Art. 33.
Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
c) I collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
d) I decessi.
Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), 1>) e c),
si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.
Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
c) I collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
d) I decessi.
Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), 1>) e c),
si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.