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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2496/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1 proprio nonché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale P.I. , e P.IVA_1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Caccamo (PA), Contrada Chiacchiaro, snc, presso e nello studio dell'avv. AN PA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
con sede sociale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3, P.I. , e, per Controparte_1 P.IVA_2 essa, già , quale mandataria, giusto verbale di assemblea del CP_2 CP_3
05.03.2019 per atto del Notaio di Roma, rep. n. 14941, racc. n. 10098, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Contrada giusta procura in atti
OPPOSTA
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 1 NONCHÉ
società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi dell'articolo Controparte_4
3 della legge 30 aprile 1999 n.130, con sede legale in Conegliano (TV), via Alfieri n.1, codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. e per essa - giusta procura P.IVA_3 speciale in data 25.11.2021 in Notaio dott. di Sacile (Pordenone) (rep.32859)- la Persona_2 mandataria già - denominazione assunta dalla società CP_2 CP_3 [...] come deliberato dall'assemblea straordinaria del 30.10.2015 con Controparte_5 verbale Not. C. Marchetti di Milano rep.12539), iscritta al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale n. , partita IVA n. ed elettivamente domiciliata in Palermo, via P.IVA_4 P.IVA_5
Valdinoto n.10 presso lo studio dell'avv. Luigi Abbate che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, e per essa , deduceva che, alla data del Controparte_1 CP_3
10.07.2017, era creditrice nei confronti di , debitore principale, della somma di € Parte_1
87.340,26, oltre interessi maturati nella misura convenzionalmente pattuita.
Nello specifico, deduceva che il suddetto credito aveva origine:
a) per la somma di € 67.691,57 dal conto corrente nr. 10803755, aperto il 24.03.2011, sul quale veniva regolato un contratto di affidamento per € 60.000,00, stipulato in data 07.10.2013;
b) quanto all'importo di €. 4.966,61, dal mancato pagamento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario n. 3993705, stipulato in data 11.04.2012, per la somma di
€ 15.000, da restituire in 48 mesi;
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 2 c) quanto all'importo di € 14.682,08, dal mancato pagamento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario n. 4331410, stipulato in data 17.06.2013, per l'importo di € 30.000, da restituire in 36 mesi.
Precisava, infine, che i crediti erano assistiti da garanzia fideiussoria, sia omnibus che specifica, prestata da , sino alla concorrenza dell'importo di € 153.125,00. Parte_2
Pertanto, considerato che, secondo la prospettazione avanzata, con lettera raccomandata del
24.06.2015, comunicava agli obbligati il recesso dal rapporto di conto corrente, Controparte_1 nonché la revoca degli affidamenti concessi, in ragione del protrarsi dell'inadempimento, chiedeva la condanna di e di al pagamento dell'importo di € 87.340,26, oltre Controparte_6 Parte_2 interessi maturati e maturandi nella misura convenzionalmente pattuita, nonché le spese legali.
Con decreto ingiuntivo n. 592/2018, il Tribunale di Termini Imerese ingiungeva a CP_6
ed a , di provvedere al pagamento, in solido tra loro, di quanto richiesto
[...] Parte_2 dalla società ricorrente, maggiorato dalle spese di lite.
Il decreto ingiuntivo- non dotato della clausola di provvisoria esecutorietà - notificato alle parti resistenti, veniva opposto da e da che lamentavano: Controparte_6 Parte_2
− l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, stante la mancata prova, da parte di dell'esistenza dei crediti da lei vantati;
Controparte_1
− la nullità del contratto di c/c n. 10803755 per mancanza della forma scritta ex art. 117 T.U.B.;
− la violazione della legge sulla trasparenza bancaria, ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB, stante l'omessa indicazione nel contratto del TAEG/ISC;
− la mancata indicazione nel contratto di c/c del 2011 del tasso per affidamento in violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con assoluta impossibilità per il correntista di conoscere le condizioni applicate nel corso del rapporto;
− l'illegittima corresponsione di commissioni, spese, oneri accessori e valute non pattuiti per iscritto;
− la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
− la mancata indicazione delle spese assicurative relative al contratto di mutuo n. 3993705 che aveva sostenuto a garanzia della restituzione delle somme finanziate, le Parte_1 quali non erano state evidenziate dalla banca, né computate nel costo effettivo del credito;
− l'omessa considerazione, ai fini della determinazione del costo effettivo della singola operazione di finanziamento, delle commissioni corrisposte da a garanzia Parte_1 del mutuo chirografario n. 4331410 del 17.06.2013.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 3 Veniva anche eccepita anche la nullità delle fideiussioni, fondando tale eccezione sul rilievo, innanzitutto, dell'invalidità dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1939 c.c.. Nello specifico, veniva affermato che avendo la banca convenuta applicato condizioni economiche illecite, in violazione della legge 108/96 e di norme imperative del Codice Civile e del TUB, essendo invalida l'obbligazione principale, di conseguenza anche l'obbligazione fideiussoria era da considerarsi invalida. Altresì, si eccepiva la nullità della fideiussione omnibus per mancanza dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, nonché, in quanto riprodotta secondo uno schema contrattuale predisposto dall' lesivo della normativa in materia di concorrenza. CP_7
Per tutti i motivi sopra esposti, chiedevano:
“1) dichiarare nullo, per violazione degli art. 633 e 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto
n. 592/2018 e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 592/2018 e quindi revocare il medesimo perché inammissibile, improponibile, irricevibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
3) per il conto corrente di corrispondenza con apertura di credito con facoltà di scoperto n.
10803755: a) accertare e dichiarare non dovute le somme risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 pari ad € 67.469,56 alla data del 25.10.2016; b) determinare trimestralmente il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) convenuto e applicato nel rapporto bancario tenendo conto di tutti i costi collegati all'erogazione del credito, secondo la formula del TAEG;
c) accertare e dichiarare la nullità del contratto e la conseguente applicazione, per l'effetto, dell'art. 117, comma 3, TUB, con conseguente inefficacia del tasso di interesse debitore e delle condizioni economiche applicate al rapporto, dall'apertura del rapporto e sino al 24.03.2011; d) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 24.03.2011 per violazione dell'art. 117, comma 8, TUB, con conseguente inefficacia del tasso di interesse debitore e delle condizioni economiche applicate al rapporto;
e) accertare e dichiarare, la mancata pattuizione del tasso debitore applicabile in presenza di fido sino al 24.03.2011, sostituendo lo stesso con il tasso previsto ex art.
117, comma 7, TUB;
f) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto;
g) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori mai validamente pattuiti;
h) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di spese ed oneri accessori “endotrimestrali” mai validamente pattuiti;
i) accertare
e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi applicati nel corso
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 4 dell'intero rapporto a causa della differenza tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ricostruendo il rapporto di conto corrente e la relativa maturazione di interessi per data operazione;
j) accertare e dichiarare
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) per i mutui chirografari n. 3993705 del 11.04.2012 e n. 4331410 del 17.06.2013: a) determinare il Tasso Effettivo del mutuo tenendo conto di tutti i costi e le spese collegati all'erogazione del credito;
b) accertare e dichiarare, la difformità tra il tasso pubblicizzato nel contratto e il tasso effettivamente applicato e per l'effetto accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117, comma 6, TUB;
5) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti bancari oggetto di causa secondo i seguenti parametri: - preventiva eliminazione del primo saldo negativo riferito al 25.10.2016 pari ad € 67.469,56 e sostituzione con il saldo iniziale a zero, quantificazione delle somme residue in linea capitale a valere sui mutui chirografari n. 3993705 del 11.04.2012 e n.
4331410 del 17.06.2013, con rideterminazione del residuo tenendo conto, in relazione ai mutui n. 3883705 e n. 4331410 della sostituzione del tasso convenuto con quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
6) accertare e dichiarare che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti in relazione ai rapporti bancari oggetto di causa;
7) condannare in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Verona, CP_3
Piazzetta Monte n. 1, C.F.: e P.IVA: , n. q. di mandataria di P.IVA_4 P.IVA_5
(P.IVA: ), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente Controparte_1 P.IVA_2 giudizio presso e nello studio dell'Avv. Carlo Bavetta in Palermo, Via N. Garzilli n. 59, all'annullamento in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
87.340,26 e, di conseguenza, dichiarare la non debenza della suddetta somma, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa per le causali di cui alla premessa;
8) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e risoluzione delle fideiussioni prestate dalla sig.ra con liberazione della stessa dall'obbligo fideiussorio”. Parte_2
Costituitasi in giudizio quale mandataria di venivano respinte CP_3 Controparte_1 le avverse contestazioni, deducendosi l'infondatezza delle eccezioni e delle pretese avversarie, e chiedendo, pertanto, rigettarsi integralmente l'opposizione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 06.12.2021, veniva disposta una CTU tecnico- contabile.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Con atto di costituzione del 06.05.2022, si costituiva e per essa Controparte_4 CP_2
deducendo che: “in data 11.11.2021 la soc. “ , nell'ambito di una
[...] Controparte_1 operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt.1, 4 e 7.1 della Legge n.130 del 30.4.1999 ha concluso con la società “ un contratto di cessione di crediti individuabili in Controparte_4 blocco tra i quali è compreso anche quello vantato nei confronti dei suddetti sigg. e Parte_1
, cessione il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.137 del 18.11.2021”. Parte_2
La società interveniente, nello specifico, rilevava di intervenire ex art. 105 e 111 c.p.c. e chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione.
Depositata la c.t.u., con ordinanza del 23.12.2024, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente con ordinanza del 02.05.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo, affinché, ex art. 101 cpc, le parti formulassero le loro difese in merito a possibili profili di nullità, per violazione della normativa consumeristica, delle clausole fideiussorie prevedenti una deroga al disposto di cui all'art. 1957 cc.
Con ordinanza del 06.10.2025, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc, la causa veniva posta in decisione.
1. Sulla decadenza di cui all'art. 1957 cc in riferimento ai contratti di fideiussione di cui
è causa
Occorre rilevare, innanzitutto, che le pretese creditorie di cui è causa sono state avanzate nei confronti di sul presupposto della sottoscrizione da parte della stessa di una Parte_2 fideiussione “omnibus”, in data 07.10.2013, con , a garanzia delle obbligazioni a carico CP_1 di discendenti da operazioni bancarie di qualunque natura. Fideiussione stipulata Parte_1 sino alla concorrenza dell'importo di € 153.125,00 (cfr. allegato 10 al ricorso monitorio).
Altresì, a fondamento delle richieste di pagamento sono state indicate anche due fideiussioni specifiche stipulate sempre da con (circostanze non contestate tra le Parte_2 CP_1 parti in causa).
Nello specifico, una fideiussione del giorno 11.04.2012 a garanzia del corretto adempimento di ogni obbligazione discendente dal contratto di mutuo chirografario di € 15.000,00 stipulato da
; nonché, una ulteriore fideiussione dell'anno 2013, stipulata a garanzia delle Parte_1
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 6 pretese creditorie di derivante da un finanziamento di € 30.000,00 rilasciato sempre a CP_1
. Parte_1
Orbene, in merito ai rapporti predetti, occorre verificare, preliminarmente, se debba riconoscersi o meno a la qualifica di consumatore. Parte_2
In merito, si evidenzia che la Suprema Corte ha precisato che: “La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando
l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata»” (Cass. S.U. n.
5868/2023).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui parte opposta assume la veste di c.d. di “attore sostanziale”, ex art. 2697 cc, spetta a quest'ultima fornire la prova che, nonostante il soggetto garante sia una persona fisica, egli abbia agito nell'ambito della sua attività professionale, o sulla base di collegamenti funzionali che lo legano alla società garantita.
Nel caso di specie, essendo il soggetto garantito non una società, dotata di personalità giuridica, ma un imprenditore individuale ( ), ogni indagine inerente a partecipazioni Parte_1 societarie o a cariche amministrative in capo al fideiussore ( ) è “ex se” esclusa e, Parte_2 inoltre, nulla è stato dedotto, né provato, sul sé abbia rilasciato le garanzie Parte_2 fideiussorie di cui è causa nell'esercizio di una sua attività professionale.
Pertanto, deve ritenersi che ha agito come consumatore, e non come Parte_2 professionista.
Ciò posto, deve osservarsi che all'art. 5 del contratto di fideiussione “omnibus” è dato leggere la seguente clausola: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Medesima clausola è data rinvenire, inoltre, in entrambi i contratti di fideiussione specifica di cui è causa, all'art. 6.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 7 Orbene, l'art. 1957 co. 1 cc, prevede che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tale norma, per giurisprudenza consolidata, nel condizionare la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore, si riferisce alle sole istanze giudiziali, intese nel senso di atti che attribuiscano al creditore la veste di parte processuale (cfr. “ex multis” Cass. n. 21524/2004 secondo cui: “le "istanze" contro il debitore principale (che il creditore deve proporre e diligentemente continuare) sono quelle giudiziali, e cioè un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice; cfr. anche Cass. n. 7502/2004 secondo cui: “Per "istanza" deve infatti intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziale assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato, sicché, tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione di azioni giudiziarie contro il debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, può formare oggetto di integrale rinunzia preventiva, non profilandosi in tal caso alcun contrasto con principi di ordine pubblico, ma configurandosi soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. n.
13078/2008).
Analogamente deve ammettersi la facoltà di derogare al termine semestrale, potendo anche prevedersi, invece, di una rinuncia integrale a tale termine, un'estensione della sua durata oltre i sei mesi.
Circostanza configuratasi nel caso di specie dove il termine “de quo” è stato fissato in mesi 36 in tutti e tre i contratti di fideiussione.
Inoltre, anche l'onere di esperimento di iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale ai fini dell'interruzione del termine di decadenza in esame, può essere oggetto di deroga.
Deve poi precisarsi che, nel caso in cui la fideiussione sia solidale , e quindi, nell'ipotesi come quella del caso di specie, in cui il fideiussore si è obbligato in solido con il debitore principale, senza la previsione di un beneficio di preventiva escussione del debitore principale, l'istanza può essere n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 8 indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali
(debitore principale o fideiussore), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 cc..
Ebbene, con riguardo ai contratti fideiussori di cui al presente giudizio, ritiene lo scrivente configurata non solo una deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 cc (fissato in mesi 36) ma anche una deroga per il creditore all'onere di avanzare le proprie istanze nei confronti del fideiussore necessariamente mediante iniziative giudiziarie.
Infatti, rispettivamente all'art. 6 del contratto di fideiussione “omnibus” e all'art. 7 dei documenti relativi alle fideiussioni a garanzia dei contratti di mutuo, riportanti, a dire delle parti in causa, le condizioni con cui la garante si sarebbe obbligata a prestare le garanzie fideiussorie, è previsto che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]” ( è da escludere l'applicabilità del prosieguo della clausola lì dove viene fatto riferimento all'ipotesi non sussistente, nel caso di specie, in cui ad essere garantito sia un consumatore).
Tutto ciò posto, occorre verificare se le due deroghe alla disciplina legale, come sopra dette, siano o meno censurabili per vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica.
Orbene, in merito alla natura vessatoria o meno della clausola “a prima richiesta scritta” ritiene lo scrivente di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale clausola non ha la funzione di limitare la proponibilità di eccezioni da parte del consumatore.
Essa, dunque, non integra l'ipotesi di cui all'art. 33 co. 2 lett. t) del Codice del Consumo, bensì afferma, in via pattizia, la sufficienza di una intimazione stragiudiziale indirizzata al garante, idonea ad allertarlo in ordine al suo obbligo di pagamento e, peraltro, consentendogli di prendere le proprie determinazioni a fronte di una semplice diffida stragiudiziale e non di una iniziativa giudiziale
(iniziativa giudiziale tra cui potrebbe figurare anche un ricorso per concessione di decreto ingiuntivo, che, ove poi emesso in forma esecutiva, costituirebbe titolo per eventuali iscrizioni ipotecarie).
Diversamente, la deroga al termine semestrale costituisce a giudizio dello scrivente una clausola di natura vessatoria a carico del consumatore.
In particolare, si ritiene di aderire all'orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “ […] nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 9 l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v.
Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass.,
26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 )” (Cass. n. 27558/2023).
In particolare, ritiene lo scrivente che la dispensa della banca dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc. limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) del codice del consumo, dovendo affermarsi, così, una presunzione di vessatorietà della clausola.
Presunzione che per essere superata impone la stipula della pattuizione con le modalità previste dalla disciplina consumeristica, imponendo così al professionista l'onere di provare in giudizio che la clausola “de qua”, da lui unilateralmente predisposta, sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la mera approvazione per iscritto, così come prevista dall'art. 1341 co. 2 cc..
Nel caso di specie, non è stata fornita prova, incombente sull'istituto di credito, ex art. 34 co. 5
D. Lgs. n. 206/2005, e successivamente sui cessionari del credito, della trattativa individuale intercorsa con e, pertanto, deve essere dichiarata la nullità della clausola di deroga Parte_2 al termine di cui all'art. 1957 cc, sia per come prevista nel contratto di fideiussione “omnibus”, sia per come prevista nei due contratti di fideiussione specifica, rispettivamente collegati ai due mutui di cui è causa.
Alla pronuncia di declaratoria della nullità consegue, ai sensi dell'art. 1339 cc., l'operatività del termine di decadenza secondo quanto previsto dalla disciplina legale dettata dall'art. 1957 cc.
Orbene, con riguardo ai due contratti di mutuo, il momento a partire dal quale deve farsi decorrere il termine semestrale, da interrompere, è da ravvisarsi o dalla comunicazione della dichiarazione di decadenza del beneficio dal termine, oppure, in mancanza della stessa, dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata, così come previsto in base al piano di ammortamento.
Infatti, nel contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare il mutuatario, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza, quindi, che il termine di cui all'art. 1957
c.c. decorrerà solo da tale momento (cfr. Cass. n. 2301/2004 secondo cui: “il beneficio del pagamento
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 10 rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima”).
Nel caso in esame, si rileva che la diffida di cui all'allegato n. 11 del ricorso monitorio non può qualificarsi come una dichiarazione di decadenza del beneficio del termine in quanto dal tenore letterale della comunicazione emerge che con essa non veniva intimato il pagamento dell'intero debito residuo di cui ai contratti di mutuo, bensì si sollecitava esclusivamente all'adempimento di alcune rate di pagamento rimaste in quel momento ancora inevase, sebbene, giunte a scadenza.
Ne discende che il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. deve farsi decorrere dal termine di scadenza dell'ultima rata di mutuo, individuabile, in base ai piani di ammortamento in atti, nel giorno
30.04.2016 per il mutuo n. 3993705, e in data 30.06.2016 per il mutuo n. 4331410.
Alla luce di tali rilievi, non ravvisandosi in atti richieste di pagamento stragiudiziali successive alle date sopra dette, idonee ad interrompere il termine di decadenza, semestrale, il primo atto all'uopo idoneo deve necessariamente ravvisarsi nel deposito del ricorso monitorio avvenuto in data
09.05.2018.
Quindi, ben oltre la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. iniziata a decorrere, si ribadisce, dal 30.04.2016 per il mutuo n. 3993705, e dal 30.06.2016 per il mutuo n. 4331410.
Alla luce di tali considerazioni deve pronunciarsi la decadenza del creditore di avvalersi delle garanzie fideiussorie di cui è causa con riferimenti alle pretese creditorie di cui ai contratti di mutuo.
Quanto, invece, al credito discendente dal rapporto di apertura di credito, la diffida di cui all'allegato n. 11 del ricorso monitorio non aveva ad oggetto una espressa comunicazione di revoca degli affidamenti, ma solo la sollecitazione a regolarizzare l'andamento anomalo del rapporto, non potendo, dunque, attribuirsi alla stessa neanche con riferimento a tale rapporto la natura di atto interruttivo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 cc.
Pertanto, ritiene lo scrivente, di far decorrere il termine in parola dal giorno 05.11.2015, data del passaggio a sofferenza dell'importo creditorio asseritamente dovuto, così come emerge dalle scritture contabili in atto.
Ne discende in mancanza di prova di atti interruttivi stragiudiziali successivi a tale data, che anche per tale pretesa creditoria il primo atto idoneo ad interrompere il termine semestrale di decadenza deve necessariamente ravvisarsi nel deposito del ricorso monitorio avvenuto in data
09.05.2018. Quindi, quando il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. era ormai ampiamente decorso.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 11 Alla luce di tali considerazioni deve pronunciarsi la decadenza del creditore di avvalersi delle garanzie fideiussorie di cui è causa con riferimento anche alle pretese creditorie discendenti dai rapporti di apertura di credito asseritamente susseguitisi nel tempo.
Stante tale declaratoria, ne discende la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2
con rigetto di ogni pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti nell'ambito del presente
[...] giudizio. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione avanzata dalla parte.
2. Sul riparto dell'onere probatorio in materia di contratti di affidamento in conto corrente
Prima di vagliare le pretese creditorie avanzate nei confronti di , occorre, Parte_1 innanzitutto evidenziare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, ex art. 50 del TUB:
“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido” (Cass. n.
14640/2018).
Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (“Decreto ingiuntivo”), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio.
L'onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., co. 1, n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è, pertanto, esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto.
D'altronde, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprimendo una domanda di condanna, da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754/2009;), ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. Cass. n. 21466/2013;
Cass. n. 5915/2011; Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ne consegue che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultra-legali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione)
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 12 produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
In particolare, ai fini della prova assume rilievo centrale la produzione totale degli estratti conto, idonea a dare precisa evidenza dell'andamento del rapporto e a giustificare la condanna del correntista al pagamento del saldo per lui debitorio (cfr. Cass. n. 11543/2019 secondo cui: “Che debba essere così, può agevolmente comprendersi, dal momento che l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto — approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacché la produzione degli estratti conto costituisce «trasmissione», ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. 28 luglio 2006, n.
17242) —, riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte: Cass. 26 maggio 2011, n. 11626;
Cass. 17 novembre 2016, n. 23421): sicché in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti”; con l'ulteriore precisazione che: “l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente
d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)”.
Ove poi, nei rapporti bancari in conto corrente, sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire pur sempre attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, identificando le appostazioni illegittime e depurando il conto dagli addebiti che non potevano aver luogo.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 13 L'onere del deposito degli estratti conto sarà poi a carico della banca ove essa agisca quale parte attrice per il pagamento di un proprio credito derivante da conto corrente;
a carico del correntista ove sia egli ad agire, quale attore, con azione di ripetizione, al fine di provare il titolo dei pagamenti indebiti dedotti (cfr. “ex plurimis” Cass. n. 11543/2019; Cass. 20693/2016; Cass. n. 9365/2018; Cass.
n. 33321/2018).
In particolare, “La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che
è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione). La regola vale, come è evidente, non soltanto nell'ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultra-legali, ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute (come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere). Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi” (Cass. n. 11543/2019).
Ove manchi il deposito della serie integrale degli estratti conto, risultando la produzione degli stessi incompleta, in quanto mancante della parte di essi che dovrebbe documentare la prima frazione del rapporto, secondo la giurisprudenza cui si ritiene di aderire, è stato precisato che -anche in via monitoria-: “ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 14 quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicché in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo. Il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega facilmente: ove la banca è attrice, essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
ove la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (Cass. n. 11543/2019; cfr. anche Cass.
n. 33321/2018).
Tali criteri non possono, invece, trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale;
in tale ipotesi, in presenza di estratti conto solo parziali: “deve darsi atto — in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto — che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare — necessariamente — indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 15 attore, giacché in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato. Resta da aggiungere che, ovviamente, tale integrale neutralizzazione delle partite non deve operarsi quando una delle parti riconosca che il saldo del periodo non documentato sia, per lei, meno favorevole rispetto al saldo zero. Così, se, con riferimento al detto arco di tempo, il correntista, a fronte della pretesa della banca che vanti un credito di un certo ammontare, riconosca di essere debitrice per un importo inferiore, non vi sarà ragione per operare l'azzeramento del saldo: il conteggio delle spettanze dovrà muovere dal dato indicato dal correntista, che riflette la concorde posizione dei contendenti quanto all'esistenza di un saldo di segno negativo. Lo stesso varrà nell'ipotesi inversa, in cui sia cioè la banca ad ammettere che alla data del primo estratto conto il proprio cliente risultava creditore di un importo inferiore rispetto a quello che lo stesso ha indicato: anche in tal caso risulterebbe ingiustificata l'obliterazione della concorde allegazione dei contendenti circa l'esistenza di un saldo f a credito del cliente […]”
(Cass. n. 23852/2020, cfr. anche in merito Cass. n. 11543/2019).
Nell'ipotesi dunque di domande contrapposte, in mancanza della serie integrale degli estratti, la scelta di adottare il saldo zero esclude di procedere a due ricalcoli del dovuto, l'uno partendo dal saldo zero e l'altro dal primo saldo debitore documentato;
in adesione al principio per il quale: “Non
è del resto nemmeno ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti: e ciò in quanto nel sistema processual-civilistico vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa, sicché il giudice è tenuto a utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. Sez. U. 23 dicembre 2005, n. 28498). E così, ad esempio, la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo grazie alla banca”. (Cass. n. 23852/2020).
3. Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 10803755
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 16 Applicando tali assunti al presente giudizio va evidenziato che risultano depositati in atti, a supporto delle pretese creditorie avanzate nei confronti di , degli estratti conto Parte_1 riferibili ad un rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. 10803755 per un periodo decorrente dal 05.04.2007 sino al 30.11.2015.
Deve poi evidenziarsi la totale continuità degli estratti depositati con riferimento al lasso temporale sopradetto, evidenziandosi, in particolare, che in data 30.09.2015 la posizione debitoria era pari ad € 63.779,33 e che in data 05.11.2015, tenuto conto anche dell'addebito dell'ulteriore importo di € 3.690,23 per competenze di estinzione del rapporto, si verificava l'azzeramento del saldo a debito, con contestuale passaggio della somma pari ad € 67.469,56 alla voce di “Crediti risolti/scaduti”; momento, quest'ultimo da ritenersi equivalente alla chiusura del conto (si precisa che la chiusura del conto è un'operazione soltanto contabile, a fronte della quale il saldo viene “girato” a sofferenza, confluendo così in un altro conto soltanto per ragioni di gestione contabile e non costituente pertanto estinzione del rapporto contrattuale che avviene solo con la corresponsione delle somme dovute;
cfr. anche Tribunale di Pavia sentenza n. 289/2019).
Stante, dunque, la continuità degli estratti appare superflua ogni valutazione relativa all'applicazione di criteri di calcolo diversi, così come sopra enunciati.
Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che nessuna contestazione è stata avanzata in ordine alla conformità delle singole annotazioni relative agli accrediti e agli addebiti iscritti negli estratti conto in atti;
piuttosto, le contestazioni avanzate attengono alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti.
Innanzitutto, è stato eccepito dagli opponenti l'assenza di contratto di conto corrente in forma scritta sino al 24.03.2011.
Ebbene, come evidenziato anche dal CTU, effettivamente, nonostante le annotazioni di accrediti ed addebiti nel periodo tra il 05.04.2007 e il 24.03.2011, risultanti dagli estratti conto in atti,
e riferibili al rapporto n. 10803755, nessun contratto di conto corrente, in forma scritta, è stato depositato dall'istituto di credito riferibile a tale lasso temporale.
Circostanza che porta necessariamente a desumere che nessun contratto di conto corrente in forma scritta sussista per il periodo in esame, con conseguente declaratoria di nullità di tale negozio, ex art. 117 co. 3 del TUB.
Ritiene poi lo scrivente che ove manchi un valido contratto in forma scritta tanto di conto corrente che di apertura di credito, non trovano applicazione i tassi, prezzi e condizioni di cui all'art. 117 co. 7 del TUB;
norma che, invece, si riferisce all'ipotesi di cui al co. 4 del medesimo articolo, e cioè al caso in cui un contratto in forma scritta sussiste ma questo omette di indicare il tasso d'interesse n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 17 e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (oltre che a riferirsi al configurarsi dell'ipotesi di cui al co. 6 secondo cui: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”).
E, infatti, i meccanismi di automatica sostituzione di clausole previsti dall'art. 117 co. 7 del
TUB presuppongono che un contratto vi sia, seppur affetto da nullità parziale.
Diversamente, la nullità integrale del rapporto, dovuta alla mancata osservanza della forma scritta, fa sì che l'intera operazione economica posta in essere non produca alcun effetto, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, capitalizzazione e commissioni, che devono così essere espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricalcolare mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale, dalla data di inizio del rapporto.
Calcolo effettuato dal CTU in perizia, ove è stato dato atto che per il periodo contabile dal
05.04.2007 al 24.03.2011 sono stati applicati i criteri sopradetti.
Quanto, invece, al periodo contabile dal 24.03.2011 al 07.10.2013 si osserva quanto segue.
Risulta agli atti depositato un contratto di apertura di conto corrente del 24.03.2011.
Quanto, invece, alla stipula di contratto di apertura di credito nel periodo in esame deve evidenziarsi l'assenza di uno specifico negozio in forma scritta avente ad oggetto la regolamentazione del contratto “de quo”.
Deve però a riguardo evidenziarsi che l'art. 117 co. 2 T.U.B., stabilisce per i contratti bancari la forma scritta a pena di nullità, precisando, tuttavia, che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
L'esonero della forma scritta opera come eccezione alla regola ed è da intendersi nell'accezione secondo cui la forma scritta non è obbligatoria solo in riferimento a quei contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi già individuati e disciplinati in altri contratti stipulati per iscritto (cfr. Cass. n.
14470/2005).
Sulla scorta dell'assunto sopradetto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che deve escludersi che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta in forma scritta,
a pena di nullità (cfr. Cass. n. 14470/2005).
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 18 È stato, altresì, ulteriormente statuito come l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione deve essere intenso nell'ottica non di una soppressione, bensì di una attenuazione della forma scritta, risultando così sempre necessaria l'indicazione nel contratto “madre” delle condizioni economiche essenziali del contratto “ospitato” (cfr. Cass. n. 27836/2017 che affronta l'ipotesi di un testo contrattuale “inter partes” dalla lettura del quale non emergeva alcun regolamento economico dell'ipotetico contratto di apertura di credito, se non l'indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la banca s'impegnava a seguire, ed il cliente a osservare, in caso di stipula di un'apertura di credito successiva con lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario).
Dunque, secondo l'attuale lettura giurisprudenziale del quadro normativo, l'apertura di credito, in assenza di apposita pattuizione scritta, può essere valida solo laddove gli elementi essenziali del contratto di affidamento si deducano dal c.d. contratto “madre” di conto corrente stipulato per iscritto.
Nel caso di specie, innanzitutto, quanto alla prova della sussistenza di un fido nel periodo in esame lo scrivente ritiene di valorizzare quanto emerge dai riassunti scalari in atti, depositati dall'istituto di credito, da cui emerge il riferimento all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, di commissione di disponibilità immediata di fondi, nonché l'applicazione di tassi di interessi per operazioni extra fido (cfr. Corte Appello di Milano del 04.07.2018 secondo cui: “i sintomi inequivocabili di un affidamento di fatto sono individuati nell'addebito delle commissioni di massimo scoperto- che accompagnano, nella comune tecnica bancaria, la concessione di affidamenti- nonché nel diverso tasso applicato agli interessi intra e ultra-fido”).
Quanto poi al sé una regolamentazione delle condizioni del rapporto in parola possa desumersi dal contratto di apertura di conto corrente deve, innanzitutto, considerarsi che perché vi sia una apertura di credito in c/c è sufficiente la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive, non risultando, così, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile un elemento essenziale del contratto (cfr. Cass. n. 26133/2013), dovendo ritenersi, in mancanza, la volontà di prevedere un affidamento illimitato.
Orbene, deve evidenziarsi che nel contratto di conto corrente in esame è dato riscontrare una
“sezione” denominata “FIDI E SCONFINAMENTI”. Sezione contrattuale in cui vengono previste delle pattuizioni inerenti ai tassi di interessi debitori sulle somme utilizzate, nonché degli importi per commissioni. Elementi da cui è dato inferire che un contratto di apertura di credito in forma scritta, seppur previsto all'interno di un contratto di conto corrente, sia intercorso tra le parti.
Tuttavia, deve anche considerarsi che le previsioni previste non appaiono sufficientemente chiare e determinate. Infatti, sebbene si parli di tasso di interesse debitorio sulle somme utilizzate, è dato rinvenire nella disciplina della sezione in esame anche espressioni quali “sconfinamenti in
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 19 assenza di fido” o “commissioni per utilizzi in assenza di fido”. Ritiene, quindi, lo scrivente che la complessiva regolamentazione prevista difetti del requisito della determinatezza non riuscendosi a comprendere in maniera obiettiva e chiara la portata e il riferimento specifico agli obblighi previsti.
Pertanto, pur non rinvenendosi una assenza integrale di un contratto in forma scritta, si ravvisa una indeterminatezza con riferimento ad elementi essenziali dello stesso, quali il tasso di interesse sull'affidamento. Ragion per cui la necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7
TUB per quanto concerne i tassi di interesse debitore;
mentre la totale esclusione di ogni importo applicato a titolo di commissione per concessione o rinnovamento fido;
commissione disponibilità fido;
commissione utilizzo oltre fido e commissione istruzione veloce stante l'assenza di ogni pattuizione scritta nel contratto di apertura di conto corrente in esame.
Metodo utilizzato, tra l'altro, dal CTU, che correttamente ha fatto applicazione dei criteri sopra indicati per il periodo dal 24.03.2011 al 07.10.2013 per quanto concerne il rapporto di apertura di credito in analisi.
Quanto, invece, alla sussistenza di un fenomeno di anatocismo nel periodo dal 24.03.2011 al
06.10.2013 si osserva quanto segue.
L'art. 120 TUB, nel teso in vigore a partire dal 19.10.1999, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla condizione che risulti osservata la pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (cd. criterio di reciprocità) rimettendo al C.I.C.R. le ulteriori modalità e criteri per la legittimità della clausola.
In particolare, la delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB “ratione temporis” vigente, esige che la previsione di anatocismo risulti da pattuizione scritta, sottoscritta dal correntista, indicando quale sia la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato.
A riguardo, come evidenziato dal CTU nella sua relazione (cfr. pag. 6), nel contratto del
24.03.2011 è stata prevista una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito;
risulta, altresì, approvata specificamente, con relativa sottoscrizione, la pattuizione “de qua” così come contenuta nell'art. 8 co. 1, 2 e 3 delle condizioni di contratto. Quanto poi al tasso in concreto da applicare, ai fini della capitalizzazione, per quello debitorio, nel caso di specie, occorre fare Contr applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 let. a) .
Quanto al periodo dal 07.10.2013 al 30.11.2015 risulta agli atti un contratto di apertura di credito del 07.10.2013 con cui concedeva al correntista una linea di credito di € CP_1
60.000,00.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 20 Quanto alle condizioni contrattuali, come evidenziato dal CTU, risulta: “- Il tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori: 9,526%. - Commissione messa a disposizioni fondi: 0,40%.
- Il tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori: 11,60%. - Periodicità di liquidazione delle competenze a debito: TRIMESTRALE. Periodicità di liquidazione delle competenze a credito:
TRIMESTRALE”.
Il perito ha, tuttavia, evidenziato nella sua relazione che nel contratto in analisi risulta pattuita anche una commissione per la messa a disposizione di fondi.
Orbene, deve osservarsi che con il D.L. n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e seguito poi dal D.L.
n. 1/2012, conv., con modif., nella L. n. 27/2012 si è giunti all'introduzione dell'art. 117 bis del T.U.B. che, a pena di nullità, consente, al comma 1, la previsione nei contratti di apertura di credito “quali unici oneri a carico del cliente”, di “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...”, imponendo, inoltre, per detta commissione il limite massimo dello “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Detto in altri termini, nell'ambito delle operazioni intra-fido, oltre all'applicazione di un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate, l'unico altro costo legittimo è rappresentato dalla commissione sopra menzionata purché essa, oltre ad essere pattuita per iscritto, sia calcolata in maniera proporzionale alla durata dell'affidamento e sull'intera somma messa a disposizione (quindi, sull'affidato); con la precisazione che essa non può superare il limite massimo dello 0,5% dell'affidamento per trimestre.
Nel caso di specie, in base alle disposizioni contrattuali, emerge che essa è stata prevista nella misura dello 0,4% per trimestre sulla somma messa a disposizione (€ 60.000,00).
Elementi che portano a ritenere la legittimità della pattuizione in esame.
Tuttavia, il perito nella sua relazione, ha evidenziato che la commissione per la messa a disposizione di fondi non è stata applicata, in concreto, nel corso del rapporto, come una remunerazione dovuta alla banca per la messa a disposizione della somma affidata al correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme. Invece, essa è stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti. Pertanto, indipendentemente dalla nomenclatura attribuita e dalla sua regolamentazione in contratto, la sua applicazione in concreto ha esulato dal perimetro normativo segnato dall'art. 117bis del TUB, risultando, allora, corretto sul punto l'operato del perito che ha ritenuto illegittimi i relativi importi chiesti al cliente.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 21 Quanto, infine, ad eventuali profili usurari del contratto di apertura di credito del 07.10.2013, il
CTU ha accertato che: “Il tasso effettivo globale cosi determinato, alla data del contratto 07/10/2013
è pari al 11,60%. Considerato che: Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.13 per cento. Il Tasso soglia in vigore al momento della stipula, risultava quindi essere pari al 16,66 per cento. Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era .”. Parte_3
Alla luce di quanto sopra detto, il perito è giunto ad un ricalco del saldo, alla data del
05.11.2015, da € 67.469,56 ad € 45.388,30.
Deve, pertanto, individuarsi in tale ultimo importo (€ 45.388,30) l'ammontare ancora dovuto da alla data del 30.11.2015. Parte_1
Sulla somma sopra detta, devono poi essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, ex art. 1284 co. 1 cc, con decorrenza dal 01.12.2015 e sino al soddisfo.
Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui l'ISC effettivo riportato in contratto non è corrispondente a quello effettivo applicato, ciò non comporta la nullità della clausola di determinazione degli interessi ex art. 117 T.U.B. co. 6, con relativo ricalcolo al “tasso BOT”, non costituendo l'ISC un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto.
Esso, invece, svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Pertanto, la sua erronea, o anche omessa indicazione, non comporta di per sé una maggiore onerosità del costo del credito ma una erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Non può, allora, trovare applicazione l'art. 117 T.U.B. co. 6, norma che prevede che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Infatti, si ribadisce, contestando che l'ISC indicato in contratto non corrisponde a quello effettivo applicato non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del cliente, bensì viene contestato un indicatore che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento con funzione meramente informativa.
Solo nell'ambito del credito al consumo l'art. 125 bis co. 6 prevede che: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 22 nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; prevedendo poi il co. 7 dell'articolo in parola la sostituzione “ex lege” di dette clausole secondo le modalità ivi indicate.
Ne deriva che essendo tale disposizione espressamente circoscritta alla clientela consumatrice, essa non può estendersi ad altre ipotesi, dovendo in tal caso ritenersi che l'erronea indicazione Par dell' non determina una invalidità del negozio ma può al più costituire un comportamento illecito fonte di responsabilità risarcitoria per l'operatore finanziario per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 116 T.U.B.
4. Con riferimento al contratto di mutuo di cui al rapporto n. 3993705 e al contratto di mutuo di cui al rapporto n. 4331410
Quanto ai contratti di mutuo di cui è causa si osserva che, come evidenziato dal CTU, il contratto di cui al rapporto n. 3993705 consiste in un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 11.04.2012 con il quale la filiale di Termini Imerese dell' concedeva, a CP_1 Parte_1
, un finanziamento di € 15.000,00 alle seguenti condizioni: “Durata in anni del
[...] finanziamento: 4 anni;
- Frequenza di pagamento rate: Mensile - Nr. rate di rimborso previste dal piano di ammortamento: 48 Rate;
- Tipologia di tasso d'interesse: Variabile – EuroIrs di periodo
4,50% ; - Tasso di mora: + 2% - Spese Istruttoria: € 150,00; - Spese incasso rate: € 2,00;” (cfr. relazione consulenza pag. 8).
Invece, il contratto di cui al rapporto n. 4331410 consiste in un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 17.06.2013 con il quale la filiale di Termini Imerese dell' concedeva, CP_1 sempre a , un finanziamento di € 30.000,00 alle seguenti condizioni: “Durata in Parte_1 anni del finanziamento: 3 anni;
- Frequenza di pagamento rate: Mensile - Nr. rate di rimborso previste dal piano di ammortamento: 36 Rate;
- Tipologia di tasso d'interesse: Variabile – Euribor
3 mesi di periodo + 5,90% ; - Tasso di mora: + 2% - Spese Istruttoria: € 500,00; - Spese incasso rate: € 2,00;” (cfr. relazione consulenza pag. 14).
Ciò posto, è opportuno chiarire che la declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 23 Il criterio di rilevazione dei tassi medi, affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio sulla sussistenza o meno di usura.
L'oggettività del giudizio impone, dunque, necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie istruzioni;
istruzioni in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito.
In tal ottica, poiché il giudizio in punto di usura si basa sul raffronto tra un dato concreto, e cioè lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto del contendere, e un dato astratto, quale il TEGM, individuato in base alla tipologia di appartenenza del contratto in questione, occorre che il raffronto avvenga adoperando la medesima tipologia di calcolo;
e cioè che per la determinazione del
TEG vengano considerate le medesime voci di costo del credito ricomprese nel calcolo del TEGM, in applicazione del principio c.d. di “omogeneità” (cfr. Cass. 22270/2016 secondo cui: “Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 108 del 1996 al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla
Banca d'Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia”; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 16303/2018).
Ciò posto, deve, altresì precisarsi che il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee. Trattasi di un tasso comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, quali, ad esempio: spese di istruttoria e di revisione del finanziamento, o spese per assicurazioni finalizzate ad assicurare il rimborso del credito per il tramite della corresponsione dell'indennizzo (si pensi a polizze volte a proteggere il cliente in presenza di eventi quali la sua sopravvenuta invalidità permanente, o la perdita dell'impiego; eventi che possono quindi limitare la sua capacità di rimborso del prestito;
oppure a polizze che assicurano contro il rischio di eventi idonei a ridurre il valore della garanzia prestata, quali, ad esempio,
l'incendio, il crollo o il danneggiamento dell'immobile ipotecato a garanzia del credito).
Sono, invece, escluse dal calcolo ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 le spese per imposte e tasse.
Deve, inoltre, precisarsi che a seguito del D.L. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, l'ordinamento ammette tassi di interesse eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro un margine limitato, che all'attualità è calcolato n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 24 aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali
(cd. tasso soglia), con l'ulteriore precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, solo il superamento di questo tasso soglia sopra detto, così calcolato, dà luogo ad usura.
Tale metodo di calcolo è applicabile a tutti i contratti stipulati dopo il 14.05.2011; mentre, per quelli antecedenti il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
Deve ulteriormente precisarsi che con specifico riferimento alle spese per le assicurazioni, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito, oppure intese a tutelare i diritti di garanzia del creditore (es. polizze per furto o incendio dei beni ipotecati o concessi in leasing), occorre verificare che sussista un collegamento negoziale con l'operazione di credito.
Un collegamento negoziale certamente sussistente nell'ipotesi di obbligatorietà della sottoscrizione e cioè ove si accerti che la sottoscrizione dei contratti in parola sia stata obbligatoria ai fini della concessione del credito o, comunque, necessaria per ottenerlo alle condizioni a cui poi è stato riconosciuto;
ma che può dirsi, comunque, sussistente anche in caso di facoltatività della sottoscrizione.
Sul punto deve precisarsi che quello del collegamento negoziale è un onere probatorio ricadente sulla parte mutuataria, ex art. 2697 c.c..
Parte mutuataria che però, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, può avvalersi, ai fini della prova del collegamento negoziale, anche di meccanismi presuntivi.
In particolare, è stato affermato che la circostanza che la polizza fu sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento -criterio del c.d. “collegamento temporale”- consente di presumere la sussistenza di un collegamento negoziale, tale da imporre che tale voce di costo venga considerata ai fini della determinazione del tasso usurario, a prescindere dal sé la sottoscrizione fu obbligatoria o facoltativa, e cioè solo proposta dall'ente creditore, e poi sottoscritta per autonoma scelta del soggetto finanziato (cfr. Cass. n. 1734/2023 secondo cui: “[…] ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass.,
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)” cfr. anche Cass. n. 8806/2017 secondo cui: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 25 assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”).
Una impostazione quella sopra detta che risulta fondata in base alla definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, norma centrale alla materia in esame ed alla quale devono necessariamente uniformarsi e raccordarsi le diverse altre disposizioni che intervengono in materia, ivi comprese le Istruzioni della Banca d'Italia che del resto espressamente, a partire dall'anno 2010, hanno ricompreso i contratti in esame tra le voci di calcolo per il tasso usurario, sulla scorta del criterio del collegamento negoziale, e indipendentemente dalla natura facoltativa o obbligatoria della sottoscrizione (in particolare, le Istruzioni ricomprendono nella formulazione attuale: “[…] le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito
(le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
[…]”).
Venendo al caso in esame, deve evidenziarsi che nel sostenere la natura Parte_1 usuraia del contratto di mutuo n. 3993705, ha sostenuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto “de quo” ed una polizza assicurativa.
Ebbene, rileva lo scrivente che in allegato alla produzione degli opponenti (cfr. alleg. n. 7 atto di citazione) si rinviene effettivamente un contratto di assicurazione per morte o invalidità permanente, da cui emerge espressamente già nel testo del negozio un richiamo al mutuo n. 3993705, oltre ad essere riportata la data del 11.04.2012, data di stipula del contratto di finanziamento.
Tuttavia, deve evidenziarsi che il contratto di assicurazione in esame, depositato in atti, non risulta sottoscritto da , risultando sottoscritto dallo stesso, per attestazione di Parte_1 avvenuta consegna, unicamente il documento consegnatogli dalla banca denominato:
“INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO”.
Ne discende che non può ritenersi raggiunta la prova che il contratto in esame abbia effettivamente fatto parte del complessivo assetto negoziale cui le parti si sono vincolate e che,
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 26 pertanto, esso non può essere ritenuto quale voce di costo da considerarsi ai fini della verifica del calcolo sull'usura.
Risulta, così, corretto l'operato del CTU che non ha tenuto in considerazione il contratto in parola ai fini delle verifiche da lui effettuate.
Quanto poi agli accertamenti effettuati, il perito ha individuato il TEGM per la categoria di operazioni corrispondente, al momento della stipula del contratto di mutuo n. 3993705, nella misura pari a 10.10%; giungendo così a determinare il tasso soglia in vigore al momento della stipula, al tasso del 16.625%.
Ciò posto, sulla scorta del tenore della relazione depositata, e dei principi richiamati dal consulente, deve ritenersi che il calcolo del tasso pattuito tra le parti sia stato determinato dal perito tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, con esclusione, come sopra già evidenziato, dei costi derivanti dal contratto di assicurazione, dedotto dalle parti opponenti.
All'esito degli accertamenti svolti il perito è giunto ad asserire che il contratto era dentro soglia, escludendo così la sussistenza di un fenomeno usurario.
Anche con riferimento al rapporto n. 4331410, in applicazione dei medesimi criteri, condivisi dallo scrivente (calcolo del tasso tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo, escluse imposte e tasse), il consulente ha escluso la pattuizione di interessi sopra soglia.
In particolare, il perito ha accertato che: “Considerato che: Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.69 per cento. Il Tasso soglia in vigore al momento della stipula, risultava quindi essere pari al 17.36 Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale alla data di stipula del contratto era ENTRO ”. Pt_3
Sempre con riferimento al rapporto n. 4331410 non può trovare accoglimento l'eccezione avanzata dagli opponenti secondo cui, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale applicato, assumerebbero rilievo anche le commissioni pagate a per la stipula di un contratto a CP_9 garanzia della restituzione degli importi di cui al mutuo in esame.
Infatti, dagli atti depositati, emerge che trattasi di una garanzia consortile e cioè di una obbligazione che il FI (nel caso di specie assume verso un terzo creditore (una CP_9
Banca o un Intermediario Finanziario) convenzionato, per assicurare l'adempimento di una obbligazione (quale per l'appunto la restituzione di un prestito a seguito di mutuo) di un'impresa socia che, quindi, assume la veste di debitore principale.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 27 Ne discende, a giudizio dello scrivente, che le commissioni pagate da a Parte_1 ai fini del rilascio della garanzia consortile (spese di istruttoria della pratica, CP_9 commissioni per il rilascio della garanzia, nonché il pagamento della quota sociale integrativa per la partecipazione al consorzio) non possono ritenersi come spese direttamente collegate all'erogazione del credito di cui al contratto di mutuo, nell'accezione prevista dall'art. 644 co. 4 c.p. involgendo, invece, esclusivamente il rapporto tra il debitore ( ) e il FI (Credimpresa). Parte_1
Quanto alla natura usuraria degli interessi moratori pattuiti si osserva quanto segue.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 1734/2023: “[…] le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tasso effettivo globale
(TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). La disciplina antiusura si applica, dunque, sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento), anche se non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022) […]”.
Dunque, come precisato espressamente dalle SS.UU. nella pronuncia n. 19597/2020, per i contratti conclusi a partire dal giorno 01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) sino al 31/12/2017, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 28 (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori
4 punti percentuali, in base a quanto previsto dall' art. 2, co. 4, L. 108/1996, come modificato dal
D.L. n. 70/2011. Detto in altri termini, la formula da applicare è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25
+ 4.
Orbene, in applicazione dei principi sopra detti il perito, con riferimento al contratto di mutuo n. 3993705 ha accertato che: “Considerato che il tasso di interesse di mora pattuito corrisponde al
8,60% annuo.
Considerato che:
Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.10 per cento. Il tasso soglia in vigore al momento della stipula risultava essere pari a 19,25 per cento: (10,10 + 2,1) x 1,25
+ 4 = 19,25% Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale di mora alla data di stipula del contratto era ENTRO ”. Pt_3
Quanto, altresì, al contratto di mutuo n. 4331410 è stato accertato che: “Considerato che il tasso di interesse di mora pattuito corrisponde al 9,504% annuo.
Considerato che:
Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.69 per cento. Il tasso soglia in vigore al momento della stipula risultava essere pari a 19,99 per cento: (10,69 + 2,1) x 1,25 + 4 = 19,99% Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale di mora alla data di stipula del contratto era ENTRO
”. Pt_3
Ne discende che, in adesione, agli accertamenti peritali, per il mutuo chirografario n. 3993705 risulta un saldo debitore di € 4.966,61 alla data del 10.07.2017, mentre per il contratto di mutuo chirografario n. 4331410 un saldo debitore di € 14.682,08, alla data del 10.07.2017.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve essere condannato, Parte_1 con riferimento al contratto di mutuo n. 3993705 al pagamento della somma di € 4.966,61, oltre interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal giorno 11.07.2017 e sino al soddisfo (tasso di mora convenzionale del 8,60% annuo).
Altresì, deve essere condannato, con riferimento al contratto di mutuo n. Parte_1
4331410 al pagamento della somma di € 14.682,08, oltre interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal giorno 11.07.2017 e sino al soddisfo (tasso di mora convenzionale del 9,504% annuo).
5. Sulla cessione dei crediti di cui è causa da ad CP_1 Controparte_4
Deve, infine, rilevarsi che in data 06.05.2022 la società provvedeva a costituirsi in CP_2
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 29 qualità di mandataria della , asserendo che: “in data 11.11.2021 la soc. Controparte_4
“ , nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli Controparte_1 artt.1, 4 e 7.1 della Legge n.130 del 30.4.1999 ha concluso con la società un Controparte_4 contratto di cessione di crediti individuabili in blocco tra i quali è compreso anche quello vantato nei confronti dei suddetti sigg. e , cessione il cui avviso è stato pubblicato sulla Parte_1 Parte_2
G.U.R.I. n.137 del 18.11.2021[…] Nella sua veste di cessionaria dei crediti per cui è causa la soc.
– e per essa la mandataria – a norma degli artt.105 e 111 c.p.c. Controparte_4 CP_2 ha pertanto interesse ad intervenire, come in effetti interviene, nel presente giudizio n.2496/2018 r.g. di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai sigg. e per Parte_1 Parte_2 sentire accogliere le infrascritte domande per i motivi di seguito esposti.”.
Orbene, deve osservarsi che in materia di cessione di crediti in blocco sono individuabili tre distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova della stessa;
c) la sua opponibilità al debitore ceduto.
Deve, in particolare, osservarsi che il perfezionamento della cessione del credito è un fatto da tenere logicamente distinto rispetto alla questione dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto.
Pertanto, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che costituisce, invece, esclusivamente, una particolare forma di comunicazione dell'avvenuto fenomeno successorio, che non incide sul perfezionamento dello stesso.
Una particolare forma di comunicazione che consente soltanto, allora, la sua opponibilità ai debitori ceduti, dispensando, così, la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Nel caso in esame, deve rilevarsi che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti l'avvenuta cessione delle pretese creditorie di cui è causa da ad CP_1
. Inoltre, innanzi alla prospettazione dell'avvenuta cessione nulla ha eccepito la Controparte_4
; parte costituita nel presente giudizio. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi provata la circostanza in parola e conseguentemente Parte_1 deve essere condannato al pagamento delle pretese creditorie sopra dette nei confronti di CP_4
.
[...]
6. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 30 Pertanto, considerato l'accoglimento per dell'opposizione da lei avanzata, Parte_2
e devono essere condannate al pagamento delle stesse. Spese che CP_1 Controparte_4 vengono liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria ed ai minimi per la decisionale secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da 52.001 ad € 260.000); con attribuzione all'avv.
AN PA dichiaratasi antistataria.
Quanto a , egli deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di e di , tenuto conto dell'attività difensiva svolta da CP_1 Controparte_4 ciascuna delle parti predette. Pertanto, per vengono liquidate, innanzitutto, con CP_1 riguardo a quelle della fase monitoria, nonché a quelle del giudizio di opposizione, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022. Per vengono Controparte_4 liquidate ai valori medi per la fase istruttoria, e minimi per la fase decisionale del presente giudizio di opposizione secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. n. 55/2014 come modificate dal D.M.
n. 147/2022 (scaglione da 52.001 ad € 260.000).
Quanto alle spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico di , , ed , in parti eguali tra loro. Parte_1 CP_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione, revocando il d.i. n. 592/2018;
b) dichiara la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 cc, contenuta nei contratti di fideiussione di cui è causa;
c) dichiara l'intervenuta decadenza del creditore ad avvalersi delle garanzie fideiussorie di cui è causa;
d) per l'effetto di cui al punto c) rigetta la domanda di condanna al pagamento avanzata nei confronti di;
Parte_2
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 31 e) condanna, in riferimento ai rapporti regolati sul conto corrente n. 10803755, Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 45.388,30, oltre
[...] Controparte_4 interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dal 01.12.2015 e sino al soddisfo;
f) condanna, in riferimento al rapporto di mutuo n. 3993705, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 4.966,61, oltre interessi di mora, calcolati al Controparte_4 tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal 11.07.2017 e sino al soddisfo;
g) condanna, in riferimento al rapporto di mutuo n. 4331410, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 14.682,08, oltre interessi di mora, calcolati al Controparte_4 tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal 11.07.2017 e sino al soddisfo;
h) condanna ed al pagamento, in favore di , CP_1 Controparte_4 Parte_2 dell'importo di € 12.180,25, di cui € 11.977,00 per compensi, ed € 203,25 per esborsi, oltre
I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); con attribuzione all'avv. AN PA dichiaratasi antistataria;
i) accerta l'obbligo di pagamento di , a titolo di spese di lite (ivi comprese Parte_1 quelle della fase monitoria) dell'importo complessivo di € 13.912 per compensi, ed € 406,50 per esborsi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
j) per l'effetto di cui al punto i), condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
della somma di € 6.115,00 per compensi (€ 3.980+ € 2.135,00) ed € 406,50 per CP_1 esborsi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
k) per l'effetto di cui al punto i), condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
della somma di € 7.797,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. Controparte_4
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
l) pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni tra le parti a carico di , , ed Parte_1 CP_1
, in parti eguali tra loro. Controparte_4
12.10.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1 proprio nonché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale P.I. , e P.IVA_1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Caccamo (PA), Contrada Chiacchiaro, snc, presso e nello studio dell'avv. AN PA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
con sede sociale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3, P.I. , e, per Controparte_1 P.IVA_2 essa, già , quale mandataria, giusto verbale di assemblea del CP_2 CP_3
05.03.2019 per atto del Notaio di Roma, rep. n. 14941, racc. n. 10098, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Contrada giusta procura in atti
OPPOSTA
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 1 NONCHÉ
società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi dell'articolo Controparte_4
3 della legge 30 aprile 1999 n.130, con sede legale in Conegliano (TV), via Alfieri n.1, codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. e per essa - giusta procura P.IVA_3 speciale in data 25.11.2021 in Notaio dott. di Sacile (Pordenone) (rep.32859)- la Persona_2 mandataria già - denominazione assunta dalla società CP_2 CP_3 [...] come deliberato dall'assemblea straordinaria del 30.10.2015 con Controparte_5 verbale Not. C. Marchetti di Milano rep.12539), iscritta al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale n. , partita IVA n. ed elettivamente domiciliata in Palermo, via P.IVA_4 P.IVA_5
Valdinoto n.10 presso lo studio dell'avv. Luigi Abbate che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, e per essa , deduceva che, alla data del Controparte_1 CP_3
10.07.2017, era creditrice nei confronti di , debitore principale, della somma di € Parte_1
87.340,26, oltre interessi maturati nella misura convenzionalmente pattuita.
Nello specifico, deduceva che il suddetto credito aveva origine:
a) per la somma di € 67.691,57 dal conto corrente nr. 10803755, aperto il 24.03.2011, sul quale veniva regolato un contratto di affidamento per € 60.000,00, stipulato in data 07.10.2013;
b) quanto all'importo di €. 4.966,61, dal mancato pagamento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario n. 3993705, stipulato in data 11.04.2012, per la somma di
€ 15.000, da restituire in 48 mesi;
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 2 c) quanto all'importo di € 14.682,08, dal mancato pagamento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario n. 4331410, stipulato in data 17.06.2013, per l'importo di € 30.000, da restituire in 36 mesi.
Precisava, infine, che i crediti erano assistiti da garanzia fideiussoria, sia omnibus che specifica, prestata da , sino alla concorrenza dell'importo di € 153.125,00. Parte_2
Pertanto, considerato che, secondo la prospettazione avanzata, con lettera raccomandata del
24.06.2015, comunicava agli obbligati il recesso dal rapporto di conto corrente, Controparte_1 nonché la revoca degli affidamenti concessi, in ragione del protrarsi dell'inadempimento, chiedeva la condanna di e di al pagamento dell'importo di € 87.340,26, oltre Controparte_6 Parte_2 interessi maturati e maturandi nella misura convenzionalmente pattuita, nonché le spese legali.
Con decreto ingiuntivo n. 592/2018, il Tribunale di Termini Imerese ingiungeva a CP_6
ed a , di provvedere al pagamento, in solido tra loro, di quanto richiesto
[...] Parte_2 dalla società ricorrente, maggiorato dalle spese di lite.
Il decreto ingiuntivo- non dotato della clausola di provvisoria esecutorietà - notificato alle parti resistenti, veniva opposto da e da che lamentavano: Controparte_6 Parte_2
− l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, stante la mancata prova, da parte di dell'esistenza dei crediti da lei vantati;
Controparte_1
− la nullità del contratto di c/c n. 10803755 per mancanza della forma scritta ex art. 117 T.U.B.;
− la violazione della legge sulla trasparenza bancaria, ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB, stante l'omessa indicazione nel contratto del TAEG/ISC;
− la mancata indicazione nel contratto di c/c del 2011 del tasso per affidamento in violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, con assoluta impossibilità per il correntista di conoscere le condizioni applicate nel corso del rapporto;
− l'illegittima corresponsione di commissioni, spese, oneri accessori e valute non pattuiti per iscritto;
− la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
− la mancata indicazione delle spese assicurative relative al contratto di mutuo n. 3993705 che aveva sostenuto a garanzia della restituzione delle somme finanziate, le Parte_1 quali non erano state evidenziate dalla banca, né computate nel costo effettivo del credito;
− l'omessa considerazione, ai fini della determinazione del costo effettivo della singola operazione di finanziamento, delle commissioni corrisposte da a garanzia Parte_1 del mutuo chirografario n. 4331410 del 17.06.2013.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 3 Veniva anche eccepita anche la nullità delle fideiussioni, fondando tale eccezione sul rilievo, innanzitutto, dell'invalidità dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1939 c.c.. Nello specifico, veniva affermato che avendo la banca convenuta applicato condizioni economiche illecite, in violazione della legge 108/96 e di norme imperative del Codice Civile e del TUB, essendo invalida l'obbligazione principale, di conseguenza anche l'obbligazione fideiussoria era da considerarsi invalida. Altresì, si eccepiva la nullità della fideiussione omnibus per mancanza dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, nonché, in quanto riprodotta secondo uno schema contrattuale predisposto dall' lesivo della normativa in materia di concorrenza. CP_7
Per tutti i motivi sopra esposti, chiedevano:
“1) dichiarare nullo, per violazione degli art. 633 e 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto
n. 592/2018 e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 592/2018 e quindi revocare il medesimo perché inammissibile, improponibile, irricevibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
3) per il conto corrente di corrispondenza con apertura di credito con facoltà di scoperto n.
10803755: a) accertare e dichiarare non dovute le somme risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 pari ad € 67.469,56 alla data del 25.10.2016; b) determinare trimestralmente il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) convenuto e applicato nel rapporto bancario tenendo conto di tutti i costi collegati all'erogazione del credito, secondo la formula del TAEG;
c) accertare e dichiarare la nullità del contratto e la conseguente applicazione, per l'effetto, dell'art. 117, comma 3, TUB, con conseguente inefficacia del tasso di interesse debitore e delle condizioni economiche applicate al rapporto, dall'apertura del rapporto e sino al 24.03.2011; d) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 24.03.2011 per violazione dell'art. 117, comma 8, TUB, con conseguente inefficacia del tasso di interesse debitore e delle condizioni economiche applicate al rapporto;
e) accertare e dichiarare, la mancata pattuizione del tasso debitore applicabile in presenza di fido sino al 24.03.2011, sostituendo lo stesso con il tasso previsto ex art.
117, comma 7, TUB;
f) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto;
g) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori mai validamente pattuiti;
h) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti a titolo di spese ed oneri accessori “endotrimestrali” mai validamente pattuiti;
i) accertare
e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi applicati nel corso
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 4 dell'intero rapporto a causa della differenza tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ricostruendo il rapporto di conto corrente e la relativa maturazione di interessi per data operazione;
j) accertare e dichiarare
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) per i mutui chirografari n. 3993705 del 11.04.2012 e n. 4331410 del 17.06.2013: a) determinare il Tasso Effettivo del mutuo tenendo conto di tutti i costi e le spese collegati all'erogazione del credito;
b) accertare e dichiarare, la difformità tra il tasso pubblicizzato nel contratto e il tasso effettivamente applicato e per l'effetto accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117, comma 6, TUB;
5) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti bancari oggetto di causa secondo i seguenti parametri: - preventiva eliminazione del primo saldo negativo riferito al 25.10.2016 pari ad € 67.469,56 e sostituzione con il saldo iniziale a zero, quantificazione delle somme residue in linea capitale a valere sui mutui chirografari n. 3993705 del 11.04.2012 e n.
4331410 del 17.06.2013, con rideterminazione del residuo tenendo conto, in relazione ai mutui n. 3883705 e n. 4331410 della sostituzione del tasso convenuto con quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
6) accertare e dichiarare che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti in relazione ai rapporti bancari oggetto di causa;
7) condannare in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Verona, CP_3
Piazzetta Monte n. 1, C.F.: e P.IVA: , n. q. di mandataria di P.IVA_4 P.IVA_5
(P.IVA: ), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente Controparte_1 P.IVA_2 giudizio presso e nello studio dell'Avv. Carlo Bavetta in Palermo, Via N. Garzilli n. 59, all'annullamento in favore di e della somma di € Parte_1 Parte_2
87.340,26 e, di conseguenza, dichiarare la non debenza della suddetta somma, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa per le causali di cui alla premessa;
8) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e risoluzione delle fideiussioni prestate dalla sig.ra con liberazione della stessa dall'obbligo fideiussorio”. Parte_2
Costituitasi in giudizio quale mandataria di venivano respinte CP_3 Controparte_1 le avverse contestazioni, deducendosi l'infondatezza delle eccezioni e delle pretese avversarie, e chiedendo, pertanto, rigettarsi integralmente l'opposizione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 06.12.2021, veniva disposta una CTU tecnico- contabile.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 5 Con atto di costituzione del 06.05.2022, si costituiva e per essa Controparte_4 CP_2
deducendo che: “in data 11.11.2021 la soc. “ , nell'ambito di una
[...] Controparte_1 operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt.1, 4 e 7.1 della Legge n.130 del 30.4.1999 ha concluso con la società “ un contratto di cessione di crediti individuabili in Controparte_4 blocco tra i quali è compreso anche quello vantato nei confronti dei suddetti sigg. e Parte_1
, cessione il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.137 del 18.11.2021”. Parte_2
La società interveniente, nello specifico, rilevava di intervenire ex art. 105 e 111 c.p.c. e chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione.
Depositata la c.t.u., con ordinanza del 23.12.2024, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente con ordinanza del 02.05.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo, affinché, ex art. 101 cpc, le parti formulassero le loro difese in merito a possibili profili di nullità, per violazione della normativa consumeristica, delle clausole fideiussorie prevedenti una deroga al disposto di cui all'art. 1957 cc.
Con ordinanza del 06.10.2025, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc, la causa veniva posta in decisione.
1. Sulla decadenza di cui all'art. 1957 cc in riferimento ai contratti di fideiussione di cui
è causa
Occorre rilevare, innanzitutto, che le pretese creditorie di cui è causa sono state avanzate nei confronti di sul presupposto della sottoscrizione da parte della stessa di una Parte_2 fideiussione “omnibus”, in data 07.10.2013, con , a garanzia delle obbligazioni a carico CP_1 di discendenti da operazioni bancarie di qualunque natura. Fideiussione stipulata Parte_1 sino alla concorrenza dell'importo di € 153.125,00 (cfr. allegato 10 al ricorso monitorio).
Altresì, a fondamento delle richieste di pagamento sono state indicate anche due fideiussioni specifiche stipulate sempre da con (circostanze non contestate tra le Parte_2 CP_1 parti in causa).
Nello specifico, una fideiussione del giorno 11.04.2012 a garanzia del corretto adempimento di ogni obbligazione discendente dal contratto di mutuo chirografario di € 15.000,00 stipulato da
; nonché, una ulteriore fideiussione dell'anno 2013, stipulata a garanzia delle Parte_1
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 6 pretese creditorie di derivante da un finanziamento di € 30.000,00 rilasciato sempre a CP_1
. Parte_1
Orbene, in merito ai rapporti predetti, occorre verificare, preliminarmente, se debba riconoscersi o meno a la qualifica di consumatore. Parte_2
In merito, si evidenzia che la Suprema Corte ha precisato che: “La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando
l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata»” (Cass. S.U. n.
5868/2023).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui parte opposta assume la veste di c.d. di “attore sostanziale”, ex art. 2697 cc, spetta a quest'ultima fornire la prova che, nonostante il soggetto garante sia una persona fisica, egli abbia agito nell'ambito della sua attività professionale, o sulla base di collegamenti funzionali che lo legano alla società garantita.
Nel caso di specie, essendo il soggetto garantito non una società, dotata di personalità giuridica, ma un imprenditore individuale ( ), ogni indagine inerente a partecipazioni Parte_1 societarie o a cariche amministrative in capo al fideiussore ( ) è “ex se” esclusa e, Parte_2 inoltre, nulla è stato dedotto, né provato, sul sé abbia rilasciato le garanzie Parte_2 fideiussorie di cui è causa nell'esercizio di una sua attività professionale.
Pertanto, deve ritenersi che ha agito come consumatore, e non come Parte_2 professionista.
Ciò posto, deve osservarsi che all'art. 5 del contratto di fideiussione “omnibus” è dato leggere la seguente clausola: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Medesima clausola è data rinvenire, inoltre, in entrambi i contratti di fideiussione specifica di cui è causa, all'art. 6.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 7 Orbene, l'art. 1957 co. 1 cc, prevede che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tale norma, per giurisprudenza consolidata, nel condizionare la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore, si riferisce alle sole istanze giudiziali, intese nel senso di atti che attribuiscano al creditore la veste di parte processuale (cfr. “ex multis” Cass. n. 21524/2004 secondo cui: “le "istanze" contro il debitore principale (che il creditore deve proporre e diligentemente continuare) sono quelle giudiziali, e cioè un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice; cfr. anche Cass. n. 7502/2004 secondo cui: “Per "istanza" deve infatti intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziale assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato, sicché, tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione di azioni giudiziarie contro il debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, può formare oggetto di integrale rinunzia preventiva, non profilandosi in tal caso alcun contrasto con principi di ordine pubblico, ma configurandosi soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. n.
13078/2008).
Analogamente deve ammettersi la facoltà di derogare al termine semestrale, potendo anche prevedersi, invece, di una rinuncia integrale a tale termine, un'estensione della sua durata oltre i sei mesi.
Circostanza configuratasi nel caso di specie dove il termine “de quo” è stato fissato in mesi 36 in tutti e tre i contratti di fideiussione.
Inoltre, anche l'onere di esperimento di iniziative giudiziarie nei confronti del debitore principale ai fini dell'interruzione del termine di decadenza in esame, può essere oggetto di deroga.
Deve poi precisarsi che, nel caso in cui la fideiussione sia solidale , e quindi, nell'ipotesi come quella del caso di specie, in cui il fideiussore si è obbligato in solido con il debitore principale, senza la previsione di un beneficio di preventiva escussione del debitore principale, l'istanza può essere n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 8 indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali
(debitore principale o fideiussore), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 cc..
Ebbene, con riguardo ai contratti fideiussori di cui al presente giudizio, ritiene lo scrivente configurata non solo una deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 cc (fissato in mesi 36) ma anche una deroga per il creditore all'onere di avanzare le proprie istanze nei confronti del fideiussore necessariamente mediante iniziative giudiziarie.
Infatti, rispettivamente all'art. 6 del contratto di fideiussione “omnibus” e all'art. 7 dei documenti relativi alle fideiussioni a garanzia dei contratti di mutuo, riportanti, a dire delle parti in causa, le condizioni con cui la garante si sarebbe obbligata a prestare le garanzie fideiussorie, è previsto che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio […]” ( è da escludere l'applicabilità del prosieguo della clausola lì dove viene fatto riferimento all'ipotesi non sussistente, nel caso di specie, in cui ad essere garantito sia un consumatore).
Tutto ciò posto, occorre verificare se le due deroghe alla disciplina legale, come sopra dette, siano o meno censurabili per vessatorietà ai sensi della normativa consumeristica.
Orbene, in merito alla natura vessatoria o meno della clausola “a prima richiesta scritta” ritiene lo scrivente di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale clausola non ha la funzione di limitare la proponibilità di eccezioni da parte del consumatore.
Essa, dunque, non integra l'ipotesi di cui all'art. 33 co. 2 lett. t) del Codice del Consumo, bensì afferma, in via pattizia, la sufficienza di una intimazione stragiudiziale indirizzata al garante, idonea ad allertarlo in ordine al suo obbligo di pagamento e, peraltro, consentendogli di prendere le proprie determinazioni a fronte di una semplice diffida stragiudiziale e non di una iniziativa giudiziale
(iniziativa giudiziale tra cui potrebbe figurare anche un ricorso per concessione di decreto ingiuntivo, che, ove poi emesso in forma esecutiva, costituirebbe titolo per eventuali iscrizioni ipotecarie).
Diversamente, la deroga al termine semestrale costituisce a giudizio dello scrivente una clausola di natura vessatoria a carico del consumatore.
In particolare, si ritiene di aderire all'orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “ […] nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 9 l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v.
Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass.,
26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 )” (Cass. n. 27558/2023).
In particolare, ritiene lo scrivente che la dispensa della banca dall'onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc. limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) del codice del consumo, dovendo affermarsi, così, una presunzione di vessatorietà della clausola.
Presunzione che per essere superata impone la stipula della pattuizione con le modalità previste dalla disciplina consumeristica, imponendo così al professionista l'onere di provare in giudizio che la clausola “de qua”, da lui unilateralmente predisposta, sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la mera approvazione per iscritto, così come prevista dall'art. 1341 co. 2 cc..
Nel caso di specie, non è stata fornita prova, incombente sull'istituto di credito, ex art. 34 co. 5
D. Lgs. n. 206/2005, e successivamente sui cessionari del credito, della trattativa individuale intercorsa con e, pertanto, deve essere dichiarata la nullità della clausola di deroga Parte_2 al termine di cui all'art. 1957 cc, sia per come prevista nel contratto di fideiussione “omnibus”, sia per come prevista nei due contratti di fideiussione specifica, rispettivamente collegati ai due mutui di cui è causa.
Alla pronuncia di declaratoria della nullità consegue, ai sensi dell'art. 1339 cc., l'operatività del termine di decadenza secondo quanto previsto dalla disciplina legale dettata dall'art. 1957 cc.
Orbene, con riguardo ai due contratti di mutuo, il momento a partire dal quale deve farsi decorrere il termine semestrale, da interrompere, è da ravvisarsi o dalla comunicazione della dichiarazione di decadenza del beneficio dal termine, oppure, in mancanza della stessa, dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata, così come previsto in base al piano di ammortamento.
Infatti, nel contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare il mutuatario, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza, quindi, che il termine di cui all'art. 1957
c.c. decorrerà solo da tale momento (cfr. Cass. n. 2301/2004 secondo cui: “il beneficio del pagamento
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 10 rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima”).
Nel caso in esame, si rileva che la diffida di cui all'allegato n. 11 del ricorso monitorio non può qualificarsi come una dichiarazione di decadenza del beneficio del termine in quanto dal tenore letterale della comunicazione emerge che con essa non veniva intimato il pagamento dell'intero debito residuo di cui ai contratti di mutuo, bensì si sollecitava esclusivamente all'adempimento di alcune rate di pagamento rimaste in quel momento ancora inevase, sebbene, giunte a scadenza.
Ne discende che il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. deve farsi decorrere dal termine di scadenza dell'ultima rata di mutuo, individuabile, in base ai piani di ammortamento in atti, nel giorno
30.04.2016 per il mutuo n. 3993705, e in data 30.06.2016 per il mutuo n. 4331410.
Alla luce di tali rilievi, non ravvisandosi in atti richieste di pagamento stragiudiziali successive alle date sopra dette, idonee ad interrompere il termine di decadenza, semestrale, il primo atto all'uopo idoneo deve necessariamente ravvisarsi nel deposito del ricorso monitorio avvenuto in data
09.05.2018.
Quindi, ben oltre la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. iniziata a decorrere, si ribadisce, dal 30.04.2016 per il mutuo n. 3993705, e dal 30.06.2016 per il mutuo n. 4331410.
Alla luce di tali considerazioni deve pronunciarsi la decadenza del creditore di avvalersi delle garanzie fideiussorie di cui è causa con riferimenti alle pretese creditorie di cui ai contratti di mutuo.
Quanto, invece, al credito discendente dal rapporto di apertura di credito, la diffida di cui all'allegato n. 11 del ricorso monitorio non aveva ad oggetto una espressa comunicazione di revoca degli affidamenti, ma solo la sollecitazione a regolarizzare l'andamento anomalo del rapporto, non potendo, dunque, attribuirsi alla stessa neanche con riferimento a tale rapporto la natura di atto interruttivo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 cc.
Pertanto, ritiene lo scrivente, di far decorrere il termine in parola dal giorno 05.11.2015, data del passaggio a sofferenza dell'importo creditorio asseritamente dovuto, così come emerge dalle scritture contabili in atto.
Ne discende in mancanza di prova di atti interruttivi stragiudiziali successivi a tale data, che anche per tale pretesa creditoria il primo atto idoneo ad interrompere il termine semestrale di decadenza deve necessariamente ravvisarsi nel deposito del ricorso monitorio avvenuto in data
09.05.2018. Quindi, quando il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. era ormai ampiamente decorso.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 11 Alla luce di tali considerazioni deve pronunciarsi la decadenza del creditore di avvalersi delle garanzie fideiussorie di cui è causa con riferimento anche alle pretese creditorie discendenti dai rapporti di apertura di credito asseritamente susseguitisi nel tempo.
Stante tale declaratoria, ne discende la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2
con rigetto di ogni pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti nell'ambito del presente
[...] giudizio. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione avanzata dalla parte.
2. Sul riparto dell'onere probatorio in materia di contratti di affidamento in conto corrente
Prima di vagliare le pretese creditorie avanzate nei confronti di , occorre, Parte_1 innanzitutto evidenziare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, ex art. 50 del TUB:
“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido” (Cass. n.
14640/2018).
Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (“Decreto ingiuntivo”), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio.
L'onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., co. 1, n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è, pertanto, esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto.
D'altronde, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprimendo una domanda di condanna, da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754/2009;), ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. Cass. n. 21466/2013;
Cass. n. 5915/2011; Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ne consegue che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultra-legali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione)
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 12 produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
In particolare, ai fini della prova assume rilievo centrale la produzione totale degli estratti conto, idonea a dare precisa evidenza dell'andamento del rapporto e a giustificare la condanna del correntista al pagamento del saldo per lui debitorio (cfr. Cass. n. 11543/2019 secondo cui: “Che debba essere così, può agevolmente comprendersi, dal momento che l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto — approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacché la produzione degli estratti conto costituisce «trasmissione», ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. 28 luglio 2006, n.
17242) —, riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte: Cass. 26 maggio 2011, n. 11626;
Cass. 17 novembre 2016, n. 23421): sicché in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti”; con l'ulteriore precisazione che: “l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente
d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)”.
Ove poi, nei rapporti bancari in conto corrente, sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire pur sempre attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, identificando le appostazioni illegittime e depurando il conto dagli addebiti che non potevano aver luogo.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 13 L'onere del deposito degli estratti conto sarà poi a carico della banca ove essa agisca quale parte attrice per il pagamento di un proprio credito derivante da conto corrente;
a carico del correntista ove sia egli ad agire, quale attore, con azione di ripetizione, al fine di provare il titolo dei pagamenti indebiti dedotti (cfr. “ex plurimis” Cass. n. 11543/2019; Cass. 20693/2016; Cass. n. 9365/2018; Cass.
n. 33321/2018).
In particolare, “La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che
è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione). La regola vale, come è evidente, non soltanto nell'ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultra-legali, ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute (come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere). Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi” (Cass. n. 11543/2019).
Ove manchi il deposito della serie integrale degli estratti conto, risultando la produzione degli stessi incompleta, in quanto mancante della parte di essi che dovrebbe documentare la prima frazione del rapporto, secondo la giurisprudenza cui si ritiene di aderire, è stato precisato che -anche in via monitoria-: “ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 14 quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicché in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo. Il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega facilmente: ove la banca è attrice, essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
ove la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (Cass. n. 11543/2019; cfr. anche Cass.
n. 33321/2018).
Tali criteri non possono, invece, trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale;
in tale ipotesi, in presenza di estratti conto solo parziali: “deve darsi atto — in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto — che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare — necessariamente — indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 15 attore, giacché in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato. Resta da aggiungere che, ovviamente, tale integrale neutralizzazione delle partite non deve operarsi quando una delle parti riconosca che il saldo del periodo non documentato sia, per lei, meno favorevole rispetto al saldo zero. Così, se, con riferimento al detto arco di tempo, il correntista, a fronte della pretesa della banca che vanti un credito di un certo ammontare, riconosca di essere debitrice per un importo inferiore, non vi sarà ragione per operare l'azzeramento del saldo: il conteggio delle spettanze dovrà muovere dal dato indicato dal correntista, che riflette la concorde posizione dei contendenti quanto all'esistenza di un saldo di segno negativo. Lo stesso varrà nell'ipotesi inversa, in cui sia cioè la banca ad ammettere che alla data del primo estratto conto il proprio cliente risultava creditore di un importo inferiore rispetto a quello che lo stesso ha indicato: anche in tal caso risulterebbe ingiustificata l'obliterazione della concorde allegazione dei contendenti circa l'esistenza di un saldo f a credito del cliente […]”
(Cass. n. 23852/2020, cfr. anche in merito Cass. n. 11543/2019).
Nell'ipotesi dunque di domande contrapposte, in mancanza della serie integrale degli estratti, la scelta di adottare il saldo zero esclude di procedere a due ricalcoli del dovuto, l'uno partendo dal saldo zero e l'altro dal primo saldo debitore documentato;
in adesione al principio per il quale: “Non
è del resto nemmeno ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti: e ciò in quanto nel sistema processual-civilistico vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa, sicché il giudice è tenuto a utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. Sez. U. 23 dicembre 2005, n. 28498). E così, ad esempio, la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo grazie alla banca”. (Cass. n. 23852/2020).
3. Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 10803755
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 16 Applicando tali assunti al presente giudizio va evidenziato che risultano depositati in atti, a supporto delle pretese creditorie avanzate nei confronti di , degli estratti conto Parte_1 riferibili ad un rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. 10803755 per un periodo decorrente dal 05.04.2007 sino al 30.11.2015.
Deve poi evidenziarsi la totale continuità degli estratti depositati con riferimento al lasso temporale sopradetto, evidenziandosi, in particolare, che in data 30.09.2015 la posizione debitoria era pari ad € 63.779,33 e che in data 05.11.2015, tenuto conto anche dell'addebito dell'ulteriore importo di € 3.690,23 per competenze di estinzione del rapporto, si verificava l'azzeramento del saldo a debito, con contestuale passaggio della somma pari ad € 67.469,56 alla voce di “Crediti risolti/scaduti”; momento, quest'ultimo da ritenersi equivalente alla chiusura del conto (si precisa che la chiusura del conto è un'operazione soltanto contabile, a fronte della quale il saldo viene “girato” a sofferenza, confluendo così in un altro conto soltanto per ragioni di gestione contabile e non costituente pertanto estinzione del rapporto contrattuale che avviene solo con la corresponsione delle somme dovute;
cfr. anche Tribunale di Pavia sentenza n. 289/2019).
Stante, dunque, la continuità degli estratti appare superflua ogni valutazione relativa all'applicazione di criteri di calcolo diversi, così come sopra enunciati.
Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che nessuna contestazione è stata avanzata in ordine alla conformità delle singole annotazioni relative agli accrediti e agli addebiti iscritti negli estratti conto in atti;
piuttosto, le contestazioni avanzate attengono alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti.
Innanzitutto, è stato eccepito dagli opponenti l'assenza di contratto di conto corrente in forma scritta sino al 24.03.2011.
Ebbene, come evidenziato anche dal CTU, effettivamente, nonostante le annotazioni di accrediti ed addebiti nel periodo tra il 05.04.2007 e il 24.03.2011, risultanti dagli estratti conto in atti,
e riferibili al rapporto n. 10803755, nessun contratto di conto corrente, in forma scritta, è stato depositato dall'istituto di credito riferibile a tale lasso temporale.
Circostanza che porta necessariamente a desumere che nessun contratto di conto corrente in forma scritta sussista per il periodo in esame, con conseguente declaratoria di nullità di tale negozio, ex art. 117 co. 3 del TUB.
Ritiene poi lo scrivente che ove manchi un valido contratto in forma scritta tanto di conto corrente che di apertura di credito, non trovano applicazione i tassi, prezzi e condizioni di cui all'art. 117 co. 7 del TUB;
norma che, invece, si riferisce all'ipotesi di cui al co. 4 del medesimo articolo, e cioè al caso in cui un contratto in forma scritta sussiste ma questo omette di indicare il tasso d'interesse n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 17 e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (oltre che a riferirsi al configurarsi dell'ipotesi di cui al co. 6 secondo cui: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”).
E, infatti, i meccanismi di automatica sostituzione di clausole previsti dall'art. 117 co. 7 del
TUB presuppongono che un contratto vi sia, seppur affetto da nullità parziale.
Diversamente, la nullità integrale del rapporto, dovuta alla mancata osservanza della forma scritta, fa sì che l'intera operazione economica posta in essere non produca alcun effetto, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, capitalizzazione e commissioni, che devono così essere espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricalcolare mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale, dalla data di inizio del rapporto.
Calcolo effettuato dal CTU in perizia, ove è stato dato atto che per il periodo contabile dal
05.04.2007 al 24.03.2011 sono stati applicati i criteri sopradetti.
Quanto, invece, al periodo contabile dal 24.03.2011 al 07.10.2013 si osserva quanto segue.
Risulta agli atti depositato un contratto di apertura di conto corrente del 24.03.2011.
Quanto, invece, alla stipula di contratto di apertura di credito nel periodo in esame deve evidenziarsi l'assenza di uno specifico negozio in forma scritta avente ad oggetto la regolamentazione del contratto “de quo”.
Deve però a riguardo evidenziarsi che l'art. 117 co. 2 T.U.B., stabilisce per i contratti bancari la forma scritta a pena di nullità, precisando, tuttavia, che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
L'esonero della forma scritta opera come eccezione alla regola ed è da intendersi nell'accezione secondo cui la forma scritta non è obbligatoria solo in riferimento a quei contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi già individuati e disciplinati in altri contratti stipulati per iscritto (cfr. Cass. n.
14470/2005).
Sulla scorta dell'assunto sopradetto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che deve escludersi che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta in forma scritta,
a pena di nullità (cfr. Cass. n. 14470/2005).
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 18 È stato, altresì, ulteriormente statuito come l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione deve essere intenso nell'ottica non di una soppressione, bensì di una attenuazione della forma scritta, risultando così sempre necessaria l'indicazione nel contratto “madre” delle condizioni economiche essenziali del contratto “ospitato” (cfr. Cass. n. 27836/2017 che affronta l'ipotesi di un testo contrattuale “inter partes” dalla lettura del quale non emergeva alcun regolamento economico dell'ipotetico contratto di apertura di credito, se non l'indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la banca s'impegnava a seguire, ed il cliente a osservare, in caso di stipula di un'apertura di credito successiva con lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario).
Dunque, secondo l'attuale lettura giurisprudenziale del quadro normativo, l'apertura di credito, in assenza di apposita pattuizione scritta, può essere valida solo laddove gli elementi essenziali del contratto di affidamento si deducano dal c.d. contratto “madre” di conto corrente stipulato per iscritto.
Nel caso di specie, innanzitutto, quanto alla prova della sussistenza di un fido nel periodo in esame lo scrivente ritiene di valorizzare quanto emerge dai riassunti scalari in atti, depositati dall'istituto di credito, da cui emerge il riferimento all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, di commissione di disponibilità immediata di fondi, nonché l'applicazione di tassi di interessi per operazioni extra fido (cfr. Corte Appello di Milano del 04.07.2018 secondo cui: “i sintomi inequivocabili di un affidamento di fatto sono individuati nell'addebito delle commissioni di massimo scoperto- che accompagnano, nella comune tecnica bancaria, la concessione di affidamenti- nonché nel diverso tasso applicato agli interessi intra e ultra-fido”).
Quanto poi al sé una regolamentazione delle condizioni del rapporto in parola possa desumersi dal contratto di apertura di conto corrente deve, innanzitutto, considerarsi che perché vi sia una apertura di credito in c/c è sufficiente la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive, non risultando, così, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile un elemento essenziale del contratto (cfr. Cass. n. 26133/2013), dovendo ritenersi, in mancanza, la volontà di prevedere un affidamento illimitato.
Orbene, deve evidenziarsi che nel contratto di conto corrente in esame è dato riscontrare una
“sezione” denominata “FIDI E SCONFINAMENTI”. Sezione contrattuale in cui vengono previste delle pattuizioni inerenti ai tassi di interessi debitori sulle somme utilizzate, nonché degli importi per commissioni. Elementi da cui è dato inferire che un contratto di apertura di credito in forma scritta, seppur previsto all'interno di un contratto di conto corrente, sia intercorso tra le parti.
Tuttavia, deve anche considerarsi che le previsioni previste non appaiono sufficientemente chiare e determinate. Infatti, sebbene si parli di tasso di interesse debitorio sulle somme utilizzate, è dato rinvenire nella disciplina della sezione in esame anche espressioni quali “sconfinamenti in
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 19 assenza di fido” o “commissioni per utilizzi in assenza di fido”. Ritiene, quindi, lo scrivente che la complessiva regolamentazione prevista difetti del requisito della determinatezza non riuscendosi a comprendere in maniera obiettiva e chiara la portata e il riferimento specifico agli obblighi previsti.
Pertanto, pur non rinvenendosi una assenza integrale di un contratto in forma scritta, si ravvisa una indeterminatezza con riferimento ad elementi essenziali dello stesso, quali il tasso di interesse sull'affidamento. Ragion per cui la necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7
TUB per quanto concerne i tassi di interesse debitore;
mentre la totale esclusione di ogni importo applicato a titolo di commissione per concessione o rinnovamento fido;
commissione disponibilità fido;
commissione utilizzo oltre fido e commissione istruzione veloce stante l'assenza di ogni pattuizione scritta nel contratto di apertura di conto corrente in esame.
Metodo utilizzato, tra l'altro, dal CTU, che correttamente ha fatto applicazione dei criteri sopra indicati per il periodo dal 24.03.2011 al 07.10.2013 per quanto concerne il rapporto di apertura di credito in analisi.
Quanto, invece, alla sussistenza di un fenomeno di anatocismo nel periodo dal 24.03.2011 al
06.10.2013 si osserva quanto segue.
L'art. 120 TUB, nel teso in vigore a partire dal 19.10.1999, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla condizione che risulti osservata la pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (cd. criterio di reciprocità) rimettendo al C.I.C.R. le ulteriori modalità e criteri per la legittimità della clausola.
In particolare, la delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000 in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB “ratione temporis” vigente, esige che la previsione di anatocismo risulti da pattuizione scritta, sottoscritta dal correntista, indicando quale sia la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato.
A riguardo, come evidenziato dal CTU nella sua relazione (cfr. pag. 6), nel contratto del
24.03.2011 è stata prevista una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito;
risulta, altresì, approvata specificamente, con relativa sottoscrizione, la pattuizione “de qua” così come contenuta nell'art. 8 co. 1, 2 e 3 delle condizioni di contratto. Quanto poi al tasso in concreto da applicare, ai fini della capitalizzazione, per quello debitorio, nel caso di specie, occorre fare Contr applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 let. a) .
Quanto al periodo dal 07.10.2013 al 30.11.2015 risulta agli atti un contratto di apertura di credito del 07.10.2013 con cui concedeva al correntista una linea di credito di € CP_1
60.000,00.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 20 Quanto alle condizioni contrattuali, come evidenziato dal CTU, risulta: “- Il tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori: 9,526%. - Commissione messa a disposizioni fondi: 0,40%.
- Il tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori: 11,60%. - Periodicità di liquidazione delle competenze a debito: TRIMESTRALE. Periodicità di liquidazione delle competenze a credito:
TRIMESTRALE”.
Il perito ha, tuttavia, evidenziato nella sua relazione che nel contratto in analisi risulta pattuita anche una commissione per la messa a disposizione di fondi.
Orbene, deve osservarsi che con il D.L. n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e seguito poi dal D.L.
n. 1/2012, conv., con modif., nella L. n. 27/2012 si è giunti all'introduzione dell'art. 117 bis del T.U.B. che, a pena di nullità, consente, al comma 1, la previsione nei contratti di apertura di credito “quali unici oneri a carico del cliente”, di “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...”, imponendo, inoltre, per detta commissione il limite massimo dello “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Detto in altri termini, nell'ambito delle operazioni intra-fido, oltre all'applicazione di un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate, l'unico altro costo legittimo è rappresentato dalla commissione sopra menzionata purché essa, oltre ad essere pattuita per iscritto, sia calcolata in maniera proporzionale alla durata dell'affidamento e sull'intera somma messa a disposizione (quindi, sull'affidato); con la precisazione che essa non può superare il limite massimo dello 0,5% dell'affidamento per trimestre.
Nel caso di specie, in base alle disposizioni contrattuali, emerge che essa è stata prevista nella misura dello 0,4% per trimestre sulla somma messa a disposizione (€ 60.000,00).
Elementi che portano a ritenere la legittimità della pattuizione in esame.
Tuttavia, il perito nella sua relazione, ha evidenziato che la commissione per la messa a disposizione di fondi non è stata applicata, in concreto, nel corso del rapporto, come una remunerazione dovuta alla banca per la messa a disposizione della somma affidata al correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme. Invece, essa è stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti. Pertanto, indipendentemente dalla nomenclatura attribuita e dalla sua regolamentazione in contratto, la sua applicazione in concreto ha esulato dal perimetro normativo segnato dall'art. 117bis del TUB, risultando, allora, corretto sul punto l'operato del perito che ha ritenuto illegittimi i relativi importi chiesti al cliente.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 21 Quanto, infine, ad eventuali profili usurari del contratto di apertura di credito del 07.10.2013, il
CTU ha accertato che: “Il tasso effettivo globale cosi determinato, alla data del contratto 07/10/2013
è pari al 11,60%. Considerato che: Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.13 per cento. Il Tasso soglia in vigore al momento della stipula, risultava quindi essere pari al 16,66 per cento. Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era .”. Parte_3
Alla luce di quanto sopra detto, il perito è giunto ad un ricalco del saldo, alla data del
05.11.2015, da € 67.469,56 ad € 45.388,30.
Deve, pertanto, individuarsi in tale ultimo importo (€ 45.388,30) l'ammontare ancora dovuto da alla data del 30.11.2015. Parte_1
Sulla somma sopra detta, devono poi essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, ex art. 1284 co. 1 cc, con decorrenza dal 01.12.2015 e sino al soddisfo.
Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui l'ISC effettivo riportato in contratto non è corrispondente a quello effettivo applicato, ciò non comporta la nullità della clausola di determinazione degli interessi ex art. 117 T.U.B. co. 6, con relativo ricalcolo al “tasso BOT”, non costituendo l'ISC un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto.
Esso, invece, svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Pertanto, la sua erronea, o anche omessa indicazione, non comporta di per sé una maggiore onerosità del costo del credito ma una erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Non può, allora, trovare applicazione l'art. 117 T.U.B. co. 6, norma che prevede che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Infatti, si ribadisce, contestando che l'ISC indicato in contratto non corrisponde a quello effettivo applicato non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del cliente, bensì viene contestato un indicatore che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento con funzione meramente informativa.
Solo nell'ambito del credito al consumo l'art. 125 bis co. 6 prevede che: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 22 nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; prevedendo poi il co. 7 dell'articolo in parola la sostituzione “ex lege” di dette clausole secondo le modalità ivi indicate.
Ne deriva che essendo tale disposizione espressamente circoscritta alla clientela consumatrice, essa non può estendersi ad altre ipotesi, dovendo in tal caso ritenersi che l'erronea indicazione Par dell' non determina una invalidità del negozio ma può al più costituire un comportamento illecito fonte di responsabilità risarcitoria per l'operatore finanziario per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 116 T.U.B.
4. Con riferimento al contratto di mutuo di cui al rapporto n. 3993705 e al contratto di mutuo di cui al rapporto n. 4331410
Quanto ai contratti di mutuo di cui è causa si osserva che, come evidenziato dal CTU, il contratto di cui al rapporto n. 3993705 consiste in un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 11.04.2012 con il quale la filiale di Termini Imerese dell' concedeva, a CP_1 Parte_1
, un finanziamento di € 15.000,00 alle seguenti condizioni: “Durata in anni del
[...] finanziamento: 4 anni;
- Frequenza di pagamento rate: Mensile - Nr. rate di rimborso previste dal piano di ammortamento: 48 Rate;
- Tipologia di tasso d'interesse: Variabile – EuroIrs di periodo
4,50% ; - Tasso di mora: + 2% - Spese Istruttoria: € 150,00; - Spese incasso rate: € 2,00;” (cfr. relazione consulenza pag. 8).
Invece, il contratto di cui al rapporto n. 4331410 consiste in un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 17.06.2013 con il quale la filiale di Termini Imerese dell' concedeva, CP_1 sempre a , un finanziamento di € 30.000,00 alle seguenti condizioni: “Durata in Parte_1 anni del finanziamento: 3 anni;
- Frequenza di pagamento rate: Mensile - Nr. rate di rimborso previste dal piano di ammortamento: 36 Rate;
- Tipologia di tasso d'interesse: Variabile – Euribor
3 mesi di periodo + 5,90% ; - Tasso di mora: + 2% - Spese Istruttoria: € 500,00; - Spese incasso rate: € 2,00;” (cfr. relazione consulenza pag. 14).
Ciò posto, è opportuno chiarire che la declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 23 Il criterio di rilevazione dei tassi medi, affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio sulla sussistenza o meno di usura.
L'oggettività del giudizio impone, dunque, necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie istruzioni;
istruzioni in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito.
In tal ottica, poiché il giudizio in punto di usura si basa sul raffronto tra un dato concreto, e cioè lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto del contendere, e un dato astratto, quale il TEGM, individuato in base alla tipologia di appartenenza del contratto in questione, occorre che il raffronto avvenga adoperando la medesima tipologia di calcolo;
e cioè che per la determinazione del
TEG vengano considerate le medesime voci di costo del credito ricomprese nel calcolo del TEGM, in applicazione del principio c.d. di “omogeneità” (cfr. Cass. 22270/2016 secondo cui: “Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 108 del 1996 al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla
Banca d'Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia”; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 16303/2018).
Ciò posto, deve, altresì precisarsi che il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee. Trattasi di un tasso comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, quali, ad esempio: spese di istruttoria e di revisione del finanziamento, o spese per assicurazioni finalizzate ad assicurare il rimborso del credito per il tramite della corresponsione dell'indennizzo (si pensi a polizze volte a proteggere il cliente in presenza di eventi quali la sua sopravvenuta invalidità permanente, o la perdita dell'impiego; eventi che possono quindi limitare la sua capacità di rimborso del prestito;
oppure a polizze che assicurano contro il rischio di eventi idonei a ridurre il valore della garanzia prestata, quali, ad esempio,
l'incendio, il crollo o il danneggiamento dell'immobile ipotecato a garanzia del credito).
Sono, invece, escluse dal calcolo ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 le spese per imposte e tasse.
Deve, inoltre, precisarsi che a seguito del D.L. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, l'ordinamento ammette tassi di interesse eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro un margine limitato, che all'attualità è calcolato n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 24 aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali
(cd. tasso soglia), con l'ulteriore precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, solo il superamento di questo tasso soglia sopra detto, così calcolato, dà luogo ad usura.
Tale metodo di calcolo è applicabile a tutti i contratti stipulati dopo il 14.05.2011; mentre, per quelli antecedenti il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
Deve ulteriormente precisarsi che con specifico riferimento alle spese per le assicurazioni, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito, oppure intese a tutelare i diritti di garanzia del creditore (es. polizze per furto o incendio dei beni ipotecati o concessi in leasing), occorre verificare che sussista un collegamento negoziale con l'operazione di credito.
Un collegamento negoziale certamente sussistente nell'ipotesi di obbligatorietà della sottoscrizione e cioè ove si accerti che la sottoscrizione dei contratti in parola sia stata obbligatoria ai fini della concessione del credito o, comunque, necessaria per ottenerlo alle condizioni a cui poi è stato riconosciuto;
ma che può dirsi, comunque, sussistente anche in caso di facoltatività della sottoscrizione.
Sul punto deve precisarsi che quello del collegamento negoziale è un onere probatorio ricadente sulla parte mutuataria, ex art. 2697 c.c..
Parte mutuataria che però, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, può avvalersi, ai fini della prova del collegamento negoziale, anche di meccanismi presuntivi.
In particolare, è stato affermato che la circostanza che la polizza fu sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento -criterio del c.d. “collegamento temporale”- consente di presumere la sussistenza di un collegamento negoziale, tale da imporre che tale voce di costo venga considerata ai fini della determinazione del tasso usurario, a prescindere dal sé la sottoscrizione fu obbligatoria o facoltativa, e cioè solo proposta dall'ente creditore, e poi sottoscritta per autonoma scelta del soggetto finanziato (cfr. Cass. n. 1734/2023 secondo cui: “[…] ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass.,
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)” cfr. anche Cass. n. 8806/2017 secondo cui: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 25 assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”).
Una impostazione quella sopra detta che risulta fondata in base alla definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, norma centrale alla materia in esame ed alla quale devono necessariamente uniformarsi e raccordarsi le diverse altre disposizioni che intervengono in materia, ivi comprese le Istruzioni della Banca d'Italia che del resto espressamente, a partire dall'anno 2010, hanno ricompreso i contratti in esame tra le voci di calcolo per il tasso usurario, sulla scorta del criterio del collegamento negoziale, e indipendentemente dalla natura facoltativa o obbligatoria della sottoscrizione (in particolare, le Istruzioni ricomprendono nella formulazione attuale: “[…] le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito
(le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
[…]”).
Venendo al caso in esame, deve evidenziarsi che nel sostenere la natura Parte_1 usuraia del contratto di mutuo n. 3993705, ha sostenuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto “de quo” ed una polizza assicurativa.
Ebbene, rileva lo scrivente che in allegato alla produzione degli opponenti (cfr. alleg. n. 7 atto di citazione) si rinviene effettivamente un contratto di assicurazione per morte o invalidità permanente, da cui emerge espressamente già nel testo del negozio un richiamo al mutuo n. 3993705, oltre ad essere riportata la data del 11.04.2012, data di stipula del contratto di finanziamento.
Tuttavia, deve evidenziarsi che il contratto di assicurazione in esame, depositato in atti, non risulta sottoscritto da , risultando sottoscritto dallo stesso, per attestazione di Parte_1 avvenuta consegna, unicamente il documento consegnatogli dalla banca denominato:
“INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO”.
Ne discende che non può ritenersi raggiunta la prova che il contratto in esame abbia effettivamente fatto parte del complessivo assetto negoziale cui le parti si sono vincolate e che,
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 26 pertanto, esso non può essere ritenuto quale voce di costo da considerarsi ai fini della verifica del calcolo sull'usura.
Risulta, così, corretto l'operato del CTU che non ha tenuto in considerazione il contratto in parola ai fini delle verifiche da lui effettuate.
Quanto poi agli accertamenti effettuati, il perito ha individuato il TEGM per la categoria di operazioni corrispondente, al momento della stipula del contratto di mutuo n. 3993705, nella misura pari a 10.10%; giungendo così a determinare il tasso soglia in vigore al momento della stipula, al tasso del 16.625%.
Ciò posto, sulla scorta del tenore della relazione depositata, e dei principi richiamati dal consulente, deve ritenersi che il calcolo del tasso pattuito tra le parti sia stato determinato dal perito tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, con esclusione, come sopra già evidenziato, dei costi derivanti dal contratto di assicurazione, dedotto dalle parti opponenti.
All'esito degli accertamenti svolti il perito è giunto ad asserire che il contratto era dentro soglia, escludendo così la sussistenza di un fenomeno usurario.
Anche con riferimento al rapporto n. 4331410, in applicazione dei medesimi criteri, condivisi dallo scrivente (calcolo del tasso tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo, escluse imposte e tasse), il consulente ha escluso la pattuizione di interessi sopra soglia.
In particolare, il perito ha accertato che: “Considerato che: Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.69 per cento. Il Tasso soglia in vigore al momento della stipula, risultava quindi essere pari al 17.36 Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale alla data di stipula del contratto era ENTRO ”. Pt_3
Sempre con riferimento al rapporto n. 4331410 non può trovare accoglimento l'eccezione avanzata dagli opponenti secondo cui, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale applicato, assumerebbero rilievo anche le commissioni pagate a per la stipula di un contratto a CP_9 garanzia della restituzione degli importi di cui al mutuo in esame.
Infatti, dagli atti depositati, emerge che trattasi di una garanzia consortile e cioè di una obbligazione che il FI (nel caso di specie assume verso un terzo creditore (una CP_9
Banca o un Intermediario Finanziario) convenzionato, per assicurare l'adempimento di una obbligazione (quale per l'appunto la restituzione di un prestito a seguito di mutuo) di un'impresa socia che, quindi, assume la veste di debitore principale.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 27 Ne discende, a giudizio dello scrivente, che le commissioni pagate da a Parte_1 ai fini del rilascio della garanzia consortile (spese di istruttoria della pratica, CP_9 commissioni per il rilascio della garanzia, nonché il pagamento della quota sociale integrativa per la partecipazione al consorzio) non possono ritenersi come spese direttamente collegate all'erogazione del credito di cui al contratto di mutuo, nell'accezione prevista dall'art. 644 co. 4 c.p. involgendo, invece, esclusivamente il rapporto tra il debitore ( ) e il FI (Credimpresa). Parte_1
Quanto alla natura usuraria degli interessi moratori pattuiti si osserva quanto segue.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 1734/2023: “[…] le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tasso effettivo globale
(TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). La disciplina antiusura si applica, dunque, sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell'inadempimento), anche se non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022) […]”.
Dunque, come precisato espressamente dalle SS.UU. nella pronuncia n. 19597/2020, per i contratti conclusi a partire dal giorno 01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) sino al 31/12/2017, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 28 (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori
4 punti percentuali, in base a quanto previsto dall' art. 2, co. 4, L. 108/1996, come modificato dal
D.L. n. 70/2011. Detto in altri termini, la formula da applicare è la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25
+ 4.
Orbene, in applicazione dei principi sopra detti il perito, con riferimento al contratto di mutuo n. 3993705 ha accertato che: “Considerato che il tasso di interesse di mora pattuito corrisponde al
8,60% annuo.
Considerato che:
Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.10 per cento. Il tasso soglia in vigore al momento della stipula risultava essere pari a 19,25 per cento: (10,10 + 2,1) x 1,25
+ 4 = 19,25% Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale di mora alla data di stipula del contratto era ENTRO ”. Pt_3
Quanto, altresì, al contratto di mutuo n. 4331410 è stato accertato che: “Considerato che il tasso di interesse di mora pattuito corrisponde al 9,504% annuo.
Considerato che:
Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 10.69 per cento. Il tasso soglia in vigore al momento della stipula risultava essere pari a 19,99 per cento: (10,69 + 2,1) x 1,25 + 4 = 19,99% Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale di mora alla data di stipula del contratto era ENTRO
”. Pt_3
Ne discende che, in adesione, agli accertamenti peritali, per il mutuo chirografario n. 3993705 risulta un saldo debitore di € 4.966,61 alla data del 10.07.2017, mentre per il contratto di mutuo chirografario n. 4331410 un saldo debitore di € 14.682,08, alla data del 10.07.2017.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve essere condannato, Parte_1 con riferimento al contratto di mutuo n. 3993705 al pagamento della somma di € 4.966,61, oltre interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal giorno 11.07.2017 e sino al soddisfo (tasso di mora convenzionale del 8,60% annuo).
Altresì, deve essere condannato, con riferimento al contratto di mutuo n. Parte_1
4331410 al pagamento della somma di € 14.682,08, oltre interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal giorno 11.07.2017 e sino al soddisfo (tasso di mora convenzionale del 9,504% annuo).
5. Sulla cessione dei crediti di cui è causa da ad CP_1 Controparte_4
Deve, infine, rilevarsi che in data 06.05.2022 la società provvedeva a costituirsi in CP_2
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 29 qualità di mandataria della , asserendo che: “in data 11.11.2021 la soc. Controparte_4
“ , nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli Controparte_1 artt.1, 4 e 7.1 della Legge n.130 del 30.4.1999 ha concluso con la società un Controparte_4 contratto di cessione di crediti individuabili in blocco tra i quali è compreso anche quello vantato nei confronti dei suddetti sigg. e , cessione il cui avviso è stato pubblicato sulla Parte_1 Parte_2
G.U.R.I. n.137 del 18.11.2021[…] Nella sua veste di cessionaria dei crediti per cui è causa la soc.
– e per essa la mandataria – a norma degli artt.105 e 111 c.p.c. Controparte_4 CP_2 ha pertanto interesse ad intervenire, come in effetti interviene, nel presente giudizio n.2496/2018 r.g. di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dai sigg. e per Parte_1 Parte_2 sentire accogliere le infrascritte domande per i motivi di seguito esposti.”.
Orbene, deve osservarsi che in materia di cessione di crediti in blocco sono individuabili tre distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova della stessa;
c) la sua opponibilità al debitore ceduto.
Deve, in particolare, osservarsi che il perfezionamento della cessione del credito è un fatto da tenere logicamente distinto rispetto alla questione dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto.
Pertanto, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione che costituisce, invece, esclusivamente, una particolare forma di comunicazione dell'avvenuto fenomeno successorio, che non incide sul perfezionamento dello stesso.
Una particolare forma di comunicazione che consente soltanto, allora, la sua opponibilità ai debitori ceduti, dispensando, così, la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Nel caso in esame, deve rilevarsi che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti l'avvenuta cessione delle pretese creditorie di cui è causa da ad CP_1
. Inoltre, innanzi alla prospettazione dell'avvenuta cessione nulla ha eccepito la Controparte_4
; parte costituita nel presente giudizio. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi provata la circostanza in parola e conseguentemente Parte_1 deve essere condannato al pagamento delle pretese creditorie sopra dette nei confronti di CP_4
.
[...]
6. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 30 Pertanto, considerato l'accoglimento per dell'opposizione da lei avanzata, Parte_2
e devono essere condannate al pagamento delle stesse. Spese che CP_1 Controparte_4 vengono liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria ed ai minimi per la decisionale secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da 52.001 ad € 260.000); con attribuzione all'avv.
AN PA dichiaratasi antistataria.
Quanto a , egli deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di e di , tenuto conto dell'attività difensiva svolta da CP_1 Controparte_4 ciascuna delle parti predette. Pertanto, per vengono liquidate, innanzitutto, con CP_1 riguardo a quelle della fase monitoria, nonché a quelle del giudizio di opposizione, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022. Per vengono Controparte_4 liquidate ai valori medi per la fase istruttoria, e minimi per la fase decisionale del presente giudizio di opposizione secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. n. 55/2014 come modificate dal D.M.
n. 147/2022 (scaglione da 52.001 ad € 260.000).
Quanto alle spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico di , , ed , in parti eguali tra loro. Parte_1 CP_1 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione, revocando il d.i. n. 592/2018;
b) dichiara la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 cc, contenuta nei contratti di fideiussione di cui è causa;
c) dichiara l'intervenuta decadenza del creditore ad avvalersi delle garanzie fideiussorie di cui è causa;
d) per l'effetto di cui al punto c) rigetta la domanda di condanna al pagamento avanzata nei confronti di;
Parte_2
n. 2496/2018 r.g.a.c. Pag. 31 e) condanna, in riferimento ai rapporti regolati sul conto corrente n. 10803755, Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 45.388,30, oltre
[...] Controparte_4 interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dal 01.12.2015 e sino al soddisfo;
f) condanna, in riferimento al rapporto di mutuo n. 3993705, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 4.966,61, oltre interessi di mora, calcolati al Controparte_4 tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal 11.07.2017 e sino al soddisfo;
g) condanna, in riferimento al rapporto di mutuo n. 4331410, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 14.682,08, oltre interessi di mora, calcolati al Controparte_4 tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal 11.07.2017 e sino al soddisfo;
h) condanna ed al pagamento, in favore di , CP_1 Controparte_4 Parte_2 dell'importo di € 12.180,25, di cui € 11.977,00 per compensi, ed € 203,25 per esborsi, oltre
I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); con attribuzione all'avv. AN PA dichiaratasi antistataria;
i) accerta l'obbligo di pagamento di , a titolo di spese di lite (ivi comprese Parte_1 quelle della fase monitoria) dell'importo complessivo di € 13.912 per compensi, ed € 406,50 per esborsi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
j) per l'effetto di cui al punto i), condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
della somma di € 6.115,00 per compensi (€ 3.980+ € 2.135,00) ed € 406,50 per CP_1 esborsi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
k) per l'effetto di cui al punto i), condanna al pagamento nei confronti di Parte_1
della somma di € 7.797,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. Controparte_4
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
l) pone le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, nei rapporti interni tra le parti a carico di , , ed Parte_1 CP_1
, in parti eguali tra loro. Controparte_4
12.10.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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