Art. 4. Navi estere non equiparate alle nazionali
Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.
Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.
Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo 1.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.
Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.