Sentenza 9 giugno 1958
Massime • 1
L'atto di tolleranza, in quanto compiuto per ragioni di buon vicinato o di familiarita, esclude ogni sorta di riconoscimento, da parte del titolare del diritto, verso colui che compie quell'atto; ne' il permettere la continuazione può mai far presumere una rinunzia a vietarli ulteriormente, nessuno potendo essere costretto a far godere ad altri un proprio diritto, quando manchi l'obbligazione relativa, anche se per il passato abbia tollerato l'Esercizio del diritto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1958, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1958 |
Testo completo
L'atto di tolleranza, in quanto compiuto per ragioni di buon vicinato o di familiarita, esclude ogni sorta di riconoscimento, da parte del titolare del diritto, verso colui che compie quell'atto; ne' il permettere la continuazione può mai far presumere una rinunzia a vietarli ulteriormente, nessuno potendo essere costretto a far godere ad altri un proprio diritto, quando manchi l'obbligazione relativa, anche se per il passato abbia tollerato l'Esercizio del diritto medesimo.