CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1688/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10869/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023007DI0000023750001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22369/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'illegittimità parziale della liquidazione dell'imposta di registro e la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
Agenzia Entrate D. P. II difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è l'avviso di liquidazione sul decreto ingiuntivo reso dal giudice di pace di Nola n. 2375/2023 del 5/12/2023.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità parziale della liquidazione dell'imposta di registro e la carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto non è chiaro quale sia quest'atto sottoposto a registrazione intervenuto fra le parti soggetto ad iva .
L'Ufficio eccepisce che nel caso di specie le fatture soggette ad iva poste a fondamento del decreto ingiuntivo scaturiscono da un credito vantato dalla ricorrente per effetto del provvedimento ex art. 633 c.p.c. emesso dal giudice competente.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti e vista la normativa vigente dichiara corretto l'operato dell'Ufficio che ha tassato con l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 pure il contratto sottostante ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, la ricorrente deve pagare l'imposta di registro di euro 200,00 per la registrazione del decreto ingiuntivo e euro 200,00 per la registrazione del contratto sottostante, registrato in caso d'uso, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10869/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023007DI0000023750001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22369/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'illegittimità parziale della liquidazione dell'imposta di registro e la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
Agenzia Entrate D. P. II difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è l'avviso di liquidazione sul decreto ingiuntivo reso dal giudice di pace di Nola n. 2375/2023 del 5/12/2023.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità parziale della liquidazione dell'imposta di registro e la carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto non è chiaro quale sia quest'atto sottoposto a registrazione intervenuto fra le parti soggetto ad iva .
L'Ufficio eccepisce che nel caso di specie le fatture soggette ad iva poste a fondamento del decreto ingiuntivo scaturiscono da un credito vantato dalla ricorrente per effetto del provvedimento ex art. 633 c.p.c. emesso dal giudice competente.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti e vista la normativa vigente dichiara corretto l'operato dell'Ufficio che ha tassato con l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 pure il contratto sottostante ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, la ricorrente deve pagare l'imposta di registro di euro 200,00 per la registrazione del decreto ingiuntivo e euro 200,00 per la registrazione del contratto sottostante, registrato in caso d'uso, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.