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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI presidente relatore
MI SI UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21786/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Carlo Comensoli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Stefano Laini Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“I. COLLOCAZIONE E MANTENIMENTO DEL FIGLIO, VISITE DEL PADRE.
Il figlio viene affidato ad entrambe i genitori in regime di affidamento condiviso, continuerà Per_1
a vivere presso la madre e potrà incontrare il padre ogni qual volta lo desideri. Il sig. Pt_1 contribuirà al mantenimento del figlio non ancora economicamente
[...] Per_1 autosufficiente, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di euro 800,00 Controparte_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
II. SPESE STRAORDINARIE.
1 Il padre verserà inoltre alla madre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, secondo lo schema aderente al Protocollo in uso presso il Tribunale adito:
• Spese mediche che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte, cure dentistiche pubbliche, trattamenti sanitari prescritti, tickets sanitari.
• Spese mediche che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche private, ortodontiche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari.
• Spese scolastiche che non richiedono preventivo accordo: tasse di istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernotto, trasporto pubblico.
• Spese scolastiche che richiedono preventivo accordo: tasse di istituti privati, corsi di specializzazione, gite con pernotto, lezioni private, alloggio universitario, soggiorni studio all'estero.
• Spese extrascolastiche che non richiedono preventivo accordo: tempo prolungato, pre/dopo scuola, centri ricreativi estivi;
• Spese per il divertimento che richiedono preventivo accordo: attività sportive, ricreative, corsi di lingua, viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
III. ASSEGNO DIVORZILE.
Le parti, confermando la reciproca indipendenza economica già dichiarata in sede di separazione, rinunciano espressamente e vicendevolmente a qualsiasi domanda di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
IV. DISPOSIZIONI FINALI
Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividate Camuno (BS), per le annotazioni di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 28.06.2003 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cividate Camuno (atto n. 2, parte II, serie A).
Con sentenza n. 521/2024 del 30.09.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
2 Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
ST NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI presidente relatore
MI SI UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21786/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. Carlo Comensoli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Stefano Laini Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“I. COLLOCAZIONE E MANTENIMENTO DEL FIGLIO, VISITE DEL PADRE.
Il figlio viene affidato ad entrambe i genitori in regime di affidamento condiviso, continuerà Per_1
a vivere presso la madre e potrà incontrare il padre ogni qual volta lo desideri. Il sig. Pt_1 contribuirà al mantenimento del figlio non ancora economicamente
[...] Per_1 autosufficiente, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di euro 800,00 Controparte_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
II. SPESE STRAORDINARIE.
1 Il padre verserà inoltre alla madre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, secondo lo schema aderente al Protocollo in uso presso il Tribunale adito:
• Spese mediche che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte, cure dentistiche pubbliche, trattamenti sanitari prescritti, tickets sanitari.
• Spese mediche che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche private, ortodontiche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari.
• Spese scolastiche che non richiedono preventivo accordo: tasse di istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernotto, trasporto pubblico.
• Spese scolastiche che richiedono preventivo accordo: tasse di istituti privati, corsi di specializzazione, gite con pernotto, lezioni private, alloggio universitario, soggiorni studio all'estero.
• Spese extrascolastiche che non richiedono preventivo accordo: tempo prolungato, pre/dopo scuola, centri ricreativi estivi;
• Spese per il divertimento che richiedono preventivo accordo: attività sportive, ricreative, corsi di lingua, viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
III. ASSEGNO DIVORZILE.
Le parti, confermando la reciproca indipendenza economica già dichiarata in sede di separazione, rinunciano espressamente e vicendevolmente a qualsiasi domanda di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
IV. DISPOSIZIONI FINALI
Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividate Camuno (BS), per le annotazioni di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 28.06.2003 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cividate Camuno (atto n. 2, parte II, serie A).
Con sentenza n. 521/2024 del 30.09.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
2 Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
ST NI
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