art. 1 Parte_1 Persona_1
dell'addendum aveva riconosciuto che relativamente all'officina “Il conduttore è
e non come erroneamente indicato nel contratto Persona_1 Controparte_1
sottoscritto in data 22/01/2001”. Di qui la deduzione della esistenza e validità del contratto nonché la allegazione della circostanza che probabilmente la aveva Pt_1
smarrito il documento integrativo che chiariva la difformità tra l'indicato conduttore
( odierno convenuto) e l'effettivo sottoscrittore e conduttore Controparte_1
( a cui avrebbe dovuta essere notificata l'intimazione di licenza per Persona_1
finita locazione.
Parte attrice, preso atto di ciò, ha rinunciato alla sua azione nel corso dell'udienza del
7/10/2024, come risulta dal relativo verbale, e la controversia è stata rinviata per la decisione al 24/2/2025. Ciò premesso, la rinuncia alla azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa . Essa non richiede formule sacramentali, presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, 4
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere ( v. Cass. civ. sez. II,
23/7/2019, n. 19845 ) e di regola, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante
( cfr. Cass. civ. sez. I, 10/9/2004, n. 18255 ).
Tuttavia va considerato che il convenuto ha prodotto l' addendum integrativo e correttivo del contratto originario solo nella fase a cognizione piena del giudizio, omettendo nel corso della fase sommaria qualsiasi allegazione in proposito, tenendo in tal modo un comportamento che ha violato l'obbligo di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. Anzi,
il resistente non ha neppure presenziato all'incontro tenutosi il 25/6/2024 dinanzi all'organismo di mediazione, determinando l'impossibilità di qualsiasi definizione della controversia in sede extragiudiziale.
Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza 19
aprile 2018, n. 77, le spese del giudizio.
Infine va evidenziato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione
senza che sussistesse un giustificato motivo , posto che il difetto di legittimazione passiva sulla domanda attorea avrebbe dovuto essere rappresentato proprio in tale sede, al fine di evitare il giudizio, e in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 bis ( ora dall'art. 12 bis
comma 2 ) D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato per 5
i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 . La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca ( v. sul punto Tribunale Roma, 5/7/2012 ).
Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione, se non il fatto che la domanda attorea fosse infondata nel merito a causa del difetto di legittimazione passiva del resistente, per cui va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato del doppio della somma a cui ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.
L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata anche a carico della parte vincitrice ( v. Tribunale Modena,
23/11/2012, n. 1789 ) . Beninteso, trattandosi non del contributo in concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge, ma del doppio di quello dovuto, non è possibile in questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di Cancelleria .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea;
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
c ) visto l'art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 condanna al Controparte_1
versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione . Napoli, 24/2/2025
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Il G.U.
Felice Angelo Pizzi