Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 giugno 2025 |
Commentari • 21
- 1. Corte di giustizia UE, ottava sezione, sentenza 20 novembre 2025https://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/07/2026, n. 12313Provvedimento: Pubblicato il 06/07/2026 N. 12313/2026 REG.PROV.COLL. N. 09619/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9619 del 2025, proposto da IC NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Petito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, …Leggi di più...
- soccorso istruttorio·
- art. 45 TFUE·
- art. 14 Direttiva 2005/36/CE·
- art. 11 Direttiva 2005/36/CE·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 21-octies l. 241/1990·
- riconoscimento titoli esteri·
- libera circolazione lavoratori·
- art. 49 TFUE·
- accordi UE-Svizzera·
- art. 10-bis l. 241/1990·
- fiducia reciproca tra Stati·
- direttiva 2005/36/CE·
- Convenzione di Lisbona
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.
- Art. 2. 1. ((La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia)) .
- Art. 3. 1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, ((gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),)) le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.