TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7054/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 7054 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Sassari, Via Pasquale Paoli n. 40 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
ID IN (C.F. ) che lo rappresenta e difende, sia unitamente che C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Diego Lumbau (C.F. ), per procura in calce all'atto C.F._3 di citazione;
attore contro
(p. iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Sassari, zona industriale Predda Niedda strada n. 5 snc, in persona del suo liquidatore sig.
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._4 disgiuntamente fra loro, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dagli avv.ti Roberto Scano
(c.f. ) e prof. Alessio D. Scano (c.f. ), presso il cui studio C.F._5 C.F._6 in Sassari via A. Diaz n. 10 è elettivamente domiciliata;
convenuta
0 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 31.10.2022, , in Parte_1 qualità di socio al 40% della (d'ora in poi “ ), ha proposto Controparte_1 Parte_2
l'impugnazione della delibera assembleare del 30 giugno 2022, con cui la società aveva approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021.
L'attore ha premesso che la operante nel settore delle rappresentanze agroalimentari, aveva Parte_2 conseguito nell'anno 2021 un fatturato di poco superiore ai tre milioni di euro e un utile di circa
180.000,00 euro, controllando altresì la società Televideocom S.r.l.; inoltre egli, in qualità di socio, aveva lavorato sino alla predetta annualità all'interno del medesimo gruppo, insieme al socio di maggioranza , titolare del 60% del capitale e amministratore unico di entrambe Controparte_2 le società, il quale, nell'anno successivo, lo aveva poi licenziato e allontanato da ogni funzione.
All'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021 egli aveva espresso voto contrario, lamentando di non aver potuto esaminare tempestivamente il progetto di bilancio, reso disponibile soltanto il 29 giugno, nonostante la sua richiesta avanzata otto giorni prima. Ha sostenuto che tale ritardo avrebbe violato l'art. 2429, co. 3 c.c., che impone la messa a disposizione dei documenti almeno quindici giorni prima dell'adunanza. ha dedotto che il bilancio veniva approvato con il solo voto favorevole di , il cui Pt_1 CP_2 intervento era risultato pertanto determinante. Il progetto di bilancio aveva incluso tra i costi dell'esercizio l'importo di euro 136.842,00 quale compenso dell'amministratore unico, pur in assenza di una preventiva deliberazione assembleare che ne avesse stabilito l'ammontare. Tale importo era già stato integralmente prelevato da nel corso del medesimo anno. CP_2
Il socio di minoranza ha poi evidenziato che, all'interno del bilancio, risultavano iscritti tra i “crediti verso terzi” la somma complessiva di euro 433.665,00, corrispondente a finanziamenti erogati dalla società allo stesso amministratore, di cui euro 183.709,00 nel soltanto nel 2021. L'attore ha sostenuto che, una volta esaminate le scritture contabili, aveva rilevato una sistematica attività di prelievo di somme sociali da parte di , talora dissimulate come compensi, altre volte imputate a crediti CP_2 verso soci, senza adeguata documentazione giustificativa e con causali generiche quali “giroconto”,
“rimborso spese”, ovvero “disposizione a favore ”. CP_2 ha poi aggiunto che, parallelamente, anche il conto relativo ai crediti verso lo stesso attore aveva Pt_1 registrato un incremento nel 2021, in misura - in tesi dell'attore - ritenuta proporzionale ai prelievi del socio di maggioranza, così da simulare una sorta di parità di trattamento tra i soci.
Secondo l'attore tali operazioni, non previamente sottoposte all'assemblea, avrebbero richiesto una valutazione dei soci in ordine alla loro opportunità e alle condizioni economiche (interessi, garanzie,
1 modalità di restituzione) e, al contempo, la loro collocazione nel bilancio avrebbe prodotto una rappresentazione falsata della situazione patrimoniale e reddituale della società.
Ha inoltre lamentato che l'assemblea non aveva accolto la sua richiesta di rinvio dell'adunanza, formulata proprio in ragione della tardiva messa a disposizione del progetto di bilancio.
Oltre a ciò, avrebbe partecipato alla votazione pur versando in evidente conflitto di CP_2 interessi, essendo chiamato a deliberare su poste contabili direttamente riferibili ai propri prelievi.
Da ultimo, l'attore ha dedotto che il bilancio approvato si sarebbe posto in contrasto con i principi di verità, chiarezza e correttezza, poiché aveva imputato a compensi dell'amministratore somme non previamente deliberate;
inoltre, l'amministratore avrebbe omesso di iscrivere gli accantonamenti di legge, avrebbe rappresentato come crediti verso terzi importi che, al contrario, costituivano finanziamenti ai soci e non avrebbe indicato né contabilizzato gli interessi che tali finanziamenti avrebbero dovuto generare. Ha quindi sostenuto che tali irregolarità avrebbero inciso anche sulla fiscalità della società, alterando il risultato economico dell'esercizio.
L'attore ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare:
1. che il progetto di bilancio della portato Controparte_1 all'approvazione dei soci in data 30 giugno 2022 non è stato depositato e comunque reso disponibile all'esame dei soci nei 15 giorni antecedenti la riunione;
2. che la decisione dei soci della
[...]
del 30 giugno 2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio per Controparte_1
l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021, è viziata ed invalida perché assunta con il voto determinante del sig. , in conflitto di interesse per i fatti di cui in espositiva ed obbligato Controparte_2 all'astensione nella relativa votazione ed ulteriormente perché non è stata accolta la richiesta di rinvio dell'adunanza formulata dall'attore fondata sulla mancanza di adeguata informazione sul tema della discussione;
3. che il bilancio della per l'esercizio sociale Controparte_1 chiuso al 31.12.2021 ed approvato dall'assemblea dei soci in data 30.6.2022 è formato in violazione dei principi di veridicità e chiarezza del bilancio in relazione alle poste indicate in espositiva, e partitamente alle voci di Stato Patrimoniale relative all'attivo e al passivo;
in particolare attivo circolante – C), con riferimento ai crediti verso terzi, anche nel dettaglio offerto in nota integrativa, debiti – D), con riferimento a quelli tributari, per conseguenza, alla finale consistenza del patrimonio netto – A); e del Conto Economico, con riferimento ai costi della produzione, in particolare quelli sostenuti per servizi 7, oneri sociali 9-b, ai proventi finanziari C17 ed imposte dell'esercizio 20; salvo ulteriore accertamento all'esito dell'istruttoria; b) per l'effetto, dichiarare nulla la delibera del 30 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021, ovvero, in subordine, annullare tale delibera, con ogni opportuno consequenziale provvedimento;
c) con vittoria di spese e competenze di lite.”.
2 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2023, la società Parte_2 contestando integralmente le deduzioni dell'attore, ha preliminarmente rappresentato il venir meno della questione sostanziale sottesa al presente giudizio, avendo la società revocato la delibera impugnata dalla controparte, con sostituzione del bilancio contestato. Tale scelta, a detta della convenuta, sarebbe stata motivata dalla necessità di correggere alcune poste contabili emerse a seguito di verifiche interne successive al licenziamento della controparte. Inoltre, la medesima parte, sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di interesse ad agire in capo al socio , alla luce Parte_1 della qualifica di amministratore di fatto a lui in concreto attribuibile. Sul punto è stato osservato che costui avrebbe curato ogni aspetto della vita societaria (dalla stipula di contratti alla gestione dei conti correnti, dai rapporti con i professionisti alla predisposizione dei verbali di assemblea, fino alla trasmissione degli stessi al commercialista), manifestando, di fatto, la carenza di interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera impugnata. Una simile ingerenza gestoria sarebbe comprovata da ampia documentazione, inclusa la corrispondenza intercorsa con il consulente contabile e la sua collaboratrice. Siffatte considerazioni consentirebbero di ritenere, nel merito, del tutto infondate in fatto e in diritto le domande di controparte.
La società convenuta ha pertanto domandato conclusivamente di “1) in via principale: dichiarare
l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta revoca della delibera di approvazione del bilancio impugnato assunta in data 30.06.2022 e dell'adozione di una delibera avente ad oggetto un bilancio diverso;
2) in subordine: rigettare le domande attrici per difetto di interesse ad agire in capo al socio ex art. 100 c.p.c. per le ragioni di cui in espositiva;
Parte_1
3) in ulteriore subordine: rigettare le domande attrici per la loro infondatezza in fatto e in diritto per le ragioni di cui in espositiva;
4) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
5) in ogni caso: con condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
3. Con ordinanza del 18.05.2023 il giudice istruttore, dopo aver rilevato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha aggiornato il processo per la decisione.
4. A séguito di molteplici rinvii, all'udienza del 03.05.2025 il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2025, all'esito della quale la causa veniva tenuta a decisione.
5. Con ordinanza del 24.07.2025 il giudice istruttore, dopo aver dato atto dell'omessa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha rimesso la causa in lettura, fissando una nuova udienza per la rimessione della causa al Collegio.
6. Con ordinanza del 17.10.2025, il giudice istruttore ha tenuto la causa a decisione, rimettendola al
Collegio, con la concessione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 2 c.p.c.
****
3 7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 3. della parte espositiva che precede, il Collegio non può che prendere atto dell'adozione, da parte della società della delibera del 12 aprile 2023 (prodotta dalla convenuta Parte_2 con note scritte del 15.05.2023), con cui l'assemblea dei soci della convenuta ha approvato - a maggioranza - il bilancio di esercizio 2021.
A tal proposito deve rilevarsi che, a termini dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Da tale sopravvenienza emerge, dunque, il venir meno della questione sostanziale sottesa al presente giudizio.
Sul punto, deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale unicamente con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. Civ., 25 marzo 2010 n. 7185).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass., n.
26351/2005).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la delibera societaria oggetto d'impugnazione.
8. Tanto chiarito, per quanto concerne le spese del giudizio, non essendo le parti addivenute ad un accordo in punto di relativa liquidazione, le stesse devono essere disciplinate sulla base del principio della “soccombenza virtuale”.
A tal fine, le spese processuali devono essere poste integralmente a carico della convenuta - non essendo ravvisabili giustificati motivi per disporre la compensazione, neppure parziale, delle medesime -, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda dall'attore, sollevata dalla parte convenuta, atteso che al momento dell'instaurazione del presente giudizio , nella sua Parte_1
qualità di socio di minoranza, oltre ad essere legittimato a proporre l'impugnazione della delibera
4 assembleare di approvazione del bilancio, era pacificamente titolare dell'interesse ad agire, in quanto la decisione richiesta al Tribunale gli avrebbe assicurato un vantaggio personale, attuale e giuridicamente apprezzabile.
Venendo al merito, la domanda proposta dall'attore risultava, all'epoca della presentazione, da un lato tempestiva (poiché proposta entro il termine di legge e in epoca antecedente all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo) e, dall'altro, meritevole accoglimento, in quanto le plurime censure mosse alla delibera di approvazione del bilancio hanno trovato riscontro positivo.
Tra motivi di invalidità della delibera è senza dubbio fondata quella afferente all'omessa comunicazione e deposito del bilancio dell'esercizio 2021 presso la sede sociale, in violazione dell'art. 2429 terzo comma c.c., secondo cui la bozza di bilancio dev'essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea: tale circostanza di fatto risulta sufficientemente comprovata, come si evince dalla corrispondenza prodotta dall'attore (doc. 7, da cui emerge che il socio di minoranza aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea solo il 29.6.2022 e che nella stessa giornata aveva chiesto all'organo amministrativo di prendere visione del progetto di bilancio 2021, il quale tuttavia non era ancora disponibile) e dall'assenza di specifiche allegazioni di segno contrario di parte convenuta.
In tal senso, occorre rammentare che la dedotta impossibilità per il socio di consultare il progetto di bilancio e la documentazione giustificativa ad esso allegata può costituire motivo di annullabilità della delibera che poi approva detto bilancio in presenza di specifiche allegazioni circa l'intrinseca oscurità delle poste di bilancio (cfr. Tribunale di Milano del 18.6.2015).
Ebbene, l'attore ha specificamente allegato plurimi profili di illegittimità delle poste di bilancio, che risultano già accertate nell'ambito del procedimento V.G. n. 166/2023, da lui attivato dinanzi a questo
Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. e definito con esito sfavorevole nei confronti del liquidatore (già amministratore) , il cui incarico è stato definitivamente revocato, con contestuale Controparte_2 nomina dell'amministratore giudiziario (individuato nella persona della dott.ssa . Persona_1
Nel dettaglio, dalla relazione dell'ispettore giudiziario nominato in quella sede, il cui esito ha giustificato l'adozione del decreto del Tribunale di Cagliari, poi confermato dalla locale Corte d'Appello
(provvedimenti entrambi allegati dall'attore unitamente all'elaborato peritale e certamente utilizzabili ai fini della decisione, essendo di formazione successiva rispetto alle preclusioni istruttorie e depositati dalla suddetta parte nella prima difesa utile, ovvero con le note scritte dell'8.10.2024 e del 18.02.2025), si evince che le plurime irregolarità segnalate dal risultano effettivamente sussistenti. Ed infatti, il Pt_1 dott. , all'interno del proprio elaborato, ha ritenuto: Per_2
• in merito alla reale natura ed entità delle operazioni registrate sul conto n. 111710 “crediti v/amministratore”, che le stesse siano qualificabili come prelievi di denaro o anche erogazioni in denaro e in natura (fringe benefit) a favore dell'amministratore unico , i quali hanno CP_2
5 avuto l'effetto di aumentare considerevolmente il credito ed erodere la liquidità sociale, con evidente danno al patrimonio della società. L'entità delle operazioni effettuate durante il biennio
2021- 2022 è pari a euro 370.464,00, di cui euro 245.310,30 per l'esercizio 2021 ed euro
108.755,34 per l'esercizio 2022;
• che le contestate “operazioni non siano in alcun modo inerenti all'attività di impresa sociale in quanto l'erogazione di somme ossia l'uscita di denaro, considerato anche il rilevante importo, non sia in alcun modo supportata da idonea documentazione e quindi non sia in alcun modo funzionale al sostenimento di spese e/o costi in genere necessari per l'esercizio dell'attività di impresa o alternativamente per effettuare investimenti in immobilizzazioni. L'unica ragione della erogazione pare essere quella di erogare somme all'amministratore tout court senza alcuna effettiva ragione fatta salvo a posteriori quella di cercare di giustificare le erogazioni con compensazioni di controcrediti inesistenti a causa della inesistenza e/o invalidata del titolo..
Tale non inerenza, oltre a rafforzare il carattere irregolare delle operazioni consente anche di far emergere la loro intrinseca dannosità” (v. pag. 88, relazione cit.);
• che le irregolarità accertate, imputabili al , hanno inciso in maniera considerevole CP_2 sulla situazione patrimoniale della società, rendendo molto meno solvibile il relativo patrimonio sociale, giacché le operazioni in questione hanno avuto, tra le altre, l'effetto di convertire denaro liquido in un credito di difficile realizzo (stante il rischio di incapienza del debitore), comportando la definitiva erosione del patrimonio stesso.
Le appostazioni illecite inserite dall'amministratore nel bilancio di esercizio impugnato - evidentemente iscritte al fine di occultare gli indebiti prelevamenti dalle casse sociali - risultano, pertanto, in netto contrasto con il principio secondo cui il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, come previsto dall'art. 2423 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell'articolo
2478 bis c.c.
Ne consegue che le iscrizioni illegittime riscontrate, avendo comportato una censura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo, determinano la nullità del bilancio e della delibera assembleare che l'ha approvato (v. Corte d'appello di Cagliari, sentenza n. 359/2020).
In questo quadro, la circostanza evidenziata dalla parte convenuta, secondo cui il avrebbe agito in Pt_1 questa sede del tutto strumentalmente, sfruttando il proprio ruolo di amministratore di fatto della società, oltre a non essere sufficientemente riscontrata e a rivelarsi, peraltro, priva del carattere di attualità - tenuto conto che costui aveva cominciato ad essere estromesso dalla gestione della società già dal mese di ottobre 2021 (allorquando aveva dovuto restituire la chiavetta di accesso all'internet banking) ed era stato poi licenziato il 1.03.2022 (ancorché con preavviso), ovvero in epoca antecedente all'adozione
6 della delibera impugnata e oltre otto mesi prima dell'introduzione del presente giudizio –, risulta comunque irrilevante ai fini della decisione, dal momento che le censure sollevate dall'attore sono risultate fondate.
A tal proposito, sulla base delle evidenze disponibili deve ritenersi che l'amministratore unico
- essendosi occupato di predisporre il bilancio di esercizio 2021, contenente le gravi CP_2 irregolarità sopra indicate, per poi sottoporlo all'assemblea del 30.06.2022 ed ottenere la relativa approvazione mediante il suo voto determinante, nonostante il voto contrario del socio attore, non sufficientemente reso edotto del relativo contenuto - sia l'effettivo responsabile delle illegittimità accertate in questa sede processuale.
In definitiva, le spese devono essere liquidate in favore dell'attore applicando i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 per i giudizi contenziosi (aggiornati al DM 150/2022) di valore indeterminabile- complessità bassa, in misura media per le fasi di studio ed istruttoria e pari ai minimi per la decisione
(essendosi le parti limitate nelle memorie conclusive a riportarsi al contenuto dei rispettivi atti introduttivi). Poiché l'istruttoria non è stata svolta, non sono dovuti i compensi in relazione a tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna la società , in persona del relativo Controparte_1 liquidatore, a rimborsare a le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si Parte_1 liquidano per importo complessivo pari a € 4.358,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente del Collegio
dott. Luca Angioi dott. Gaetano Savona
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 7054 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Sassari, Via Pasquale Paoli n. 40 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
ID IN (C.F. ) che lo rappresenta e difende, sia unitamente che C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Diego Lumbau (C.F. ), per procura in calce all'atto C.F._3 di citazione;
attore contro
(p. iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Sassari, zona industriale Predda Niedda strada n. 5 snc, in persona del suo liquidatore sig.
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._4 disgiuntamente fra loro, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dagli avv.ti Roberto Scano
(c.f. ) e prof. Alessio D. Scano (c.f. ), presso il cui studio C.F._5 C.F._6 in Sassari via A. Diaz n. 10 è elettivamente domiciliata;
convenuta
0 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte in data 31.10.2022, , in Parte_1 qualità di socio al 40% della (d'ora in poi “ ), ha proposto Controparte_1 Parte_2
l'impugnazione della delibera assembleare del 30 giugno 2022, con cui la società aveva approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021.
L'attore ha premesso che la operante nel settore delle rappresentanze agroalimentari, aveva Parte_2 conseguito nell'anno 2021 un fatturato di poco superiore ai tre milioni di euro e un utile di circa
180.000,00 euro, controllando altresì la società Televideocom S.r.l.; inoltre egli, in qualità di socio, aveva lavorato sino alla predetta annualità all'interno del medesimo gruppo, insieme al socio di maggioranza , titolare del 60% del capitale e amministratore unico di entrambe Controparte_2 le società, il quale, nell'anno successivo, lo aveva poi licenziato e allontanato da ogni funzione.
All'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021 egli aveva espresso voto contrario, lamentando di non aver potuto esaminare tempestivamente il progetto di bilancio, reso disponibile soltanto il 29 giugno, nonostante la sua richiesta avanzata otto giorni prima. Ha sostenuto che tale ritardo avrebbe violato l'art. 2429, co. 3 c.c., che impone la messa a disposizione dei documenti almeno quindici giorni prima dell'adunanza. ha dedotto che il bilancio veniva approvato con il solo voto favorevole di , il cui Pt_1 CP_2 intervento era risultato pertanto determinante. Il progetto di bilancio aveva incluso tra i costi dell'esercizio l'importo di euro 136.842,00 quale compenso dell'amministratore unico, pur in assenza di una preventiva deliberazione assembleare che ne avesse stabilito l'ammontare. Tale importo era già stato integralmente prelevato da nel corso del medesimo anno. CP_2
Il socio di minoranza ha poi evidenziato che, all'interno del bilancio, risultavano iscritti tra i “crediti verso terzi” la somma complessiva di euro 433.665,00, corrispondente a finanziamenti erogati dalla società allo stesso amministratore, di cui euro 183.709,00 nel soltanto nel 2021. L'attore ha sostenuto che, una volta esaminate le scritture contabili, aveva rilevato una sistematica attività di prelievo di somme sociali da parte di , talora dissimulate come compensi, altre volte imputate a crediti CP_2 verso soci, senza adeguata documentazione giustificativa e con causali generiche quali “giroconto”,
“rimborso spese”, ovvero “disposizione a favore ”. CP_2 ha poi aggiunto che, parallelamente, anche il conto relativo ai crediti verso lo stesso attore aveva Pt_1 registrato un incremento nel 2021, in misura - in tesi dell'attore - ritenuta proporzionale ai prelievi del socio di maggioranza, così da simulare una sorta di parità di trattamento tra i soci.
Secondo l'attore tali operazioni, non previamente sottoposte all'assemblea, avrebbero richiesto una valutazione dei soci in ordine alla loro opportunità e alle condizioni economiche (interessi, garanzie,
1 modalità di restituzione) e, al contempo, la loro collocazione nel bilancio avrebbe prodotto una rappresentazione falsata della situazione patrimoniale e reddituale della società.
Ha inoltre lamentato che l'assemblea non aveva accolto la sua richiesta di rinvio dell'adunanza, formulata proprio in ragione della tardiva messa a disposizione del progetto di bilancio.
Oltre a ciò, avrebbe partecipato alla votazione pur versando in evidente conflitto di CP_2 interessi, essendo chiamato a deliberare su poste contabili direttamente riferibili ai propri prelievi.
Da ultimo, l'attore ha dedotto che il bilancio approvato si sarebbe posto in contrasto con i principi di verità, chiarezza e correttezza, poiché aveva imputato a compensi dell'amministratore somme non previamente deliberate;
inoltre, l'amministratore avrebbe omesso di iscrivere gli accantonamenti di legge, avrebbe rappresentato come crediti verso terzi importi che, al contrario, costituivano finanziamenti ai soci e non avrebbe indicato né contabilizzato gli interessi che tali finanziamenti avrebbero dovuto generare. Ha quindi sostenuto che tali irregolarità avrebbero inciso anche sulla fiscalità della società, alterando il risultato economico dell'esercizio.
L'attore ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare:
1. che il progetto di bilancio della portato Controparte_1 all'approvazione dei soci in data 30 giugno 2022 non è stato depositato e comunque reso disponibile all'esame dei soci nei 15 giorni antecedenti la riunione;
2. che la decisione dei soci della
[...]
del 30 giugno 2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio per Controparte_1
l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021, è viziata ed invalida perché assunta con il voto determinante del sig. , in conflitto di interesse per i fatti di cui in espositiva ed obbligato Controparte_2 all'astensione nella relativa votazione ed ulteriormente perché non è stata accolta la richiesta di rinvio dell'adunanza formulata dall'attore fondata sulla mancanza di adeguata informazione sul tema della discussione;
3. che il bilancio della per l'esercizio sociale Controparte_1 chiuso al 31.12.2021 ed approvato dall'assemblea dei soci in data 30.6.2022 è formato in violazione dei principi di veridicità e chiarezza del bilancio in relazione alle poste indicate in espositiva, e partitamente alle voci di Stato Patrimoniale relative all'attivo e al passivo;
in particolare attivo circolante – C), con riferimento ai crediti verso terzi, anche nel dettaglio offerto in nota integrativa, debiti – D), con riferimento a quelli tributari, per conseguenza, alla finale consistenza del patrimonio netto – A); e del Conto Economico, con riferimento ai costi della produzione, in particolare quelli sostenuti per servizi 7, oneri sociali 9-b, ai proventi finanziari C17 ed imposte dell'esercizio 20; salvo ulteriore accertamento all'esito dell'istruttoria; b) per l'effetto, dichiarare nulla la delibera del 30 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31.12.2021, ovvero, in subordine, annullare tale delibera, con ogni opportuno consequenziale provvedimento;
c) con vittoria di spese e competenze di lite.”.
2 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2023, la società Parte_2 contestando integralmente le deduzioni dell'attore, ha preliminarmente rappresentato il venir meno della questione sostanziale sottesa al presente giudizio, avendo la società revocato la delibera impugnata dalla controparte, con sostituzione del bilancio contestato. Tale scelta, a detta della convenuta, sarebbe stata motivata dalla necessità di correggere alcune poste contabili emerse a seguito di verifiche interne successive al licenziamento della controparte. Inoltre, la medesima parte, sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di interesse ad agire in capo al socio , alla luce Parte_1 della qualifica di amministratore di fatto a lui in concreto attribuibile. Sul punto è stato osservato che costui avrebbe curato ogni aspetto della vita societaria (dalla stipula di contratti alla gestione dei conti correnti, dai rapporti con i professionisti alla predisposizione dei verbali di assemblea, fino alla trasmissione degli stessi al commercialista), manifestando, di fatto, la carenza di interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera impugnata. Una simile ingerenza gestoria sarebbe comprovata da ampia documentazione, inclusa la corrispondenza intercorsa con il consulente contabile e la sua collaboratrice. Siffatte considerazioni consentirebbero di ritenere, nel merito, del tutto infondate in fatto e in diritto le domande di controparte.
La società convenuta ha pertanto domandato conclusivamente di “1) in via principale: dichiarare
l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta revoca della delibera di approvazione del bilancio impugnato assunta in data 30.06.2022 e dell'adozione di una delibera avente ad oggetto un bilancio diverso;
2) in subordine: rigettare le domande attrici per difetto di interesse ad agire in capo al socio ex art. 100 c.p.c. per le ragioni di cui in espositiva;
Parte_1
3) in ulteriore subordine: rigettare le domande attrici per la loro infondatezza in fatto e in diritto per le ragioni di cui in espositiva;
4) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
5) in ogni caso: con condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
3. Con ordinanza del 18.05.2023 il giudice istruttore, dopo aver rilevato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha aggiornato il processo per la decisione.
4. A séguito di molteplici rinvii, all'udienza del 03.05.2025 il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2025, all'esito della quale la causa veniva tenuta a decisione.
5. Con ordinanza del 24.07.2025 il giudice istruttore, dopo aver dato atto dell'omessa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha rimesso la causa in lettura, fissando una nuova udienza per la rimessione della causa al Collegio.
6. Con ordinanza del 17.10.2025, il giudice istruttore ha tenuto la causa a decisione, rimettendola al
Collegio, con la concessione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 2 c.p.c.
****
3 7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 3. della parte espositiva che precede, il Collegio non può che prendere atto dell'adozione, da parte della società della delibera del 12 aprile 2023 (prodotta dalla convenuta Parte_2 con note scritte del 15.05.2023), con cui l'assemblea dei soci della convenuta ha approvato - a maggioranza - il bilancio di esercizio 2021.
A tal proposito deve rilevarsi che, a termini dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Da tale sopravvenienza emerge, dunque, il venir meno della questione sostanziale sottesa al presente giudizio.
Sul punto, deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale unicamente con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. Civ., 25 marzo 2010 n. 7185).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass., n.
26351/2005).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la delibera societaria oggetto d'impugnazione.
8. Tanto chiarito, per quanto concerne le spese del giudizio, non essendo le parti addivenute ad un accordo in punto di relativa liquidazione, le stesse devono essere disciplinate sulla base del principio della “soccombenza virtuale”.
A tal fine, le spese processuali devono essere poste integralmente a carico della convenuta - non essendo ravvisabili giustificati motivi per disporre la compensazione, neppure parziale, delle medesime -, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda dall'attore, sollevata dalla parte convenuta, atteso che al momento dell'instaurazione del presente giudizio , nella sua Parte_1
qualità di socio di minoranza, oltre ad essere legittimato a proporre l'impugnazione della delibera
4 assembleare di approvazione del bilancio, era pacificamente titolare dell'interesse ad agire, in quanto la decisione richiesta al Tribunale gli avrebbe assicurato un vantaggio personale, attuale e giuridicamente apprezzabile.
Venendo al merito, la domanda proposta dall'attore risultava, all'epoca della presentazione, da un lato tempestiva (poiché proposta entro il termine di legge e in epoca antecedente all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo) e, dall'altro, meritevole accoglimento, in quanto le plurime censure mosse alla delibera di approvazione del bilancio hanno trovato riscontro positivo.
Tra motivi di invalidità della delibera è senza dubbio fondata quella afferente all'omessa comunicazione e deposito del bilancio dell'esercizio 2021 presso la sede sociale, in violazione dell'art. 2429 terzo comma c.c., secondo cui la bozza di bilancio dev'essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea: tale circostanza di fatto risulta sufficientemente comprovata, come si evince dalla corrispondenza prodotta dall'attore (doc. 7, da cui emerge che il socio di minoranza aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea solo il 29.6.2022 e che nella stessa giornata aveva chiesto all'organo amministrativo di prendere visione del progetto di bilancio 2021, il quale tuttavia non era ancora disponibile) e dall'assenza di specifiche allegazioni di segno contrario di parte convenuta.
In tal senso, occorre rammentare che la dedotta impossibilità per il socio di consultare il progetto di bilancio e la documentazione giustificativa ad esso allegata può costituire motivo di annullabilità della delibera che poi approva detto bilancio in presenza di specifiche allegazioni circa l'intrinseca oscurità delle poste di bilancio (cfr. Tribunale di Milano del 18.6.2015).
Ebbene, l'attore ha specificamente allegato plurimi profili di illegittimità delle poste di bilancio, che risultano già accertate nell'ambito del procedimento V.G. n. 166/2023, da lui attivato dinanzi a questo
Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. e definito con esito sfavorevole nei confronti del liquidatore (già amministratore) , il cui incarico è stato definitivamente revocato, con contestuale Controparte_2 nomina dell'amministratore giudiziario (individuato nella persona della dott.ssa . Persona_1
Nel dettaglio, dalla relazione dell'ispettore giudiziario nominato in quella sede, il cui esito ha giustificato l'adozione del decreto del Tribunale di Cagliari, poi confermato dalla locale Corte d'Appello
(provvedimenti entrambi allegati dall'attore unitamente all'elaborato peritale e certamente utilizzabili ai fini della decisione, essendo di formazione successiva rispetto alle preclusioni istruttorie e depositati dalla suddetta parte nella prima difesa utile, ovvero con le note scritte dell'8.10.2024 e del 18.02.2025), si evince che le plurime irregolarità segnalate dal risultano effettivamente sussistenti. Ed infatti, il Pt_1 dott. , all'interno del proprio elaborato, ha ritenuto: Per_2
• in merito alla reale natura ed entità delle operazioni registrate sul conto n. 111710 “crediti v/amministratore”, che le stesse siano qualificabili come prelievi di denaro o anche erogazioni in denaro e in natura (fringe benefit) a favore dell'amministratore unico , i quali hanno CP_2
5 avuto l'effetto di aumentare considerevolmente il credito ed erodere la liquidità sociale, con evidente danno al patrimonio della società. L'entità delle operazioni effettuate durante il biennio
2021- 2022 è pari a euro 370.464,00, di cui euro 245.310,30 per l'esercizio 2021 ed euro
108.755,34 per l'esercizio 2022;
• che le contestate “operazioni non siano in alcun modo inerenti all'attività di impresa sociale in quanto l'erogazione di somme ossia l'uscita di denaro, considerato anche il rilevante importo, non sia in alcun modo supportata da idonea documentazione e quindi non sia in alcun modo funzionale al sostenimento di spese e/o costi in genere necessari per l'esercizio dell'attività di impresa o alternativamente per effettuare investimenti in immobilizzazioni. L'unica ragione della erogazione pare essere quella di erogare somme all'amministratore tout court senza alcuna effettiva ragione fatta salvo a posteriori quella di cercare di giustificare le erogazioni con compensazioni di controcrediti inesistenti a causa della inesistenza e/o invalidata del titolo..
Tale non inerenza, oltre a rafforzare il carattere irregolare delle operazioni consente anche di far emergere la loro intrinseca dannosità” (v. pag. 88, relazione cit.);
• che le irregolarità accertate, imputabili al , hanno inciso in maniera considerevole CP_2 sulla situazione patrimoniale della società, rendendo molto meno solvibile il relativo patrimonio sociale, giacché le operazioni in questione hanno avuto, tra le altre, l'effetto di convertire denaro liquido in un credito di difficile realizzo (stante il rischio di incapienza del debitore), comportando la definitiva erosione del patrimonio stesso.
Le appostazioni illecite inserite dall'amministratore nel bilancio di esercizio impugnato - evidentemente iscritte al fine di occultare gli indebiti prelevamenti dalle casse sociali - risultano, pertanto, in netto contrasto con il principio secondo cui il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, come previsto dall'art. 2423 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell'articolo
2478 bis c.c.
Ne consegue che le iscrizioni illegittime riscontrate, avendo comportato una censura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo, determinano la nullità del bilancio e della delibera assembleare che l'ha approvato (v. Corte d'appello di Cagliari, sentenza n. 359/2020).
In questo quadro, la circostanza evidenziata dalla parte convenuta, secondo cui il avrebbe agito in Pt_1 questa sede del tutto strumentalmente, sfruttando il proprio ruolo di amministratore di fatto della società, oltre a non essere sufficientemente riscontrata e a rivelarsi, peraltro, priva del carattere di attualità - tenuto conto che costui aveva cominciato ad essere estromesso dalla gestione della società già dal mese di ottobre 2021 (allorquando aveva dovuto restituire la chiavetta di accesso all'internet banking) ed era stato poi licenziato il 1.03.2022 (ancorché con preavviso), ovvero in epoca antecedente all'adozione
6 della delibera impugnata e oltre otto mesi prima dell'introduzione del presente giudizio –, risulta comunque irrilevante ai fini della decisione, dal momento che le censure sollevate dall'attore sono risultate fondate.
A tal proposito, sulla base delle evidenze disponibili deve ritenersi che l'amministratore unico
- essendosi occupato di predisporre il bilancio di esercizio 2021, contenente le gravi CP_2 irregolarità sopra indicate, per poi sottoporlo all'assemblea del 30.06.2022 ed ottenere la relativa approvazione mediante il suo voto determinante, nonostante il voto contrario del socio attore, non sufficientemente reso edotto del relativo contenuto - sia l'effettivo responsabile delle illegittimità accertate in questa sede processuale.
In definitiva, le spese devono essere liquidate in favore dell'attore applicando i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 per i giudizi contenziosi (aggiornati al DM 150/2022) di valore indeterminabile- complessità bassa, in misura media per le fasi di studio ed istruttoria e pari ai minimi per la decisione
(essendosi le parti limitate nelle memorie conclusive a riportarsi al contenuto dei rispettivi atti introduttivi). Poiché l'istruttoria non è stata svolta, non sono dovuti i compensi in relazione a tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
condanna la società , in persona del relativo Controparte_1 liquidatore, a rimborsare a le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che si Parte_1 liquidano per importo complessivo pari a € 4.358,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente del Collegio
dott. Luca Angioi dott. Gaetano Savona
7