Articolo 24 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 luglio 1964
Art. 24.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964