TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(P.I. , con gli avv.ti Lara Fontana ed Parte_1 P.IVA_1
Elisabetta Gregori
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. Abramo Dentilli CP_1 C.F._1
Parte convenuta opposta
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
In via preliminare
Nel rito
-Dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza per essere competente il
Tribunale di Verona ed in conseguenza, dichiararsi la nullità e la revoca del decreto
1 ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 216/2024 R.G. 579/2024 per essere stato emesso da
Ufficio giudiziario territorialmente incompetente.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
In via principale
Nel merito
-Revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Vicenza n. 216/2024 R.G. 579/2024 per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte da nei confronti di CP_1 [...] in quanto infondate e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Parte_1 [...] in favore di per i motivi esposti in narrativa. Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese diritti e onorari.
- Condannarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Accertare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo alla sig.ra CP_1
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'attrice opponente, da
[...] liquidarsi anche d'ufficio e in via equitativa, stante la totale infondatezza della pretesa di consegna della documentazione per la palese irrilevanza della stessa ai fini probatori di una eventuale azione ereditaria.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di e prova per testimoni sulle circostanze di fatto indicate in narrativa.
Si indicano a testi, con riserva d'altri, la sig.ra . Testimone_1
Per parte convenuta opposta
IN VIA PREGIUDIZIALE E DI RITO
1) Accertarsi e dichiararsi che ometteva di allegare l'effettiva Parte_1 notifica dell'Atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo
2) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della presente procedura di opposizione a Decreto ingiuntivo
2 3) Accertarsi e dichiararsi che tutto quanto dedotto ed allegato per , in sede di CP_1
Comparsa di costituzione e risposta ed in sede di tre Memorie ex art. 171 ter c.p.c., è incontestato ex art. 115 c.p.c.
4) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 20 maggio
2024, da nel fascicolo Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24 Parte_1
5) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 9 aprile
2025, da nel fascicolo Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24 Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO
1) In riforma dell'ordinanza cron. 6111/24, revocarsi la sospensione parziale della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo n. 216/2024 del 15 febbraio 2024 del
Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
2) Respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 216/2024 del 15 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
3) Confermarsi il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 216/2024 del 15 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) Accertarsi e dichiararsi che è obbligata a consegnare a Parte_1 CP_1
:
[...]
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
); P.IVA_3
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023;
2) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di rispetto alla Parte_1 consegna di quanto ingiunto dal D.I. n. 216/2024 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
3 3) Condannarsi a consegnare a : Parte_1 CP_1
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
); P.IVA_3
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023;
4) Respingersi le domande di nei confronti di Parte_1 CP_1 poiché infondate sia nella ricostruzione di fatto che nei motivi di diritto
5) Condannarsi a pagare ex art. 614 bis c.p.c. a la Parte_1 CP_1 somma giornaliera di euro 250,00 – oppure la maggiore o minore somma che codesto
Tribunale riterrà equo liquidare –, dal 15 febbraio 2024 sino alla consegna effettiva, per ogni giorno di ritardo nella consegna de:
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
); P.IVA_3
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO
Nella denegata non creduta ipotesi di mancata applicazione della suddetta condanna ex art. 614 bis c.p.c., condannarsi a pagare a euro Parte_1 CP_1
20.000,00, a titolo di risarcimento del danno per mancata consegna de:
4 a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
10358703);
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima P.IVA_3 richiesta di consegna del 14 luglio 2023; oppure la maggiore o minore somma che codesto Tribunale riterrà equo liquidare. Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi.
IN OGNI CASO
1) Si sollecita la valutazione officiosa del Giudice, circa l'eventuale responsabilità di x art. 96 c.p.c., nella presente procedura Parte_1
2) Spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'8.2.2024 chiedeva all'intestato CP_1
Tribunale di voler ingiungere ad (di seguito anche solo Parte_1
”) di: Pt_1
“1) consegnare immediatamente [...]:
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R. 03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32
(cod. cliente n. 10358703)
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod.
5 cliente n. 10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023”.
Esponeva la ricorrente di essere figlia di e deceduti Persona_1 Controparte_2 rispettivamente il 27.10.2020 ed il 13.01.2021 e di essere stata pretermessa, pur essendo legittimaria, dalla loro eredità.
Al fine dunque di aver contezza, non solo del relictum, ma anche del donatum, nell'ottica di una possibile azione di riduzione, aveva richiesto ad la documentazione contrattuale Pt_1 relativa all'utenza gas P.D.R. 03670000105606 sita in LO ON TO (VI), Via
Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, già intestata al padre, ricevendone un rifiuto dalla società fornitrice giustificato per motivi di policy aziendale e per la ritenuta necessità di dover prima ricevere un esplicito ordine giudiziale in tal senso.
In data 15.2.2024, su richiesta della ricorrente, veniva emesso dal Tribunale di Vicenza il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 216/2024 (R.G. n. 579/2024) con cui veniva ingiunto ad di: Pt_1
“1) consegnare immediatamente, a [...]: CP_1
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas (VI)
Via Saviabona 32 (cod. cliente n. 10358703)
b)copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023”.
Avverso suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Vicenza per essere competente il Tribunale di Verona ed, in conseguenza, dichiararsi la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nonché, nel merito, in via principale,
6 revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto, CP_1 con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In fatto, l'opponente esponeva che non era possibile dar corso alle richieste effettuate dalla in quanto non risultava alcun insoluto né contestazione con riferimento al contratto CP_1 di fornitura precedentemente intestato a ed ora intestato ad altro soggetto. Controparte_2
Deduceva inoltre che per policy aziendale, in aderenza al principio di minimizzazione dei dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), in assenza di morosità o di contestazioni non risolte, si procedeva con la cancellazione dei dati ed essa comunque si riteneva autorizzata a trasmettere informazioni e/o documenti a soggetti terzi interessati solo a fronte di richieste di esibizione documentale autorizzate dal giudice nell'ambito di contenziosi instaurati ex art. 210 c.p.c.
Affermava altresì che aveva già trasmesso alla i documenti in suo possesso e quindi CP_1 la copia delle fatture relative ai cinque anni precedenti alla data di cessazione del contratto e copia dell'estratto conto, non risultando in suo possesso l'ulteriore documentazione richiestale.
In diritto, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, il difetto di prova scritta,
l'infondatezza della richiesta documentale avversaria in quanto inesistente era l'oggetto della pretesa azionata, l'illegittimità del petitum e conseguente illegittimità della richiesta documentale dal punto di vista della normativa in materia di privacy.
Chiedeva infine fissarsi udienza per la discussione e la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.5.2024 si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la mancata allegazione della notifica CP_1 dell'opposizione e del decreto ingiuntivo notificato. ONstava, inoltre, la ricostruzione del fatto svolta dall'opponente, nonché l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale e confermava le richieste già svolte in sede monitoria.
7 Chiedeva quindi, in via preliminare, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via principale di merito, accertarsi l'obbligo di di consegnare copia della Pt_1 documentazione contrattuale e contabile richiesta, con condanna di quest'ultima a pagare ex art. 614 bis c.p.c. la somma giornaliera di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dal 15.2.2024. In via subordinata di merito, nell'ipotesi di mancata applicazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c., chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata consegna. Chiedeva infine venisse valutata l'eventuale responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti al 21.5.2024 per la sola discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. svolta dall'opponente, all'esito della quale si riservava.
Con ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.6.2024 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto “limitatamente ai documenti contrattuali anteriori al 2010”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.6.2024 veniva differita al 15.10.2024 la prima udienza di comparizione parti, con decorrenza da tale data dei termini a ritroso di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A tale udienza il Giudice rinviava al 26.6.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di una memoria conclusiva e poi, con ordinanza del 27.6.2025, si riserva il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente
In via preliminare, l'opponente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale per essere competente il Tribunale di Verona e di conseguenza dichiararsi la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un ufficio giudiziario territorialmente incompetente.
8 Affermava l'opponente che il giudice competente per la presente controversia doveva essere individuato ai sensi degli artt. 19 e 637 c.p.c. in forza dei quali il foro generale delle persone giuridiche coincideva con il luogo ove queste avevano sede ed, avendo essa sede a
Verona, riteneva che il ricorso monitorio doveva pertanto essere presentato avanti il
Tribunale di Verona. E ciò tanto più se considerato che ai sensi dell'art. 1182 c.c., ai fini dell'individuazione del foro competente, andava tenuto conto della natura della prestazione
(nel caso di specie, di consegna) o in ogni caso il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione era sorta.
L'eccezione è infondata.
Com'è noto la competenza territoriale per l'emissione di un decreto ingiuntivo segue le regole generali del codice di procedura civile (cfr. primo comma dell'art. 637 c.p.c.: “Per
l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”), con alcune specificità per i crediti di natura pecuniaria. Se dunque, in linea generale, è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del debitore o della sua sede legale se si tratta di una società
(“foro generale”), tuttavia, per i crediti relativi ad obbligazioni esiste un “foro facoltativo” in base al quale è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta
(“forum obligationis”, che nel caso di specie è Vicenza avendo ivi sede AIM Energy s.r.l. con cui aveva originariamente concluso il contratto) o deve essere eseguita Controparte_2
(“forum solutionis”).
Inoltre, nei casi, come il presente, in cui una delle parti in causa è un consumatore, la competenza territoriale è inderogabile e spetta al giudice del suo luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso, che, nel caso di specie, risulta essere l'intestato
Tribunale, risiedendo la convenuta opposta in Bolzano Vicentino (VI).
Sulle eccezioni svolte in via pregiudiziale e di rito dall'opposta
Le eccezioni svolte in via pregiudiziale e di rito dall'opposta sono tutte infondate.
9 Quanto alla prima che vorrebbe “1) Accertarsi e dichiararsi che Parte_1 ometteva di allegare l'effettiva notifica dell'Atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo” va rigettata poiché l'opponente, mediante il deposito del documento
“pdf9047210482286771261.pdf.p7m” nel proprio fascicolo telematico ha rispettato il disposto di cui dell'art. 165 c.p.c. sulla costituzione dell'attore, nonché della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 sulle notificazioni degli atti da parte degli avvocati, allegando tra il resto anche le ricevute attestanti l'avvenuta notifica all'opposta.
Non si ravvisa quindi alcuna nullità della notificazione dell'opposizione e si osserva peraltro che con la propria costituzione l'opposta avrebbe comunque sanato la dedotta nullità per raggiungimento dello scopo a cui l'atto era diretto ai sensi dell'art. 156, comma
3, c.p.c.
Parimenti va rigettata anche la successiva eccezione “2) Accertarsi e dichiararsi la nullità
e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della presente procedura di opposizione a
Decreto ingiuntivo” che alla prima risulta direttamente collegata.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione “3) Accertarsi e dichiararsi che tutto quanto dedotto ed allegato per , in sede di Comparsa di costituzione e risposta ed in CP_1 sede di tre Memorie ex art. 171 ter c.p.c., è incontestato ex art. 115 c.p.c.” posto che, applicandosi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. non alle mere difese, ma solo ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, si ritiene che con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'opposta abbia provveduto a contestare in modo specifico i fatti sui quali si è fondata la pretesa monitoria dell'opponente per cui nel caso di specie non può trovare applicazione tale principio.
Infondate risultano pure le eccezioni “4) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 20 maggio 2024, da nel fascicolo Parte_1
Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24” e “5) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 9 aprile 2025, da nel Parte_1 fascicolo Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24”: la quarta è relativa ai depositi telematici con cui l'opposta ha dimesso in causa le ricevute di notificazione dell'atto di citazione ed il
10 titolo opposto in formato “.eml” riguardo cui non sussistono particolari preclusioni temporali, non ravvisandosi peraltro alcuna lesione del contraddittorio;
la quinta è invece relativa al deposito telematico della documentazione già inviata all'opponente in data
28.06.2024 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.06.2024 per cui non si ravvede alcun profilo di inammissibilità risultando appunto tale deposito eseguito per dare adempimento ad un ordine di questo Giudice.
Sulle domande svolte nel merito dall'opponente e dell'opposta
In via principale nel merito l'opponente ha chiesto: “-Revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 216/2024 R.G. 579/2024 per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte da CP_1 nei confronti di in quanto infondate e dichiarare che nulla è Parte_1 dovuto da parte di in favore di per i motivi esposti Parte_1 CP_1 in narrativa”; mentre l'opposta, previa richiesta preliminare di revoca dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. e di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha così concluso: “1) Accertarsi e dichiararsi che è obbligata a consegnare a : a) Parte_1 CP_1 copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703); b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023; 2) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di
rispetto alla consegna di quanto ingiunto dal D.I. n. 216/2024 Parte_1 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24 3) Condannarsi a Parte_1 consegnare a : a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione CP_1 contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R. , sita in LO ON TO (VI) Via PartitaIVA_2
11 Saviabona 32 (cod. cliente n. 10358703); b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R. 03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via
Saviabona 32 (cod. cliente n. 10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023; 4) Respingersi le domande di nei confronti di poiché infondate sia Parte_1 CP_1 nella ricostruzione di fatto che nei motivi di diritto”.
Ebbene, l'opposizione proposta da è solo parzialmente fondata e va accolta per Pt_1 quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le domande svolte dall'opposta (ed ab origine la di essa pretesa monitoria) non risultano tuttavia destituite di fondamento e - seppur parzialmente - vanno quindi accolte per i seguenti motivi.
Se infatti è vero che non sussiste un obbligo specifico (che risalga sino all'origine del rapporto) di conservazione della documentazione contrattuale a carico dei gestori dei servizi energetici, è anche vero che la forma scritta del rapporto contrattuale tra il gestore del servizio e l'utente, ed il conseguente obbligo per il primo di consegna della documentazione contrattuale richiesta dal secondo, può farsi risalire - come correttamente dedotto anche dall'opposta - alla delibera n. 126/2004 di approvazione da parte Pt_2 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (oggi ARERA, Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambienti) del “Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali” allegato alla delibera stessa di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A) ed entrato in vigore l'1.11.2004.
In particolare, all'art. 12 del Codice, rubricato “Consegna del contratto e diritto di ripensamento”, viene stabilito che: “12.1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento
l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma scritta e su supporto durevole una copia integrale del contratto unitamente alla nota informativa per il cliente finale di cui alla Scheda 1 annessa al presente Codice di condotta commerciale, di cui costituisce parte
12 integrante e sostanziale, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto;
12.2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente una copia integrale del contratto, informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico
[...]”.
Deve pertanto essere fatto ordine all'opponente di consegnare all'opposta tutta la documentazione contrattuale relativa all'utenza gas P.D.R. , sita in PartitaIVA_2
LO ON TO (VI), Via Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, a far data dall'1.11.2004 sino alla voltura e/o cessazione del rapporto comprese;
con la ribadita precisazione che, non rilevandosi particolari ed oggettive ragioni di tutela della riservatezza del terzo, l'opponente, nel consegnare (se non l'ha già fatto dando esecuzione alle disposizioni di cui all'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.6.2024 come parrebbe apparire dalla nota di deposito del 10.3.2025) l'ultima voltura del contratto, provveda ad oscurare il nominativo del nuovo cliente.
Quanto invece alla richiesta dell'opposta di consegna di tutta la documentazione contabile relativa all'utenza in parola, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
2220 e 1375 c.c., va confermato quanto già statuito nel decreto ingiuntivo opposto e dunque ordinato all'opponente (sempre qualora non l'avesse già fatto in esecuzione del disposto di cui all'ordinanza ex art. 649 citata) di consegnare all'opposta copia di tutta la documentazione contabile risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14.7.2023.
Sulla domanda svolta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dall'opposta
L'opposta ha chiesto la condanna di al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di Pt_1
€ 250,00 al giorno a far data dal 15.2.2024 (emissione del decreto ingiuntivo) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta.
La domanda risulta destituita di fondamento.
13 Innanzitutto, non può non rilevarsi come la misura della somma richiesta risulti quantomeno sproporzionata rispetto alla natura della prestazione (di consegna documentale) richiesta alla controparte.
Si osserva inoltre come, seppur il decreto ingiuntivo fosse dotato di immediata esecutività,
abbia legittimamente e ancor prima tempestivamente esercitato il proprio diritto a Pt_1 proporvi opposizione formulando sin da subito istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e come abbia dato altrettanto tempestivamente esecuzione al disposto del titolo monitorio, con i limiti di cui all'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.6.2024, già il 28.6 successivo.
Si ritiene pertanto non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ad una tale misura di coercizione indiretta.
Sulla domanda svolta in via subordinata e di merito dall'opposta
In via subordinata e di merito, nell'ipotesi di mancata applicazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c., l'opposta ha chiesto condannarsi al pagamento di € 20.000,00, a Pt_1 titolo di risarcimento del danno per mancata consegna.
Tale domanda risulta del tutto sfornita di fondamento, oltre che di qualsivoglia forma di motivazione e prova, come pure la misura del risarcimento richiesto risulta del tutto ingiustificata.
Deve pertanto andare incontro al rigetto più pieno.
Sulle domande ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti
Entrambe le parti chiedono la condanna dell'avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si ravvedono, tuttavia, né nella condotta dell'opponente né in quella dell'opposta i presupposti necessari alla statuizione di una simile responsabilità aggravata, ragion per cui entrambe le domande vanno rigettate.
Conclusioni e spese
14 Si è visto sopra come l'opposizione proposta da risulti fondata solo in relazione Pt_1 all'estensione temporale del suo obbligo di consegna documentale - che ha invero per lungo tempo eluso, costringendo l'opposta prima all'azione monitoria e poi alla difesa in questo giudizio - che con la presente decisione si è limitato a far data dall'1.11.2004 sino alla voltura e/o cessazione del rapporto.
Se dunque l'opposizione va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, la pretesa monitoria coltivata della risulta sostanzialmente fondata, come pure CP_1 dunque devono ritenersi le domande svolte nel merito del presente giudizio da quest'ultima, con esclusione di quelle formulate ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
In considerazione di tale esito e visto anche l'integrale rigetto delle domande svolte in via preliminare e/o pregiudiziale da entrambe le parti, si ritiene vi siano le condizioni per una parziale compensazione delle spese tra le parti, con condanna dell'opponente a rifondere l'opposta della metà delle spese di lite.
Dette spese vengono liquidate, come in dispositivo, in riferimento al valore della causa e alla sua complessità.
Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
anche per la fase decisoria, attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., il compenso viene stabilito in misura inferiore alla media tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2024 del 15.2.2024 (R.G. n. 579/2024) del Tribunale di Vicenza;
2) ordina a i consegnare a : Parte_1 CP_1
15 a) copia di tutta la documentazione contrattuale relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI), Via Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, a far data dall'1.11.2004 sino alla voltura/cessazione comprese;
b) copia di tutta la documentazione contabile relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI), Via Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14.7.2023;
3) rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti;
4) condanna previa parziale compensazione tra le parti Parte_1 della quota di metà, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa, CP_1 liquidate, per l'intero, in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Morsiani
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(P.I. , con gli avv.ti Lara Fontana ed Parte_1 P.IVA_1
Elisabetta Gregori
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. Abramo Dentilli CP_1 C.F._1
Parte convenuta opposta
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
In via preliminare
Nel rito
-Dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza per essere competente il
Tribunale di Verona ed in conseguenza, dichiararsi la nullità e la revoca del decreto
1 ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 216/2024 R.G. 579/2024 per essere stato emesso da
Ufficio giudiziario territorialmente incompetente.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
In via principale
Nel merito
-Revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Vicenza n. 216/2024 R.G. 579/2024 per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte da nei confronti di CP_1 [...] in quanto infondate e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Parte_1 [...] in favore di per i motivi esposti in narrativa. Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese diritti e onorari.
- Condannarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Accertare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo alla sig.ra CP_1
e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti dall'attrice opponente, da
[...] liquidarsi anche d'ufficio e in via equitativa, stante la totale infondatezza della pretesa di consegna della documentazione per la palese irrilevanza della stessa ai fini probatori di una eventuale azione ereditaria.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di e prova per testimoni sulle circostanze di fatto indicate in narrativa.
Si indicano a testi, con riserva d'altri, la sig.ra . Testimone_1
Per parte convenuta opposta
IN VIA PREGIUDIZIALE E DI RITO
1) Accertarsi e dichiararsi che ometteva di allegare l'effettiva Parte_1 notifica dell'Atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo
2) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della presente procedura di opposizione a Decreto ingiuntivo
2 3) Accertarsi e dichiararsi che tutto quanto dedotto ed allegato per , in sede di CP_1
Comparsa di costituzione e risposta ed in sede di tre Memorie ex art. 171 ter c.p.c., è incontestato ex art. 115 c.p.c.
4) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 20 maggio
2024, da nel fascicolo Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24 Parte_1
5) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 9 aprile
2025, da nel fascicolo Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24 Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO
1) In riforma dell'ordinanza cron. 6111/24, revocarsi la sospensione parziale della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo n. 216/2024 del 15 febbraio 2024 del
Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
2) Respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 216/2024 del 15 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
3) Confermarsi il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 216/2024 del 15 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) Accertarsi e dichiararsi che è obbligata a consegnare a Parte_1 CP_1
:
[...]
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
); P.IVA_3
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023;
2) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di rispetto alla Parte_1 consegna di quanto ingiunto dal D.I. n. 216/2024 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24
3 3) Condannarsi a consegnare a : Parte_1 CP_1
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
); P.IVA_3
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023;
4) Respingersi le domande di nei confronti di Parte_1 CP_1 poiché infondate sia nella ricostruzione di fatto che nei motivi di diritto
5) Condannarsi a pagare ex art. 614 bis c.p.c. a la Parte_1 CP_1 somma giornaliera di euro 250,00 – oppure la maggiore o minore somma che codesto
Tribunale riterrà equo liquidare –, dal 15 febbraio 2024 sino alla consegna effettiva, per ogni giorno di ritardo nella consegna de:
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
); P.IVA_3
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023;
IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO
Nella denegata non creduta ipotesi di mancata applicazione della suddetta condanna ex art. 614 bis c.p.c., condannarsi a pagare a euro Parte_1 CP_1
20.000,00, a titolo di risarcimento del danno per mancata consegna de:
4 a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
10358703);
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n. PartitaIVA_2
), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima P.IVA_3 richiesta di consegna del 14 luglio 2023; oppure la maggiore o minore somma che codesto Tribunale riterrà equo liquidare. Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi.
IN OGNI CASO
1) Si sollecita la valutazione officiosa del Giudice, circa l'eventuale responsabilità di x art. 96 c.p.c., nella presente procedura Parte_1
2) Spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'8.2.2024 chiedeva all'intestato CP_1
Tribunale di voler ingiungere ad (di seguito anche solo Parte_1
”) di: Pt_1
“1) consegnare immediatamente [...]:
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R. 03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32
(cod. cliente n. 10358703)
b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod.
5 cliente n. 10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023”.
Esponeva la ricorrente di essere figlia di e deceduti Persona_1 Controparte_2 rispettivamente il 27.10.2020 ed il 13.01.2021 e di essere stata pretermessa, pur essendo legittimaria, dalla loro eredità.
Al fine dunque di aver contezza, non solo del relictum, ma anche del donatum, nell'ottica di una possibile azione di riduzione, aveva richiesto ad la documentazione contrattuale Pt_1 relativa all'utenza gas P.D.R. 03670000105606 sita in LO ON TO (VI), Via
Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, già intestata al padre, ricevendone un rifiuto dalla società fornitrice giustificato per motivi di policy aziendale e per la ritenuta necessità di dover prima ricevere un esplicito ordine giudiziale in tal senso.
In data 15.2.2024, su richiesta della ricorrente, veniva emesso dal Tribunale di Vicenza il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 216/2024 (R.G. n. 579/2024) con cui veniva ingiunto ad di: Pt_1
“1) consegnare immediatamente, a [...]: CP_1
a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas (VI)
Via Saviabona 32 (cod. cliente n. 10358703)
b)copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023”.
Avverso suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Vicenza per essere competente il Tribunale di Verona ed, in conseguenza, dichiararsi la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nonché, nel merito, in via principale,
6 revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed, in ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto, CP_1 con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In fatto, l'opponente esponeva che non era possibile dar corso alle richieste effettuate dalla in quanto non risultava alcun insoluto né contestazione con riferimento al contratto CP_1 di fornitura precedentemente intestato a ed ora intestato ad altro soggetto. Controparte_2
Deduceva inoltre che per policy aziendale, in aderenza al principio di minimizzazione dei dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), in assenza di morosità o di contestazioni non risolte, si procedeva con la cancellazione dei dati ed essa comunque si riteneva autorizzata a trasmettere informazioni e/o documenti a soggetti terzi interessati solo a fronte di richieste di esibizione documentale autorizzate dal giudice nell'ambito di contenziosi instaurati ex art. 210 c.p.c.
Affermava altresì che aveva già trasmesso alla i documenti in suo possesso e quindi CP_1 la copia delle fatture relative ai cinque anni precedenti alla data di cessazione del contratto e copia dell'estratto conto, non risultando in suo possesso l'ulteriore documentazione richiestale.
In diritto, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, il difetto di prova scritta,
l'infondatezza della richiesta documentale avversaria in quanto inesistente era l'oggetto della pretesa azionata, l'illegittimità del petitum e conseguente illegittimità della richiesta documentale dal punto di vista della normativa in materia di privacy.
Chiedeva infine fissarsi udienza per la discussione e la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.5.2024 si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la mancata allegazione della notifica CP_1 dell'opposizione e del decreto ingiuntivo notificato. ONstava, inoltre, la ricostruzione del fatto svolta dall'opponente, nonché l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale e confermava le richieste già svolte in sede monitoria.
7 Chiedeva quindi, in via preliminare, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via principale di merito, accertarsi l'obbligo di di consegnare copia della Pt_1 documentazione contrattuale e contabile richiesta, con condanna di quest'ultima a pagare ex art. 614 bis c.p.c. la somma giornaliera di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dal 15.2.2024. In via subordinata di merito, nell'ipotesi di mancata applicazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c., chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata consegna. Chiedeva infine venisse valutata l'eventuale responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte, il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti al 21.5.2024 per la sola discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. svolta dall'opponente, all'esito della quale si riservava.
Con ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.6.2024 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto “limitatamente ai documenti contrattuali anteriori al 2010”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.6.2024 veniva differita al 15.10.2024 la prima udienza di comparizione parti, con decorrenza da tale data dei termini a ritroso di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A tale udienza il Giudice rinviava al 26.6.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di una memoria conclusiva e poi, con ordinanza del 27.6.2025, si riserva il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente
In via preliminare, l'opponente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale per essere competente il Tribunale di Verona e di conseguenza dichiararsi la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un ufficio giudiziario territorialmente incompetente.
8 Affermava l'opponente che il giudice competente per la presente controversia doveva essere individuato ai sensi degli artt. 19 e 637 c.p.c. in forza dei quali il foro generale delle persone giuridiche coincideva con il luogo ove queste avevano sede ed, avendo essa sede a
Verona, riteneva che il ricorso monitorio doveva pertanto essere presentato avanti il
Tribunale di Verona. E ciò tanto più se considerato che ai sensi dell'art. 1182 c.c., ai fini dell'individuazione del foro competente, andava tenuto conto della natura della prestazione
(nel caso di specie, di consegna) o in ogni caso il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione era sorta.
L'eccezione è infondata.
Com'è noto la competenza territoriale per l'emissione di un decreto ingiuntivo segue le regole generali del codice di procedura civile (cfr. primo comma dell'art. 637 c.p.c.: “Per
l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”), con alcune specificità per i crediti di natura pecuniaria. Se dunque, in linea generale, è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del debitore o della sua sede legale se si tratta di una società
(“foro generale”), tuttavia, per i crediti relativi ad obbligazioni esiste un “foro facoltativo” in base al quale è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta
(“forum obligationis”, che nel caso di specie è Vicenza avendo ivi sede AIM Energy s.r.l. con cui aveva originariamente concluso il contratto) o deve essere eseguita Controparte_2
(“forum solutionis”).
Inoltre, nei casi, come il presente, in cui una delle parti in causa è un consumatore, la competenza territoriale è inderogabile e spetta al giudice del suo luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso, che, nel caso di specie, risulta essere l'intestato
Tribunale, risiedendo la convenuta opposta in Bolzano Vicentino (VI).
Sulle eccezioni svolte in via pregiudiziale e di rito dall'opposta
Le eccezioni svolte in via pregiudiziale e di rito dall'opposta sono tutte infondate.
9 Quanto alla prima che vorrebbe “1) Accertarsi e dichiararsi che Parte_1 ometteva di allegare l'effettiva notifica dell'Atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo” va rigettata poiché l'opponente, mediante il deposito del documento
“pdf9047210482286771261.pdf.p7m” nel proprio fascicolo telematico ha rispettato il disposto di cui dell'art. 165 c.p.c. sulla costituzione dell'attore, nonché della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 sulle notificazioni degli atti da parte degli avvocati, allegando tra il resto anche le ricevute attestanti l'avvenuta notifica all'opposta.
Non si ravvisa quindi alcuna nullità della notificazione dell'opposizione e si osserva peraltro che con la propria costituzione l'opposta avrebbe comunque sanato la dedotta nullità per raggiungimento dello scopo a cui l'atto era diretto ai sensi dell'art. 156, comma
3, c.p.c.
Parimenti va rigettata anche la successiva eccezione “2) Accertarsi e dichiararsi la nullità
e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della presente procedura di opposizione a
Decreto ingiuntivo” che alla prima risulta direttamente collegata.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione “3) Accertarsi e dichiararsi che tutto quanto dedotto ed allegato per , in sede di Comparsa di costituzione e risposta ed in CP_1 sede di tre Memorie ex art. 171 ter c.p.c., è incontestato ex art. 115 c.p.c.” posto che, applicandosi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. non alle mere difese, ma solo ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, si ritiene che con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'opposta abbia provveduto a contestare in modo specifico i fatti sui quali si è fondata la pretesa monitoria dell'opponente per cui nel caso di specie non può trovare applicazione tale principio.
Infondate risultano pure le eccezioni “4) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 20 maggio 2024, da nel fascicolo Parte_1
Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24” e “5) Dichiararsi inutilizzabile il contenuto dei depositi telematici effettuati, in data 9 aprile 2025, da nel Parte_1 fascicolo Tribunale di Vicenza R.G. 1375/24”: la quarta è relativa ai depositi telematici con cui l'opposta ha dimesso in causa le ricevute di notificazione dell'atto di citazione ed il
10 titolo opposto in formato “.eml” riguardo cui non sussistono particolari preclusioni temporali, non ravvisandosi peraltro alcuna lesione del contraddittorio;
la quinta è invece relativa al deposito telematico della documentazione già inviata all'opponente in data
28.06.2024 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.06.2024 per cui non si ravvede alcun profilo di inammissibilità risultando appunto tale deposito eseguito per dare adempimento ad un ordine di questo Giudice.
Sulle domande svolte nel merito dall'opponente e dell'opposta
In via principale nel merito l'opponente ha chiesto: “-Revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 216/2024 R.G. 579/2024 per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte da CP_1 nei confronti di in quanto infondate e dichiarare che nulla è Parte_1 dovuto da parte di in favore di per i motivi esposti Parte_1 CP_1 in narrativa”; mentre l'opposta, previa richiesta preliminare di revoca dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. e di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha così concluso: “1) Accertarsi e dichiararsi che è obbligata a consegnare a : a) Parte_1 CP_1 copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703); b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via Saviabona 32 (cod. cliente n.
10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023; 2) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di
rispetto alla consegna di quanto ingiunto dal D.I. n. 216/2024 Parte_1 del Tribunale di Vicenza R.G. 579/24 3) Condannarsi a Parte_1 consegnare a : a) copia del contratto e di tutta l'ulteriore documentazione CP_1 contrattuale, dall'inizio del rapporto contrattuale sino alla voltura/cessazione compresi, relativa all'utenza gas P.D.R. , sita in LO ON TO (VI) Via PartitaIVA_2
11 Saviabona 32 (cod. cliente n. 10358703); b) copia di tutta la documentazione contabile, relativa all'utenza gas P.D.R. 03670000105606, sita in LO ON TO (VI) Via
Saviabona 32 (cod. cliente n. 10358703), risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14 luglio 2023; 4) Respingersi le domande di nei confronti di poiché infondate sia Parte_1 CP_1 nella ricostruzione di fatto che nei motivi di diritto”.
Ebbene, l'opposizione proposta da è solo parzialmente fondata e va accolta per Pt_1 quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le domande svolte dall'opposta (ed ab origine la di essa pretesa monitoria) non risultano tuttavia destituite di fondamento e - seppur parzialmente - vanno quindi accolte per i seguenti motivi.
Se infatti è vero che non sussiste un obbligo specifico (che risalga sino all'origine del rapporto) di conservazione della documentazione contrattuale a carico dei gestori dei servizi energetici, è anche vero che la forma scritta del rapporto contrattuale tra il gestore del servizio e l'utente, ed il conseguente obbligo per il primo di consegna della documentazione contrattuale richiesta dal secondo, può farsi risalire - come correttamente dedotto anche dall'opposta - alla delibera n. 126/2004 di approvazione da parte Pt_2 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (oggi ARERA, Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambienti) del “Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali” allegato alla delibera stessa di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A) ed entrato in vigore l'1.11.2004.
In particolare, all'art. 12 del Codice, rubricato “Consegna del contratto e diritto di ripensamento”, viene stabilito che: “12.1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento
l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma scritta e su supporto durevole una copia integrale del contratto unitamente alla nota informativa per il cliente finale di cui alla Scheda 1 annessa al presente Codice di condotta commerciale, di cui costituisce parte
12 integrante e sostanziale, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto;
12.2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente una copia integrale del contratto, informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico
[...]”.
Deve pertanto essere fatto ordine all'opponente di consegnare all'opposta tutta la documentazione contrattuale relativa all'utenza gas P.D.R. , sita in PartitaIVA_2
LO ON TO (VI), Via Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, a far data dall'1.11.2004 sino alla voltura e/o cessazione del rapporto comprese;
con la ribadita precisazione che, non rilevandosi particolari ed oggettive ragioni di tutela della riservatezza del terzo, l'opponente, nel consegnare (se non l'ha già fatto dando esecuzione alle disposizioni di cui all'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.6.2024 come parrebbe apparire dalla nota di deposito del 10.3.2025) l'ultima voltura del contratto, provveda ad oscurare il nominativo del nuovo cliente.
Quanto invece alla richiesta dell'opposta di consegna di tutta la documentazione contabile relativa all'utenza in parola, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
2220 e 1375 c.c., va confermato quanto già statuito nel decreto ingiuntivo opposto e dunque ordinato all'opponente (sempre qualora non l'avesse già fatto in esecuzione del disposto di cui all'ordinanza ex art. 649 citata) di consegnare all'opposta copia di tutta la documentazione contabile risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14.7.2023.
Sulla domanda svolta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dall'opposta
L'opposta ha chiesto la condanna di al pagamento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di Pt_1
€ 250,00 al giorno a far data dal 15.2.2024 (emissione del decreto ingiuntivo) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta.
La domanda risulta destituita di fondamento.
13 Innanzitutto, non può non rilevarsi come la misura della somma richiesta risulti quantomeno sproporzionata rispetto alla natura della prestazione (di consegna documentale) richiesta alla controparte.
Si osserva inoltre come, seppur il decreto ingiuntivo fosse dotato di immediata esecutività,
abbia legittimamente e ancor prima tempestivamente esercitato il proprio diritto a Pt_1 proporvi opposizione formulando sin da subito istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e come abbia dato altrettanto tempestivamente esecuzione al disposto del titolo monitorio, con i limiti di cui all'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 19.6.2024, già il 28.6 successivo.
Si ritiene pertanto non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ad una tale misura di coercizione indiretta.
Sulla domanda svolta in via subordinata e di merito dall'opposta
In via subordinata e di merito, nell'ipotesi di mancata applicazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c., l'opposta ha chiesto condannarsi al pagamento di € 20.000,00, a Pt_1 titolo di risarcimento del danno per mancata consegna.
Tale domanda risulta del tutto sfornita di fondamento, oltre che di qualsivoglia forma di motivazione e prova, come pure la misura del risarcimento richiesto risulta del tutto ingiustificata.
Deve pertanto andare incontro al rigetto più pieno.
Sulle domande ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti
Entrambe le parti chiedono la condanna dell'avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si ravvedono, tuttavia, né nella condotta dell'opponente né in quella dell'opposta i presupposti necessari alla statuizione di una simile responsabilità aggravata, ragion per cui entrambe le domande vanno rigettate.
Conclusioni e spese
14 Si è visto sopra come l'opposizione proposta da risulti fondata solo in relazione Pt_1 all'estensione temporale del suo obbligo di consegna documentale - che ha invero per lungo tempo eluso, costringendo l'opposta prima all'azione monitoria e poi alla difesa in questo giudizio - che con la presente decisione si è limitato a far data dall'1.11.2004 sino alla voltura e/o cessazione del rapporto.
Se dunque l'opposizione va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, la pretesa monitoria coltivata della risulta sostanzialmente fondata, come pure CP_1 dunque devono ritenersi le domande svolte nel merito del presente giudizio da quest'ultima, con esclusione di quelle formulate ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
In considerazione di tale esito e visto anche l'integrale rigetto delle domande svolte in via preliminare e/o pregiudiziale da entrambe le parti, si ritiene vi siano le condizioni per una parziale compensazione delle spese tra le parti, con condanna dell'opponente a rifondere l'opposta della metà delle spese di lite.
Dette spese vengono liquidate, come in dispositivo, in riferimento al valore della causa e alla sua complessità.
Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
anche per la fase decisoria, attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., il compenso viene stabilito in misura inferiore alla media tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2024 del 15.2.2024 (R.G. n. 579/2024) del Tribunale di Vicenza;
2) ordina a i consegnare a : Parte_1 CP_1
15 a) copia di tutta la documentazione contrattuale relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI), Via Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, a far data dall'1.11.2004 sino alla voltura/cessazione comprese;
b) copia di tutta la documentazione contabile relativa all'utenza gas P.D.R.
03670000105606, sita in LO ON TO (VI), Via Saviabona n. 32, codice cliente n. 10358703, risalente fino ai dieci anni antecedenti alla data della ricezione della prima richiesta di consegna del 14.7.2023;
3) rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti;
4) condanna previa parziale compensazione tra le parti Parte_1 della quota di metà, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa, CP_1 liquidate, per l'intero, in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Morsiani
16