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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'Avv. FABBRUCCI MARIO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'Avv. GORACCI EMILIANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI All'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Collegio adito:
Preso atto dell'avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con rito concordatario nel Comune di Orta di Atella il giorno 26
giugno 1986 dai signori nato Frattaminore (NA), il Parte_1
giorno 27 aprile 1962, Cod. Fisc. e C.F._1 [...]
nata a [...], il giorno 10 gennaio 1960, Cod. Fisc. CP_1
, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio C.F._2
del Comune di Orta di Atella Anno 1986 Registro P.II°, Seria A, N.24,
stabilire un assegno divorzile a carico del sig. in favore Parte_1
della sig.ra con le seguenti modalità: euro 530,00 mensili Controparte_1
sino al 31/12/2026 che continueranno -come già accade- ad essere versate
direttamente al soggetto proprietario dell'appartamento di Via Marcello
Mastroianni 1, Grosseto, ove la sig.ra attualmente risiede;
euro CP_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale in misura del 75%
degli indici ISTAT, dal giorno 01/01/2027.
Spese di lite compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/06/1986,
ORTA DI LA (CE), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORTA DI LA (Serie A, Parte II, atto n. 24, anno
1986).
pag. 2/3 Dall'unione della coppia nascevano le figlie (1986) e Per_1 Per_2
(1994).
Con sentenza non definitiva, depositata in data 06/12/2021, il
Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno poi raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo,
le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, anche stante la maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate dalle parti e dalle stesse formalizzate nelle conclusioni congiunte sopra trascritte disponendo in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'Avv. FABBRUCCI MARIO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'Avv. GORACCI EMILIANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI All'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
Voglia l'Ill.mo Collegio adito:
Preso atto dell'avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con rito concordatario nel Comune di Orta di Atella il giorno 26
giugno 1986 dai signori nato Frattaminore (NA), il Parte_1
giorno 27 aprile 1962, Cod. Fisc. e C.F._1 [...]
nata a [...], il giorno 10 gennaio 1960, Cod. Fisc. CP_1
, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio C.F._2
del Comune di Orta di Atella Anno 1986 Registro P.II°, Seria A, N.24,
stabilire un assegno divorzile a carico del sig. in favore Parte_1
della sig.ra con le seguenti modalità: euro 530,00 mensili Controparte_1
sino al 31/12/2026 che continueranno -come già accade- ad essere versate
direttamente al soggetto proprietario dell'appartamento di Via Marcello
Mastroianni 1, Grosseto, ove la sig.ra attualmente risiede;
euro CP_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale in misura del 75%
degli indici ISTAT, dal giorno 01/01/2027.
Spese di lite compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/06/1986,
ORTA DI LA (CE), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORTA DI LA (Serie A, Parte II, atto n. 24, anno
1986).
pag. 2/3 Dall'unione della coppia nascevano le figlie (1986) e Per_1 Per_2
(1994).
Con sentenza non definitiva, depositata in data 06/12/2021, il
Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno poi raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo,
le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, anche stante la maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate dalle parti e dalle stesse formalizzate nelle conclusioni congiunte sopra trascritte disponendo in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
pag. 3/3