Art. 24.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' stabilito in 100.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' stabilito in 100.