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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7312/2024 promossa da:
con l'Avv. RASPAGLIESI MATILDE Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. NOZZA PAOLO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie difensive finali .
OG : opposizione ad avviso di accertamento ex art.1 comma 792 L. n. 160/2019
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al , la società Controparte_1 [...]
si opponeva all'avviso di accertamento ex art.1 L. n. 160/2019 relativo al Parte_2 pagamento dei canoni relativi agli anni 2017-2024 , per un importo complessivo di €12.445,68 .
In particolare parte attrice eccepiva la mancanza dei requisiti necessari per Parte_1 la validità dell'atto ,la carenza di motivazione , riteneva inoltre non dovuti gli importi richiesti , poiché calcolati in base a criteri previsti da leggi e delibere regionali ritenute illegittime . Parte attrice chiedeva , pertanto , in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo n. 0020023 del 30/10/2024 emesso dal Controparte_1
.
[...]
In via principale e nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del predetto avviso di accertamento , previa disapplicazione della Delibera della Giunta Regionale del 14/12/2020 e della Delibera 1615 del 18/9/2023 . Chiedeva , pertanto , l'accertamento dell'infondatezza delle pretese del ed in subordine , CP_1 determinare correttamente la misura del canone e delle indennità effettivamente dovute .
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio IL Controparte_1 ( per comodità ) il quale , in via preliminare , il rigetto dell'istanza di
[...] CP_1 sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo prot. N. 0020023 del 30/10/2024 di € 12.445,68 , in relazione ai canoni di polizia RA per le annualità 2017-2024 , per 19 attraversamenti del reticolo idrico minore . Nel merito il chiedeva di respingere l'opposizione formulata da CP_1 Parte_1 nei confronti del predetto avviso di accertamento e di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto .
La fase cautelare del presente giudizio veniva definita con ordinanza del 02/6/2025 , dove venivano rigettate le istanze di parte attrice con conferma dell'efficacia esecutiva del titolo .
Alla prima udienza della fase di merito , parte attrice chiedeva l'ammissione di istanze istruttorie , tra cui l'ammissione di una TU . Parte convenuta chiedeva l'ammissione di istanze istruttorie ed in subordine un rinvio per la precisazione delle conclusioni .
La causa , ritenuta matura per la decisione e meramente documentale , veniva rinviata all'udienza del 16/9/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali . Alla predetta udienza , le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione è infondata e va pertanto rigettata .
Per comprendere meglio l'oggetto del presente giudizio , si evidenzia come il agisce CP_1 nell'ambito di un 'attività vincolata e ad esso attribuita dalla normativa della EG DI ( art.3
, comma 114 L.R. 1/2000 e ss ) che attribuisce e riconosce la competenza comunale in materia di polizia RA sul Reticolo Idrico Minore delegando anche : la gestione e vigilanza del RIM ( reticolo idrico minore ) , l'adozione di provvedimenti autorizzativi e concessori , la determinazione e riscossione dei canoni di polizia RA ( come previsto dall'art.52 comma 4 , L.R. 26/2003 ) . In particolare l'opposizione formalizzata dall'opponente attiene , in via Parte_1 principale , sull'art. 13 della L.R. DI n. 4/2016 , dove risulta necessario valutare se la società opponente può usufruire della disciplina più favorevole in materia di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo . A tale riguardo , si osserva che l'opponente non ha risposto ai solleciti del Parte_2
( come da doc. 2-3-4 prodotti da parte convenuta ), non provvedendo alla sottoscrizione CP_1 degli atti unilaterali d'obbligo . Nel caso in esame ,l'art. 13 della sopra indicata legge regionale indica una speciale disciplina nei confronti dei gestori di reti tecnologiche ed infrastrutturali , come nel caso della società opponente , con lo scopo di promuovere la regolarizzazione delle occupazioni prive di titolo tramite l'esclusione delle sanzioni mediante l'adeguamento alla normativa vigente . Affinché sia attivata la sopra indicata normativa , risulta necessaria l'attivazione da parte della società interessata alla regolarizzazione mediante la stipula di convenzioni o la sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo . Nel caso in esame , l'opponente è stata più volte sollecitata dal senza Parte_1 CP_1 ricevere una risposta dalla stessa .
Alla luce delle considerazioni sopra espresse , si evince che non è stato attivato alcun procedimento di regolarizzazione da parte dell'opponente , atteso che l'art. 13 della LR 4/2016 non si applica in modo automatico , necessitando che la società interessata ottemperi alla procedure previste , sottoscrivendo una convenzione con il o tramite un atto unilaterale d'obbligo. CP_1
pagina 2 di 6 A tale riguardo , non risulta che la società opponente abbia sottoscritto né una convenzione e nemmeno un atto unilaterale d'obbligo . Risulta , inoltre , che il abbia inviato ad diverse comunicazioni CP_1 Parte_1 ufficiali con l'elenco delle interferenze censite con l'importo dovuto , concedendo alla convenuta un termine per presentare osservazioni e regolarizzare la propria posizione .
La mancata risposta dell'opponente , diviene una violazione del principio della leale collaborazione con la Pubblica Amministrazione con preclusione dei benefici dalla stessa convenuta richiesti . Pertanto l'atto di accertamento del risulta corretto e conseguentemente la CP_1 [...]
non potrà usufruire del regime agevolato previsto dall'art.13 L.R. 4/2016 . Parte_2 L'atto di accertamento del trae origine dalla normativa della EG DI , in CP_1 particolare la L.R. 1/2000, la L.R. 10/2009 , la L.R. 4/2016.
Per l'applicazione concreta dei canoni , in relazione al caso in esame , vi sono degli allegati predisposti dalla EG DI per la determinazione dell'importo dei canoni di concessione . In particolare vi sono gli allegati F ( canoni regionali di concessione di polizia RA ) e H ( determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia RA ) in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori e proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale in attuazione della L.R. 4/2016 , art.13 c.4 .
A tale riguardo la Delibera della Giunta Regionale della DI n.XI/4037 del 14/12/2020, per quanto riguarda l'allegato H , prevede delle percentuali dei canoni di polizia RA utilizzabili nell'ambito della stipula di convenzioni con i soggetti gestori e proprietari di reti tecnologiche ed infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore . Le predette riduzioni sono previste per quelli che vengono definiti “ Grandi Utenti “e che abbiano stipulato delle convenzioni specifiche con gli Enti AL .
Pertanto , la riduzione della percentuale del canone è necessariamente soggetta alla stipula delle predette convenzioni . Senza una convenzione sottoscritta tra il e l'Ente Locale , le riduzioni indicate Parte_3 nell'allegato H non sono applicabili , con applicazione al canone dovuto delle tariffe standard previste dall'allegato F .
In relazione all'eccepita carenza di certezza del credito vantato dal , parte opponente ritiene CP_1 che lo stesso non abbia fornito delle prove adeguate volte a dimostrare l'effettiva occupazione del demanio idrico da parte della convenuta . Parte_1
In relazione a quanto sopra indicato , occorre rilevare che in data 20/3/2012 il ha approvato CP_1 il piano di Governo del Territorio , con alcune varianti ( tra cui una risalente al luglio 2016 ) e durante il procedimento di approvazione del PGT e delle successive varianti , non risulta che parte attrice abbia presentato osservazioni in relazione alla consistenza ed estensione delle proprie interferenze sul reticolo idrico minore .
Inoltre il ha comunque disposto un censimento delle opere / interferenze che riguardano il CP_1 reticolo idrico minore , in base alla normativa vigente , individuando 19 attraversamenti della rete elettrica sul demanio idrico .
I risultati del censimento sono stati comunicati ad con le relative schede tecniche Parte_1
, che sono state poi allegate all'avviso di accertamento . Parte opponente ritiene che se sussiste un 'occupazione fisica si paga un canone anche se minimo , mentre se non c'è occupazione non sarebbe previsto alcun pagamento . Tuttavia la predetta interpretazione non risulta corretta in quanto l'importo minimo di € 167,08 relativa alla nota dell'allegato F per l'anno 2023 , fa riferimento alle interferenze appartenenti al codice “O” (Occupazione di arre demaniali “ ) mentre le interferenze oggetto di causa appartengono al codice A.
pagina 3 di 6 Pertanto nell'anno 2023 per ogni tipo di interferenza è dovuto un canone minimo di €83,54 per interferenza ed opera , con l'eccezione delle interferenze ed opere appartenenti al codice O ( Occupazione di aree demaniali ). Per le occupazioni di aree demaniali è previsto un canone minimo di € 167,08 , per le ragioni sopra esposte sono stati determinati due importi minimi ( € 83,54 ed € 167,09 ) anziché uno solo . in base alla normativa Regionale , anche in mancanza di una diretta interferenza diretta con il regime delle acque , l'occupazione dello spazio aereo sopra un corso d'acqua tramite linee aeree elettriche , come anche nell'ipotesi di installazione di cavi in tubi agganciati a ponti o interrati in sub -alveo , risulta comunque soggetta al pagamento del canone di concessione di polizia RA .
In relazione all'eccepita illegittimità del verbale di accertamento per difetto di motivazione e per mancata indicazione dei criteri di calcolo , occorre rilevare come il faccia riferimento alla CP_1 normativa regionale ( L.R. 04/2016 ) ed a tutte le delibere della Giunta Regionale .
Per quanto riguarda il principio della buona fede e del contraddittorio , risulta che il ha CP_1 inviato a via PEC , fornendo informazioni Controparte_2 sull'accertamento in corso e concedendo termine per la presentazione di memorie difensive ed osservazioni . Per quanto riguarda l'eccepita illegittimità dell'ordinanza -ingiunzione per doppia imposizione , si osserva che CUP e canoni di polizia RA hanno una diversa natura ed anche deversi scopi;
infatti il primo è stato introdotto dalla L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP e COSAP ed attiene all'occupazione di suolo pubblico . Mentre per quanto concerne i canoni di polizia RA , sono previsti dalla normativa regionale (art. 3
, comma 114 L.R. 1/200) e regolamentano l'uso delle aree del reticolo idrico minore e finalizzati alla tutela idrogeologica .
Per l'eccepita illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art.9 L.R. 4/2016 , asserita violazione degli artt. 3,23,41,97 della Costituzione , si osserva come l'art.9 della L.R. 4/2016 determina i criteri per il calcolo e la riscossione dei canoni di polizia RA .
La predetta normativa non esclude una valutazione parcellizzata delle interferenze. Più precisamente la norma prevede che i canoni siano calcolati in relazione alla natura dell'opera ed al tipo di interferenza sul reticolo idrico minore . Pertanto ogni singola interferenza dovrà essere valutata separatamente , poiché ognuna di esse può avere un impatto differente sul reticolo idrico , comportando, ogni volta ,un calcolo specifico del canone . In particolare l'art. 9 fa riferimento all'allegato F della delibera della Giunta Regionale nr. XII/1615 del 18/12/2023 che definisce i criteri necessari di calcolo dei canoni in relazione alla tipologia di interferenza .
Questa tipologia di criteri hanno come presupposto una valutazione in base a ciascuna interferenza , senza una valutazione generica dell'opera complessiva .. In sostanza la normativa Regionale prevede che i canoni di locazione siano calcolati in base al tipo di interferenza ed alla lunghezza dell'occupazione , comportando una valutazione parcellizzata delle interferenze , avendo ognuna di esse caratteristiche differenti e comportando un calcolo specifico per il canone L'opponente eccepisce altresì la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e della Direttiva 72/09 UE , in relazione all'ingiustificata disparità di trattamento . In sostanza parte attrice /opponente sostiene che la normativa della EG DI in materia di canoni di locazione di polizia RA viola i principi di uguaglianza ( art. 3 Cost ) e di imparzialità
(art.97 Cost ), poiché disporrebbe dei trattamenti di favore per alcuni soggetti a discapito di altri .
pagina 4 di 6 A tale riguardo la Giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato che il principio di uguaglianza non impone un trattamenti identico in relazione a fattispecie differenti . Nel caso in esame , quanto previsto per è CHIARAMENTE determinato dalla Parte_1 natura delle infrastrutture e per la tutela del demanio idrico . Mentre l'esenzione per le reti ferroviarie e di telecomunicazioni trae origine da normative nazionali e regionali che non hanno applicazione per le infrastrutture elettriche .
La rete elettrica , anche se riveste le caratteristiche di pubblica utilità , occupa fisicamente il demanio idrico , mentre le infrastrutture ferroviarie e di telecomunicazione hanno regimi differenti in ragione delle loro diverse caratteristiche tecniche .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione formulata da avverso l'avviso di accertamento Parte_1 delle entrate patrimoniali del 30/4/2024 notificato dal COMUNE DI SAN CP_1
GERVASIO 2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 convenuto opposto , che si liquidano per Controparte_1 compensi professionali in € 5.077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .
Bergamo ,14/10/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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