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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 19/06/2025, ore 9:30, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 4339/2021 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Tommaso Terranova in sostituzione dell'Avv. Vitrano per parte attrice, l'Avv. Cuffaro Giacomo in sostituzione dell'Avv. Grieco per e l'Avv. Gina Trapani per Controparte_1 CP_2
i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:18, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al n. 4339/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vitrano ( giusta Email_1 procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(P.I. e C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista
Grieco ( giusta procura allegata alla comparsa di Email_2
costituzione
convenuta
E
C.F./P.IVA , con sede legale in Palermo, Via Tiro a Controparte_4 P.IVA_3
Segno n.5, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Trapani ( , giusta procura speciale allegata Email_3 alla comparsa di costituzione convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda avanzata dall'attore;
➢ condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di in
[...] Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, che vanno liquidate in € 3.809,00 per ciascuna parte, oltre le spese forfettarie pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
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Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, il sig. ha chiesto la condanna di Parte_1
e di al risarcimento di tutti i danni Controparte_5 Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma di € 29.140,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in Palermo il giorno 26/09/2019, alle ore 11:00 circa.
L'attore ha esposto che quel giorno, mentre attraversava la via Imera sugli appositi attraversamenti pedonali, è stato investito dall'autovettura Fiat 600 targata CT851BZ, condotta dal sig. di proprietà della ed Persona_1 Controparte_4 assicurata con e che, a seguito dell'urto, è rovinato a terra Controparte_5 sul fianco destro contro l'asfalto.
Lo stesso ha sostenuto di essersi recato presso l'Ospedale Villa Sofia ove gli è stata diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del radio del braccio destro e, successivamente, in data 01.10.2019, gli è stata effettuata manovra di riduzione della frattura ed ingessato l'arto.
Si è costituita in giudizio quale Compagnia che Controparte_5 assicurava per la responsabilità civile l'autovettura, la quale ha contestato la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto per la mancanza della prova dell'accaduto e del nesso causale tra l'evento dannoso e le lamentate lesioni evidenziando, altresì, alcune incongruenze in merito al verificarsi del sinistro;
in subordine, ha dedotto la responsabilità dell'attore o, comunque, un concorso di colpa dello stesso nella causazione dell'occorso e, in ogni caso, ha contestato l'ammontare delle pretese risarcitorie avanzate nei propri confronti in quanto non dovute ed eccessive.
Si è costituita in giudizio, altresì, che ha contestato le Controparte_4
domande tutte ex adverso formulate nei suoi confronti per mancanza di responsabilità del conducente il mezzo di sua proprietà e perché non provate;
in subordine, ha rilevato il concorso di colpa dell'attore contestando le eccessive richieste risarcitorie attrici e, nell'ipotesi di accertamento di una sua qualche responsabilità, ha chiesto la condanna di in forza della polizza assicurativa R.C.A. n.118661746. Controparte_5
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Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., espletata l'istruzione probatoria, solo documentale, e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'udienza del 19/06/2025.
Proponibilità della domanda risarcitoria
Preliminarmente va dato atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria dell'attore, alla luce della richiesta stragiudiziale, ritualmente inoltrata alla compagnia di assicurazioni con pec del 15/10/2019, a norma del Codice Controparte_5
delle assicurazioni private emanato con D.lgs. 209/2005 (cfr. doc. 5 produzione parte attrice).
Responsabilità causazione sinistro
Alla luce dell'istruttoria svolta, la domanda attrice non può essere accolta.
In punto di diritto, innanzitutto, occorre osservare che chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697
c.c. e tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
“In tema di responsabilità da sinistro stradale, l'attore che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, dovendo dimostrare non solo la dinamica complessiva del sinistro ma anche la specifica condotta colposa del conducente del veicolo antagonista che si assume essere causa esclusiva dell'evento dannoso” (cfr. Cass. 30/03/2025 n. 8341).
Nel caso di specie, il sig. al fine di assolvere il proprio onere probatorio circa Pt_1 la sussistenza del sinistro ed il nesso causale tra l'evento dannoso ed i danni lamentati, ha articolato prova testimoniale a mezzo il sig. , prova che è Testimone_1
stata ammessa con ordinanza del 21/02/2022 contestualmente ai mezzi istruttori richiesti dalla Compagnia convenuta, ovvero interrogatorio formale dell'attore e prova testi, articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.
L'attore, sia all'udienza fissata per l'assunzione della prova del 20/10/2022 sia all'udienza successiva del 27/04/2023, non si è presentato a rendere interrogatorio
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formale sui seguenti capitoli: “vero è che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione non ho avuto alcun sinistro con il veicolo Fiat 600 targato CT851BZ”;
“vero è che mi sono procurato da solo i lamentati danni”.
Al riguardo, deve precisarsi che la mancata comparizione dell'attore, senza giustificato motivo, all'interrogatorio formale deferitogli, valutata unitamente agli ulteriori elementi di prova acquisiti, può consentire di ritenere come ammessi i fatti ivi dedotti ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass. 17/03/2021 n. 7415; Cass. 06/08/2014 n.
17719: Cass. 26/04/2013 n. 10099).
La difesa di parte attrice ha sostenuto che il sig. nel luglio del 2022 sarebbe Pt_1
stato arrestato ma non ha allegato al riguardo alcuna documentazione che lo attesti.
Con ordinanza del 15/05/2023, che va confermata, parte attrice è stata dichiarata decaduta dall'assunzione della prova testimoniale ammessa per non avere citato il teste, sig. , per l'udienza del 27/04/2023. Testimone_1
Inoltre, sempre con la superiore ordinanza, è stata rigettata la richiesta di parte attrice di rimessione in termine atteso che la giustificazione addotta (non essere a conoscenza dell'indirizzo del teste e di non averlo potuto reperire sia per impossibilità di chiederlo al proprio cliente in quanto arrestato sia per l'impossibilità di richiedere un certificato di residenza non essendo a conoscenza dei dati anagrafici del teste) non è stata supportata da alcuna documentazione che dimostri tali dichiarazioni.
Va ribadito in proposito che la giurisprudenza ha più volte affermato che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l'istanza di remissione in termine, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. 13/07/2006 n.
15908)”.
Pertanto, non avendo l'attore offerto alcun elemento al fine di assolvere il suo onere probatorio circa la sussistenza del sinistro, la sua dinamica ed il nesso causale tra fatto e presunti danni lamentati, la domanda dallo stesso avanzata nei confronti dei convenuti non è accoglibile.
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Spese di lite
In ultimo, in base al principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle società convenute.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, con riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore fino da € €
26.000,01 a € 52.000,00 avuto riguardo alla definizione della controversia soltanto con istruttoria documentale e tenuto conto che il valore della causa si attesta nel minimo dello scaglione di riferimento.
Così deciso in Palermo 19 giugno 2025
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