Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8548 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3946 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorita Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri Campania, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
avverso il diniego di accesso agli atti richiesto con istanza del 17 giugno 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26\8\2025 :
motivi aggiunti per comunicazione prot. 465/2-0/2025-D del 23 luglio 2025
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Legione Carabinieri Campania e di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Rappresenta il ricorrente di aver ricevuto dal Comando Legione Carabinieri Campania – SM Ufficio Personale -5 la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla valutazione del reimpiego "d'autorità" ad altra sede di servizio.
Al fine di acquisire conoscenza dei relativi atti, il ricorrente il 5 febbraio 2025, ha depositato una istanza di accesso finalizzata ad acquisire tutti i documenti del procedimento amministrativo, con particolare riguardo all’esposto anonimo presentato nei suoi confronti e che ha dato luogo al procedimento penale n. 88/2024 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola (definito con l’archiviazione).
2. In data 20 febbraio 2025, il Comando inviava al ricorrente una serie di atti (all 3 del ricorso), quelli di competenza del medesimo ufficio, con parti omissate a tutela della riservatezza di terzi, e dava indicazioni all’ufficio OAIO di valutare la richiesta di accesso per gli aspetti di competenza del medesimo ufficio.
3. Rispetto a tale prima ostensione, il ricorrente rileva che, evidentemente, non erano stati messi a disposizione tutti gli atti del procedimento, il che si rilevava dal fatto che ad ogni fascicolo o cartella era attribuito un numero di protocollo uguale per ogni singolo atto, il che doveva far presumere l’esistenza di altri documenti della stessa tipologia.
Infatti, il Comando Provinciale di Napoli ha posto nella disponibilità del ricorrente solo gli atti avente prot. 49/25-1 - 49725-8 - 19/76-7/2024 - 19/76-9; il Comando Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna consegna solo il f.n. 20729-5/2024; il Comando Legione Carabinieri Campania SM Personale solo gli atti n.13507/366-1 - 13507/370-1 - 13507/371-1 - 13507/372-1 - 13507/374-1 - 13507/376-1.
4. In ragione di tanto, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione per l’Accesso dei Documenti Amministrativi ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990 la quale, con la decisione del 14 maggio 2025 ha ritenuto che egli aveva diritto all’accesso degli atti richiesti con eccezione dell’esposto anonimo in quanto “ il Comando Legione Carabinieri Campania SM – Ufficio OAIO ha rappresentato, sotto la propria responsabilità, che non risulta agli atti alcun esposto a carico del ricorrente riconducibile a tale procedimento penale.”.
5. A seguito della decisione della Commissione, il Comando ha consentito l’esercizio del diritto di accesso convocando l’interessato per il giorno 3 giugno.
Tuttavia, rappresenta il ricorrente che in quella circostanza gli sarebbero stati consegnati i medesimi atti oggetto di ostensione in data 20 febbraio.
Di qui la proposizione del ricorso in esame in cui è dedotta per molti aspetti la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
6. Rileva il ricorrente che, secondo quanto emerge dalla decisione della Commissione, l’amministrazione non avrebbe reso alcuna dichiarazione negativa sulla esistenza di atti diversi da quelli già resi disponibili per la conoscenza dell’interessato.
Il diniego, dunque, pregiudicherebbe il suo interesse difensivo.
7. Si è costituita l’amministrazione intimata che ha rappresentato l’evolversi della vicenda e depositato atti.
In particolare, è stato rappresentato che, successivamente alla convocazione per l’ulteriore accesso agli atti, in data 17 giugno 2025, è stata sottoposta al ricorrente ulteriore documentazione (specificata nella relazione in atti) e che l’interessato non ha inteso estrarne copia.
Ulteriore visione dei medesimi atti è stata sottoposta al ricorrente in data 21 luglio 2025 che parimenti ne ha rifiutato l’acquisizione, precisandosi che, nello specifico, si sarebbe trattato di atti non direttamente relativi al procedimento di trasferimento, mentre altri erano già in possesso del ricorrente perché dallo stesso promananti.
Con pec del 23 luglio è stata comunicata la possibilità di acquisirli con pagamento dei diritti di cancelleria.
Il 24 luglio 2025 il ricorrente ha inviato all’amministrazione una pec con la quale rinunciava all’accesso dei detti atti.
L’amministrazione ha concluso che, a seguito della ostensione del 23 luglio 2025, sarebbe superato il contenuto della nota impugnata ed il ricorso sarebbe improcedibile.
8. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la relazione sulle operazioni relative all’esercizio del diritto, del 17 giugno 2025, attestante che sono stati posti in visione i documenti già precedentemente acquisiti.
Rappresenta che al punto 3 della comunicazione del 23 luglio 2025, vengono trasmessi al Nucleo Relazioni con il Pubblico per essere posti nella disponibilità del ricorrente solo otto documenti, aventi protocolli intermedi, e non l’intero fascicolo, magari anche con dei documenti ove alcuni passaggi sono stati sottratti all'accesso poiché relativi ad informazioni la cui conoscenza pregiudica il diritto alla riservatezza di terzi come indicato nella comunicazione in parola, in riferimento all’allegato nr. 3.
Infatti, come già indicato nel ricorso principale i documenti complessivi di cui il ricorrente ha chiesto di accedere sarebbero molti di più rispetto a quelli posti nella sua disponibilità.
Del resto il ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti dell’intero fascicolo.
9. L’amministrazione si è costituita con memoria del 3 novembre.
L’amministrazione si è difesa rappresentando che:
analizzando la sequenza temporale dei passaggi connessi al procedimento amministrativo di rimpiego, nel 20 febbraio 2025 l’Ufficio Personale della Legione ha partecipato all’ispettore dell’avvenuto accoglimento dell’istanza di accesso del 5 febbraio 2025 e sono stati resi ostensibili gli atti richiesti, con l’apposizione di omissis , ai sensi degli artt. 1049 co. 2 lett. b. e 1050 co. 1 lett. e. del DPR 90/2010, in osservanza di quanto previsto dall’art. 24 della l. 241/1990, in relazione ai documenti sottratti all’accesso ex art. 22 della stessa legge per tutelare l’ordine pubblico e la riservatezza dei terzi.
In quest’ottica, è noto che l’Amministrazione abbia l’obbligo di consegnare i soli documenti che siano direttamente e concretamente connessi all’interesse difensivo del richiedente.
Pertanto, sono stati resi ostensibili i seguenti atti: lettera n. 49/25-I, datata 1° luglio 2024 del Comando Provinciale di Napoli; lettera n. 13570/366-I, datata 1° agosto 2024, dell'Ufficio Personale della Legione; lettera n.49/25-8/2024, datata 11 novembre 2024 del Comando Provinciale di Napoli, con annessa nota n. 20/29-5/2024, datata 31 ottobre 2024 del Gruppo di Castello di Cisterna; appunto di Stato Maggiore n. 13507/370-I, datato 3 dicembre 2024, del Comando; lettera n. 13507/371-I, datata 3 dicembre 2024, dell'Ufficio Personale della Legione; lettera n. 13507/372-I, datata 3 dicembre 2024, dell'Ufficio Personale della Legione; lettera n. 19/76-7/2024, datata 24 dicembre 2024 del Comando Provinciale di Napoli; appunto di Stato Maggiore n. 13507/374-I, datato 19 dicembre 2024, del Comando; lettera n. 13507/376-I, datata 3 gennaio 2025, dell'Ufficio Personale della Legione; lettera n. 19/76-9/2024, datata 9 gennaio 2025 del Comando Provinciale di Napoli.
Successivamente e per effetto del provvedimento prot. DICA – 0016009 – P del 14.5.2025, del 6.5.2025 della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, che ha accolto il ricorso avanzato da controparte, il 3 giugno 2025 l’Ufficio Personale della medesima Legione ha partecipato al ricorrente della possibilità di visionare tutta la documentazione relativa alla comunicazione di avvio del procedimento attinente alla valutazione del suo reimpiego, presentandosi nei giorni feriali presso il Nucleo Relazioni con il Pubblico in possesso degli atti amministrativi.
Ad integrazione degli atti già concessi con foglio n. 13507/379 del 20 febbraio 2025, e quelli posti in visione presso il Nucleo Relazioni con il Pubblico il 17 giugno 2025, di cui l’interessato non ha inteso estrarre copia, in data 21 luglio 2025 il Capo Ufficio Personale ha messo in visione al ricorrente, presente presso la sede per altre incombenze, gli ulteriori atti amministrativi connessi al reimpiego dalla Stazione di Nola.
Il 23 luglio 2025 la suddetta documentazione è stata messa nella disponibilità sia del legale sia del ricorrente, informati a mezzo pec della facoltà di ritirarla presso il Nucleo Relazioni con il Pubblico, previo pagamento dei diritti di ricerca e visura.
Ed ancora, nella comunicazione di accoglimento, con specifico riguardo alla doglianza secondo la quale i documenti non erano in corretta sequenza numerica, è stato sottolineato come alcuni dei documenti richiesti fossero già in possesso dell’Ispettore poiché: rilasciati dal Comando Provinciale di Napoli e Gruppo di Castello di Cisterna; originati dallo stesso Ispettore; già notificati all’Ispettore.
Nella predetta comunicazione di accoglimento, come precisato al punto 3, sono stati resi ostensibili e posti a disposizione del Nucleo Relazione con il Pubblico per l’acquisizione del ricorrente, ulteriori atti rispetto a quelli già concessi, quali: messaggio della Legione n. 13507/367-I, datato 16 settembre 2024 con il quale viene sollecitato il Comando Provinciale di Napoli a voler riscontrare la richiesta di notizie avanzata con foglio n. 13507/366-I dell’8 agosto 2024; lettera del Comando Provinciale di Napoli, avente protocollo n. 49/25-4, del 25 settembre 2024, acquisita al protocollo 368 del fascicolo n. 13507 della Legione; lettera del Comando Provinciale di Napoli n. 49/25-8, datata 11 novembre 2024, acquisita al protocollo n. 369 del fascicolo n. 13507 della Legione; lettera della Compagnia di Nola avente protocollo n. 47/36-10/2024, datata 1 dicembre 2024, acquisita al protocollo n. 373 del fascicolo n. 13507 della Legione, concernente la presentazione di memorie sottoscritte dal Lgt. C.S. -OMISSIS- -OMISSIS-; messaggio della Legione n. 13507/375-I inerente alla convocazione a rapporto del Lgt. C.S. -OMISSIS- -OMISSIS- con il Comandante della Legione, atto poi formalizzato con messaggio n. 13/206-2-D, del 31 dicembre 2024; lettera della Legione n. 13507/380-I datata 18 marzo 2025, afferente ad una richiesta di notizie al Comando Provinciale di Napoli; lettera di riscontro del Comando Provinciale di Napoli n. 19/76-20/2024, datata 30 aprile 2025 acquisita al protocollo n. 380 del fascicolo n. 13507 della Legione; determinazione della Legione avente protocollo n. 13507/379-I, datata 8 maggio 2025, relativa al trasferimento "a domanda" del Lgt. C.S. -OMISSIS- -OMISSIS- dalla Stazione di Nola, quale Comandante senza ASGI, alla Stazione di S. Gennaro Vesuviano, quale Comandante con ASGI momentaneamente non disponibile, il cui movimento è stato eseguito il 19 maggio 2025.
10. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati.
Va rilevato che le deduzioni del ricorrente appaiono generiche nella misura in cui assumono la incompletezza degli atti offerti in ostensione ritenendosi che a tale conclusione dovrebbe pervenirsi alla luce della numerazione dei documenti che non sarebbe completa nella progressione.
Tuttavia, l’istanza ostensiva aveva ad oggetto tutti gli atti del procedimento e l’amministrazione non ha reso alcuna dichiarazione certa sulla inesistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella offerta in visione e della quale ha consentito l’accesso mediante il ritiro di copie.
In questa prospettiva, dunque, non può dirsi che l’interesse del ricorrente abbia ricevuto piena soddisfazione.
Ciò posto, va dichiarata la cessata materia del contendere sui documenti offerti in visione in data 22 febbraio e 16 giugno.
Va dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo all’esposto anonimo in quanto per lo stesso è stata resa dichiarazione negativa della sua esistenza agli atti.
Va accolto il ricorso ai fini della ostensione della ulteriore documentazione del procedimento, con obbligo della intimata amministrazione di consentirne l’accesso entro trenta giorni, salvo che con certificazione proveniente dal responsabile del procedimento si attesti l’inesistenza di ulteriori atti.
11. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse; in parte dichiara cessata la materia del contendere ed in parte lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di consentire l’accesso, entro trenta giorni alla ulteriore documentazione del fascicolo, ove esistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CU, Presidente
EL NT, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NT | AN CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.