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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2116/2021 RG in materia di azione revocatoria (appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli del 20.04.2021 in causa RG 5723\2020), vertente tra c.f. , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loreta Di Marco, c.f. appellante C.F._1
e p.iva , in persona dell'amministratore unico CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pecorario, c.f. , e Marco Trasac- C.F._2
co, c.f. appellata C.F._3
nonché
c.f. , mandante, e per essa la mandataria , c.f. CP_4 P.IVA_3 CP_5
p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- P.IVA_4 P.IVA_5
presentata e difesa dall'avv. Marco Filesi, c.f. , con domicilio eletto in C.F._4
Napoli, Corso Umberto I n. 22, nello studio dell'avv. Antonio De Simone, appellata e
, appellata contumace Controparte_6
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 29.04.2025.
1 La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Si legge nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli del 20.04.2021 che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la ha esperito azione revocatoria ordinaria ex art. Controparte_6
2901 c.c. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto a rogito del notaio
[...]
in Orta di Atella (rep. n. 2937, racc. n. 2280, registrato presso l'Agenzia delle entra- Per_1
te di Napoli e trascritto in data 8.01.2019) con il quale la ha trasferito alla CP_2 [...]
per estinguere un debito (datio in solutum), i beni immobili appresso descritti: Pt_1
- 1) locale negozio al piano terra della via della Libertà n. 132, della consistenza di mq. 164 riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Portici al Foglio 6, Particella 202, Subalterno
42, Categoria C/1, Classe 7, superficie catastale totale mq. 227, rendita euro 5.412,26;
- 2) locale negozio al piano terra alla Terza Traversa Destra di via della Libertà n.7, della con- sistenza di mq. 41 e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Portici al Foglio 6, Particel- la 202, Subalterno 44, Categoria C/1, Classe 5, superficie catastale totale mq. 33, rendita eu- ro 999,45.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della CP_2
di € 885.473,66 derivanti dall'inadempimento di due contratti di locazione finanziaria. La ri- corrente, inoltre, ritiene sussistenti gli altri presupposti dell'azione revocatoria, in specie: il pregiudizio patrimoniale derivante dall'atto dispositivo, peraltro successivo all'insorgenza del credito;
la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ra- gioni creditorie.
Entrambe le società convenute si sono costituite deducendo l'insussistenza del credito e dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Nel corso del giudizio ha spiegato comparsa di costituzione volontaria ex art. 111 c.p.c. e contestuale intervento adesivo autonomo ex art. 105 comma 1 c.p.c. la società CP_4
che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 1.12.2020, ha acquistato pro soluto da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accesso- Controparte_6
ri, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) della cedente, derivanti da contratti di lea-
2 sing, tra i quali quelli stipulati con la . CP_2
2. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando inefficace, nei confronti della CP_4
[...
ex art. 2901 c.c., l'atto pubblico sopra indicato;
ha condannato la e la CP_2 [...]
al pagamento in solido, in favore della delle spese processuali;
infine Pt_1 CP_4
ha ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare l'ordinanza a margine della trascrizione dell'atto, con esonero da responsabilità.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
-- i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. sono: un valido rapporto di credito, sia pure sog- getto a condizione o a termine o in corso di accertamento giudiziale (il credito litigioso legit- tima il creditore all'esperimento dell'azione revocatoria - v. Cass. 2673\2016 - e non impone la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.); l'elemento oggettivo dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
l'elemento soggettivo del consilium fraudis, os- sia la sussistenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale;
-- l'onere della prova, trattandosi di fatti costitutivi della domanda, incombe sul creditore;
-- nel caso in esame, sussiste il credito (pur eventuale perché sub judice); la ricorrente ha de- positato i contratti di leasing, gli estratti conto, la lettera di risoluzione dei contratti, la copia del decreto ingiuntivo n. 16848/17 emesso dal Tribunale di Roma, documenti dai quali si de- sume l'esistenza di un credito che legittima la proposizione della domanda revocatoria;
-- l'eventus damni è integrato anche dal mero pericolo di danno, ossia la semplice possibilità che l'attuazione coattiva del credito rimanga vanificata [Cass. n. 25733/2015], in coerenza con la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il cui accoglimento comporta non già la nullità dell'atto posto in essere, ma solo l'inefficacia relativa nei confronti del creditore che l'abbia proposta;
-- l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita o la com- promissione totale della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche nel caso in cui produ- ca una modificazione qualitativa nel patrimonio del debitore che renda più difficile l'adem- pimento dell'obbligazione, comportando una maggiore difficoltà e incertezza nella riscossio- ne del credito [Cass. n.1896/2012; Cass. n. 7767/2007]; e tale rilevanza quantitativa e quali-
3 tativa dell'atto di disposizione va valutata con riferimento al momento in cui lo stesso è compiuto e deve essere provata (come puntualmente avvenuto nel caso in esame) dal credi- tore che agisce in revocatoria;
è viceversa onere del debitore, in ossequio al principio di vici- nanza della prova, dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo per sottrarsi alla di- chiarazione di inefficacia dell'atto;
-- deve considerarsi poi che la datio in solutum, attuata mediante la cessione di beni con im- putazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sot- traendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione oggetto di causa, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggetti- vamente e oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto [Cass. ord. 19.02.2020 n. 4244; Cass. ord. 14.11.2017 n. 26927];
-- i convenuti non hanno affermato né dimostrato che la sia ancora proprietaria di CP_2
altri immobili sufficienti a garantire l'eventuale credito della banca (ora della;
CP_4
-- pertanto con l'atto in esame si è prodotta una modificazione quantitativa del patrimonio del debitore (privato di un bene immobile di elevato valore commerciale) di per sé idonea a rendere più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito, condizione sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana;
-- quanto al consilium fraudis, trattandosi di atto (2019) successivo all'insorgenza del credito
(2017), è sufficiente la consapevolezza (o agevole conoscibilità) di arrecare pregiudizio agli interessi e alle aspettative del creditore (art. 2901, 1° comma n. 1 c.c.), senza che assuma ri- levanza l'intenzione del debitore di pregiudicare la garanzia patrimoniale generica (animus nocendi);
-- nel caso in esame, può dirsi provato in via presuntiva ex art. 2729 c.c. il consilium fraudis in capo all'amministratore della (debitrice), il quale, essendo pienamente consape- CP_2
vole dell'esistenza di crediti potenziali della banca (che aveva già intrapreso azioni giudiziali a tutela del credito), invece di eseguire il pagamento in danaro del presunto debito in favore della ha scelto di trasferirle la proprietà dei due immobili, così riducendo note- Parte_1
volmente la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per tutti i creditori;
-- la conoscenza, da parte di (terzo), del pregiudizio che la cessione di beni arreca- Pt_1
4 va ai creditori della si desume, in via indiziaria: dalla qualità di imprenditori di ce- CP_2
dente e cessionario;
dall'omessa produzione di documenti comprovanti l'esistenza del credi- to di verso regolato mediante datio in solutum; dall'omessa indicazione Pt_1 CP_2
del rapporto commerciale fonte del predetto credito e dall'omessa produzione del relativo contratto o altro documento;
dalla mancanza di prova in ordine al pagamento del residuo prezzo indicato nell'atto notarile (€ 56.940,00).
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla per far valere la garanzia per evi- Pt_1
zione ex art. 1483 c.c. nei confronti della , il Tribunale ha osservato che nel caso in CP_2
esame non può trovare applicazione la norma sull'evizione di cui all'art. 1483 c.c. perché la non ha corrisposto alcun prezzo alla in quanto gli immobili sono stati Pt_1 CP_2
trasferiti non a titolo di compravendita, ma quale pagamento di un presunto credito;
pertan- to la non avrebbe dovuto esercitare un'azione prevista a garanzia del compratore, Pt_1
bensì utilizzare gli ordinari rimedi in tema di inadempimento negoziale.
3. La ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) in via pre- Parte_1
liminare accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, deduzione non trattata e quindi non af- frontata dalla ordinanza di prime cure;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto come previsti e imposti dall'art. 2901 c.c.; 3) con salvezza delle spese, competenze e onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio».
4. Si è costituita la e ha così concluso: «
1. preliminarmente modificare l'ordi- CP_2
nanza nella parte in cui non ha previsto la conversione del rito e l'integrazione dei mezzi istruttori;
2. nel merito accertarsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (come peraltro già chiesto dall'appellante principale) nonché rigettarsi la domanda giudiziale in quanto richiesta in completo dispregio e carenza dei presupposti di fatto e di diritto come previsti e imposti dall'art. 2901 c.c. ovvero, nel meri- to, ordinare la conversione del rito e concedersi i termini ex art. 183 c.p.c..; 3. con salvezza delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione agli avv.ti Paolo Pe- corario e Marco Trasacco».
5. Si è costituita anche la e per essa la mandataria , rassegnando le se- CP_4 CP_5
guenti conclusioni: «rigettare il gravame ex adverso promosso per tutte le ragioni indicate in
5 atti e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (…). Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, anche dell'odierno grado».
Ragioni della decisione
6. Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno dar conto della dichiarazione conte- nuta nella memoria di replica della (21.07.2025) del decesso di CP_2 CP_7
[...
, legale rappresentante della predetta società, avvenuto il 12.07.2025 (certificato di mor- te depositato il 22.07.2025).
Per giurisprudenza consolidata, la morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappre- sentanza legale, richiamato dall'art. 299 c.p.c., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori o i liquidatori di enti muniti di personalità giuri- dica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo;
sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente [Cass. 20.10.1994
n. 8584; Cass. 13.08.2004 n. 15735; Cass. ord.
6.02.2018 n. 2817].
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia Parte_1
sull'eccezione di mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs.
4.03.2010 n. 28.
La censura è infondata. L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non rientra fra i casi in cui, a norma del richiamato art. 5, debba esperirsi obbligatoriamente il tentativo di mediazione.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura l'operato del primo giudice per non aver mutato il rito da sommario ex art. 702 bis c.p.c. a ordinario, nonostante essa Pt_1
avesse dedotto “circostanze meritevoli di approfondimento” e avesse fatto richiesta “del
[...]
mutamento di rito onde poter articolare idonea istruttoria e depositare documenti, tra cui appunto le cambiali, contratti professionali risalenti ad epoche ben lontane dall'inizio delle problematica tra e ”. CP_6 CP_2
La censura è infondata. Il deposito di documenti (“cambiali, contratti professionali…”) era perfettamente compatibile con il rito sommario di cognizione, sicché la imputet Pt_1
sibi la mancata produzione in giudizio.
Più in generale, è opportuno ricordare che, in tema di procedimento sommario di cogni- zione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a ve-
6 rificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibi- le con un'istruttoria semplificata. Questa non impone di decidere in base alle sole prove do- cumentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere di- sposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni so- stanziali del ricorrente [Cass. ord. 10.05.2022 n. 14734]. Dunque l'appellante – che lamenta genericamente un vulnus del diritto di difesa – avrebbe dovuto specificare quali prove do- cumentali o costituende siano state in concreto negate dal giudice di primo grado;
e avreb- bero dovuto riproporle in questa sede.
9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza impugnata per avere ac- colto la domanda nonostante il credito di (poi di – appa- Controparte_6 CP_4
rentemente documentato dalla sedicente creditrice con “i contratti di leasing, gli estratti conto, la lettera di risoluzione e il decreto ingiuntivo n. 16848/17 del Tribunale di Roma” (co- sì l'appello a pag. 5) – fosse in realtà contestato e anzi inesistente, come il giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto verificare alla luce “delle plurime contestazioni della debitrice
(e della odierna appellante) persino attraverso una propria domanda riconvenzionale nei giudizi promossi da ” (così ancora l'appello a pag. 5). Controparte_6
La censura è infondata. Come ben spiegato dal giudice di primo grado, nel giudizio ex art.
2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tute- la, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. [Cass.
1.06.2007 n. 12849]. Tanto meno il giudice dell'azione revocatoria ha il potere\dovere di conoscere incidentalmente delle ragioni poste a sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo, sulle quali la difesa della inutilmente si dilunga nella com- CP_2
parsa di costituzione in appello.
10. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta le deduzioni che, in merito al consilium fraudis, il Tribunale ha tratto da elementi indiziari, che, quanto alla consapevolezza in capo al terzo acquirente ( , si compendiano: nella qualità di imprenditori di Parte_1
e ; nell'assenza di documenti che dimostrino le ragioni di credito di Pt_1 CP_2 Pt_1
7 Part
nei confronti di;
nell'assenza di alcun riferimento alla fonte del rapporto CP_2
commerciale tra le due società.
In proposito, l'appellante insiste sul fatto che fosse necessario “arricchire l'istruttoria” me- diante la modifica del rito, perché “i profili presuntivi (…) andavano approfonditi in ragione della verifica della gravità, precisione e concordanza”. Ma questa Corte non ritiene necessa- rio aggiungere altro a quanto già detto: il rito sommario non ha impedito produzioni docu- mentali né richieste di prova costituenda;
né l'appellante reitera specifiche istanze istruttorie in ipotesi disattese in primo grado.
L'appellante poi allude – in termini che non soddisfano le esigenze di specificità poste dall'art. 342 c.p.c. – alla “definizione di un primo leasing” e a una qualche autorizzazione di
“a poter alienare un primo bene”: deduzioni che, oltre a essere nebulose, Controparte_6
non sono corredate da riferimenti ad elementi di prova acquisiti al processo. Semmai, le de- duzioni di (terzo acquirente) confermano la sua piena conoscenza dei rapporti tra Pt_1
e (su cui infra), da cui si desume la sua piena consapevolezza del CP_2 Controparte_6
pregiudizio arrecato dalla cessione degli immobili alle ragioni della creditrice.
Sostiene l'appellante che “le ragioni di credito [proprie nei confronti di ] sono CP_2
state ben espresse (unitamente al sinallagma genetico)”. Ma – osserva la Corte – andavano non solo espresse ma anche provate. E l'appellante prosegue riproducendo (tra virgolette) quanto dedotto in primo grado: “La è stata creditrice da tempo immemore della Pt_1
soc. e ha dovuto resistere lungamente all'inadempimento della stessa, co- CP_2
niugato non solo a contratti non rispettati ma anche a titoli di garanzia non onorati (cambia- li) i quali venivano di volta in volta rinnovati o sollecitati a non esser posti all'incasso. Questa condizione di inadempienza reiterata ha costretto la ad optare per la datio in Parte_2
solutum mediante acquisizione immobiliare parzialmente satisfattiva del credito e mediante ulteriore conguaglio in danaro”.
Non solo la deduzione – soltanto in apparenza articolata – è del tutto generica, priva di ri- ferimenti a dati contrattuali e contabili, a importi e scadenze;
ma soprattutto resta non pro- vata, per ammissione della stessa appellante, che continua a dolersi del rito sommario e di asserite – inesistenti – preclusioni a produrre tempestivamente documenti e a chiedere mezzi di prova, che non vengono specificati nemmeno in appello, salvo un generico riferi- mento a documenti tardivamente prodotti, senza alcuna argomentazione circa l'inerenza e la
8 valenza probatoria di ciascuno di essi in ordine ai rapporti oggetto di causa.
Nulla dice, infine, l'appellante in merito a un ulteriore elemento indiziario valorizzato dal primo giudice: non esservi alcuna prova dell'effettivo pagamento, da a , Pt_1 CP_2
del conguaglio in denaro quale eccedenza rispetto al valore degli immobili dati in solutum.
11. Soltanto un breve accenno merita la costituzione in giudizio della a so- CP_2
stegno delle ragioni della . Alle pagg.
6-7 della comparsa della si spiega- Pt_1 CP_2
no gli stretti rapporti tra e , basati su un “contratto di ottimizzazione Pt_1 CP_2
aziendale, Reverse Factoring, consulenza manageriale ed imprenditoriale”. La si Pt_1
sarebbe occupata “di tutto l'indebitamento risultante dalla predetta due diligence mediante il pagamento del 40% dell'esposizione valutata in € 950.800,00 ovverosia € 463.990,00”
(comparsa Duerresse, pag. 6). E ciò implicava “attività di investigazione e di approfondimen- to delle informazioni economiche della ” (comparsa , pag. 7) che non la- CP_2 CP_2
sciano dubbi sulla piena consapevolezza (scientia damni) in capo al terzo (Nova FAH) del pre- giudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo oggetto di causa.
12. L'appello va perciò respinto.
12.1. Spese del grado secondo soccombenza, a carico di in favore di Parte_1 CP_4
(e per essa della mandataria ), che si liquidano come da dispositivo in
[...] CP_5
base al DM\2014 e successive modificazioni, scaglione relativo alle cause di valore da
260.001,00 a 520.000,00 euro (il valore della causa è di euro 500.200,00 come si desume dall'art. 4 del contratto impugnato).
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 4.500,00), introduttiva (€ 3.000,00) e decisionale (€ 7.500,00), per complessivi € 15.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istrut- toria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orien- tamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgi- mento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giu- diziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversa- mente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trat- tazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.,
9 ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di docu- menti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
12.2. Spese compensate nei confronti di intervenuta a sostegno di CP_2 Pt_1
, ma senza formulare domande proprie.
[...]
13. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della (e per essa della mandataria Parte_1 CP_4 [...]
), in contraddittorio con la avverso l'ordinanza del Tribunale di Na- Parte_3 CP_2
poli del 20.04.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1
vore della (e per essa della mandataria ), liquidate in € 15.000,00 CP_4 CP_5
per compensi ed € 2.250,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dichiara interamente compensate le spese del grado nel rapporto processuale con la
CP_2
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2116/2021 RG in materia di azione revocatoria (appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli del 20.04.2021 in causa RG 5723\2020), vertente tra c.f. , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Loreta Di Marco, c.f. appellante C.F._1
e p.iva , in persona dell'amministratore unico CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pecorario, c.f. , e Marco Trasac- C.F._2
co, c.f. appellata C.F._3
nonché
c.f. , mandante, e per essa la mandataria , c.f. CP_4 P.IVA_3 CP_5
p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- P.IVA_4 P.IVA_5
presentata e difesa dall'avv. Marco Filesi, c.f. , con domicilio eletto in C.F._4
Napoli, Corso Umberto I n. 22, nello studio dell'avv. Antonio De Simone, appellata e
, appellata contumace Controparte_6
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 29.04.2025.
1 La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Si legge nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli del 20.04.2021 che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la ha esperito azione revocatoria ordinaria ex art. Controparte_6
2901 c.c. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto a rogito del notaio
[...]
in Orta di Atella (rep. n. 2937, racc. n. 2280, registrato presso l'Agenzia delle entra- Per_1
te di Napoli e trascritto in data 8.01.2019) con il quale la ha trasferito alla CP_2 [...]
per estinguere un debito (datio in solutum), i beni immobili appresso descritti: Pt_1
- 1) locale negozio al piano terra della via della Libertà n. 132, della consistenza di mq. 164 riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Portici al Foglio 6, Particella 202, Subalterno
42, Categoria C/1, Classe 7, superficie catastale totale mq. 227, rendita euro 5.412,26;
- 2) locale negozio al piano terra alla Terza Traversa Destra di via della Libertà n.7, della con- sistenza di mq. 41 e riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Portici al Foglio 6, Particel- la 202, Subalterno 44, Categoria C/1, Classe 5, superficie catastale totale mq. 33, rendita eu- ro 999,45.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto di essere creditrice della CP_2
di € 885.473,66 derivanti dall'inadempimento di due contratti di locazione finanziaria. La ri- corrente, inoltre, ritiene sussistenti gli altri presupposti dell'azione revocatoria, in specie: il pregiudizio patrimoniale derivante dall'atto dispositivo, peraltro successivo all'insorgenza del credito;
la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ra- gioni creditorie.
Entrambe le società convenute si sono costituite deducendo l'insussistenza del credito e dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Nel corso del giudizio ha spiegato comparsa di costituzione volontaria ex art. 111 c.p.c. e contestuale intervento adesivo autonomo ex art. 105 comma 1 c.p.c. la società CP_4
che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 1.12.2020, ha acquistato pro soluto da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accesso- Controparte_6
ri, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) della cedente, derivanti da contratti di lea-
2 sing, tra i quali quelli stipulati con la . CP_2
2. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando inefficace, nei confronti della CP_4
[...
ex art. 2901 c.c., l'atto pubblico sopra indicato;
ha condannato la e la CP_2 [...]
al pagamento in solido, in favore della delle spese processuali;
infine Pt_1 CP_4
ha ordinato al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare l'ordinanza a margine della trascrizione dell'atto, con esonero da responsabilità.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
-- i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. sono: un valido rapporto di credito, sia pure sog- getto a condizione o a termine o in corso di accertamento giudiziale (il credito litigioso legit- tima il creditore all'esperimento dell'azione revocatoria - v. Cass. 2673\2016 - e non impone la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.); l'elemento oggettivo dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
l'elemento soggettivo del consilium fraudis, os- sia la sussistenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale;
-- l'onere della prova, trattandosi di fatti costitutivi della domanda, incombe sul creditore;
-- nel caso in esame, sussiste il credito (pur eventuale perché sub judice); la ricorrente ha de- positato i contratti di leasing, gli estratti conto, la lettera di risoluzione dei contratti, la copia del decreto ingiuntivo n. 16848/17 emesso dal Tribunale di Roma, documenti dai quali si de- sume l'esistenza di un credito che legittima la proposizione della domanda revocatoria;
-- l'eventus damni è integrato anche dal mero pericolo di danno, ossia la semplice possibilità che l'attuazione coattiva del credito rimanga vanificata [Cass. n. 25733/2015], in coerenza con la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il cui accoglimento comporta non già la nullità dell'atto posto in essere, ma solo l'inefficacia relativa nei confronti del creditore che l'abbia proposta;
-- l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita o la com- promissione totale della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche nel caso in cui produ- ca una modificazione qualitativa nel patrimonio del debitore che renda più difficile l'adem- pimento dell'obbligazione, comportando una maggiore difficoltà e incertezza nella riscossio- ne del credito [Cass. n.1896/2012; Cass. n. 7767/2007]; e tale rilevanza quantitativa e quali-
3 tativa dell'atto di disposizione va valutata con riferimento al momento in cui lo stesso è compiuto e deve essere provata (come puntualmente avvenuto nel caso in esame) dal credi- tore che agisce in revocatoria;
è viceversa onere del debitore, in ossequio al principio di vici- nanza della prova, dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo per sottrarsi alla di- chiarazione di inefficacia dell'atto;
-- deve considerarsi poi che la datio in solutum, attuata mediante la cessione di beni con im- putazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sot- traendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione oggetto di causa, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggetti- vamente e oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto [Cass. ord. 19.02.2020 n. 4244; Cass. ord. 14.11.2017 n. 26927];
-- i convenuti non hanno affermato né dimostrato che la sia ancora proprietaria di CP_2
altri immobili sufficienti a garantire l'eventuale credito della banca (ora della;
CP_4
-- pertanto con l'atto in esame si è prodotta una modificazione quantitativa del patrimonio del debitore (privato di un bene immobile di elevato valore commerciale) di per sé idonea a rendere più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito, condizione sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana;
-- quanto al consilium fraudis, trattandosi di atto (2019) successivo all'insorgenza del credito
(2017), è sufficiente la consapevolezza (o agevole conoscibilità) di arrecare pregiudizio agli interessi e alle aspettative del creditore (art. 2901, 1° comma n. 1 c.c.), senza che assuma ri- levanza l'intenzione del debitore di pregiudicare la garanzia patrimoniale generica (animus nocendi);
-- nel caso in esame, può dirsi provato in via presuntiva ex art. 2729 c.c. il consilium fraudis in capo all'amministratore della (debitrice), il quale, essendo pienamente consape- CP_2
vole dell'esistenza di crediti potenziali della banca (che aveva già intrapreso azioni giudiziali a tutela del credito), invece di eseguire il pagamento in danaro del presunto debito in favore della ha scelto di trasferirle la proprietà dei due immobili, così riducendo note- Parte_1
volmente la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per tutti i creditori;
-- la conoscenza, da parte di (terzo), del pregiudizio che la cessione di beni arreca- Pt_1
4 va ai creditori della si desume, in via indiziaria: dalla qualità di imprenditori di ce- CP_2
dente e cessionario;
dall'omessa produzione di documenti comprovanti l'esistenza del credi- to di verso regolato mediante datio in solutum; dall'omessa indicazione Pt_1 CP_2
del rapporto commerciale fonte del predetto credito e dall'omessa produzione del relativo contratto o altro documento;
dalla mancanza di prova in ordine al pagamento del residuo prezzo indicato nell'atto notarile (€ 56.940,00).
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla per far valere la garanzia per evi- Pt_1
zione ex art. 1483 c.c. nei confronti della , il Tribunale ha osservato che nel caso in CP_2
esame non può trovare applicazione la norma sull'evizione di cui all'art. 1483 c.c. perché la non ha corrisposto alcun prezzo alla in quanto gli immobili sono stati Pt_1 CP_2
trasferiti non a titolo di compravendita, ma quale pagamento di un presunto credito;
pertan- to la non avrebbe dovuto esercitare un'azione prevista a garanzia del compratore, Pt_1
bensì utilizzare gli ordinari rimedi in tema di inadempimento negoziale.
3. La ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) in via pre- Parte_1
liminare accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, deduzione non trattata e quindi non af- frontata dalla ordinanza di prime cure;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto come previsti e imposti dall'art. 2901 c.c.; 3) con salvezza delle spese, competenze e onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio».
4. Si è costituita la e ha così concluso: «
1. preliminarmente modificare l'ordi- CP_2
nanza nella parte in cui non ha previsto la conversione del rito e l'integrazione dei mezzi istruttori;
2. nel merito accertarsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (come peraltro già chiesto dall'appellante principale) nonché rigettarsi la domanda giudiziale in quanto richiesta in completo dispregio e carenza dei presupposti di fatto e di diritto come previsti e imposti dall'art. 2901 c.c. ovvero, nel meri- to, ordinare la conversione del rito e concedersi i termini ex art. 183 c.p.c..; 3. con salvezza delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione agli avv.ti Paolo Pe- corario e Marco Trasacco».
5. Si è costituita anche la e per essa la mandataria , rassegnando le se- CP_4 CP_5
guenti conclusioni: «rigettare il gravame ex adverso promosso per tutte le ragioni indicate in
5 atti e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (…). Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, anche dell'odierno grado».
Ragioni della decisione
6. Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno dar conto della dichiarazione conte- nuta nella memoria di replica della (21.07.2025) del decesso di CP_2 CP_7
[...
, legale rappresentante della predetta società, avvenuto il 12.07.2025 (certificato di mor- te depositato il 22.07.2025).
Per giurisprudenza consolidata, la morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappre- sentanza legale, richiamato dall'art. 299 c.p.c., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori o i liquidatori di enti muniti di personalità giuri- dica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo;
sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente [Cass. 20.10.1994
n. 8584; Cass. 13.08.2004 n. 15735; Cass. ord.
6.02.2018 n. 2817].
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia Parte_1
sull'eccezione di mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs.
4.03.2010 n. 28.
La censura è infondata. L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non rientra fra i casi in cui, a norma del richiamato art. 5, debba esperirsi obbligatoriamente il tentativo di mediazione.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura l'operato del primo giudice per non aver mutato il rito da sommario ex art. 702 bis c.p.c. a ordinario, nonostante essa Pt_1
avesse dedotto “circostanze meritevoli di approfondimento” e avesse fatto richiesta “del
[...]
mutamento di rito onde poter articolare idonea istruttoria e depositare documenti, tra cui appunto le cambiali, contratti professionali risalenti ad epoche ben lontane dall'inizio delle problematica tra e ”. CP_6 CP_2
La censura è infondata. Il deposito di documenti (“cambiali, contratti professionali…”) era perfettamente compatibile con il rito sommario di cognizione, sicché la imputet Pt_1
sibi la mancata produzione in giudizio.
Più in generale, è opportuno ricordare che, in tema di procedimento sommario di cogni- zione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a ve-
6 rificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibi- le con un'istruttoria semplificata. Questa non impone di decidere in base alle sole prove do- cumentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere di- sposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni so- stanziali del ricorrente [Cass. ord. 10.05.2022 n. 14734]. Dunque l'appellante – che lamenta genericamente un vulnus del diritto di difesa – avrebbe dovuto specificare quali prove do- cumentali o costituende siano state in concreto negate dal giudice di primo grado;
e avreb- bero dovuto riproporle in questa sede.
9. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza impugnata per avere ac- colto la domanda nonostante il credito di (poi di – appa- Controparte_6 CP_4
rentemente documentato dalla sedicente creditrice con “i contratti di leasing, gli estratti conto, la lettera di risoluzione e il decreto ingiuntivo n. 16848/17 del Tribunale di Roma” (co- sì l'appello a pag. 5) – fosse in realtà contestato e anzi inesistente, come il giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto verificare alla luce “delle plurime contestazioni della debitrice
(e della odierna appellante) persino attraverso una propria domanda riconvenzionale nei giudizi promossi da ” (così ancora l'appello a pag. 5). Controparte_6
La censura è infondata. Come ben spiegato dal giudice di primo grado, nel giudizio ex art.
2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tute- la, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. [Cass.
1.06.2007 n. 12849]. Tanto meno il giudice dell'azione revocatoria ha il potere\dovere di conoscere incidentalmente delle ragioni poste a sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo, sulle quali la difesa della inutilmente si dilunga nella com- CP_2
parsa di costituzione in appello.
10. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta le deduzioni che, in merito al consilium fraudis, il Tribunale ha tratto da elementi indiziari, che, quanto alla consapevolezza in capo al terzo acquirente ( , si compendiano: nella qualità di imprenditori di Parte_1
e ; nell'assenza di documenti che dimostrino le ragioni di credito di Pt_1 CP_2 Pt_1
7 Part
nei confronti di;
nell'assenza di alcun riferimento alla fonte del rapporto CP_2
commerciale tra le due società.
In proposito, l'appellante insiste sul fatto che fosse necessario “arricchire l'istruttoria” me- diante la modifica del rito, perché “i profili presuntivi (…) andavano approfonditi in ragione della verifica della gravità, precisione e concordanza”. Ma questa Corte non ritiene necessa- rio aggiungere altro a quanto già detto: il rito sommario non ha impedito produzioni docu- mentali né richieste di prova costituenda;
né l'appellante reitera specifiche istanze istruttorie in ipotesi disattese in primo grado.
L'appellante poi allude – in termini che non soddisfano le esigenze di specificità poste dall'art. 342 c.p.c. – alla “definizione di un primo leasing” e a una qualche autorizzazione di
“a poter alienare un primo bene”: deduzioni che, oltre a essere nebulose, Controparte_6
non sono corredate da riferimenti ad elementi di prova acquisiti al processo. Semmai, le de- duzioni di (terzo acquirente) confermano la sua piena conoscenza dei rapporti tra Pt_1
e (su cui infra), da cui si desume la sua piena consapevolezza del CP_2 Controparte_6
pregiudizio arrecato dalla cessione degli immobili alle ragioni della creditrice.
Sostiene l'appellante che “le ragioni di credito [proprie nei confronti di ] sono CP_2
state ben espresse (unitamente al sinallagma genetico)”. Ma – osserva la Corte – andavano non solo espresse ma anche provate. E l'appellante prosegue riproducendo (tra virgolette) quanto dedotto in primo grado: “La è stata creditrice da tempo immemore della Pt_1
soc. e ha dovuto resistere lungamente all'inadempimento della stessa, co- CP_2
niugato non solo a contratti non rispettati ma anche a titoli di garanzia non onorati (cambia- li) i quali venivano di volta in volta rinnovati o sollecitati a non esser posti all'incasso. Questa condizione di inadempienza reiterata ha costretto la ad optare per la datio in Parte_2
solutum mediante acquisizione immobiliare parzialmente satisfattiva del credito e mediante ulteriore conguaglio in danaro”.
Non solo la deduzione – soltanto in apparenza articolata – è del tutto generica, priva di ri- ferimenti a dati contrattuali e contabili, a importi e scadenze;
ma soprattutto resta non pro- vata, per ammissione della stessa appellante, che continua a dolersi del rito sommario e di asserite – inesistenti – preclusioni a produrre tempestivamente documenti e a chiedere mezzi di prova, che non vengono specificati nemmeno in appello, salvo un generico riferi- mento a documenti tardivamente prodotti, senza alcuna argomentazione circa l'inerenza e la
8 valenza probatoria di ciascuno di essi in ordine ai rapporti oggetto di causa.
Nulla dice, infine, l'appellante in merito a un ulteriore elemento indiziario valorizzato dal primo giudice: non esservi alcuna prova dell'effettivo pagamento, da a , Pt_1 CP_2
del conguaglio in denaro quale eccedenza rispetto al valore degli immobili dati in solutum.
11. Soltanto un breve accenno merita la costituzione in giudizio della a so- CP_2
stegno delle ragioni della . Alle pagg.
6-7 della comparsa della si spiega- Pt_1 CP_2
no gli stretti rapporti tra e , basati su un “contratto di ottimizzazione Pt_1 CP_2
aziendale, Reverse Factoring, consulenza manageriale ed imprenditoriale”. La si Pt_1
sarebbe occupata “di tutto l'indebitamento risultante dalla predetta due diligence mediante il pagamento del 40% dell'esposizione valutata in € 950.800,00 ovverosia € 463.990,00”
(comparsa Duerresse, pag. 6). E ciò implicava “attività di investigazione e di approfondimen- to delle informazioni economiche della ” (comparsa , pag. 7) che non la- CP_2 CP_2
sciano dubbi sulla piena consapevolezza (scientia damni) in capo al terzo (Nova FAH) del pre- giudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo oggetto di causa.
12. L'appello va perciò respinto.
12.1. Spese del grado secondo soccombenza, a carico di in favore di Parte_1 CP_4
(e per essa della mandataria ), che si liquidano come da dispositivo in
[...] CP_5
base al DM\2014 e successive modificazioni, scaglione relativo alle cause di valore da
260.001,00 a 520.000,00 euro (il valore della causa è di euro 500.200,00 come si desume dall'art. 4 del contratto impugnato).
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 4.500,00), introduttiva (€ 3.000,00) e decisionale (€ 7.500,00), per complessivi € 15.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istrut- toria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orien- tamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgi- mento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giu- diziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversa- mente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trat- tazione è ammessa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.,
9 ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di docu- menti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
12.2. Spese compensate nei confronti di intervenuta a sostegno di CP_2 Pt_1
, ma senza formulare domande proprie.
[...]
13. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della (e per essa della mandataria Parte_1 CP_4 [...]
), in contraddittorio con la avverso l'ordinanza del Tribunale di Na- Parte_3 CP_2
poli del 20.04.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1
vore della (e per essa della mandataria ), liquidate in € 15.000,00 CP_4 CP_5
per compensi ed € 2.250,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dichiara interamente compensate le spese del grado nel rapporto processuale con la
CP_2
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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