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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1644/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5967/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Sant'Onofrio 17 95025 Aci Sant'Antonio CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015259338 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 08/07/2024, la Ricorrente_1 rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320240015259338, notificata in data 26/04/2024, con la quale l'Agenzia Entrate di Catania, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 (Mod. UNICO/2021), chiede il pagamento della complessiva somma di € 2.111,55 per credito di imposta, sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La società ricorrente, eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
1) per indubbia spettanza del credito di imposta relativo a “strumenti per memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri D.Lgs. 127/2015” – conseguente insussistenza della pretesa impositiva
- mancata prova del credito oggetto di contestazione da parte dell'A.F.;
2) per il disconoscimento della spettanza di un credito di imposta;
3) per difetto di motivazione (apparente motivazione), violazione degli artt.7, comma 1 e 17 dello
Statuto dei diritti del contribuente, dell'art.3 della L. n.241/1990, dell'art.41, c. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'art.24 Cost..
L'Agenzia Entrate di Catania, costituitasi in giudizio, comunicando di avere emesso provvedimento di sgravio totale della tassa iscritta a ruolo, chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega provvedimento di sgravio.
L'Agenzia Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice Monocratico che per la controversia in esame, avendo l'Agenzia Entrate di Catania provveduto, in autotutela, allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, va pronunciata declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, ricorrendone giusti motivi quali la legittimità dell'atto a suo tempo emesso.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5967/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Sant'Onofrio 17 95025 Aci Sant'Antonio CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015259338 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 08/07/2024, la Ricorrente_1 rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320240015259338, notificata in data 26/04/2024, con la quale l'Agenzia Entrate di Catania, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 (Mod. UNICO/2021), chiede il pagamento della complessiva somma di € 2.111,55 per credito di imposta, sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La società ricorrente, eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
1) per indubbia spettanza del credito di imposta relativo a “strumenti per memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri D.Lgs. 127/2015” – conseguente insussistenza della pretesa impositiva
- mancata prova del credito oggetto di contestazione da parte dell'A.F.;
2) per il disconoscimento della spettanza di un credito di imposta;
3) per difetto di motivazione (apparente motivazione), violazione degli artt.7, comma 1 e 17 dello
Statuto dei diritti del contribuente, dell'art.3 della L. n.241/1990, dell'art.41, c. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'art.24 Cost..
L'Agenzia Entrate di Catania, costituitasi in giudizio, comunicando di avere emesso provvedimento di sgravio totale della tassa iscritta a ruolo, chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega provvedimento di sgravio.
L'Agenzia Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice Monocratico che per la controversia in esame, avendo l'Agenzia Entrate di Catania provveduto, in autotutela, allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, va pronunciata declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, ricorrendone giusti motivi quali la legittimità dell'atto a suo tempo emesso.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè