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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12621/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.12621 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore Parte_1
1 Parte_2 Parte_3
2
[...]
Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Persona_1
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte;
ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.09.2023
1. , nato a [...]ã/MS (Brasile) in data Parte_2
06/02/1990, in nome proprio; residente in [...]3988, Ponta Pora/MS (Brasile);
2. , nato a [...]/PR (Brasile) in data 30/06/1974, in Controparte_1 nome proprio, ed insieme alla signora , nata ad Controparte_10 Umuarama/PR (Brasile) il 20/05/1975, cittadina brasiliana - in qualità di genitori esercenti l'autorità genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore
3. , nata a [...]/PR (Brasile) in 06/09/2010; residenti Controparte_1 in Rua Martinho Pedrangelo 1322, Umuarama/PR (Brasile);
4. , nato a [...]/PR (Brasile) in data 19/06/2000, in nome Controparte_2 proprio; residente in [...]1322, Umuarama/PR (Brasile);
5. nata a [...]/PR (Brasile) in data 24/02/1985, in nome Controparte_3 proprio, ed insieme al signore , nato a [...]/Sp Controparte_11
(Brasile) il 27/06/1981, cittadino brasiliano - in qualità di genitori esercenti l'autorità genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 6. , nato a [...]/SP (Brasile) il 23/10/2018; Controparte_4 residenti in [...]51, San Paolo/SP (Brasile);
7.. nato a [...]/SP (Brasile) in data Persona_1 Persona_1
29/06/1972, cittadina brasiliana, in nome proprio, ed insieme alla signora
[...]
nata a [...]ça/PR (Brasile) il 26/05/1975, cittadina Parte_4 brasiliana - in qualità di genitori esercenti l'autorità genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 8. nato a [...]/PR (Brasile) in CP_5 Controparte_5 04/02/2013; residenti in [...]da Silva 33, Maringà/PR (Brasile);
9. nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6 09/12/2002, cittadina brasiliana, in nome proprio; residente in [...]1321,
Perola/PR (Brasile);
10. , nata a [...]/SP in data 19/12/1949, cittadina Controparte_7 brasiliana, in nome proprio;
residente in [...]581k, Andradina/SP (Brasile);
11. nata a [...]/SP in data 15/12/1950, cittadina Controparte_8 brasiliana, in nome proprio, residente in [...]45, Andradina/SP (Brasile)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore dei sig.ri:
- , nato a [...]ã/MS (Brasile) in data Parte_2
06/02/1990;
Dott. Giovanni Calasso 2
- , nato a [...]/PR (Brasile) in data 30/06/1974, in Controparte_1 nome proprio, e della figlia minore , nata a [...]/PR Controparte_1
(Brasile) in 06/09/2010;
- , nato a [...]/PR (Brasile) in data 19/06/2000; Controparte_2
- nata a [...]/PR (Brasile) in data 24/02/1985, in nome Controparte_3 proprio, e del figlio minore , nato a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) il 23/10/2018;
- nato a [...]/SP (Brasile) in data Persona_1
29/06/1972, in nome proprio, e del figlio minore Controparte_5
nato a [...]/PR (Brasile) in 04/02/2013;
[...]
- nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
09/12/2002;
- , nata a [...]/SP in data 19/12/1949; Controparte_7
nata a [...]/SP in data 15/12/1950; Controparte_8 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_9 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano della ricorrente ut supra, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana , nata in data [...], in Italia Per_2 nel Comune di Vigonovo (VE), figlia di e di . La stessa non Persona_3 Persona_4 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In data 29 luglio 1915, a Itápolis/SP (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , cittadino brasiliano e Per_2 CP_12 dalla loro unione coniugale nascevano tre figlie:
• 1. in data 27 agosto 1921, a Itajobi/SP (Brasile) che, in data 8 Persona_5 settembre 1938 a Andradina/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig.
[...]
. Dalla loro unione coniugale nasceva: Persona_6
➢ a Andradina/SP (Brasile), il giorno 4 ottobre Parte_2
1939 che, in data 10 novembre 1979 a Asuncion (Paraguai), contraeva matrimonio con la sig.ra . Dalla Persona_7 loro unione coniugale nasceva:
✓ a Ponta Porã/MS Parte_2
(Brasile), il giorno 6 febbraio 1990
• 2. , in data 31 dicembre 1924, a Itápolis/SP (Brasile) che, in data Parte_5 8 dicembre 1943 a Andradina/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig.
[...]
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: CP_13
➢ , a Andradina/SP (Brasile), il giorno 28 agosto Persona_8
1946 il quale, in data 19 dicembre 1968 a Cruzeiro do Oeste/PR (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra Dalla loro unione nasceva: Persona_9
✓ a Cruzeiro do Oeste/PR (Brasile), il Controparte_1 giorno 30 giugno 1974 il quale, in data 25 marzo 2000 a
Umuarama/PR (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Per_10
Dott. Giovanni Calasso 3
Dalla loro unione coniugale nascevano due Controparte_10 figli:
❖ a Umuarama/PR (Brasile), il Controparte_2 giorno 19 giugno 2000
❖ a Umuarama/PR (Brasile), Controparte_1 il giorno 6 settembre 2010
➢ a Andradina/SP (Brasile), il giorno 7 dicembre 1949 Parte_6 che, in data 08 settembre 1966 a Umuarama/PR contraeva matrimonio con il sig. Dalla loro unione nascevano due figli: Persona_11
✓ a Umuarama/PR (Brasile), il giorno 3 Persona_12 ottobre 1968. Dall'unione naturale tra Persona_12
e uno sconosciuto nascev: a Umuarama/PR (Brasile), il Persona_13 giorno 24 febbraio 1985 e dall'unione naturale tra quest'ultima e nasceva: Controparte_11
▪ a São Controparte_4
Paulo/SP (Brasile), il giorno 23 ottobre 2018
✓ a Adamantina/SP Persona_1
(Brasile), il giorno 29 giugno 1972 il quale, iIn data 26 novembre
1994 a Maringá/PR (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
. Dalla loro unione coniugale nascevano due Parte_7 figli:
❖ a São Controparte_6
Paulo/SP (Brasile), il giorno 9 dicembre 2002
❖ a Controparte_5
Maringá/PR (Brasile), il giorno 4 febbraio 2013
• 3. in data 17 dicembre 1926, a Itápolis/SP Parte_8
(Brasile) che in data 8 maggio 1943 a Três Lagoas/MS (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Dalla loro unione coniugale Persona_14 nascevano due figlie:
➢ , a Andradina/SP (Brasile), il giorno 19 Parte_9 dicembre 1949 che il giorno 11/06/1966 contraeva matrimonio con
[...]
divorziati il 09/03/1987, per poi contrarre contratto nuovo Persona_15 matrimonio il giorno 16 gennaio 1988 con Persona_16
➢ a Andradina/SP (Brasile), il giorno 15 dicembre 1950 la sig.ra
[...]
, (che il giorno 25 gennaio 1969 ha contratto Parte_10 matrimonio con ), come risulta dai Certificati di Nascita e Controparte_14 Matrimonio prodotti anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra , nata in Per_2 data 2 luglio 1899, in Italia nel Comune di Vigonovo (VE), la quale contraendo matrimonio con , cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto CP_12
Dott. Giovanni Calasso 4
trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1°
Dott. Giovanni Calasso 5
gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,24.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n.12621 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore Parte_1
1 Parte_2 Parte_3
2
[...]
Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Persona_1
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 Controparte_7
11 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte;
ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.09.2023
1. , nato a [...]ã/MS (Brasile) in data Parte_2
06/02/1990, in nome proprio; residente in [...]3988, Ponta Pora/MS (Brasile);
2. , nato a [...]/PR (Brasile) in data 30/06/1974, in Controparte_1 nome proprio, ed insieme alla signora , nata ad Controparte_10 Umuarama/PR (Brasile) il 20/05/1975, cittadina brasiliana - in qualità di genitori esercenti l'autorità genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore
3. , nata a [...]/PR (Brasile) in 06/09/2010; residenti Controparte_1 in Rua Martinho Pedrangelo 1322, Umuarama/PR (Brasile);
4. , nato a [...]/PR (Brasile) in data 19/06/2000, in nome Controparte_2 proprio; residente in [...]1322, Umuarama/PR (Brasile);
5. nata a [...]/PR (Brasile) in data 24/02/1985, in nome Controparte_3 proprio, ed insieme al signore , nato a [...]/Sp Controparte_11
(Brasile) il 27/06/1981, cittadino brasiliano - in qualità di genitori esercenti l'autorità genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 6. , nato a [...]/SP (Brasile) il 23/10/2018; Controparte_4 residenti in [...]51, San Paolo/SP (Brasile);
7.. nato a [...]/SP (Brasile) in data Persona_1 Persona_1
29/06/1972, cittadina brasiliana, in nome proprio, ed insieme alla signora
[...]
nata a [...]ça/PR (Brasile) il 26/05/1975, cittadina Parte_4 brasiliana - in qualità di genitori esercenti l'autorità genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 8. nato a [...]/PR (Brasile) in CP_5 Controparte_5 04/02/2013; residenti in [...]da Silva 33, Maringà/PR (Brasile);
9. nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6 09/12/2002, cittadina brasiliana, in nome proprio; residente in [...]1321,
Perola/PR (Brasile);
10. , nata a [...]/SP in data 19/12/1949, cittadina Controparte_7 brasiliana, in nome proprio;
residente in [...]581k, Andradina/SP (Brasile);
11. nata a [...]/SP in data 15/12/1950, cittadina Controparte_8 brasiliana, in nome proprio, residente in [...]45, Andradina/SP (Brasile)
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore dei sig.ri:
- , nato a [...]ã/MS (Brasile) in data Parte_2
06/02/1990;
Dott. Giovanni Calasso 2
- , nato a [...]/PR (Brasile) in data 30/06/1974, in Controparte_1 nome proprio, e della figlia minore , nata a [...]/PR Controparte_1
(Brasile) in 06/09/2010;
- , nato a [...]/PR (Brasile) in data 19/06/2000; Controparte_2
- nata a [...]/PR (Brasile) in data 24/02/1985, in nome Controparte_3 proprio, e del figlio minore , nato a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) il 23/10/2018;
- nato a [...]/SP (Brasile) in data Persona_1
29/06/1972, in nome proprio, e del figlio minore Controparte_5
nato a [...]/PR (Brasile) in 04/02/2013;
[...]
- nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
09/12/2002;
- , nata a [...]/SP in data 19/12/1949; Controparte_7
nata a [...]/SP in data 15/12/1950; Controparte_8 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_9 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano della ricorrente ut supra, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana , nata in data [...], in Italia Per_2 nel Comune di Vigonovo (VE), figlia di e di . La stessa non Persona_3 Persona_4 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. In data 29 luglio 1915, a Itápolis/SP (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. , cittadino brasiliano e Per_2 CP_12 dalla loro unione coniugale nascevano tre figlie:
• 1. in data 27 agosto 1921, a Itajobi/SP (Brasile) che, in data 8 Persona_5 settembre 1938 a Andradina/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig.
[...]
. Dalla loro unione coniugale nasceva: Persona_6
➢ a Andradina/SP (Brasile), il giorno 4 ottobre Parte_2
1939 che, in data 10 novembre 1979 a Asuncion (Paraguai), contraeva matrimonio con la sig.ra . Dalla Persona_7 loro unione coniugale nasceva:
✓ a Ponta Porã/MS Parte_2
(Brasile), il giorno 6 febbraio 1990
• 2. , in data 31 dicembre 1924, a Itápolis/SP (Brasile) che, in data Parte_5 8 dicembre 1943 a Andradina/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig.
[...]
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: CP_13
➢ , a Andradina/SP (Brasile), il giorno 28 agosto Persona_8
1946 il quale, in data 19 dicembre 1968 a Cruzeiro do Oeste/PR (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra Dalla loro unione nasceva: Persona_9
✓ a Cruzeiro do Oeste/PR (Brasile), il Controparte_1 giorno 30 giugno 1974 il quale, in data 25 marzo 2000 a
Umuarama/PR (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Per_10
Dott. Giovanni Calasso 3
Dalla loro unione coniugale nascevano due Controparte_10 figli:
❖ a Umuarama/PR (Brasile), il Controparte_2 giorno 19 giugno 2000
❖ a Umuarama/PR (Brasile), Controparte_1 il giorno 6 settembre 2010
➢ a Andradina/SP (Brasile), il giorno 7 dicembre 1949 Parte_6 che, in data 08 settembre 1966 a Umuarama/PR contraeva matrimonio con il sig. Dalla loro unione nascevano due figli: Persona_11
✓ a Umuarama/PR (Brasile), il giorno 3 Persona_12 ottobre 1968. Dall'unione naturale tra Persona_12
e uno sconosciuto nascev: a Umuarama/PR (Brasile), il Persona_13 giorno 24 febbraio 1985 e dall'unione naturale tra quest'ultima e nasceva: Controparte_11
▪ a São Controparte_4
Paulo/SP (Brasile), il giorno 23 ottobre 2018
✓ a Adamantina/SP Persona_1
(Brasile), il giorno 29 giugno 1972 il quale, iIn data 26 novembre
1994 a Maringá/PR (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
. Dalla loro unione coniugale nascevano due Parte_7 figli:
❖ a São Controparte_6
Paulo/SP (Brasile), il giorno 9 dicembre 2002
❖ a Controparte_5
Maringá/PR (Brasile), il giorno 4 febbraio 2013
• 3. in data 17 dicembre 1926, a Itápolis/SP Parte_8
(Brasile) che in data 8 maggio 1943 a Três Lagoas/MS (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Dalla loro unione coniugale Persona_14 nascevano due figlie:
➢ , a Andradina/SP (Brasile), il giorno 19 Parte_9 dicembre 1949 che il giorno 11/06/1966 contraeva matrimonio con
[...]
divorziati il 09/03/1987, per poi contrarre contratto nuovo Persona_15 matrimonio il giorno 16 gennaio 1988 con Persona_16
➢ a Andradina/SP (Brasile), il giorno 15 dicembre 1950 la sig.ra
[...]
, (che il giorno 25 gennaio 1969 ha contratto Parte_10 matrimonio con ), come risulta dai Certificati di Nascita e Controparte_14 Matrimonio prodotti anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra , nata in Per_2 data 2 luglio 1899, in Italia nel Comune di Vigonovo (VE), la quale contraendo matrimonio con , cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto CP_12
Dott. Giovanni Calasso 4
trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1°
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gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,24.06.2025.
IL GOP
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