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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
promossa con ricorso congiunto da: P.IVA_1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
8.3.1956 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PODAVITTE
ALBERTO
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28.2.1961 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv.
TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI
“RICORRONO CONGIUNTAMENTE
all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco, affinché voglia designare il Giudice relatore e fissare la prima udienza, rinunciando liberamente e coscientemente alla presenza fisica a tale udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e, a tal fine,
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito voglia stabilire le seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. la casa coniugale sita in TO de US (BG) in Via Contrada n. 1, di proprietà esclusiva della
IG.ra , viene assegnata a quest'ultima, mentre il IG. ha già Parte_2 Parte_1 trasferito la propria abitazione a Lecco in Via Saler-no n. 10;
3. Il IG. , a definizione dei reciproci rapporti economici e pa-trimoniali Parte_1 esistenti tra i coniugi, per la soluzione della crisi familiare trasferisce alla IG.ra
[...]
, che accetta, l'intera proprietà del seguente immobile sito a Lecco in Via PE Pt_2
Arrigoni n. 43;
4. I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Terri-torio;
5. i coniugi danno atto, altresì, di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
6. i coniugi chiedono di ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco
l'annotazione a margine dei registri di Stato Civile – anno 1982 – parte II – Serie A – n. 175,
l'annotazione dell'emanando provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi – da parte del Presidente del Tribunale di Lecco. “ Pt_1 Pt_2
In seguito le parti con nota integrativa del 1.9.2025 hanno integrato il ricorso nei seguenti termini: “- il IG. è proprietario dell'immobile sito a Lecco in Via PE Arrigoni n. 43, Pt_1 attualmente occupata dal figlio , recante i seguenti dati catastali: Persona_1
Sez. Urb. RAN – Foglio 7 – Particella 831 Sub. 17 – Particelle corrispondenti al catasto terreni: Foglio 9 – Particella 831 – Rendita: Euro 245,32 – Cat. A4, Classe 4, Consistenza 5,0 vani;
- i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono che il IG. trasferisca alla Parte_1
IG.ra l'intera proprietà del predetto immobile sito a Lecco in Via PE Parte_2
Arrigoni n. 43 (si allega perizia Geom. – doc. n. 6); - Le parti dichiarano che, in Per_2 adempimento dell'omologazione del presente accordo di separazione, il coniuge IG. Parte_1 trasferirà al coniuge IG.ra l'intera proprietà dell'immobile, mediante
[...] Parte_2 successivo atto notarile al quale verrà allegata la documentazione specificata nel Protocollo vigente avanti all'intestato Tribunale”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 18/09/1982 a LECCO e dalla loro unione sono nati due figli,
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autonomi.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate, integrate con la nota del 1.9.2025. In particolare le parti hanno chiarito che il trasferimento immobiliare viene nella presente sede indicato unicamente come impegno alla cessione, da formalizzarsi con successivo atto notarile.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a LECCO il 18/09/1982, Pt_2 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1982, parte II, serie A, numero 175;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
promossa con ricorso congiunto da: P.IVA_1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
8.3.1956 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PODAVITTE
ALBERTO
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28.2.1961 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv.
TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI
“RICORRONO CONGIUNTAMENTE
all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lecco, affinché voglia designare il Giudice relatore e fissare la prima udienza, rinunciando liberamente e coscientemente alla presenza fisica a tale udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e, a tal fine,
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito voglia stabilire le seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. la casa coniugale sita in TO de US (BG) in Via Contrada n. 1, di proprietà esclusiva della
IG.ra , viene assegnata a quest'ultima, mentre il IG. ha già Parte_2 Parte_1 trasferito la propria abitazione a Lecco in Via Saler-no n. 10;
3. Il IG. , a definizione dei reciproci rapporti economici e pa-trimoniali Parte_1 esistenti tra i coniugi, per la soluzione della crisi familiare trasferisce alla IG.ra
[...]
, che accetta, l'intera proprietà del seguente immobile sito a Lecco in Via PE Pt_2
Arrigoni n. 43;
4. I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Terri-torio;
5. i coniugi danno atto, altresì, di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
6. i coniugi chiedono di ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco
l'annotazione a margine dei registri di Stato Civile – anno 1982 – parte II – Serie A – n. 175,
l'annotazione dell'emanando provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi – da parte del Presidente del Tribunale di Lecco. “ Pt_1 Pt_2
In seguito le parti con nota integrativa del 1.9.2025 hanno integrato il ricorso nei seguenti termini: “- il IG. è proprietario dell'immobile sito a Lecco in Via PE Arrigoni n. 43, Pt_1 attualmente occupata dal figlio , recante i seguenti dati catastali: Persona_1
Sez. Urb. RAN – Foglio 7 – Particella 831 Sub. 17 – Particelle corrispondenti al catasto terreni: Foglio 9 – Particella 831 – Rendita: Euro 245,32 – Cat. A4, Classe 4, Consistenza 5,0 vani;
- i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono che il IG. trasferisca alla Parte_1
IG.ra l'intera proprietà del predetto immobile sito a Lecco in Via PE Parte_2
Arrigoni n. 43 (si allega perizia Geom. – doc. n. 6); - Le parti dichiarano che, in Per_2 adempimento dell'omologazione del presente accordo di separazione, il coniuge IG. Parte_1 trasferirà al coniuge IG.ra l'intera proprietà dell'immobile, mediante
[...] Parte_2 successivo atto notarile al quale verrà allegata la documentazione specificata nel Protocollo vigente avanti all'intestato Tribunale”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 18/09/1982 a LECCO e dalla loro unione sono nati due figli,
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_3 maggiorenni ed economicamente autonomi.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate, integrate con la nota del 1.9.2025. In particolare le parti hanno chiarito che il trasferimento immobiliare viene nella presente sede indicato unicamente come impegno alla cessione, da formalizzarsi con successivo atto notarile.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario a LECCO il 18/09/1982, Pt_2 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1982, parte II, serie A, numero 175;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada