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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 8006/2024 RG;
T R A
, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AF RA;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente allegava che l'istante è stato dipendente della
[...] dal 05.09.2000 al 31.01.2008 in qualità di operaio VI° Liv. Parte_2
C.C.N.L. Pubblici Esercizi, ed alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative, tra cui il TFR;
che con decreto ingiuntivo N. 879 del 06.08.2008 notificato il 22.09.2008, munito di formula esecutiva il 07.05.2009, Part il Giudice di Santa Maria C.V. condannava la al Parte_2 pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di €. 8.864,63 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che veniva notificato precetto di pagamento il 23.12.2011, rimasto senza esito;
che l'istante, in data 31.01.2012, procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Aversa - a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo. Esponeva che il ricorrente, dopo aver eseguito la procedura esecutiva, risultata negativa, presentava domanda all in data 20.02.2012; che l' richiedeva CP_1 CP_1 Part gli ultimi bilanci della società per verificare la fallibilità o meno della Pt_2
e e, nonostante l'invio degli stessi, l'Ente non liquidava il TFR, per
[...] Parte_2 cui l'istante depositava ricorso giudiziario presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. R.G. 2905/2013 notificato il 18.09.2013; che tale ricorso veniva deciso negativamente con sentenza n. 2385/2016 prodotta in atti.
1 Allegava che avverso tale sentenza veniva presentato ricorso in appello presso la Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro e che tale ricorso in appello veniva deciso con sentenza negativa per l'istante con la stessa motivazione del giudice di primo grado (cfr. sentenza in atti). Rappresentava che l'istante, dopo aver atteso il decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza, in data 05.07.2022 notificava nuovo precetto di pagamento, rimasto insoluto, per rifare la procedura esecutiva;
che il ricorrente, in data 22.09.2022, procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di S. Maria C.V. a nuovo pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo;
che l'istante depositava ricorso per dichiarazione di fallimento presso il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Fallimentare- (n. R.G.43-1/2022); che, con decreto del 23.02.2023, lo rigettava (vedi allegato); che, come da visura catastale, che si allega, la Parte_2 non risulta intestataria di beni immobili;
che il ricorrente ha regolarmente richiesto all' competente per territorio la corresponsione delle somme CP_1 dovute a titolo di TFR in data 08.03.2023 in modalità online allegando il decreto ingiuntivo, il precetto di pagamento, il verbale di pignoramento negativo, il decreto di rigetto del fallimento Tribunale di S.Maria C.V., la visura, il modello SR 53; che l in data 05.05.2023 comunicava che la domanda non era stata CP_1 accolta perché “si eccepisce ai sensi dell'art.2948 c.c. l'intervenuta prescrizione del credito da Lei richiesto”; che il ricorrente inviava istanza di riesame con pec del 22.05.2023, spiegando che non era intervenuta alcuna prescrizione e in data 15.06.2023 inviava ricorso al Comitato provinciale;
che con delibera n. 2312460 dell'08.11.2023 l' rigettava il ricorso al Comitato provinciale perché “la CP_1 prestazione era stata presentata il 02.03.2012 sprovvista di documentazione e respinta in data 30.11.2012 perché non erano stati depositati i bilanci richiesti. La stessa prestazione è stata poi ripresentata come nuova domanda l'08.03.2023”. Aggiungeva che il ricorrente inviava istanza di riesame con pec del 22.12.2023 spiegando che effettivamente il ricorrente aveva richiesto precedentemente il TFR, dopo aver espletato la procedura esecutiva, ma l'Ente aveva rigettato la domanda mancando il rigetto del ricorso di fallimento;
che successivamente il sig. dopo essersi munito del rigetto del ricorso di fallimento, come Parte_1 richiesto dall' , rifaceva tutta la procedura e, a seguito di verbale di CP_1 pignoramento negativo, presentava all' domanda completa di tutti i CP_1 documenti necessari per la liquidazione della prestazione;
che con pec del 31.01.2024 l' rigettava l'istanza di riesame per intervenuta prescrizione;
che CP_1 il provvedimento di rigetto dell' è privo di fondamento, infatti non è decorsa CP_1 la prescrizione quinquennale prevista dalla legge. Chiedeva la condanna dell a pagare la somma di €8.864,63 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso stante la formazione CP_1
2 del giudicato. Esponeva: “Ai sensi dell'art. 2909 c.c. “I]. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Come emerge proprio dal ricorso introduttivo del presente giudizio, sulla domanda del sig. di pagamento del TFR per euro Parte_1
8.864,63 è intervenuta sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Napoli passata in giudicato (doc. 2). Ed invero, la domanda di pagamento del TFR per tale importo era già stata presentata in data 20.2.2012 e, a fronte del rigetto della domanda da parte dell' (doc. 5), il sig. aveva proposto ricorso CP_1 Parte_1 giudiziario rigettato con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2385/2012 (doc. 1) confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1029/2021 passata in giudicato (doc. 2). E' evidente che la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio è già stata oggetto di accertamento giudiziale diventato definitivo. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Quando due giudizi tra le stesse parti vertono sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi si conclude con una sentenza passata in giudicato, l'accertamento effettuato in tale sentenza su un punto fondamentale comune a entrambe le cause ha effetto preclusivo nei confronti del riesame di tale punto in un successivo giudizio, anche se quest'ultimo persegue finalità diverse “ (Cass. Trib. 2764/2025, Cass.13916/2016) “Quando una questione di diritto o di fatto è stata definitivamente accertata tra le stesse parti in un giudizio relativo a un determinato rapporto giuridico, tale accertamento non può essere nuovamente messo in discussione in un successivo giudizio, anche se quest'ultimo persegue finalità diverse” (Cass. Trib 2761/2025). “Ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, il principio del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione.” (Consiglio di Stato 3258/2015). Nel caso di specie è evidente che le parti del presente giudizio sono le stesse del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli;
il petitum è lo stesso (domanda di TFR per l'importo di euro 8.864,63) e così anche la causa petendi.”
Il ricorrente ha già agito in giudizio nei confronti dell presso il Tribunale CP_1 di Santa Maria Capua Vetere-sez. lavoro per conseguire il medesimo bene giuridico, vale a dire il TFR maturato in ragione del rapporto lavorativo alle dipendenze della dal 05.09.2000 al 31.01.2008, Parte_2 essendo stato il ricorso rigettato con sentenza n. 2385/2016 (cfr. sentenza in atti). Il ricorrente ha poi proposto appello avverso la suddetta sentenza laddove il
3 suddetto appello è stato rigettato con sentenza della Corte di Appello di Napoli- sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza (cfr. doc. 2 in produzione dell' ). CP_1
Non è in contestazione che la suddetta pronuncia della Corte di Appello è passata in giudicato. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti. Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, CP_1 liquidate in €1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 21.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 8006/2024 RG;
T R A
, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AF RA;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente allegava che l'istante è stato dipendente della
[...] dal 05.09.2000 al 31.01.2008 in qualità di operaio VI° Liv. Parte_2
C.C.N.L. Pubblici Esercizi, ed alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative, tra cui il TFR;
che con decreto ingiuntivo N. 879 del 06.08.2008 notificato il 22.09.2008, munito di formula esecutiva il 07.05.2009, Part il Giudice di Santa Maria C.V. condannava la al Parte_2 pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di €. 8.864,63 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che veniva notificato precetto di pagamento il 23.12.2011, rimasto senza esito;
che l'istante, in data 31.01.2012, procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Aversa - a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo. Esponeva che il ricorrente, dopo aver eseguito la procedura esecutiva, risultata negativa, presentava domanda all in data 20.02.2012; che l' richiedeva CP_1 CP_1 Part gli ultimi bilanci della società per verificare la fallibilità o meno della Pt_2
e e, nonostante l'invio degli stessi, l'Ente non liquidava il TFR, per
[...] Parte_2 cui l'istante depositava ricorso giudiziario presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. R.G. 2905/2013 notificato il 18.09.2013; che tale ricorso veniva deciso negativamente con sentenza n. 2385/2016 prodotta in atti.
1 Allegava che avverso tale sentenza veniva presentato ricorso in appello presso la Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro e che tale ricorso in appello veniva deciso con sentenza negativa per l'istante con la stessa motivazione del giudice di primo grado (cfr. sentenza in atti). Rappresentava che l'istante, dopo aver atteso il decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza, in data 05.07.2022 notificava nuovo precetto di pagamento, rimasto insoluto, per rifare la procedura esecutiva;
che il ricorrente, in data 22.09.2022, procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di S. Maria C.V. a nuovo pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo;
che l'istante depositava ricorso per dichiarazione di fallimento presso il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Fallimentare- (n. R.G.43-1/2022); che, con decreto del 23.02.2023, lo rigettava (vedi allegato); che, come da visura catastale, che si allega, la Parte_2 non risulta intestataria di beni immobili;
che il ricorrente ha regolarmente richiesto all' competente per territorio la corresponsione delle somme CP_1 dovute a titolo di TFR in data 08.03.2023 in modalità online allegando il decreto ingiuntivo, il precetto di pagamento, il verbale di pignoramento negativo, il decreto di rigetto del fallimento Tribunale di S.Maria C.V., la visura, il modello SR 53; che l in data 05.05.2023 comunicava che la domanda non era stata CP_1 accolta perché “si eccepisce ai sensi dell'art.2948 c.c. l'intervenuta prescrizione del credito da Lei richiesto”; che il ricorrente inviava istanza di riesame con pec del 22.05.2023, spiegando che non era intervenuta alcuna prescrizione e in data 15.06.2023 inviava ricorso al Comitato provinciale;
che con delibera n. 2312460 dell'08.11.2023 l' rigettava il ricorso al Comitato provinciale perché “la CP_1 prestazione era stata presentata il 02.03.2012 sprovvista di documentazione e respinta in data 30.11.2012 perché non erano stati depositati i bilanci richiesti. La stessa prestazione è stata poi ripresentata come nuova domanda l'08.03.2023”. Aggiungeva che il ricorrente inviava istanza di riesame con pec del 22.12.2023 spiegando che effettivamente il ricorrente aveva richiesto precedentemente il TFR, dopo aver espletato la procedura esecutiva, ma l'Ente aveva rigettato la domanda mancando il rigetto del ricorso di fallimento;
che successivamente il sig. dopo essersi munito del rigetto del ricorso di fallimento, come Parte_1 richiesto dall' , rifaceva tutta la procedura e, a seguito di verbale di CP_1 pignoramento negativo, presentava all' domanda completa di tutti i CP_1 documenti necessari per la liquidazione della prestazione;
che con pec del 31.01.2024 l' rigettava l'istanza di riesame per intervenuta prescrizione;
che CP_1 il provvedimento di rigetto dell' è privo di fondamento, infatti non è decorsa CP_1 la prescrizione quinquennale prevista dalla legge. Chiedeva la condanna dell a pagare la somma di €8.864,63 a titolo di CP_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso stante la formazione CP_1
2 del giudicato. Esponeva: “Ai sensi dell'art. 2909 c.c. “I]. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Come emerge proprio dal ricorso introduttivo del presente giudizio, sulla domanda del sig. di pagamento del TFR per euro Parte_1
8.864,63 è intervenuta sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Napoli passata in giudicato (doc. 2). Ed invero, la domanda di pagamento del TFR per tale importo era già stata presentata in data 20.2.2012 e, a fronte del rigetto della domanda da parte dell' (doc. 5), il sig. aveva proposto ricorso CP_1 Parte_1 giudiziario rigettato con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2385/2012 (doc. 1) confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1029/2021 passata in giudicato (doc. 2). E' evidente che la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio è già stata oggetto di accertamento giudiziale diventato definitivo. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Quando due giudizi tra le stesse parti vertono sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi si conclude con una sentenza passata in giudicato, l'accertamento effettuato in tale sentenza su un punto fondamentale comune a entrambe le cause ha effetto preclusivo nei confronti del riesame di tale punto in un successivo giudizio, anche se quest'ultimo persegue finalità diverse “ (Cass. Trib. 2764/2025, Cass.13916/2016) “Quando una questione di diritto o di fatto è stata definitivamente accertata tra le stesse parti in un giudizio relativo a un determinato rapporto giuridico, tale accertamento non può essere nuovamente messo in discussione in un successivo giudizio, anche se quest'ultimo persegue finalità diverse” (Cass. Trib 2761/2025). “Ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, il principio del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione.” (Consiglio di Stato 3258/2015). Nel caso di specie è evidente che le parti del presente giudizio sono le stesse del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli;
il petitum è lo stesso (domanda di TFR per l'importo di euro 8.864,63) e così anche la causa petendi.”
Il ricorrente ha già agito in giudizio nei confronti dell presso il Tribunale CP_1 di Santa Maria Capua Vetere-sez. lavoro per conseguire il medesimo bene giuridico, vale a dire il TFR maturato in ragione del rapporto lavorativo alle dipendenze della dal 05.09.2000 al 31.01.2008, Parte_2 essendo stato il ricorso rigettato con sentenza n. 2385/2016 (cfr. sentenza in atti). Il ricorrente ha poi proposto appello avverso la suddetta sentenza laddove il
3 suddetto appello è stato rigettato con sentenza della Corte di Appello di Napoli- sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza (cfr. doc. 2 in produzione dell' ). CP_1
Non è in contestazione che la suddetta pronuncia della Corte di Appello è passata in giudicato. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti. Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, CP_1 liquidate in €1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 21.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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