Articolo 21 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Articolo 20
Versione
15 gennaio 1952
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Versione
7 settembre 1993
Art. 21. Agevolazioni fiscali.

Gli atti e i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 , ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 , per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993
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