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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1033/2024, avente ad oggetto Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), promossa da:
con sede in Milano Via Ruggero Boscovich n. 61, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto in Via S.
Giovanni n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Correnti, C.F. C.F._1
ATTORE
CONTRO
) con sede in Termini Imerese via Luigi Sturzo, 8 in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, Via Messina, 3, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Badagliacca, C.F. C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23/9/2024 la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 186/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento infavore della Controparte_1 della somma di € 305.303,95, oltre interessi e spese. Deduceva, in particolare, la nullità del
[...] titolo monitorio per assenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c., la mancata prova del credito ingiunto e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa azionata, stante l'inadempimento della controparte in ragione della mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'avversa domanda, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte. Con comparsa di costituzione e risposta del 7/1/2025 si costituiva la la quale Controparte_2 contestava le avverse difese e gli specifici punti riportati nell'atto di citazione e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conferma del titolo monitorio e la condanna della controparte al pagamento della somma di “€ 37.156,97 (euro trentasettemilacentocinquantasei/97) corrispondente al 3% sul totale dei lavori eseguiti dall'odierna opposta e ciò a seguito dell'emissione, in data
30.08.2024 del certificato di regolare esecuzione dei lavori dei cantieri di via Lo Greco 24 e 26”
(pag. 10), con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 27/3/2025 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del titolo monitorio opposto, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza dell'8/7/2025 per la decisione. Alla detta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La causa va definita per l'assorbente ragione in rito di seguito esposta.
Si osserva, in particolare, che con nota del 7/11/2025 parte attrice ha depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio, riferita segnatamente alla e alla Parte_1 [...]
(cfr. intestazione dell'atto) e sottoscritta digitalmente dall'avv. Correnti, difensore di CP_1 parte attrice, e dall'avv. Badagliacca, difensore di parte opposta.
I due predetti difensori, in particolare, hanno dato atto della sottoscrizione di apposita transazione tra le parti processuali e hanno, pertanto, dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto la rimessione della causa sul ruolo.
Ritiene questo decidente che la chiesta rimessione non sia necessaria, nulla ostando alla rilevazione alla dichiarazione dell'estinzione del processo, sebbene la rinuncia de qua sia stata depositata nel fascicolo successivamente allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..
Giova, infatti, osservare che dall'esame delle procure alle liti allegate agli atti introduttivi di ciascuna parte risulta che entrambi i predetti difensori sono titolari della procura speciale ex art. 306, co. 2, c.p.c., ivi facendosi espresso richiamo al potere del difensore di “transigere, conciliare
[…] rinunciare agli atti del giudizio” (cfr. procura rilasciata all'avv. Correnti) e di “conciliare e transigere la lite con rinuncia all'azione” (cfr. procura rilasciata all'avv. Badagliacca). Ciò, in particolare, in adesione al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “La procura alle liti, contenente il conferimento di poteri di disposizione del diritto, come quelli di "conciliare e transigere", ed apposta a margine dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio, deve considerarsi comprensiva, anche se non menzionato espressamente, del potere di rinuncia (nella specie agli atti di impugnazione); infatti, in base al principio di conservazione dell'atto, di cui all'art. 1367 c.c., deve riconoscersi il carattere di procura speciale ex art. 306 comma 2 c.p.c. anche alla procura redatta in termini generici, ma in rapporto di materiale congiunzione con il documento in vista del quale è avvenuto il conferimento medesimo” (Cass. civ., sez. lav., 27/01/1998, n. 801).
La dichiarazione congiunta vale come rinuncia e corrispondente e reciproca accettazione e fonda, pertanto, la presente statuizione di estinzione del processo, agli effetti dell'art. 306 c.p.c.. Non occorre, poi, la rimessione sul ruolo, atteso che la causa estintiva si è già verificata, sicché la prosecuzione del giudizio avrebbe il mero scopo di prenderne atto e, dunque, di assumere una decisione corrispondente a quella presente, ovvero dichiarativa dell'estinzione del processo.
Ai sensi, poi, dell'art. 310, u.c., c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate e, pertanto, a tale conclusione può senz'altro pervenirsi mediante una statuizione di compensazione delle spese di lite.
A quanto finora esposto, poi, si aggiunga che in ogni caso la convergente dichiarazione di rinuncia e la congiunta rappresentazione della transazione della lite integrano senz'altro la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/02/2003, n. 1950), sicché anche sotto tale profilo non occorre procedere alla chiesta rimessione della causa sul ruolo, in quanto destinata unicamente a prendere atto della invero già rappresentata ed avvenuta transazione della lite e, conseguentemente, all'adozione di una statuizione di estinzione del processo (quale quella presente) per cessata materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: cfr. Cass. civ., sez. I, 26/05/1999, n. 5097; cfr. Trib. Napoli, 12/09/2022, n. 7964), non avendo le parti richiesto (né, a monte, interesse ad ottenere) un pronunciamento nel merito delle domande e delle eccezioni reciprocamente proposte (né, in ogni caso, avendo esse altrimenti motivato la richiesta di rimessione in parola).
Il processo va, dunque, dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1033/2024, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara l'estinzione del processo.
Compensa le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1033/2024, avente ad oggetto Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), promossa da:
con sede in Milano Via Ruggero Boscovich n. 61, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto in Via S.
Giovanni n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Correnti, C.F. C.F._1
ATTORE
CONTRO
) con sede in Termini Imerese via Luigi Sturzo, 8 in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, Via Messina, 3, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Badagliacca, C.F. C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23/9/2024 la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 186/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento infavore della Controparte_1 della somma di € 305.303,95, oltre interessi e spese. Deduceva, in particolare, la nullità del
[...] titolo monitorio per assenza della prova scritta ex art. 634 c.p.c., la mancata prova del credito ingiunto e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa azionata, stante l'inadempimento della controparte in ragione della mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'avversa domanda, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte. Con comparsa di costituzione e risposta del 7/1/2025 si costituiva la la quale Controparte_2 contestava le avverse difese e gli specifici punti riportati nell'atto di citazione e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con conferma del titolo monitorio e la condanna della controparte al pagamento della somma di “€ 37.156,97 (euro trentasettemilacentocinquantasei/97) corrispondente al 3% sul totale dei lavori eseguiti dall'odierna opposta e ciò a seguito dell'emissione, in data
30.08.2024 del certificato di regolare esecuzione dei lavori dei cantieri di via Lo Greco 24 e 26”
(pag. 10), con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 27/3/2025 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del titolo monitorio opposto, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza dell'8/7/2025 per la decisione. Alla detta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La causa va definita per l'assorbente ragione in rito di seguito esposta.
Si osserva, in particolare, che con nota del 7/11/2025 parte attrice ha depositato dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti del giudizio, riferita segnatamente alla e alla Parte_1 [...]
(cfr. intestazione dell'atto) e sottoscritta digitalmente dall'avv. Correnti, difensore di CP_1 parte attrice, e dall'avv. Badagliacca, difensore di parte opposta.
I due predetti difensori, in particolare, hanno dato atto della sottoscrizione di apposita transazione tra le parti processuali e hanno, pertanto, dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto la rimessione della causa sul ruolo.
Ritiene questo decidente che la chiesta rimessione non sia necessaria, nulla ostando alla rilevazione alla dichiarazione dell'estinzione del processo, sebbene la rinuncia de qua sia stata depositata nel fascicolo successivamente allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..
Giova, infatti, osservare che dall'esame delle procure alle liti allegate agli atti introduttivi di ciascuna parte risulta che entrambi i predetti difensori sono titolari della procura speciale ex art. 306, co. 2, c.p.c., ivi facendosi espresso richiamo al potere del difensore di “transigere, conciliare
[…] rinunciare agli atti del giudizio” (cfr. procura rilasciata all'avv. Correnti) e di “conciliare e transigere la lite con rinuncia all'azione” (cfr. procura rilasciata all'avv. Badagliacca). Ciò, in particolare, in adesione al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “La procura alle liti, contenente il conferimento di poteri di disposizione del diritto, come quelli di "conciliare e transigere", ed apposta a margine dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio, deve considerarsi comprensiva, anche se non menzionato espressamente, del potere di rinuncia (nella specie agli atti di impugnazione); infatti, in base al principio di conservazione dell'atto, di cui all'art. 1367 c.c., deve riconoscersi il carattere di procura speciale ex art. 306 comma 2 c.p.c. anche alla procura redatta in termini generici, ma in rapporto di materiale congiunzione con il documento in vista del quale è avvenuto il conferimento medesimo” (Cass. civ., sez. lav., 27/01/1998, n. 801).
La dichiarazione congiunta vale come rinuncia e corrispondente e reciproca accettazione e fonda, pertanto, la presente statuizione di estinzione del processo, agli effetti dell'art. 306 c.p.c.. Non occorre, poi, la rimessione sul ruolo, atteso che la causa estintiva si è già verificata, sicché la prosecuzione del giudizio avrebbe il mero scopo di prenderne atto e, dunque, di assumere una decisione corrispondente a quella presente, ovvero dichiarativa dell'estinzione del processo.
Ai sensi, poi, dell'art. 310, u.c., c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate e, pertanto, a tale conclusione può senz'altro pervenirsi mediante una statuizione di compensazione delle spese di lite.
A quanto finora esposto, poi, si aggiunga che in ogni caso la convergente dichiarazione di rinuncia e la congiunta rappresentazione della transazione della lite integrano senz'altro la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/02/2003, n. 1950), sicché anche sotto tale profilo non occorre procedere alla chiesta rimessione della causa sul ruolo, in quanto destinata unicamente a prendere atto della invero già rappresentata ed avvenuta transazione della lite e, conseguentemente, all'adozione di una statuizione di estinzione del processo (quale quella presente) per cessata materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: cfr. Cass. civ., sez. I, 26/05/1999, n. 5097; cfr. Trib. Napoli, 12/09/2022, n. 7964), non avendo le parti richiesto (né, a monte, interesse ad ottenere) un pronunciamento nel merito delle domande e delle eccezioni reciprocamente proposte (né, in ogni caso, avendo esse altrimenti motivato la richiesta di rimessione in parola).
Il processo va, dunque, dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1033/2024, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara l'estinzione del processo.
Compensa le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/11/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano