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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 489/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.11.2025, promossa da con l'avv. MA EN;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: ferie.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.1.2025, premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del e del merito Controparte_1
quale docente nell'anno scolastico 2023/2024 per 304 giorni in forza di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze sino al termine delle attività didattiche, chiedeva condannarsi il suddetto a CP_1
corrispondere la somma di euro 1.914,90 a titolo di indennità sostitutiva
1 di 24,92 giorni di ferie annuali e 3 giorni di festività soppresse maturate e non godute.
Costituendosi in giudizio, il merito chiedeva Controparte_1
rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, ritualmente sollevata dal convenuto, di prescrizione quinquennale o decennale del diritto azionato
ex adverso.
L'eccezione è infondata, in quanto il credito per cui è causa è maturato nell'anno scolastico 2023/2024, sicché, alla data della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. né tantomeno quello decennale ex art. 2946 c.c., comunque applicabile alla indennità
sostitutiva delle ferie non godute, in ragione della sua natura mista (sia risarcitoria che retributiva): in tal senso, cfr. Cass. 10.2.2020 n. 3021.
Nel merito, la domanda è fondata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il
docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente
invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del
2 diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
– e, in particolare, l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co.
55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.
2 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
giustizia, grande sezione (con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16) non consente la
perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una
informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione
di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della
cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
7.5.2025 n. 11968; in senso conforme, Cass.
6.11.2024 n. 28587, Cass. 17.6.2024 n. 16715, Cass.
3.6.2024 n. 15415, Cass. 15.5.2024 n. 13440 e, ancor prima, Cass. 5.5.2022
n. 14268.
Nel caso in esame, l'istante non risulta avere richiesto di fruire di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nell'anno scolastico di riferimento.
A sua volta, il convenuto non ha in alcun modo dimostrato di avere inutilmente invitato l'istante a goderne.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire l'indennità sostitutiva.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, altresì, in relazione alla indennità
sostitutiva delle festività soppresse di cui all'art. 1 l. 23.12.1977 n. 937, in quanto la loro sostanziale assimilabilità alle ferie comporta l'applicazione
3 delle medesime regole valevoli per queste ultime: in tal senso, cfr. Cass.
4.4.2024 n. 8926.
Ai fini della determinazione in concreto dell'indennità sostitutiva, corretti appaiono i conteggi analitici elaborati in ricorso – sulla base dei giorni di lavoro prestati negli anni scolastici di riferimento, dell'anzianità di servizio maturata e della retribuzione giornaliera dovuta – in quanto conformi ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva (artt. 35-38 ccnl scuola 2019/2021, artt. 13-14-19 ccnl scuola 2006/2009), e comunque non contestati ex adverso: sull'onere di specifica contestazione dei conteggi relativi al quantum debeatur, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, cfr. Cass. 18.5.2015 n. 10116.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma richiesta in ricorso, con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724 e con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
condanna il resistente a pagare all'istante la somma di euro 1.914,90 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna il
4 resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 49,00
per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
MA EN.
Taranto, 4.11.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 489/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.11.2025, promossa da con l'avv. MA EN;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: ferie.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 16.1.2025, premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del e del merito Controparte_1
quale docente nell'anno scolastico 2023/2024 per 304 giorni in forza di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze sino al termine delle attività didattiche, chiedeva condannarsi il suddetto a CP_1
corrispondere la somma di euro 1.914,90 a titolo di indennità sostitutiva
1 di 24,92 giorni di ferie annuali e 3 giorni di festività soppresse maturate e non godute.
Costituendosi in giudizio, il merito chiedeva Controparte_1
rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, ritualmente sollevata dal convenuto, di prescrizione quinquennale o decennale del diritto azionato
ex adverso.
L'eccezione è infondata, in quanto il credito per cui è causa è maturato nell'anno scolastico 2023/2024, sicché, alla data della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. né tantomeno quello decennale ex art. 2946 c.c., comunque applicabile alla indennità
sostitutiva delle ferie non godute, in ragione della sua natura mista (sia risarcitoria che retributiva): in tal senso, cfr. Cass. 10.2.2020 n. 3021.
Nel merito, la domanda è fondata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il
docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente
invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del
2 diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
– e, in particolare, l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co.
55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.
2 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
giustizia, grande sezione (con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16) non consente la
perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una
informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione
di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della
cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
7.5.2025 n. 11968; in senso conforme, Cass.
6.11.2024 n. 28587, Cass. 17.6.2024 n. 16715, Cass.
3.6.2024 n. 15415, Cass. 15.5.2024 n. 13440 e, ancor prima, Cass. 5.5.2022
n. 14268.
Nel caso in esame, l'istante non risulta avere richiesto di fruire di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nell'anno scolastico di riferimento.
A sua volta, il convenuto non ha in alcun modo dimostrato di avere inutilmente invitato l'istante a goderne.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire l'indennità sostitutiva.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, altresì, in relazione alla indennità
sostitutiva delle festività soppresse di cui all'art. 1 l. 23.12.1977 n. 937, in quanto la loro sostanziale assimilabilità alle ferie comporta l'applicazione
3 delle medesime regole valevoli per queste ultime: in tal senso, cfr. Cass.
4.4.2024 n. 8926.
Ai fini della determinazione in concreto dell'indennità sostitutiva, corretti appaiono i conteggi analitici elaborati in ricorso – sulla base dei giorni di lavoro prestati negli anni scolastici di riferimento, dell'anzianità di servizio maturata e della retribuzione giornaliera dovuta – in quanto conformi ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva (artt. 35-38 ccnl scuola 2019/2021, artt. 13-14-19 ccnl scuola 2006/2009), e comunque non contestati ex adverso: sull'onere di specifica contestazione dei conteggi relativi al quantum debeatur, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, cfr. Cass. 18.5.2015 n. 10116.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma richiesta in ricorso, con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724 e con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
condanna il resistente a pagare all'istante la somma di euro 1.914,90 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna il
4 resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 49,00
per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
MA EN.
Taranto, 4.11.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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