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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2980/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1750/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 02.07.2024, ed inviato il 18.11.2024 a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il signor Ricorrente_1 (c. fisc. CF_1) rappresentato e difeso Difensore_1 presso il cui studio, sito in Arnesano (LE) alla Indirizzo_1 eleggeva domicilio, impugnava l'Avviso di intimazione n. 05920249006404716000 notificato il 27/06/2024 relativo a cartelle derivanti da crediti di ENTI dell'ambito territoriale di Lecce. (Nell'atto introduttivo di causa compare anche copia dell'Avviso di intimazione n. 02420249004057627000 notificato il 27/06/2024 relativo a cartelle derivanti da crediti di ENTI dell'ambito territoriale di Brindisi)
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione de credito azionato;
2) nullità della cartella per mancata specificazione del dettaglio crediti. difetto di motivazione.
3) nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 dpr 600/73.
4) nullità per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
5) sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate;
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del legale costituito.
Si costituiva, il 21.11.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
In via preliminare ed assorbente, va rilevata l'intervenuta decadenza del Ricorrente ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. n. 546/92 in quanto il medesimo, non ha provveduto, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita l'originale del ricorso.
Il ricorso va rigettato.
La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2980/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006404716000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1750/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 02.07.2024, ed inviato il 18.11.2024 a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il signor Ricorrente_1 (c. fisc. CF_1) rappresentato e difeso Difensore_1 presso il cui studio, sito in Arnesano (LE) alla Indirizzo_1 eleggeva domicilio, impugnava l'Avviso di intimazione n. 05920249006404716000 notificato il 27/06/2024 relativo a cartelle derivanti da crediti di ENTI dell'ambito territoriale di Lecce. (Nell'atto introduttivo di causa compare anche copia dell'Avviso di intimazione n. 02420249004057627000 notificato il 27/06/2024 relativo a cartelle derivanti da crediti di ENTI dell'ambito territoriale di Brindisi)
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione de credito azionato;
2) nullità della cartella per mancata specificazione del dettaglio crediti. difetto di motivazione.
3) nullità derivata della cartella di pagamento per violazione dell'art. 42 dpr 600/73.
4) nullità per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
5) sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate;
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del legale costituito.
Si costituiva, il 21.11.2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
In via preliminare ed assorbente, va rilevata l'intervenuta decadenza del Ricorrente ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. n. 546/92 in quanto il medesimo, non ha provveduto, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a depositare nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita l'originale del ricorso.
Il ricorso va rigettato.
La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.