Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 583/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17 dicembre 2024 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 583/23 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Carlotta Parte_1
PE ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dal dirigente RO
dott.ssa Laura Bergonzi e dai funzionari dott. Alberto Pavanello e dott. Angelo
Gabriele Aruanno resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, docente di ruolo, ricorre al fine di ottenere la condanna del Parte_1
al pagamento del beneficio economico RO per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 previsto dall'art. 1, commi da 121 a 124, della L. 107/2015 per il lavoro prestato in veste di docente a tempo determinato, previa disapplicazione della normativa summenzionata nonché del DPCM del 23.9.2015 e del DPCM del 28.11.2016 nella parte in cui prevedono la corresponsione di tale beneficio a favore dei soli docenti a tempo indeterminato.
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Resiste il che, quanto alla carta docente, eccepisce la prescrizione CP_1 quinquennale e nel merito non contesta la pretesa;
quanto all'indennità per ferie non godute conclude per il rigetto della domanda sulla base di specifici calcoli.
L'eccezione di prescrizione non è fondata in quanto il ricorso è stato depositato il 23.6.2023, dunque meno di cinque anni dopo l'inizio del primo rapporto a tempo determinato.
Di conseguenza, in ragione della non opposizione del , CP_1 Parte_1
ha diritto di avere attivata la carta del docente nella misura di 2.500,00 euro oltre interessi legali.
Per quanto riguarda la domanda di monetizzazione delle ferie non godute, si sono succedute numerose modifiche normative ed in materia è anche intervenuta la Corte di Giustizia Europea che con tre sentenze del 6.11.2018 (C-
569/16, 619/16, 684/16) ha affermato che l'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Recentemente è intervenuta anche la Corte di cassazione (ord. 17.6.2024, n.
16715) che ha stabilito che «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
2 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
Non risulta che il convenuto abbia inutilmente invitato la ricorrente a CP_1
godere delle ferie maturate, con espresso avviso della perdita delle stesse, per cui la domanda deve essere accolta, con condanna del RO
al pagamento, in favore della ricorrente di € 3831,67 oltre interessi
[...]
legali, tenuto conto che il non ha contestato la correttezza del CP_1
conteggio prodotto dalla ricorrente.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che ha diritto all'attivazione della carta docenti Parte_1 nella misura di 2.500,00 euro e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il ad attivare in favore della ricorrente la RO
carta docente nella suddetta misura, oltre interessi legali;
3 dichiara tenuto e condanna il a pagare ad RO
, a titolo di indennità per ferie non godute, € 3831,67, oltre Parte_1
interessi legali;
condanna il a rimborsare ad RO Pt_1
, con distrazione in favore dell'avv. Carlotta PE, le spese processuali
[...]
che liquida in 49,00 euro per contributo unificato ed in 2.500,00 euro per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 27 marzo 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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