Art. 22. (Attribuzioni del Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Spetta al Consiglio regionale:
1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonche' dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione ;
2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;
3° la deliberazione dei tributi regionali;
4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;
7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;
8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.
A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Spetta al Consiglio regionale:
1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonche' dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione ;
2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;
3° la deliberazione dei tributi regionali;
4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;
7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;
8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.
A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.