Articolo 1 della Legge 28 giugno 1956, n. 712
Articolo 2
Versione
7 agosto 1956
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 7 agosto 1956