Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2025, proposto da
Frullo Energia Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Serafini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via della Zecca n.1;
contro
CS - Cassa Servizi Energetici e Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
della intimazione Reg. Uff.: 0013074 – 27.03.2025-U – Intimazione interessi Frullo Energia Ambiente s.r.l., con la quale è stato intimato a FE il pagamento dell’importo di euro 91.426,91 a titolo di interessi legali sulla somma di euro 4.688.822,95 per sorte capitale, riconosciuta come dovuta - e già corrisposta da FE - in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9874/2022 del 10.11.2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota prot. n. 2266 del 1.3.2017, a seguito delle verifiche svolte dal nucleo ispettivo del GSE S.p.A., CS ha intimato alla ricorrente la restituzione dell’importo di euro 4.916.150,09, relativo agli incentivi energetici erogati per il periodo 2009-2011 sull’impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Granarolo dell’Emilia (Bologna), senza formulare alcuna domanda relativa a interessi legali.
2. FE ha impugnato tale intimazione avanti le competenti autorità giudiziarie. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 9874 del 10.11.2022, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente l’appello di CS, ha dichiarato FE tenuta alla restituzione della sorte capitale, accertando la natura indebita degli incentivi percepiti e senza alcuna statuizione sugli interessi.
3. Successivamente, con nota del 6.2.2023 la CS, facendo riferimento alla predetta sentenza, ha formulato per la prima volta una richiesta espressa di pagamento degli interessi legali, quantificati in euro 87.573,08.
4. In data 27.03.2025, CS ha notificato alla ricorrente l’intimazione di pagamento prot. n. 0013074-27-03-2025-U, richiedendo questa volta la somma di euro 91.426,91 a titolo di interessi legali maturati tra il 2.3.2017 e l’8.2.2023, con l’avvertimento che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto al recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999.
5. Avverso tale intimazione è insorta la ricorrente con il presente ricorso, affidato a tre motivi.
6. Con il primo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 codice civile e 1282 codice civile – violazione dei principi generali in materia di obbligazioni e restituzione dell'indebito –– illegittima individuazione del dies a quo per la decorrenza degli interessi legali ”. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui CS ha intimato a FE il pagamento degli interessi legali calcolati a decorrere dal 2.3.2017 (giorno successivo alla data della I° intimazione dell’1.3.2017 relativa della quota capitale), anziché dalla data della prima formale richiesta del 6.2.2023. Infatti, in caso di indebito oggettivo la decorrenza degli interessi dipenderebbe dalla condizione soggettiva dell’ accipien s: se in mala fede, gli interessi decorrono dal giorno del pagamento; se in buona fede, come nel caso di specie, gli interessi decorrono dal giorno della domanda. Nel presente caso, FE sarebbe sempre stata in buona fede, avendo ricevuto da CS somme a titolo di incentivi energetici senza consapevolezza dell’indebito e in assenza di dolo o colpa grave. Infatti, soltanto, con la sentenza n. 9874/2022 del 10.11.2022 del Consiglio di Stato si è accertato in via definitiva in capo a FE l’obbligo restitutorio della sola sorte capitale (restituita da FE in data 8.2.2023). Tale sentenza, tuttavia, non ha mai riconosciuto un obbligo di pagamento anche degli interessi legali, peraltro mai prima richiesti, con la conseguenza che sino al 6.2.2023 non vi sarebbe mai stata alcuna domanda né giudiziale, né stragiudiziale su tale punto. Ne deriverebbe che la pretesa di CS di far decorrere gli interessi dal 2.3.2017 sia giuridicamente infondata.
7. Con il secondo motivo si deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 codice civile – violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 9874/2022 del consiglio di stato – ultrapetizione ”. L’intimazione sarebbe illegittima anche in quanto introdurrebbe una domanda nuova e autonoma rispetto alla domanda proposta nel giudizio che è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9874/2022 del 10.11.2022, preclusa dal giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.
8. Con il terzo motivo si lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, co. 4, codice civile e 2033 c.c. nonché dei princìpi generali in materia di prescrizione – illegittimità della pretesa di csea per interessi legali prescritti – mancanza di qualsiasi effetto interruttivo sino al 06.02.2023 ”. L’intimazione di pagamento dovrebbe essere annullata anche in quanto gli importi richiesti a FE sarebbero ormai ampiamente prescritti, ai sensi dell’art. 2948, co. 4, del Codice civile. A fronte della pretesa restitutoria principale formulata da CS dell’1.3.2017 – riferita ad incentivi erogati nel periodo 2009-2011 – solo in epoca successiva, e precisamente in data 6.2.2023, l’Ente ha avanzato una separata richiesta di pagamento degli interessi legali riferiti alle somme erogate a titolo di incentivo per il periodo 2009-2011.
9. La CS si è costituita in resistenza.
10. All’udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria di replica depositata da CS in data 9.2.2026, come eccepito dalla parte ricorrente, con conseguente inutilizzabilità della medesima.
12. Passando al merito, il ricorso è infondato.
13. Va prima esaminato, per motivi di priorità logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9874/2022, in quanto la richiesta di CS introdurrebbe in sede esecutiva un obbligo ulteriore (pagamento di interessi legali) non oggetto di statuizione giurisdizionale, né ricompreso nella condanna, integrando, quindi, una ipotesi di domanda nuova.
14. Occorre premettere che la ricorrente è titolare di un impianto di termovalorizzazione la cui attività principale è costituita dallo smaltimento dei rifiuti, a cui è stata associata anche l’attività secondaria di produzione di energia elettrica. In considerazione del fatto che l’impianto produce anche energia elettrica ed è alimentato da fonti rinnovabili, il suddetto impianto è stato ammesso al regime di incentivazione Cip 6/1992, dal 14 dicembre 2003 al 30 giugno 2011.
15. Nel maggio del 2015 il GSE, per conto dell’ARERA, a seguito di un controllo sull’impianto, ha accertato che il quantitativo di energia elettrica realmente assorbita dai servizi ausiliari era stato ampiamente superiore rispetto al quantitativo forfetario stabilito nella convenzione di cessione. Ha ritenuto, quindi, che l’energia assorbita dai servizi ausiliari (SA) dell’impianto di produzione di energia dovesse essere calcolata in conformità a quanto stabilito dall’ARERA nella Delibera 2/06 e non nella misura stabilita nella convenzione Cip6 stipulata tra la società ed il GRTN.
16. Per tale ragione è stata rideterminata per gli anni oggetto di controllo la quota dei SA, pervenendosi alla conclusione che l’impianto per gli anni 2009-2014 avesse ottenuto un incentivo (Cip6) maggiore di quello spettante.
17. In data 29 settembre 2016 l’ARERA, con la delibera n. 527, ha condiviso le conclusioni istruttorie rassegnate dal GSE e ha disposto “ che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CS) operi nei confronti della società Frullo Energia Ambiente S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nell’ultima colonna della tabella 8 dell’Allegato A alla presente deliberazione e con riferimento al periodo oggetto del presente accertamento in cui è stata corrisposta la componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92, la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti nell’ambito di separati accordi commerciali di fornitura ”. E’ quindi seguita la nota del 1° marzo 2017, con cui la CS ha intimato alla società di provvedere alla restituzione di circa cinque milioni di euro entro 45 giorni, corrispondente alla quota di energia incentivata in eccesso dal 2009 al 17 novembre 2011, data in cui è terminata la corresponsione della componente di prezzo incentivante.
18. I predetti atti e provvedimenti sono stati impugnati dalla ricorrente innanzi al TAR Lombardia, dando luogo ai giudizi di cui si è detto e conclusisi con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, i quali pertanto hanno avuto ad oggetto, in relazione alle domande formulate dall’odierna parte ricorrente, la legittimità della pretesa restitutoria di cui alla delibera ARERA n. 527/2016, come poi quantificata nell’intimazione di pagamento di CS.
19. Tale essendo il perimetro della cognizione oggetto dei sopra citati giudizi, è del tutto fuori luogo il richiamo operato dalla parte ricorrente ai principi riguardanti la portata del giudicato intesi come preclusivi della possibilità per l’Amministrazione di richiedere anche gli interessi legali, atteso che era soltanto sulla legittimità di quegli atti, per i profili dedotti, che il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi. A ragionare diversamente, si dovrebbe ritenere che vi fosse onere per la CS di formulare in quel giudizio una domanda riconvenzionale volta a conseguire il pagamento degli interessi legali, ma di un tale onere non vi è traccia nella normativa, posto che la disciplina processuale riconosce alle parti intimate nel processo amministrativo una mera facoltà, e non certo un obbligo, di proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale (cfr. art. 42 c.p.a.).
20. Il secondo motivo è, pertanto, infondato.
21. Infondato è anche il terzo motivo con il quale si eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa agli interessi, richiamando l’art. 2948, n. 4), c.c.
22. In merito, va ricordato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “ l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità ” (Cass., I civ., 24.4.2024, n. 11125). Alla pretesa di cui è controversia si applica, pertanto, l’ordinaria prescrizione decennale.
23. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “ Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c. ” (Cass. S.U., 13.6.2019, n. 15895), laddove la “domanda” è quella di restituzione delle somme indebitamente pagate (e non una specifica domanda volta a conseguire gli interessi), in quanto a partire da tale momento non risulta più configurabile alcuna condizione soggettiva di buona fede per essere il soggetto che ha ricevuto il pagamento reso edotto dell’esistenza dell’obbligazione.
24. Il momento di decorrenza degli interessi rappresenta, peraltro, anche quello in cui il relativo diritto può essere fatto valere, sicché all’evidenza sino a tale momento non può decorrere alcun termine di prescrizione relativamente agli interessi (art. 2935 c.c.).
25. Dalle superiori considerazioni discende anche l’infondatezza del primo motivo, che erroneamente riferisce la domanda del creditore, dalla quale decorrono gli interessi per l’ accipiens in buona fede, come riguardante specificamente agli interessi, laddove essa va pacificamente riferita alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
26. Per tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va rigettato.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di CS, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EN ZZ |
IL SEGRETARIO