Art. 36. 1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .