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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 12/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12997/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200118-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200118-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200118-2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13199/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica Ricorrente_1 impugnava l'accertamento in oggetto anno 2018, notificato dall'ufficio ed inerente il recupero a tassazione di somme non tassate correttamente dal sostituto di imposta Societa_1 , per un valore della controversia pari a Euro 2.070,00, così come indicato nell'atto introduttivo.
Aggiungeva che l'avviso era illegittimo per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto di motivazione, nonchè per infondatezza e ne chiedeva l'annullamento .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso.
All'udienza datata 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il giudice ritiene di aderire a quanto gia' statuito da molteplici corti di merito di primo e secondo grado , in particolare della Campania e del Veneto, che hanno deciso costantemente in senso favorevole ai ricorrenti questioni similari, in quanto ne condivide sia l'iter logico giuridico sia la ratio alla base dell'accoglimento dei ricorsi( vd. copie delle sentenze allegate ) , provvedimenti che hanno interessato sia Societa_1, sostituto di imposta, che numerosi suoi dipendenti.
In particolare va ritenuta la ricorrente esente dalla tassazione ex art. 51, co. 6 TUIR, non applicandosi al sostituto di imposta, a differenza di quanto ritenuto dall'ufficio, la normativa spagnola bensì quella italiana, in particolare l'art. 907 del codice della navigazione in materia di indennita' di volo.
Tale ,dunque, appare la fonte necessaria ai fini dell'esenzione di cui sopra , per cui l'applicazione, da parte del sostituto Societa_1 del 50% dell'indennita' , ex art. 51, co. 6 è legittima.
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e di diritto esposte.
Sussistono giustificati motivi, data la peculiarieta' e la natura delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12997/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200118-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200118-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200118-2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13199/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica Ricorrente_1 impugnava l'accertamento in oggetto anno 2018, notificato dall'ufficio ed inerente il recupero a tassazione di somme non tassate correttamente dal sostituto di imposta Societa_1 , per un valore della controversia pari a Euro 2.070,00, così come indicato nell'atto introduttivo.
Aggiungeva che l'avviso era illegittimo per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto di motivazione, nonchè per infondatezza e ne chiedeva l'annullamento .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso.
All'udienza datata 11 dicembre 2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il giudice ritiene di aderire a quanto gia' statuito da molteplici corti di merito di primo e secondo grado , in particolare della Campania e del Veneto, che hanno deciso costantemente in senso favorevole ai ricorrenti questioni similari, in quanto ne condivide sia l'iter logico giuridico sia la ratio alla base dell'accoglimento dei ricorsi( vd. copie delle sentenze allegate ) , provvedimenti che hanno interessato sia Societa_1, sostituto di imposta, che numerosi suoi dipendenti.
In particolare va ritenuta la ricorrente esente dalla tassazione ex art. 51, co. 6 TUIR, non applicandosi al sostituto di imposta, a differenza di quanto ritenuto dall'ufficio, la normativa spagnola bensì quella italiana, in particolare l'art. 907 del codice della navigazione in materia di indennita' di volo.
Tale ,dunque, appare la fonte necessaria ai fini dell'esenzione di cui sopra , per cui l'applicazione, da parte del sostituto Societa_1 del 50% dell'indennita' , ex art. 51, co. 6 è legittima.
L'accoglimento di tale punto di domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di fatto e di diritto esposte.
Sussistono giustificati motivi, data la peculiarieta' e la natura delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il Giudice monocratico R.Roberti