TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/08/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3995/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3995 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
, nato a [...] l'[...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Gesuino Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Piras sito in Cagliari, via Sonnino n. 147, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Giuseppe Macciotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari,
Viale Diaz n. 29, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Giudice Ill.mo adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
1) In via principale:
-Dichiarare illegittimo il calcolo dei consumi annuali di acqua elaborati dalla società opposta per mancanza di corrispondenza tra lo stesso e le tariffe applicate e per l'effetto annullare
l'ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese.
In via subordinata:
1 -Dichiarare prescritto il credito di euro 3.601,21, portato dalla fattura emessa il 31.12.2013, n°
2013/0463577, a copertura del servizio erogata dal 1° gennaio 2006 fino al 16 maggio 2009, descritto alla lettera A del capo 1 dell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per tale fattura;
-Dichiarare prescritto il diritto di credito di euro 4.049,60 portato dalla fattura n°
2014/403421766, emessa in data 23 maggio 2024, a copertura del servizio erogata dal 16 maggio
2009 fino al 4 febbraio 2014, descritto al capo B del capo 1 dell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto dichiarare prescritti i crediti per i quali era maturato il tempo della prescrizione;
-Dichiarare pagata in data 5 maggio 2017 la fattura emessa in data 17 novembre 2024, la n°
2014/02199548, a copertura del servizio erogato dal 4 febbraio 2014 fino al 28 luglio 2014, portante la richiesta di pagamento della somma di euro 130,53;
Dichiarare per gli altri servizi erogati da dovuto il credito maturato secondo il CP_1 consumo della famiglia dell'opponente, composta da tre persone e pari annualmente a circa 180 mc di acqua o di quella maggiore o minore quantità di consumo idrico storico.
In ogni caso con revoca dell'ingiunzione impugnata:
E con vittoria di spese secondo la nota spesa già depositata in atti”.
Nell'interesse di parte opposta:
“In via preliminare
Per tutte le ragioni esposte ed argomentate confermare l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 3021/2017, oggetto della presente opposizione.
In via principale
Per tutte le motivazioni ed argomentazioni dispiegate nel presente atto, rigettare, per quanto motivato e di ragione, le avverse domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 3021/2017 del 06.03.2017, notificato il
20.03.2017, e la sua efficacia esecutiva, mandando assolta la società da ogni CP_1 avversa pretesa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato in data 19/4/2017 ha convenuto in giudizio Parte_2 proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. CP_1
3021/2017 notificata il 20/3/2017 per la somma di euro 7.782,34 relativa agli importi di cui alle fatture n. 2013/130463577 (pari a euro 3.602,21), n. 2014/403421766 (per euro 4.049,60) e n.
2014/402199548 (per euro 130,53).
L'opponente non ha contestato quest'ultima fattura, mentre in relazione alle prime due fatture ha esposto quanto segue.
Innanzitutto, l'opponente ha eccepito la prescrizione di tutti i crediti maturati oltre cinque anni antecedenti la ricezione della raccomandata di richiesta della somma.
È stato, inoltre, eccepito l'inadempimento di all'obbligo di effettuare almeno due letture CP_1 annuali del contatore ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dell'art.
6.2. della Carta del Servizio Idrico Integrato e all'obbligo di emettere fattura con cadenza bimestrale, impedendo all'utente di avere conoscenza dei consumi anomali registrati dal contatore.
In particolare, avrebbe effettuato la prima lettura in data 16/5/2009, dopo tre anni e cinque CP_1 mesi dall'inizio del periodo di consumo, e la seconda in data 4/2/2014 a distanza di quattro anni e nove mesi rispetto alla precedente.
Secondo l'opponente, inoltre, avrebbe in tal modo violato la regola secondo cui andrebbe CP_1 applicato il prezzo vigente al momento del consumo, dato che il piano tariffario era stato modificato in aumento di anno in anno e che omettendo di effettuare letture periodiche, aveva CP_1
“spalmato” il consumo anomalo considerandolo quale consumo medio costante nel tempo.
L'opponente, pertanto, ha eccepito l'erroneità e arbitrarietà dei conteggi riportati nelle due fatture in quanto non vi era corrispondenza tra entità dei consumi e tariffe applicate.
L'opponente ha eccepito, inoltre, che il contatore non avesse in realtà segnato il consumo dei metri cubi di acqua posto alla base delle fatture contestate o, comunque, che il consumo non fosse effettivo.
Nell'ipotesi in cui il consumo fosse stato reale, ha eccepito l'esistenza di una perdita rimasta occulta anche in ragione del fatto che non aveva effettuato le letture con cadenza semestrale. CP_1
Dal 2014 in poi, infatti, l'opponente avrebbe riniziato a ricevere regolarmente le fatture e i consumi erano rientrati nella norma.
Il infine, ha formulato una proposta transattiva dichiarandosi disponibile al pagamento di Pt_1 euro 3.500,00.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte opponente ha dedotto di aver provveduto a pagare la fattura n. 201402199548 pari a euro 130,53, depositando la relativa documentazione.
***
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/9/2017 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione. CP_1
L'opposta, in particolare, ha allegato l'esistenza di alcuni solleciti di pagamento e ha dedotto che l'opponente a seguito della notifica delle fatture in contestazione e dei predetti solleciti avrebbe presentato un reclamo (n. 5485/2015) rigettato da A seguito di tale rigetto il con CP_1 Pt_1 domanda del 21/11/2015, aveva avviato per il tramite dell' Controparte_2 una procedura di conciliazione che, sebbene regolarmente convocata in
[...] data 7/2/2017, si era conclusa con esito negativo per la mancata partecipazione del conciliatore dell'Associazione incaricata. ha chiesto dunque il rigetto dell'eccezione di prescrizione. CP_1
In relazione alla contestata anomalia dei consumi, ha dedotto che: CP_1
- ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento del SII sarebbe stato onere dell'utente “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato al fine di evitare
l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento. … ”;
- lo stesso Regolamento evidenzierebbe all'art. B.35.1 che “… …è diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.”;
- in relazione alle perdite occulte sarebbe previsto che “In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base
a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. … …”;
L'opposta ha, dunque, rilevato che le conseguenze di una eventuale perdita occulta non avrebbero potuto essere poste a carico di come dedotto dall'opponente, anche alla luce del fatto che CP_1 lo stesso opponente nell'atto introduttivo del giudizio aveva affermato che dopo il 2014 i consumi erano rientrati nella norma.
***
Il giudice, con ordinanza del 02/02/2018 ha assegnato alle parti i termini ex art 183, comma 6 c.p.c.
4 Con ordinanza del 10/10/2024 il giudice ha rinviato l'udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al
20/5/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
L'opposizione è fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre dare atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura n.
201402199548 per l'importo di euro 130,53 oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta (prod. 1 allegato alla I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Quanto agli ulteriori importi oggetto del presente giudizio, occorre esaminare, innanzitutto,
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ai consumi di cui alla fattura n.
2013/0463577 emessa il 31/12/2013 per i consumi dal 1/1/2006 al 16/5/2009 e alla fattura n.
2014/03421766 emessa il 23/5/2014 per i consumi dal 17/5/2009 al 4/2/2014.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Nei contratti di somministrazione, infatti, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il diritto al corrispettivo vantato dal Gestore del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è stato ricevuto dall'opponente in data 9/10/2014 (si veda il primo sollecito di pagamento – doc. 5 opposta).
Non è stata, invece, provata da la ricezione di atti interruttivi della prescrizione precedenti CP_1
a tale data, ivi comprese le fatture cui si riferiscono i consumi e, dunque, i crediti vantati da
CP_1
L'opposta ha, inoltre, dedotto che l'avvio della procedura stragiudiziale di conciliazione tramite l' e la successiva mancata partecipazione alla CP_2 Controparte_2
stessa avrebbero determinato una forma di “acquiescenza” da parte dell'opponente, incompatibile con la perdurante volontà di far valere la prescrizione.
Si osserva, tuttavia, che la suddetta procedura era stata avviata dall'opponente in data 21/11/2015 e, quindi, in un momento successivo al maturare della prescrizione, con la conseguenza che non può assumere alcuna efficacia interruttiva della stessa.
Inoltre, né l'avvio della procedura, né la mancata partecipazione alla stessa da parte del rappresentante appartenente all'associazione possono rilevare quale forma di rinuncia alla prescrizione.
La rinuncia alla prescrizione, infatti, anche se interviene in forma tacita deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva (art. 2937, comma 3, c.c.) del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare
5 tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto (Cass. civ. n. 14909/2002). Al riguardo, la giurisprudenza ha altresì chiarito che le trattative per comporre bonariamente la vertenza (cui può essere accostata la procedura di conciliazione) non possono comportare una automatica rinuncia tacita a far valere la prescrizione in quanto non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta, cioè senza possibilità alcuna di diversa interpretazione, con la volontà di avvalersi della prescrizione come richiesto dall'art. 2937, co. 3, c.c. (si veda Cass. n. 18879/2015).
Nella specie, invece, come emerge dai documenti prodotti dalla stessa la procedura era CP_1 stata avviata proprio al fine di far valere la prescrizione del diritto altrui. E neanche la mera mancata partecipazione è sufficiente di per sé a integrare gli estremi del fatto incompatibile richiesto dalla legge qualora non accompagnato, ad esempio, da una manifestazione di volontà di pagamento del credito prescritto o altri simili inequivoche condotte.
Dunque, essendo decorso il relativo termine, devono dichiararsi prescritti i crediti di cui alle fatture n. 2013/0463577 per tutti i consumi dal 1/1/2006 al 16/5/2009 e n. 2014/03421766 limitatamente al periodo dal 17/5/2009 all'8/10/2009.
Dall'importo dell'ingiunzione fiscale (euro 7.782,34) devono essere pertanto sottratti i seguenti importi:
- euro 130,53 pagati dall'opponente in corso di causa, relativi alla fattura n. 201402199548;
- euro 3.602,21 relativi alla fattura n. 2013/0463577 in quanto prescritti;
- euro 238,39 oltre Iva al 10% (euro 262,23)1 relativi alla fattura n. 2014/03421766 riferiti al periodo prescritto (dal 17/5/2009 al 8/10/2009).
L'importo residuo è, dunque, pari a euro 3.787,37.
***
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente ha eccepito l'eccessività dei consumi riportati nelle fatture, in quanto di gran lunga superiori rispetto ai normali consumi precedenti (doc.
2 e 3 allegati alla I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), deducendo che il contatore non avesse effettivamente segnato il consumo dei metri cubi di acqua indicato nelle fatture o, comunque, che il consumo non fosse effettivo, ovvero l'esistenza di una perdita rimasta occulta, anche in ragione del fatto che non aveva effettuato le letture con le cadenze prescritte. CP_1
Ha, inoltre, dedotto che successivamente al 2014 i consumi sarebbero stati di nuovo in linea con i consumi medi relativi alla propria utenza.
Per questa parte l'opposizione deve ritenersi infondata. 1 Dalla fattura (doc. 2 opposta) risulta, infatti, che nel periodo dal 17/5/2009 al 31/12/2009 (228 giorni) sono stati consumati 288 mc, con un consumo medio pari a 1,26 mc al giorno. Dunque, nel periodo prescritto (dal 17/5/2009 al 8/10/2009, pari a 144 giorni) sono stati consumati 182 mc. Moltiplicando i mc per il valore unitario per ciascuna fascia tariffaria indicata nella fattura si ottiene l'importo di euro 238,39 al netto dell'Iva. 6 Si ricorda che l'anomalia dei consumi può essere in generale ricondotta o a un malfunzionamento del contatore o all'esistenza di una perdita occulta ovvero ancora corrispondere a un effettivo consumo rilevato dal contatore, evidentemente per le più svariate ragioni superiore a quello medio dell'utente.
Nel caso di specie, non è stato specificamente allegato dall'opponente alcun malfunzionamento del contatore, ma soltanto, in sostanza, la non veridicità delle letture riportate nelle fatture oggetto di ingiunzione. Al riguardo, tuttavia, si deve rilevare che quanto all'unica fattura non prescritta (la n.
2014/03421766) ha prodotto una fotografia del contatore recante numero di contatore, CP_1 data e quantità di metri cubi consumati corrispondenti a quelli riportati nella fattura.
Nonostante la contestazione dell'opponente, non sussistono dunque ragioni, nel caso di specie, per dubitare della veridicità del consumo riportato nella fattura oggetto di ingiunzione.
Anche l'ipotesi della perdita occulta deve essere esclusa.
La sua esistenza è stata, infatti, meramente allegata da parte opponente senza che sia stata fornita alcuna prova relativa, ad esempio, alla sua scoperta e alla riparazione.
La sussistenza di una perdita occulta che avrebbe cagionato dei consumi anomali è, inoltre, incompatibile con l'affermazione per cui dopo il 2014 i consumi siano diminuiti e tornati corrispondenti ai consumi medi dell'utente senza che, appunto, sia stata neppure allegata la scoperta e la riparazione della perdita.
Pertanto, si deve necessariamente affermare che il consumo rilevato dal contatore fosse effettivo.
Ciò detto, non può assumere rilevanza al fine di escludere, in tutto o in parte, il pagamento dei consumi rilevati la circostanza che non abbia adempiuto all'obbligo di effettuare le letture CP_1 ed emettere le fatture secondo i termini indicati dal Regolamento del SII, dato che il contatore è comunque nella disponibilità dell'utente il quale ha l'onere di verificare i relativi consumi.
Accanto agli obblighi pacificamente gravanti sul gestore, infatti, debbono essere analizzate le disposizioni del Regolamento che delineano oneri ed obblighi anche a carico dell'utente. In particolare il regolamento prevede: a) l'onere per l'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso” (art. B35.1, comma II); 2) l'onere per l'utente di “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma
II); 3) che l'utente debba “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e chiedere il duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora e di interessi per ritardato pagamento” (art. B16,
III comma).
Deve, pertanto, certamente escludersi che il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore, ovvero la mancata fatturazione con le cadenze indicate nella Carta del servizio idrico integrato, possano comportare l'assoluta inesigibilità
7 dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati, considerato che il contatore è nella disponibilità dell'utente, il quale ben può tenere sotto controllo i consumi attraverso il sistema dell'autolettura.
Dal momento che, dunque, l'opponente si è limitato a dedurre violazioni relative alla periodicità delle letture o alla fatturazione dei consumi, non rilevanti ai fini della correttezza delle rilevazioni, deve essere riconosciuto il credito di relativo alla fattura n. 2014/03421766, escluso il CP_1 periodo prescritto, pari a euro 3.787,37.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra entità dei consumi e tariffe applicate in ragione del fatto che avrebbe ripartito uniformemente nel corso degli anni i CP_1 consumi ipoteticamente riferibili a un singolo periodo (con conseguente aggravio dei costi a carico dell'utente stante l'aumento delle tariffe nel corso degli anni), anch'essa deve ritenersi infondata.
Si osserva, infatti, che tale contestazione, in mancanza di elementi specifici che consentano di imputare il consumo anomalo a un determinato periodo, oltre che risultare meramente ipotetica non evidenzia neppure necessariamente un danno a carico dell'utente. Se il consumo fosse stato registrato in un breve lasso temporale, infatti, ciò avrebbe determinato l'applicazione della tariffa di eccedenza più alta per una quantità di metri cubi consumata maggiore.
***
In ragione della parziale fondatezza dell'opposizione e del fatto che la somma risultata dovuta (euro
3.787,37) è quasi pari alla somma di euro 3.500,00 proposta fin dall'atto introduttivo in via transattiva dall'opponente (proposta transattiva su cui peraltro, non si è espressa CP_1 nonostante la reiterazione da parte dell'opponente nei vari atti del processo) si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 3021/2017;
2) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 3.787,37, oltre interessi legali dalla decisione al CP_1 saldo;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 1.08.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3995 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
, nato a [...] l'[...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Gesuino Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Piras sito in Cagliari, via Sonnino n. 147, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Giuseppe Macciotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari,
Viale Diaz n. 29, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Giudice Ill.mo adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
1) In via principale:
-Dichiarare illegittimo il calcolo dei consumi annuali di acqua elaborati dalla società opposta per mancanza di corrispondenza tra lo stesso e le tariffe applicate e per l'effetto annullare
l'ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese.
In via subordinata:
1 -Dichiarare prescritto il credito di euro 3.601,21, portato dalla fattura emessa il 31.12.2013, n°
2013/0463577, a copertura del servizio erogata dal 1° gennaio 2006 fino al 16 maggio 2009, descritto alla lettera A del capo 1 dell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per tale fattura;
-Dichiarare prescritto il diritto di credito di euro 4.049,60 portato dalla fattura n°
2014/403421766, emessa in data 23 maggio 2024, a copertura del servizio erogata dal 16 maggio
2009 fino al 4 febbraio 2014, descritto al capo B del capo 1 dell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto dichiarare prescritti i crediti per i quali era maturato il tempo della prescrizione;
-Dichiarare pagata in data 5 maggio 2017 la fattura emessa in data 17 novembre 2024, la n°
2014/02199548, a copertura del servizio erogato dal 4 febbraio 2014 fino al 28 luglio 2014, portante la richiesta di pagamento della somma di euro 130,53;
Dichiarare per gli altri servizi erogati da dovuto il credito maturato secondo il CP_1 consumo della famiglia dell'opponente, composta da tre persone e pari annualmente a circa 180 mc di acqua o di quella maggiore o minore quantità di consumo idrico storico.
In ogni caso con revoca dell'ingiunzione impugnata:
E con vittoria di spese secondo la nota spesa già depositata in atti”.
Nell'interesse di parte opposta:
“In via preliminare
Per tutte le ragioni esposte ed argomentate confermare l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 3021/2017, oggetto della presente opposizione.
In via principale
Per tutte le motivazioni ed argomentazioni dispiegate nel presente atto, rigettare, per quanto motivato e di ragione, le avverse domande formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per
l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 3021/2017 del 06.03.2017, notificato il
20.03.2017, e la sua efficacia esecutiva, mandando assolta la società da ogni CP_1 avversa pretesa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato in data 19/4/2017 ha convenuto in giudizio Parte_2 proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. CP_1
3021/2017 notificata il 20/3/2017 per la somma di euro 7.782,34 relativa agli importi di cui alle fatture n. 2013/130463577 (pari a euro 3.602,21), n. 2014/403421766 (per euro 4.049,60) e n.
2014/402199548 (per euro 130,53).
L'opponente non ha contestato quest'ultima fattura, mentre in relazione alle prime due fatture ha esposto quanto segue.
Innanzitutto, l'opponente ha eccepito la prescrizione di tutti i crediti maturati oltre cinque anni antecedenti la ricezione della raccomandata di richiesta della somma.
È stato, inoltre, eccepito l'inadempimento di all'obbligo di effettuare almeno due letture CP_1 annuali del contatore ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dell'art.
6.2. della Carta del Servizio Idrico Integrato e all'obbligo di emettere fattura con cadenza bimestrale, impedendo all'utente di avere conoscenza dei consumi anomali registrati dal contatore.
In particolare, avrebbe effettuato la prima lettura in data 16/5/2009, dopo tre anni e cinque CP_1 mesi dall'inizio del periodo di consumo, e la seconda in data 4/2/2014 a distanza di quattro anni e nove mesi rispetto alla precedente.
Secondo l'opponente, inoltre, avrebbe in tal modo violato la regola secondo cui andrebbe CP_1 applicato il prezzo vigente al momento del consumo, dato che il piano tariffario era stato modificato in aumento di anno in anno e che omettendo di effettuare letture periodiche, aveva CP_1
“spalmato” il consumo anomalo considerandolo quale consumo medio costante nel tempo.
L'opponente, pertanto, ha eccepito l'erroneità e arbitrarietà dei conteggi riportati nelle due fatture in quanto non vi era corrispondenza tra entità dei consumi e tariffe applicate.
L'opponente ha eccepito, inoltre, che il contatore non avesse in realtà segnato il consumo dei metri cubi di acqua posto alla base delle fatture contestate o, comunque, che il consumo non fosse effettivo.
Nell'ipotesi in cui il consumo fosse stato reale, ha eccepito l'esistenza di una perdita rimasta occulta anche in ragione del fatto che non aveva effettuato le letture con cadenza semestrale. CP_1
Dal 2014 in poi, infatti, l'opponente avrebbe riniziato a ricevere regolarmente le fatture e i consumi erano rientrati nella norma.
Il infine, ha formulato una proposta transattiva dichiarandosi disponibile al pagamento di Pt_1 euro 3.500,00.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte opponente ha dedotto di aver provveduto a pagare la fattura n. 201402199548 pari a euro 130,53, depositando la relativa documentazione.
***
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/9/2017 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione. CP_1
L'opposta, in particolare, ha allegato l'esistenza di alcuni solleciti di pagamento e ha dedotto che l'opponente a seguito della notifica delle fatture in contestazione e dei predetti solleciti avrebbe presentato un reclamo (n. 5485/2015) rigettato da A seguito di tale rigetto il con CP_1 Pt_1 domanda del 21/11/2015, aveva avviato per il tramite dell' Controparte_2 una procedura di conciliazione che, sebbene regolarmente convocata in
[...] data 7/2/2017, si era conclusa con esito negativo per la mancata partecipazione del conciliatore dell'Associazione incaricata. ha chiesto dunque il rigetto dell'eccezione di prescrizione. CP_1
In relazione alla contestata anomalia dei consumi, ha dedotto che: CP_1
- ai sensi dell'art. B.16 del Regolamento del SII sarebbe stato onere dell'utente “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato al fine di evitare
l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento. … ”;
- lo stesso Regolamento evidenzierebbe all'art. B.35.1 che “… …è diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.”;
- in relazione alle perdite occulte sarebbe previsto che “In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base
a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. … …”;
L'opposta ha, dunque, rilevato che le conseguenze di una eventuale perdita occulta non avrebbero potuto essere poste a carico di come dedotto dall'opponente, anche alla luce del fatto che CP_1 lo stesso opponente nell'atto introduttivo del giudizio aveva affermato che dopo il 2014 i consumi erano rientrati nella norma.
***
Il giudice, con ordinanza del 02/02/2018 ha assegnato alle parti i termini ex art 183, comma 6 c.p.c.
4 Con ordinanza del 10/10/2024 il giudice ha rinviato l'udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al
20/5/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
L'opposizione è fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre dare atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura n.
201402199548 per l'importo di euro 130,53 oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta (prod. 1 allegato alla I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Quanto agli ulteriori importi oggetto del presente giudizio, occorre esaminare, innanzitutto,
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ai consumi di cui alla fattura n.
2013/0463577 emessa il 31/12/2013 per i consumi dal 1/1/2006 al 16/5/2009 e alla fattura n.
2014/03421766 emessa il 23/5/2014 per i consumi dal 17/5/2009 al 4/2/2014.
L'eccezione è parzialmente fondata.
Nei contratti di somministrazione, infatti, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il diritto al corrispettivo vantato dal Gestore del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione è stato ricevuto dall'opponente in data 9/10/2014 (si veda il primo sollecito di pagamento – doc. 5 opposta).
Non è stata, invece, provata da la ricezione di atti interruttivi della prescrizione precedenti CP_1
a tale data, ivi comprese le fatture cui si riferiscono i consumi e, dunque, i crediti vantati da
CP_1
L'opposta ha, inoltre, dedotto che l'avvio della procedura stragiudiziale di conciliazione tramite l' e la successiva mancata partecipazione alla CP_2 Controparte_2
stessa avrebbero determinato una forma di “acquiescenza” da parte dell'opponente, incompatibile con la perdurante volontà di far valere la prescrizione.
Si osserva, tuttavia, che la suddetta procedura era stata avviata dall'opponente in data 21/11/2015 e, quindi, in un momento successivo al maturare della prescrizione, con la conseguenza che non può assumere alcuna efficacia interruttiva della stessa.
Inoltre, né l'avvio della procedura, né la mancata partecipazione alla stessa da parte del rappresentante appartenente all'associazione possono rilevare quale forma di rinuncia alla prescrizione.
La rinuncia alla prescrizione, infatti, anche se interviene in forma tacita deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva (art. 2937, comma 3, c.c.) del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare
5 tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto (Cass. civ. n. 14909/2002). Al riguardo, la giurisprudenza ha altresì chiarito che le trattative per comporre bonariamente la vertenza (cui può essere accostata la procedura di conciliazione) non possono comportare una automatica rinuncia tacita a far valere la prescrizione in quanto non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta, cioè senza possibilità alcuna di diversa interpretazione, con la volontà di avvalersi della prescrizione come richiesto dall'art. 2937, co. 3, c.c. (si veda Cass. n. 18879/2015).
Nella specie, invece, come emerge dai documenti prodotti dalla stessa la procedura era CP_1 stata avviata proprio al fine di far valere la prescrizione del diritto altrui. E neanche la mera mancata partecipazione è sufficiente di per sé a integrare gli estremi del fatto incompatibile richiesto dalla legge qualora non accompagnato, ad esempio, da una manifestazione di volontà di pagamento del credito prescritto o altri simili inequivoche condotte.
Dunque, essendo decorso il relativo termine, devono dichiararsi prescritti i crediti di cui alle fatture n. 2013/0463577 per tutti i consumi dal 1/1/2006 al 16/5/2009 e n. 2014/03421766 limitatamente al periodo dal 17/5/2009 all'8/10/2009.
Dall'importo dell'ingiunzione fiscale (euro 7.782,34) devono essere pertanto sottratti i seguenti importi:
- euro 130,53 pagati dall'opponente in corso di causa, relativi alla fattura n. 201402199548;
- euro 3.602,21 relativi alla fattura n. 2013/0463577 in quanto prescritti;
- euro 238,39 oltre Iva al 10% (euro 262,23)1 relativi alla fattura n. 2014/03421766 riferiti al periodo prescritto (dal 17/5/2009 al 8/10/2009).
L'importo residuo è, dunque, pari a euro 3.787,37.
***
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente ha eccepito l'eccessività dei consumi riportati nelle fatture, in quanto di gran lunga superiori rispetto ai normali consumi precedenti (doc.
2 e 3 allegati alla I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), deducendo che il contatore non avesse effettivamente segnato il consumo dei metri cubi di acqua indicato nelle fatture o, comunque, che il consumo non fosse effettivo, ovvero l'esistenza di una perdita rimasta occulta, anche in ragione del fatto che non aveva effettuato le letture con le cadenze prescritte. CP_1
Ha, inoltre, dedotto che successivamente al 2014 i consumi sarebbero stati di nuovo in linea con i consumi medi relativi alla propria utenza.
Per questa parte l'opposizione deve ritenersi infondata. 1 Dalla fattura (doc. 2 opposta) risulta, infatti, che nel periodo dal 17/5/2009 al 31/12/2009 (228 giorni) sono stati consumati 288 mc, con un consumo medio pari a 1,26 mc al giorno. Dunque, nel periodo prescritto (dal 17/5/2009 al 8/10/2009, pari a 144 giorni) sono stati consumati 182 mc. Moltiplicando i mc per il valore unitario per ciascuna fascia tariffaria indicata nella fattura si ottiene l'importo di euro 238,39 al netto dell'Iva. 6 Si ricorda che l'anomalia dei consumi può essere in generale ricondotta o a un malfunzionamento del contatore o all'esistenza di una perdita occulta ovvero ancora corrispondere a un effettivo consumo rilevato dal contatore, evidentemente per le più svariate ragioni superiore a quello medio dell'utente.
Nel caso di specie, non è stato specificamente allegato dall'opponente alcun malfunzionamento del contatore, ma soltanto, in sostanza, la non veridicità delle letture riportate nelle fatture oggetto di ingiunzione. Al riguardo, tuttavia, si deve rilevare che quanto all'unica fattura non prescritta (la n.
2014/03421766) ha prodotto una fotografia del contatore recante numero di contatore, CP_1 data e quantità di metri cubi consumati corrispondenti a quelli riportati nella fattura.
Nonostante la contestazione dell'opponente, non sussistono dunque ragioni, nel caso di specie, per dubitare della veridicità del consumo riportato nella fattura oggetto di ingiunzione.
Anche l'ipotesi della perdita occulta deve essere esclusa.
La sua esistenza è stata, infatti, meramente allegata da parte opponente senza che sia stata fornita alcuna prova relativa, ad esempio, alla sua scoperta e alla riparazione.
La sussistenza di una perdita occulta che avrebbe cagionato dei consumi anomali è, inoltre, incompatibile con l'affermazione per cui dopo il 2014 i consumi siano diminuiti e tornati corrispondenti ai consumi medi dell'utente senza che, appunto, sia stata neppure allegata la scoperta e la riparazione della perdita.
Pertanto, si deve necessariamente affermare che il consumo rilevato dal contatore fosse effettivo.
Ciò detto, non può assumere rilevanza al fine di escludere, in tutto o in parte, il pagamento dei consumi rilevati la circostanza che non abbia adempiuto all'obbligo di effettuare le letture CP_1 ed emettere le fatture secondo i termini indicati dal Regolamento del SII, dato che il contatore è comunque nella disponibilità dell'utente il quale ha l'onere di verificare i relativi consumi.
Accanto agli obblighi pacificamente gravanti sul gestore, infatti, debbono essere analizzate le disposizioni del Regolamento che delineano oneri ed obblighi anche a carico dell'utente. In particolare il regolamento prevede: a) l'onere per l'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso” (art. B35.1, comma II); 2) l'onere per l'utente di “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma
II); 3) che l'utente debba “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e chiedere il duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora e di interessi per ritardato pagamento” (art. B16,
III comma).
Deve, pertanto, certamente escludersi che il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore, ovvero la mancata fatturazione con le cadenze indicate nella Carta del servizio idrico integrato, possano comportare l'assoluta inesigibilità
7 dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati, considerato che il contatore è nella disponibilità dell'utente, il quale ben può tenere sotto controllo i consumi attraverso il sistema dell'autolettura.
Dal momento che, dunque, l'opponente si è limitato a dedurre violazioni relative alla periodicità delle letture o alla fatturazione dei consumi, non rilevanti ai fini della correttezza delle rilevazioni, deve essere riconosciuto il credito di relativo alla fattura n. 2014/03421766, escluso il CP_1 periodo prescritto, pari a euro 3.787,37.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra entità dei consumi e tariffe applicate in ragione del fatto che avrebbe ripartito uniformemente nel corso degli anni i CP_1 consumi ipoteticamente riferibili a un singolo periodo (con conseguente aggravio dei costi a carico dell'utente stante l'aumento delle tariffe nel corso degli anni), anch'essa deve ritenersi infondata.
Si osserva, infatti, che tale contestazione, in mancanza di elementi specifici che consentano di imputare il consumo anomalo a un determinato periodo, oltre che risultare meramente ipotetica non evidenzia neppure necessariamente un danno a carico dell'utente. Se il consumo fosse stato registrato in un breve lasso temporale, infatti, ciò avrebbe determinato l'applicazione della tariffa di eccedenza più alta per una quantità di metri cubi consumata maggiore.
***
In ragione della parziale fondatezza dell'opposizione e del fatto che la somma risultata dovuta (euro
3.787,37) è quasi pari alla somma di euro 3.500,00 proposta fin dall'atto introduttivo in via transattiva dall'opponente (proposta transattiva su cui peraltro, non si è espressa CP_1 nonostante la reiterazione da parte dell'opponente nei vari atti del processo) si ritiene che sussistano i presupposti per una compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 3021/2017;
2) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 3.787,37, oltre interessi legali dalla decisione al CP_1 saldo;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 1.08.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
8