Ordinanza cautelare 23 ottobre 2023
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2023, proposto da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, C.S.A. di -OMISSIS- ed Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento del 20.09.2023 dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in persona del Dirigente Scolastico;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi;
Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1822 del 23 ottobre 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AL CO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 25 settembre 2023, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 della figlia minore, ha chiesto:
i) l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica ha a questa attribuito, per l’a.s. 2023/2024, un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, articolando a sostegno censure sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
ii) per l’effetto, l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica (30 ore settimanali) per l’a.s. in corso;
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio (7 ottobre 2023) con atto di mero stile e successivamente (13 ottobre 2023) depositando documenti;
- all’esito dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 1822 del 23 ottobre 2023, era respinta l’istanza di tutela interinale;
- all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio ex art. 73, comma 3 c.p.a., della possibile parziale improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuto decorso dell’ a.s. 2023/2024, cui si riferiscono gli atti impugnati, era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., per come più volte affermato da questa sezione sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella sentenza n. 1331/2015 le cui considerazioni, in questa sede, si intendono integralmente richiamate;
- per come rilevato all’udienza ed in termini trascritto a verbale, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso essendosi ormai concluso l’a.s. 2023/2024 con l’ovvia conseguenza che nessuna utilità potrebbe derivare a parte ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui si è negato alla minore il sostegno scolastico;
Ritenuto, pertanto, di dover:
- dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- compensare le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda sottesa e del tenore della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AL CO MI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AL CO MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.