Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/08/2025, n. 7109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7109 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07109/2025REG.PROV.COLL.
N. 02008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Di Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di SA (Sezione Seconda) n. 252/2024, resa tra le parti, sul ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno n. 9/2022 della Questura di SA, notificato il 5 dicembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Premesso in punto di fatto che:
– il signor -OMISSIS- è stato destinatario di istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 202, n. 77, da parte dell’azienda agricola -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-;
– con provvedimento n. 09/2022/Cat. A/12.Imm./2022 del 16 febbraio 2022 il Questore di SA ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per aver appurato la sussistenza di una sentenza penale di condanna a suo carico “ per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente …, resistenza a P.U. e danneggiamento aggravato di una vettura delle Forze dell’Ordine ”;
– il diniego questorile è stato impugnato innanzi al TAR per la Campania che, con la sentenza n. 252 del 24 gennaio 2024, lo ha dichiarato irricevibile disponendo al contempo la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
– con atto di appello innanzi a questo Consiglio di Stato, lo straniero insiste, in rito, sull’illegittimità della declaratoria di irricevibilità a mente dell’art. 21- bis legge n. 241/1990 giusta il quale “ il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile ”, mentre, in merito, obietta che la condanna ritenuta ostativa si riferirebbe ad una ipotesi di spaccio di lieve entità rispetto alla quale la Corte costituzionale ha bandito ogni forma di automatismo ostativo; con autonomo motivo, dipoi, censura la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio;
– all’esito della camera di consiglio cautelare del giorno 11 aprile 2024 il Collegio ha ritenuto meritevoli dell’approfondimento di merito sia, in rito, il profilo della ritenuta tardività del ricorso sia, in merito, la dedotta erronea applicazione dell’automatismo ostativo con riguardo alla fattispecie di spaccio di lieve entità ex art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1990;
– con decreto n. 96 del 3 maggio 2024 la Commissione all’uopo preposta ha negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente al giudizio di appello per manifesta infondatezza del gravame;
– a seguito di specifico incombente istruttorio, l’appellante ha prodotto in giudizio sia la sentenza penale da cui si evince che la condanna è stata comminata per il reato di cui all’art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1990, sia un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato pendente iudicio dalla Questura di SA n. -OMISSIS- con scadenza il 30 giugno 2025;
– in occasione dell’udienza di merito del 6 febbraio 2025 il Collegio, con ordinanza n. 1292/2025, ha rilevato in via officiosa che il rilascio del permesso di soggiorno in parola, in riscontro all’originaria istanza di emersione, si profila idoneo a soddisfare pienamente la pretesa dell’appellante, che anelava al rilascio del titolo di soggiorno come bene della vita perseguito con l’azione promossa in giudizio, di tal ché il presente giudizio dovrebbe sfociare nella declaratoria di cessata materia del contendere;
Osservato che, con apposita memoria versata in atti in vista dell’udienza pubblica del 5 giugno 2025, la parte appellante ha confermato la piena satisfattività del titolo rilasciato (“ il titolo di soggiorno rilasciatogli costituisce per l’appellante il bene della vita anelato, poiché solo attraverso tale titolo autorizzativo alla permanenza sul Territorio nazionale egli può continuare a lavorare e vivere con dignità per far fronte alle proprie esigenze di vita, nonché contribuire al mantenimento dei suoi cari in -OMISSIS-, con i quali, grazie a tale titolo, al reddito da lavoro e all’abitazione, può essere legittimato a ricongiungersi in Italia dove lavora, come da estratto contributivo da circa 13 anni ”). Senonché, in seno alla stessa memoria, l’appellante ha rimarcato che “ E’ però di competenza esclusiva della costituita Amministrazione resistente che ha rilasciato un permesso di soggiorno con decorrenza dal 23.07.2021, data dell’istanza di rilascio del titolo, dunque data precedente anche al giudizio di primo grado, specificare nel contradditorio richiesto se il provvedimento sopravvenuto sia stato assunto al solo fine di ottemperare alla prescrizione dell’Ordinanza cautelare, realizzando, per l’effetto, un assetto di interessi per propria natura interinale, o se l’Amministrazione si è determinata ad un nuovo assetto di interessi, in virtù della prescrizione del Giudice delle leggi, con una regolamentazione stabile quanto al bene della vita anelato dall’immigrato ”;
Considerato, altresì, che l’appellante ha proposto reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato statuito dalla Commissione all’uopo preposta con decreto n. 96/2024;
Ritenuto in linea di diritto che:
– a dispetto di quanto replicato dalla difesa dell’appellante, l’Amministrazione non era tenuta al rilascio del provvedimento anelato in ottemperanza della statuizione cautelare dacché tale ordinanza cristallizzava ultra processum gli effetti dell’istanza di emersione ex art. 103, co. 16 d.l. n. 34/2020 con piena salvaguardia dell’interesse legittimo alla regolarità del soggiorno dell’appellante. Indi, la determinazione amministrativa di rilascio del titolo di soggiorno anelato per il quale pende tuttora il giudizio non può che valere come circostanza satisfattiva della pretesa dell’appellante, specie in difetto di obiezioni o rilievi da parte dell’Amministrazione all’esito del contraddittorio attivato sul punto;
– si ravvisano, dunque, i presupposti per una declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a. in quanto “ nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta ”;
Considerato altresì, con specifico riguardo alle disposizioni di diniego di ammissione al gratuito patrocinio, che:
– in disparte l’assorbente profilo di cessazione della materia del contendere sulla domanda annullatoria, il profilo di tardività riscontrato in prime cure non apparirebbe comunque superabile alla luce della consolidata e pacifica giurisprudenza amministrativa secondo la quale “ la "piena conoscenza" - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 8316; Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024, n. 7207);
– nel caso di specie, la comunicazione via pec effettuata dallo Sportello unico per l’immigrazione in data 20 giugno 2023 recava tutti gli elementi essenziali necessari a percepire l’esistenza del provvedimento (numero di protocollo e data di emissione) e il suo contenuto lesivo (esito sfavorevole ed enucleazione specifica dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), indi non può revocarsi in dubbio che l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
– né persuade in senso contrario l’argomentare dell’appellante secondo cui il provvedimento de quo , in quanto limitativo della sfera giuridica del destinatario necessiterebbe della previa notifica per la produzione di effetti giuridici ex art. 21- bis legge n. 241/1990 in ragion del fatto che tale previsione è dettata per regolare la sfera di efficacia di siffatto genere di provvedimento, ma deve essere interpretata e applicata in chiave sistematica con l’art. 41 c.p.a. che, nell’individuare per fini di certezza del diritto i momenti determinativi della decorrenza del termine prescrizionale, pone su un piede di parità la notificazione, la comunicazione e la piena conoscenza del provvedimento;
– sul piano controfattuale si ritrae ulteriore riprova che tale piena conoscenza fosse stata maturata dall’interessato avendo riguardo al fatto che il suo difensore propose istanza di riesame prima ancora di ricevere la formale notifica del provvedimento brevi manu (istanza del 13 luglio 2023 a fronte della notifica perfezionata solo in data 5 dicembre 2023);
– in sintesi, l’acclarata tardività del ricorso introduttivo avrebbe comunque condotto alla conferma della statuizione di irricevibilità, indi la domanda di ammissione al patrocinio è stata correttamente respinta in prime cure per colpa grave del ricorrente e parimenti deve essere respinto il reclamo opposto nel giudizio di appello;
Ritenuto conclusivamente di dover dichiarare la cessata materia del contendere per quanto concerne l’originaria domanda annullatoria, mentre deve essere confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i gradi di giudizio;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
i) dichiara la cessazione della materia del contendere;
ii) conferma il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i gradi di giudizio;
iii) compensa le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.