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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1171/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1171/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 654/2024, emessa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 753/2020
R.G., datata 6/6/2024, pubblicata in data 7/6/2024, avente ad oggetto
“Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Tata per Parte_1 mandato depositato in via telematica, elettivamente domiciliato unitamente al predetto difensore presso lo Studio Legale Tata in Salerno alla via G.B.
Vitagliano n. 20;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Sansò, per procura Controparte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n. 5;
APPELLATA
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/11/2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 654/2024, emessa dal Tribunale di
Vallo della Lucania, Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
753/2020 R.G., datata 6/6/2024, pubblicata in data 7/6/2024, nei confronti di
. Con tale atto ha chiesto, in particolare, Controparte_1 Parte_1 quanto segue: «CONCLUSIONI»: «1) In accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza n. 654/24, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra , per Controparte_1 accertata sussistenza dei mezzi economici adeguati;
2) Autorizzare il sig.
a versare le somme direttamente alla figlia , Parte_1 Per_1 ormai maggiorenne;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione, ex art.93 C.p.c., ai sottoscritti procuratori, antistatari».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUSIONI»: «Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione.
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto dal sig. con l'atto di citazione notificato in data 12 Parte_1 novembre 2024; 2. nel merito, rigettare il presente appello perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa.
3. Condannare il sig. Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di
[...] giudizio in favore del procuratore antistatario».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei
2 termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito:
«
P.Q.M.
»: «1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti celebrato in Ogliastro C.to (SA) in data 29.06.2002 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Agropoli (Sa) anno 1998 atto n. 32 parte II serie A;
2) conferma le statuizioni accessorie contenute nell'ordinanza emessa dal sig. Presidente del Tribunale in data
26/5/2021; 3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
4) condanna il Sig. alla rifusione Parte_1 delle spese processuali in favore della sig.ra , che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario».
Nella ordinanza del 26/5/2021 il Presidente del Tribunale aveva così statuito: «
PQM
»: «letto l'art. 4, comma VIII, della Legge n. 898/70; conferma 1) l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Controparte_1
2) l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
3) Per_1
l'assegno in favore di ed a carico di Controparte_1 Parte_1 nella misura di euro 700,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
4) un contributo a carico di per il mantenimento della figlia Parte_1
, di euro 700,00 mensili da versare la madre , entro Per_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat; 5) che le spese straordinarie (mediche-sanitarie, scolastiche, ludico- ricreative-sportive) occorrenti per la figlia andranno a carico nella misura del
70% al padre e per la residua misura del 30% della madre».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere
3 sintetizzati nei termini seguenti: l'appellante chiede la riforma della sentenza nel senso che sia affermato che non va riconosciuto alcun assegno divorzile all'ex coniuge;
il , attraverso l'espletamento della prova Parte_1 testimoniale, dimostrava che la lavorava in nero presso una Controparte_1 palestra di danza sita in Agropoli, tra l'altro a pochi metri dalla sua abitazione;
il Giudice inopinatamente ha sostenuto che al riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa”; ciò non
è condivisibile;
il Collegio di legittimità ha sottolineato che l'assegno di divorzio può essere riconosciuto solo se si accerta che l'ex coniuge non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per motivi oggettivi;
Invece nel caso di specie la , già nella fase di separazione CP_1 giudiziale, pur non lavorando percepiva una rendita da locazione di immobile di sua proprietà pari ad € 500,00, così come dalla stessa confermato in giudizio, oltre ad aver gestito un esercizio commerciale;
successivamente la stessa, per non vedersi revocare l'assegno di mantenimento, nel corso degli anni ha svolto attività lavorativa in nero;
inoltre il Giudice ha affermato che la nel costituirsi in giudizio rappresentava di aver dovuto CP_1 abbandonare gli studi a pochi esami dalla laurea per assecondare la volontà del marito ed occuparsi a tempo pieno della famiglia, e che tale assetto familiare la aveva fortemente penalizzata e di aver anche utilizzato la somma di euro 50.000,00, ricevuta in eredità per accrescere il patrimonio familiare;
per quel che riguarda la somma di € 50.000,00. che la ricorrente ha ereditato, tale somma veniva dalla stessa accantonata sul proprio c/c bancario personale;
inoltre il padre della ricorrente aveva stipulato un'assicurazione sulla vita, intestata alla stessa, e il , a decorrere dal 1998, ha Parte_1 continuato corrispondere i relativi premi annuali con assegni bancari e la predetta assicurazione veniva, successivamente alla scadenza naturale, riscattata a insaputa del e sempre accantonata sul suo c/c bancario Parte_1 personale;
la Suprema Corte con sentenza n. 11504/17 ha introdotto una nuova visione dell'assegno di mantenimento, sottolineando che il matrimonio non deve essere considerato una forma di garanzia economica permanente per il coniuge meno abbiente;
la sentenza stabilisce che, una volta concluso il matrimonio, ciascun coniuge deve provvedere a se stesso e che l'assegno non
4 può più essere giustificato esclusivamente sulla base del tenore di vita matrimoniale;
questo cambiamento sposta l'attenzione sull'autosufficienza economica, limitando l'obbligo di mantenimento solo a casi in cui l'ex coniuge non sia in grado di mantenersi autonomamente;
ma nel caso di specie, la , come dimostrato, è in grado di potersi mantenere;
nelle CP_1 more del giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età, è dunque Per_1 maggiorenne e pertanto si chiede che il padre venga autorizzato a versare le somme dovute direttamente alla figlia;
il Giudice di prime cure si è attestato su posizioni del tutto rigorose e arbitrarie senza valutare in modo obiettivo le prove e le motivazioni riportate nell'atto introduttivo.
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
Non vi è impugnazione quanto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'impugnazione riguarda due profili: aa) il riconoscimento da parte del primo giudice dell'assegno divorzile in favore della;
bb) la domanda del di corrispondere “le somme CP_1 Parte_1 direttamente alla figlia , ormai maggiorenne”; in assenza di Per_1 qualsiasi utile specificazione, l'espressione “somme” appare riferibile sia all'assegno di mantenimento, sia al contributo per le spese straordinarie.
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico del in favore di Parte_1
quale assegno divorzile in favore della stessa . Controparte_1 CP_1
In ordine all'assegno divorzile disposto dal tribunale in favore della ex coniuge Controparte_1
La sentenza impugnata ha, fra l'altro, così motivato il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della : «… Deve, CP_1 infine, valutarsi se ricorrono le condizioni per riconoscere un assegno in favore della sig.ra . Il resistente assumeva di non dover Controparte_1 versare» alcunché «alla moglie, e chiedeva ed otteneva l'espletamento di una prova in ordine all'attività lavorativa svolta da quest'ultima; la ricorrente rappresentava, viceversa, che le doveva essere riconosciuto lo stesso assegno previsto in sede di separazione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1287/2018 hanno affermato, con
5 argomentazioni pienamente condivisibili, che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno divorziale ha natura composita … Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, “non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” … Gli elementi raccolti consentono di affermare che la sig.ra si è inserita nel Controparte_1 mondo del lavoro quale segretaria di una scuola di danza ( cfr. deposizioni dei testimoni e ) per almeno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 due anni;
il matrimonio fra le parti è durato circa tredici anni e al momento della separazione la sig.ra , nata il [...], aveva» Controparte_1
«quarantatré» anni,» «cosicché» «può ritenersi che, tenuto conto del titolo di studio dalla stessa posseduto, ella abbia sfruttato ogni possibilità per rendersi autosufficiente. La resistente nel costituirsi in giudizio rappresentava di aver dovuto abbandonare gli studi a pochi esami dalla laurea per assecondare la volontà del marito ed occuparsi a tempo pieno della famiglia e che tale assetto familiare l'aveva fortemente penalizzata e di aver anche utilizzato la somma di euro 50.000,00, ricevuta in eredità per accrescere il patrimonio familiare. Tanto premesso e considerato che neanche il resistente contestava l'entità del contributo dal coniuge fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, ricorrono le condizioni per riconoscere alla sig.ra un assegno divorzile, che tenuto Controparte_1 conto di tutto quanto argomentato circa la condotta del resistente, deve essere quantificato secondo quanto già indicato nell'ordinanza del 26/5/2021».
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata quanto all'assegno divorzile riconosciuto in favore della . CP_1
La cassazione ha affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento
6 dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n.
18287 dell'11/7/2018].
La cassazione ha, inoltre, precisato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr. Cass. civ., sez.
1 -, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha anche puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente [cfr.
Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 29920 del 3/10/2022].
La cassazione ha, peraltro, affermato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
7 professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38362 del 3/12/2021].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 1
-, ordinanza n. 9144 del 31/3/2023].
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 13420 del 16/5/2023].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre
8 attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con la precisazione che il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
Sul piano probatorio la Suprema Corte ha, fra l'altro, affermato che, in tema di assegno di divorzio, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 11059 del
10/8/2001].
Nella analoga materia della separazione, la cassazione ha affermato, sempre sul piano probatorio, che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice a presunzioni semplici, che deve ritenersi consentito nel concorso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'art. 2729 c.c., non configura un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenendo conto che tale onere può essere assolto anche mediante la mera prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 2656 del 23/4/1985].
Nel caso qui esaminato la appellata ha, in particolare, CP_1 dedotto quanto segue nell'atto di costituzione in appello: «… Difatti, non sfuggirà come la sig.ra viva una situazione economica del tutto CP_1 precaria non avendo alcun patrimonio immobiliare, se non la casa in cui abita, né gode più di risparmi o rendite particolari. Soltanto grazie al sostegno solidaristico dell'ex marito e quindi grazie alla percezione dell'assegno
9 divorzile riesce a soddisfare le proprie esigenze di vita. Per cui mal si comprende come l'appellante possa ritenere adeguati i mezzi economici in capo alla sig.ra , tali da poterle garantire l'indipendenza economica e CP_1 poterle consentire una vita dignitosa. Ebbene, come emerso in primo grado e correttamente valorizzato dal Giudice di Prime cure questi mezzi economici per l'appellata non sussistono: in primo luogo, infatti, la sig.ra non CP_1 percepisce da diversi anni alcun canone di locazione di euro 500,00 in quanto l'immobile in locazione è stato ceduto anni orsono;
in secondo luogo, nel momento presente, la sola entrata ascrivibile all'appellata è di euro 200,00 mensili per soli sei mesi all'anno che, dunque, in media ed in concreto, si traducono in 100,00 euro mensili, importo per nulla idoneo a supportare la sig.ra adeguatamente e dignitosamente nel soddisfacimento delle sue CP_1 esigenze primarie ed irrinunciabili; in terzo ed ultimo luogo, la somma di
50.000,00 euro, che la sig.ra - secondo quanto sostenuto CP_1 dall'appellante - ha ricevuto in eredità, è stata conseguita nel lontano 2012, ben 13 anni fa, ed è impiegata dalla medesima per fronteggiare alle necessità della propria famiglia e ad accrescerne il patrimonio (anche del marito), ragion per cui ella non ne ha usufruito personalmente in condizioni da poter mettere la somma suindicata a risparmio, per il proprio avvenire. A tutto ciò si aggiunga l'età della sig.ra , oggi 53enne, elemento senz'altro CP_1 sfavorevole alla stessa, in termini oggettivi, nella sua ricerca di un'occupazione lavorativa che le garantisca migliori condizioni per il suo sostentamento. Tra l'altro Codesta Ecc.ma Corte d'Appello deve tener conto della condotta processuale assunta in primo grado dall'appellante il quale, nonostante chiestogli in più occasioni (in sede presidenziale e in fase istruttoria) di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, egli ha omesso di far tanto limitandosi al solo deposito del CUD. … Dai documenti contabili depositati da questa difesa in primo grado è emerso, difatti, come il sig.
, oltre a percepire reddito da lavoro dipendente (strumentalmente Parte_1 assunto), quale impiegato della società Morfox s.r.l., è anche titolare del 98% delle quote societarie della predetta azienda (cfr. visura camerale in atti).
Dall'analisi della riferita documentazione si evince come l'azienda del sig.
, nel giro di 5 anni, ha aumentato il proprio capitale sociale da euro Parte_1
10.000 ad euro 200.000. Ciò a dimostrazione della situazione assai florida
10 della società, che opera in Brianza – territorio più dinamico della Penisola - di cui è nei fatti unico socio il sig. . Tanto è vero che la Morfox s.r.l., Parte_1 con sede legale in Usmate Velate (MB), P.I. vantava nel 2019 P.IVA_1 un utile di esercizio di € 132.542,00 e immobilizzazioni per circa €
270.000,00, oltre a circa 2.000.000 di euro in crediti vantati. A ciò si aggiunga che i ricavi dell'azienda si sono attestati, sino al 2019, intorno ad euro 3.700.000 circa. … Applicando i suddetti principi al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la sig.ra è pienamente in diritto di CP_2 percepire l'assegno divorzile. Si fa presente, infatti, che tra le parti, non solo sussiste una enorme sperequazione reddituale ma, vieppù, la sig.ra è CP_1 completamente priva dei mezzi di sussistenza. Le dichiarazioni dei redditi presentate dall'appellata non devono trarre in inganno in quanto, come per
Legge, ella dichiara quanto ricevuto dal marito a titolo di mantenimento, ossia euro 8.400,00 annui. Quindi tale somma non deriva da attività lavorativa. Difatti, soltanto euro 1.200,00 annuali sono i compensi percepiti da attività sportive dilettantistiche e collaborazioni (SEZIONE II – B della dichiarazione dei redditi). Tale situazione praticamente di disoccupazione della resistente, di 53 anni, è determinata da oggettive difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo. Non si deve tralasciare di considerare la durata del matrimonio (venti anni) e che la ha dovuto abbandonare CP_1 gli studi a pochi esami dalla laurea per assecondare la volontà del marito, il quale ha preteso che si occupasse a tempo pieno della cura della famiglia e della casa. La sig.ra , difatti, subito dopo la celebrazione delle nozze, CP_1 al tempo studentessa in lettere e filosofia, si è vista costretta ad abbandonare gli studi a pochi esami dalla laurea, sopraffatta dai continui impedimenti del marito. Il sig. , infatti, desiderava una moglie che si occupasse a Parte_1 tempo pieno della cura della famiglia e della casa. Tale impostazione dell'assetto familiare ha penalizzato la realizzazione personale e professionale dell'odierna appellata la quale, per quasi venti anni di matrimonio, si è dedicata esclusivamente alla famiglia. … Pertanto, il sig.
, che come visto vanta una situazione personale e patrimoniale di Parte_1 tutto privilegio, dovrà fornire alla sig.ra i mezzi necessari alla sua CP_1 sussistenza con un importo che tenga conto del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiaria alla formazione del patrimonio della famiglia e di
11 quello personale del ricorrente».
Nel caso qui esaminato il matrimonio concordatario risulta celebrato in data 12/6/1998 [cfr. la sentenza che ha pronunziato la separazione fra i coniugi / n. 387/2018, pubblicata in data CP_1 Parte_1
7/11/2018, emessa dal Tribunale di Valli della Lucania;
la indicazione, nella sentenza attualmente impugnata, della data del 29/6/2002 (quale data di celebrazione del matrimonio) appare frutto di errore materiale, dato che nella stessa sentenza impugnata si dice che il matrimonio è stato trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Agropoli, anno 1998, atto n.
32, parte II, serie A)].
Il giudizio di separazione reca il numero di R.G. 1682/2015. La pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è dell'anno 2024.
Il matrimonio, quindi, ha avuto una durata compresa fra l'anno
1998 e l'anno 2024; la separazione è stata pronunziata nell'anno 2018.
Il matrimonio ha, pertanto, avuto una durata di circa venti anni sino alla pronunzia di separazione.
La risulta nata in data [...]. All'epoca della pronunzia CP_1 della separazione, quindi, la aveva circa 46 anni. CP_1
La risulta avere redditi di minima entità. Quanto alla CP_1 somma di € 50.000,00, frutto di eredità, non risulta che la abbia avuto CP_1 un decisivo miglioramento delle sue complessive condizioni patrimoniali a seguito di tale eredità.
Il reddito del , poi, risulta notevolmente, superiore a quello Parte_1 della , dato che il non solo percepisce reddito da lavoro CP_1 Parte_1 dipendente, ma è anche titolare di attività commerciali che appaiono di apprezzabili dimensioni, dato che su quest'ultimo punto il non ha Parte_1 adeguatamente contestato quanto dedotto dalla quanto alla misura dei CP_1 redditi del;
quest'ultimo, poi, non ha fornito adeguata Parte_1 documentazione in ordine agli effettivi proventi delle predette attività commerciali.
Dato il minimo reddito della e il notevole divario fra il CP_1 reddito della stessa e del , titolare di rilevanti redditi, CP_1 Parte_1 sussistono senz'altro i presupposti per il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale. La ha CP_1 CP_1
12 attualmente una età di circa 53 anni e non risulta avere particolari abilità lavorative;
ben difficilmente, quindi, ella potrà procurarsi da sola adeguati redditi per condurre una vita dignitosa.
Sussistono anche i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sotto il profilo perequativo-compensativo. La ha dedotto di CP_1 avere abbandonato gli studi a pochi esami dalla laurea per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa e di essere stata, quindi, per questo penalizzata con riguardo alla sua realizzazione personale e professionale;
ella ha anche dedotto che per quasi venti anni di matrimonio si è dedicata esclusivamente alla famiglia. Su queste circostanze non sussiste adeguata contestazione da parte del . Da ciò consegue che anche sotto questo profilo alla Parte_1
spetta l'assegno divorzile. CP_1
Quanto alla misura dell'assegno divorzile va osservato che la misura determinata dal primo giudice risulta adeguata, alla luce delle risultanze degli atti e delle complessive deduzioni delle parti.
Da tutto quanto sinora esposto emerge che la situazione di squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi, la insufficienza di mezzi a disposizione della ex moglie e la esigenza di compensare la ex moglie per il contributo dato alla vita familiare nel corso del lungo rapporto matrimoniale depongono senz'altro nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della , dell'assegno divorzile di mantenimento, già fissato dal CP_1 tribunale nella misura di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
l'appello sul punto proposto dal va, pertanto, rigettato. Parte_1
La decisione.
La domanda del di corrispondere l'assegno di Parte_1 mantenimento e del contributo per le spese straordinarie in favore della figlia ora maggiorenne direttamente alla figlia stessa. Per_1
In ordine alla domanda di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento e della contribuzione alle spese straordinarie direttamente alla figlia maggiorenne, va osservato quanto segue.
La cassazione ha affermato, in argomento, i seguenti principi:
Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del
13 figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 25300 dell'11/11/2013];
In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 34100 del 12/11/2021];
La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 24316 del 28/10/2013];
In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di
14 integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive,
l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 17380 del
20/8/2020];
In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 29977 del 31/12/2020].
Nel caso qui esaminato non sussiste alcuna domanda della figlia maggiorenne di corresponsione diretta dell'assegno e della Per_1 contribuzione alle spese. Ne consegue che la madre è Controparte_1 pienamente legittimata a riscuotere dall'ex marito l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e la contribuzione per le spese straordinarie per la figlia stessa.
Anche su questo punto l'appello risulta infondato e va rigettato con conferma di quanto statuito dal primo giudice sul punto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
15 In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente condannato la parte ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza dello stesso sulle domande diverse da quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno ugualmente poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio.[scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00]. Il valore va determinato ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c. [avendo riguardo alla somma degli assegni per i quali si contende]. Va applicato un importo prossimo al minimo dell'onorario previsto in quanto non risultano trattate questioni di apprezzabile complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 654/2024, emessa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 753/2020 R.G., datata 6/6/2024, pubblicata in data 7/6/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e CP_1 liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi ed
€ 5.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre
16 I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Claudio Sansò;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 4/11/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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