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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2515 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
GO IS, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 11.09.2011 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 71, parte I, anno 2011, alle condizioni di seguito esposte:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la moglie rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Savona, via Mignone 5/B in quanto già residente e proprietaria dell'immobile sito in Carcare, via San Giovanni del Monte n. 67/1;
3. la figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza presso la madre nell'immobile di Carcare, San Giovanni Del Monte n. 67/1;
4. le parti convengono che la permanenza di con i genitori sia regolata come segue Persona_1
e come già attuata dal 1° agosto 2021 ad oggi:
a) sia durante il periodo in cui frequenta la scuola, sia durante i periodi feriali, in Persona_1
cui , non frequenta la scuola, i genitori di comune accordo intendono seguire le Persona_1
seguenti regole:
- da lunedì a venerdì sta con la madre e/o i nonni materni;
- due sere a settimana compatibilmente con le trasferte di lavoro sta con il padre che l'accompagna a scuola il giorno successivo;
- i weekend sono alternati tra i genitori: a decorrere dal venerdì sera e fino alla domenica dopo cena il padre/madre lo tiene con sé;
b) Se è malata e non va a scuola o in caso di emergenze impreviste, la figlia viene Persona_1
tenuta prevalentemente dai nonni materni e dalla mamma;
c) Durante le ferie estive o quelle del periodo natalizio o pasquale previo accordo tra i genitori,
potrà trascorrere anche una settimana consecutiva con il padre e una con la madre Persona_1
durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie dell'uno o dell'altro.
d) Per quanto concerne i restanti periodi feriali i genitori pattuiscono quanto segue:
A. vacanze natalizie: il 24 dicembre starà con la madre e il 25 e il 26 dicembre con Persona_1
il padre. Il 31 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
B. vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua starà con un genitore e il giorno di Persona_1
Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e con gli impegni –scolastici, sportivi e ricreativi –della figlia. Entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione della figlia.
e) I genitori si impegnano sin d'ora a rispettare tale regime alternanza, avendo riguardo al solo tempo di permanenza presso i genitori, anche nei successivi anni al variare degli impegni scolastici.
f) Nell'interesse della figlia e onde consentirle di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, i ricorrenti eviteranno di coinvolgerla nelle loro questioni personali e collaboreranno congiuntamente per mantenere un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto. Laddove i genitori dovessero mantenere in futuro eventuali stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, si adopereranno entrambi affinché dette persone non interferiscano in alcun modo nei rapporti tra loro e i figli. g) A titolo di contributo al mantenimento della figlia , il padre verserà alla madre la somma di Per_1
euro 550,00 mensili, somma da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
h) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie nella misura del 50%, comprensive a titolo esemplificativo di spese mediche (sopra i 40 euro), spese sportive e, previo accordo tra i genitori,
delle spese importanti per l'abbigliamento esempio scarpe e giacconi. Le spese di istruzione saranno suddivise come segue: tutte le spese di istruzione, che comprendono esemplificativamente i libri, i buoni pasto e il corredo di inizio anno, saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per altre categorie di spese, non specificamente indicate nel presente accordo, si farà riferimento al protocollo applicato dal Tribunale di Savona.
i) L'assegno unico (già assegni famigliari) rimane attribuito integralmente alla madre e così anche qualora le normative future prevedessero un diverso emolumento di tipo similare.
l) I ricorrenti, per quanto riguarda i loro reciproci rapporti, si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico, con la conseguenza che non è dovuto, tra loro.
m) I ricorrenti prestano reciproco e vicendevole consenso alla spedizione e/o al rinnovo dei passaporti.
n) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo