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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 116/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. NUCERA ALBINA e dell'avv. ABBRAMO P.IVA_1
MARIACRISTINA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FALCOMATA' LUCIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) in via preliminare, dichiarare tempestivo ed ammissibile il presente appello in quanto proposto nei termini di legge appena avuta conoscenza legale dell'ordinanza ex art. 702 bis ivi impugnata per come esposto in narrativa;
2) sempre in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata […]; 3) in via principale, dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della successiva ordinanza impugnata con remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; 4) in via subordinata, accertato e dichiarato che la società Parte_1
nulla deve restituire al avendo interamente utilizzato le Controparte_1
erogazioni finanziarie ricevute dal nell'ambio del Controparte_1
programma “Carpe Diem” per la realizzazione e svolgimento dell'attività commerciale finanziata oggetto della convenzione stipulata in data 19.9.2006, annullare la condanna dell'appellante al pagamento in favore del del complessivo Controparte_1
importo di euro 72.000,00, maggiorato dagli interessi al tasso legale dall'avvenuta erogazione delle somme sino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna al pagamento delle spese processuali del procedimento di primo grado. 5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio per parte appellata: Preliminarmente: - Dichiarare inammissibile perché tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, il presente gravame;
- Respingere la richiesta di sospensiva;
In via subordinata e nel merito: - Rigettare l'appello proposto dal
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto Controparte_2
confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14.02.2020, il Parte_1
impugnava l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento n. 2373/2015 RGAC in data 21.09.2016, affermando di aver avuto conoscenza del procedimento solo a seguito del ritiro del plico contenente ordinanza ed atto di precetto in data 16.01.2020, affermando di non aver mai avuto notizia del giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio il che contestava le affermazioni Controparte_1
dell'appellante, vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio pag. 2/4 (ricorso e decreto di fissazione di udienza) avvenuto in data 21.3.2016 nei confronti di ed in data 4.3.2016 nei confronti di . CP_3 Controparte_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
L'ordinanza impugnata è stata emessa nell'ambito di una controversia regolata da rito sommario di cognizione che, all'art. 702 quater c.p.c. prevedeva un termine di impugnazione per la parte costituita di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, mentre per la parte contumace deve ritenersi applicabile l'art. 327 c.p.c., che stabilisce un termine semestrale dalla pubblicazione della decisione.
Il contumace non è soggetto a detto termine quando dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della vocatio in ius o della sua notificazione.
Dagli atti del procedimento di primo grado, tuttavia, non si evince alcuna nullità della citazione della società resistente, visto che il ha prima Controparte_1
tentato la notifica presso la sede della società e, preso atto dell'esito negativo della notifica, tramite pec all'indirizzo risultante da . Quest'ultima notifica, sebbene Pt_2
andata a buon fine, veniva ripetuta in quanto l'indirizzo Pec risultante dai pubblici elenchi era quello del commissario giudiziale, cessato dall'incarico sin dal 2008.
Successivamente ha proceduto alla notifica nei confronti degli amministratori e legali rappresentanti della società, e , che si sono perfezionate – CP_3 Controparte_2
rispettivamente – in data 20.10.2015 e 9.10.2015. Preso atto che il perfezionamento della notifica per il destinatario era intervenuto oltre il termine concesso dal giudice nel decreto di fissazione di udienza, la notifica veniva rinnovata in data 21.3.2016 nei confronti di ed in data 4.3.2016 nei confronti di . CP_3 Controparte_2
È evidente, pertanto, che il procedimento era stata correttamente instaurato sin dalla notifica a mezzo Pec ad indirizzo risultante dai pubblici registri, irrilevante la circostanza della mancata variazione dell'indirizzo pec a seguito della cessazione della gestione del commissario giudiziale. Inoltre, la notifica è stata rinnovata nei confronti di entrambi gli amministratori, è stata correttamente eseguita tramite ricerche presso la pag. 3/4 residenza di ciascuno dei rappresentanti legali, e si è perfezionata tempestivamente rispetto all'udienza del 20.9.2016.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 327 c.p.c., per cui l'appello deve ritenersi tardivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore inferiore ad € 260.000,00, applicando i parametri minimi con riduzione del 50% ex art. 4 comma 7 del citato DM per le pronunce in rito, in € 3.580,00: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00 su cui operare la riduzione del 50%.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunciata in data 21.09.2016 dal Tribunale di
Reggio Calabria nel procedimento n. 2373/2015 RGAC, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado del giudizio, che liquida in € 3.580,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 116/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. NUCERA ALBINA e dell'avv. ABBRAMO P.IVA_1
MARIACRISTINA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FALCOMATA' LUCIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) in via preliminare, dichiarare tempestivo ed ammissibile il presente appello in quanto proposto nei termini di legge appena avuta conoscenza legale dell'ordinanza ex art. 702 bis ivi impugnata per come esposto in narrativa;
2) sempre in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata […]; 3) in via principale, dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e della successiva ordinanza impugnata con remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; 4) in via subordinata, accertato e dichiarato che la società Parte_1
nulla deve restituire al avendo interamente utilizzato le Controparte_1
erogazioni finanziarie ricevute dal nell'ambio del Controparte_1
programma “Carpe Diem” per la realizzazione e svolgimento dell'attività commerciale finanziata oggetto della convenzione stipulata in data 19.9.2006, annullare la condanna dell'appellante al pagamento in favore del del complessivo Controparte_1
importo di euro 72.000,00, maggiorato dagli interessi al tasso legale dall'avvenuta erogazione delle somme sino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna al pagamento delle spese processuali del procedimento di primo grado. 5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio per parte appellata: Preliminarmente: - Dichiarare inammissibile perché tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, il presente gravame;
- Respingere la richiesta di sospensiva;
In via subordinata e nel merito: - Rigettare l'appello proposto dal
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto Controparte_2
confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14.02.2020, il Parte_1
impugnava l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento n. 2373/2015 RGAC in data 21.09.2016, affermando di aver avuto conoscenza del procedimento solo a seguito del ritiro del plico contenente ordinanza ed atto di precetto in data 16.01.2020, affermando di non aver mai avuto notizia del giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio il che contestava le affermazioni Controparte_1
dell'appellante, vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio pag. 2/4 (ricorso e decreto di fissazione di udienza) avvenuto in data 21.3.2016 nei confronti di ed in data 4.3.2016 nei confronti di . CP_3 Controparte_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
L'ordinanza impugnata è stata emessa nell'ambito di una controversia regolata da rito sommario di cognizione che, all'art. 702 quater c.p.c. prevedeva un termine di impugnazione per la parte costituita di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, mentre per la parte contumace deve ritenersi applicabile l'art. 327 c.p.c., che stabilisce un termine semestrale dalla pubblicazione della decisione.
Il contumace non è soggetto a detto termine quando dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della vocatio in ius o della sua notificazione.
Dagli atti del procedimento di primo grado, tuttavia, non si evince alcuna nullità della citazione della società resistente, visto che il ha prima Controparte_1
tentato la notifica presso la sede della società e, preso atto dell'esito negativo della notifica, tramite pec all'indirizzo risultante da . Quest'ultima notifica, sebbene Pt_2
andata a buon fine, veniva ripetuta in quanto l'indirizzo Pec risultante dai pubblici elenchi era quello del commissario giudiziale, cessato dall'incarico sin dal 2008.
Successivamente ha proceduto alla notifica nei confronti degli amministratori e legali rappresentanti della società, e , che si sono perfezionate – CP_3 Controparte_2
rispettivamente – in data 20.10.2015 e 9.10.2015. Preso atto che il perfezionamento della notifica per il destinatario era intervenuto oltre il termine concesso dal giudice nel decreto di fissazione di udienza, la notifica veniva rinnovata in data 21.3.2016 nei confronti di ed in data 4.3.2016 nei confronti di . CP_3 Controparte_2
È evidente, pertanto, che il procedimento era stata correttamente instaurato sin dalla notifica a mezzo Pec ad indirizzo risultante dai pubblici registri, irrilevante la circostanza della mancata variazione dell'indirizzo pec a seguito della cessazione della gestione del commissario giudiziale. Inoltre, la notifica è stata rinnovata nei confronti di entrambi gli amministratori, è stata correttamente eseguita tramite ricerche presso la pag. 3/4 residenza di ciascuno dei rappresentanti legali, e si è perfezionata tempestivamente rispetto all'udienza del 20.9.2016.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 327 c.p.c., per cui l'appello deve ritenersi tardivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore inferiore ad € 260.000,00, applicando i parametri minimi con riduzione del 50% ex art. 4 comma 7 del citato DM per le pronunce in rito, in € 3.580,00: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00 su cui operare la riduzione del 50%.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunciata in data 21.09.2016 dal Tribunale di
Reggio Calabria nel procedimento n. 2373/2015 RGAC, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado del giudizio, che liquida in € 3.580,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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