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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7155 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37015 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. e P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 P.IV_2 rappresentante pro-tempore, con sede legale in EL AM (MI), Via G. Bizet, 13/15, elettivamente domiciliata in Monza, Via Mosè Bianchi, 14, presso lo studio dell'Avv. Davide
Valsecchi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. P.IV ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 P.IV_3 difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo Carlo
Orlando e dall'Avv. Lucio Mazzotti, presso il cui studio in Milano, alla via U. Visconti di Modrone
n. 7, ha eletto domicilio;
CONVENUTO
E
C. F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IV_4 con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via Roma n. 7, contumace;
CONVENUTA
E NONCHE'
(C.F. – P.IV ), Controparte_3 P.IV_5 P.IV_6 Controparte_4
, con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni appalto.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con breve riferimento allo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2023, conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi questo Tribunale, la società e l'Arch. per Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale: confermata la responsabilità dei convenuti, in via solidale tra loro, con riferimento ai difetti, vizi, difformità, carenze di cui alle opere di ristrutturazione compiute dalla ditta appaltatrice nell'immobile di Controparte_2
sito in EL AM (MI), Via G. Bizet, nn. 13/15, D.L. Arch. Pt_1 Controparte_1 come risultanti dalla CTU di cui al procedimento di ATP sub doc. 29; - condannare CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'Arch. in via
[...] Controparte_1 solidale tra loro, a rifondere a la somma di Euro 48.000,00 come quantificata in sede di Pt_1
ATP o quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali, corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi e delle difformità accertate, ovvero, in subordine, dovute a titolo di proporzionale riduzione del prezzo dell'appalto, e, in ogni caso, quale risarcimento del danno per ogni diverso e altro titolo che verrà ravvisato;
- condannare, altresì,
l'Arch. alla rifusione in favore di dei compensi da questa Controparte_1 Pt_1 corrispostigli quale D.L. (come da docc. 15, 16, 17, 18, 19, 20), tenuto conto della sua contestata prestazione professionale e del suo inesatto adempimento, come risultante all'esito dell'ATP; - condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al rimborso di favore di di quanto dalla Pt_1 stessa corrisposto al CTU (Euro 2.815,00 oltre IV ed oneri contributivi), al proprio CT (Euro
2.500,00 oltre accessori di legge) ed allo scrivente legale (Euro 8.297,25, oltre accessori di legge) per il procedimento di ATP, come da docc. 30, 31 e 32; - con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Deduceva l'attrice, in particolare, di avere stipulato, in data 21.05.2021, con la società CP_2
un contratto d'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione della propria sede in EL
[...]
AM, via Bizet 13/15, per un corrispettivo complessivo di euro 134.200,00, con incarico di direttore dei lavori conferito all'arch. deduceva e documentava, inoltre, di avere Controparte_1 corrisposto, in favore dell'appaltatrice, quasi l'intero prezzo dell'appalto e di avere corrisposto al
D.L. l'importo complessivo di euro 3.840,80 a titolo di compensi professionali;
esponeva che i lavori eseguiti presentavano diversi vizi e difformità indicati nella relazione del c.t.p. ing. Controparte_5
La società attrice evidenziava, ancora, di avere depositato presso questo Tribunale, in data
23.02.2022, ricorso per procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. nei confronti delle odierne parti convenute, all'esito del quale veniva depositata relazione del nominato c.t.u., arch.
che riscontrava i vizi e difetti lamentati, indicando la stima dei costi di Persona_1 ripristino nella somma di € 48.000,00.
dunque, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale delle Parte_2 parti convenute nella produzione dei danni che le sarebbero stati arrecati a seguito di opere dirette dall'arch. ed eseguite da presso il proprio immobile, con la condanna CP_1 Controparte_2 delle stesse in solido al pagamento, in proprio favore, di Euro 48.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e al rimborso delle spese relative al procedimento di A.T.P., con condanna del convenuto arch. anche alla restituzione dei CP_1 compensi corrispostigli.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto arch. Controparte_1 eccependo la decadenza dell'azione ex art. 1667 cc. e contestando nel merito le domande proposte per assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al D.L.; pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, al contempo, chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di essere da essa manlevato e tenuto indenne da ogni Controparte_3 conseguenza pregiudizievole, con vittoria di compensi e spese, ivi incluso il contributo unificato versato per la chiamata in causa del terzo in sede di ATP e in questo giudizio.
Nessuno si costituiva, invece, per la convenuta nonostante la rituale notifica Controparte_2 della citazione. Autorizzata la chiamata del terzo e differita la prima udienza di comparizione, si costituiva la compagnia assicurativa , contestando le domande ex adverso formulate e formulando CP_3 le seguenti conclusioni “ Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art.
1227 c.c.; In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare
e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dell'arch. in Controparte_1 virtù delle polizze prodotte e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e svolta la prima udienza di comparizione, il
Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di A.T.P. n. 6795/2022 con successiva convocazione a chiarimenti del c.t.u.. All'esito, con ordinanza del 18.11.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 18.09.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; quindi, con ordinanza del 18.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel caso in esame è documentato che l'odierna attrice ebbe a commissionare a Controparte_2 con contratto di appalto sottoscritto il 21.05.2021, i lavori di ristrutturazione della propria sede di
EL AM, alla via Bizet 13/15 (v. doc. 4 attrice) ed è pacifico che le opere in questione sono state completate nell'ottobre 2021.
Parte attrice ha poi allegato la relazione tecnica di parte del 14.10.2021 a firma dell'ing. CP_5 contenenti la descrizione delle opere viziate nonché documentazione fotografica delle
[...] problematiche rilevate (v. doc. 21).
L'esistenza di tali vizi e criticità risulta confermata dalla relazione di CTU espletata a mezzo dell'arch. nel procedimento per ATP n. R.G. 6795/2022 e acquisita al presente giudizio. Persona_1
Il CTU, con valutazione fondata su esame della documentazione in atti e accurati rilievi sui luoghi di causa, ha avuto modo di accertare i vizi e difformità lamentati da parte attrice (con particolare riferimento alla pavimentazione e rivestimenti in gres, agli infissi e ai controsoffitti).
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU immuni da vizi logici e giuridici. In ordine ai citati vizi di natura prevalentemente esecutiva, come rilevato dal c.t.u., sussiste certamente la responsabilità di quale società appaltatrice dell'esecuzione delle Controparte_2 opere ristrutturazione dell'immobile di parte attrice.
Invero la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto, e ciò anche laddove siano ravvisabili vizi o omissioni nel progetto predisposto dal committente. In particolare, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e/o dal direttore dei lavori, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (v. Cass. 2011 n.19132, Cass. 12 luglio 2006 n.15782).
Nel caso in esame, la convenuta, restando contumace, non ha provato che i vizi rilevati non erano alla medesima imputabili né di avere operato quale "nudus minister".
Deve ritenersi, quindi, che la convenuta nell'esecuzione dei lavori, non ha Controparte_2 osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a realizzare i lavori che le erano stati commissionati a regola d'arte.
Ritiene il Tribunale che per i vizi in questione non può ritenersi responsabile anche l'arch. CP_1 quale direttore dei lavori.
[...]
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. svolta dal professionista convenuto.
Invero, nel caso in esame, non essendo stati dedotti e (comunque) non sussistendo i gravi vizi ex art. 1669 c.c., deve ritenersi che l'attrice ha fatto valere la responsabilità di tale convenuto per l'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale concluso con quest'ultimo.
Pertanto, in relazione a tale rapporto d'opera professionale non trovano applicazione le disposizioni sulla prescrizione e decadenza previste in tema di vizi dell'opera, posto che la disciplina speciale e rafforzata in materia di vizi nell'appalto ex artt. 1667/1668 c.c. trova applicazione solo nel contratto di appalto tra committente ed appaltatore e non può essere invocata dal primo nei confronti del direttore dei lavori (v. Cass. 2013, n. 28575)
Passando al merito, occorre premettere che la valutazione del corretto adempimento da parte del professionista deve essere condotta facendo applicazione dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare è orientamento consolidato che "in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi" (Cass. n. 10728 del 24/04/2008, conf.
Cass. n. 4366 del 27/02/2006; Cass. n. 15255 del 20/07/2005).
Ciò posto, deve ritenersi che i vizi riscontrati dal c.t.u. non appaiono addebitabili alla condotta negligente del professionista.
Non appare condivisibile quanto sostenuto dal c.t.u. in merito alla concorrente responsabilità del direttore dei lavori (nella ridottissima misura del 4,5 %) per insufficiente controllo sull'esecuzione dei lavori (mancando, peraltro, un progetto esecutivo e/o di dettaglio, non necessario per la tipologia di lavori in esame, come chiarito dal c.t.u all'udienza del 13.11.2024), sia perché, come detto, non esiste in capo al direttore dei lavori un obbligo di continuo di vigilanza e di presenza costante in cantiere, sia perché il convenuto ha prodotto corrispondenza con cui egli, nel corso del lavori, si era rapportato con la committente sull'andamento del cantiere (v. docc. 2-9-11 fascicolo di parte ATP;
docc. 13-14) e ha documentato, con i numerosi verbali di sopralluogo (v. doc. 8), che i vizi riscontrati dal c.t.u. erano state rilevati e segnalati all'impresa esecutrice delle opere con relative indicazioni per porvi rimedio.
Devono evidenziarsi, in particolare, il verbale del 29.6.2021 in cui il DL segnalava all'impresa che “i pannelli del controsoffitto danneggiati/ammalorati dovranno essere sostituiti”; - il verbale del
10.8.2021 in cui il DL segnalava “sono state riscontrati dei rigon-fiamenti del laminato in alcune zone del piano terra. Si richiede all'impresa la rifilatura aggiuntiva di alcuni listelli di laminato in corrispondenza delle pareti; è stato comunicato alla committente di non caricare eccessivamente sopra il laminato posato con attrezzature non da ufficio”; - il verbale del 31.8.2021, in cui il DL rilevava: “all'interno dei locali servizi al piano terra si riscontrano dei disallineamenti;
in merito alla piastrellatura occorrerà sostituire alcune piastrelle già segnalate all'impresa; si riscontra che il materiale utilizzato come stucco non è idoneo alla lavorazione prevista. Si richiede la rimo-zione”;
- il report inviato il 29.9.2021 dal DL alla committente e all'impresa con il quale l'architetto, allegate anche alcune “foto esplicative”, segnalava ancora di “sostituire le piastrelle nei locali bagno..., ripristinare stuccature e porzioni delle murature dove presenti imperfezioni evidenti...; sistemare le porzioni di parquet dove rimasti presenti rigonfiamenti importanti...; - il verbale del 1.10.2021 in cui il DL nelle annotazioni/prescrizioni indica all'impresa “la sostituzione di altre piastrelle come quelle già effettuate. Occorre sostituire alcuni coprigiunti. Occorre sostituire alcuni coprifili e regolare alcune porte. Occorre sostituire alcuni pannelli eccessivamente ammalorati e non idonei a seguito di verniciatura”; - la relazione del 7.12.2021 (sub doc. 10 del fascicolo di ATP) con cui l'architetto riepilogava alla committente la descrizione delle opere e delle criticità riscontrate. CP_1
Ebbene, la condotta del direttore dei lavori deve valutarsi alla stregua del parametro della diligentia quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura e al contenuto dell'incarico professionale assunto, nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è svolta;
per cui muovendo da tali considerazioni e dal rilievo che la prestazione del direttore dei lavori ha natura di obbligazione di mezzi, deve ritenersi che l'arch. abbia correttamente adempiuto CP_1 al proprio incarico professionale.
Il direttore dei lavori assume esclusivamente la rappresentanza tecnica per conto del committente (ex multis Cass. n. 7242 del 28/05/2001) e, in tale veste, è tenuto a monitorare costantemente l'andamento del cantiere, intervenendo ed indicando all'appaltatore gli opportuni ripristini, laddove verifichi anomalie, e tenendo contemporaneamente informato il committente dell'andamento del cantiere.
Qualora tuttavia – come nel caso in esame - l'impresa non ottemperi alle sue direttive, la decisione sulle iniziative da assumere anche ai sensi dell'art. 1662 co. 2 c.c. è rimessa esclusivamente al committente, non potendo certo il direttore sostituirsi agli esecutori materiali delle opere.
Da tali considerazioni discende che la domanda attorea va accolta solo nei confronti della convenuta vanno rigettate, invece, tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti Controparte_2 dell'arch. CP_1
Il rigetto delle domande nei confronti dello determina l'assorbimento della domanda di CP_1 garanzia da questi svolta nei riguardi della propria compagnia assicuratrice CP_3
Si ritiene poi condivisibile la quantificazione operata dal CTU per i costi di ripristino indicata in €
48.000,00; su tale importo, trattandosi di debito di valore, spetta poi la rivalutazione, con decorrenza dalla data del 10.10.2022 di deposito della relazione tecnica (dovendosi intendere la stima espressa dal CTU già attualizzata alla data dell'accertamento), oltre ad interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale, da calcolarsi sui singoli scaglioni da devalutare fino dalla data della domanda e via via rivalutati, sino al saldo (v. Cass. 2015 n. 18243).
Passando alle spese del giudizio, stante la soccombenza, la convenuta va Controparte_2 condannata a rifondere le spese del giudizio in favore di parte attrice;
le stesse si liquidano d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in relazione all'attività difensiva espletata e al valore della controversia. Ciò vale anche con riferimento alle spese sostenute dall'attrice nel procedimento di ATP n. 6795/2022 R.G, comprensive delle spese relative alla CTU, al c.t.p. e alle spese legali, in quanto tali costi costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 2005, n. 15672).
Tali ulteriori spese, tenuto conto della documentazione allegata dall'attrice (v. fatture e bonifici sub docc. 30-31), si liquidano in euro 3.000,00 per spese relative alla CTU dell'arch. euro Per_1
2.672,00 per spese di c.t.p ed euro 5.000,00 per spese legali.
Sempre in base alla soccombenza ex art. 91 c.p.c., l'attrice deve essere condannata a rifondere le spese processuali all'arch. nonché alla terza chiamata in quanto una volta CP_1 CP_3 rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, sia in virtù del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 2011, n. 23552) sia in ragione del consolidato principio secondo cui “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane
a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. 2012, n.7431). Tale principio trova un temperamento solo nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal chiamante sia manifestamente infondata, nel qual caso deve ritenersi che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (Cass.
2017, n. 10070). Nel caso in esame la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte del convenuto ai fini della domanda di garanzia non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata, CP_1 risultando in atti la polizza vigente al momento del sinistro (v. docc.
1-5 terza chiamata), su cui non vi sono dubbi circa l'operatività, e la tempestiva comunicazione da parte dell'assicurato delle richieste di risarcimento già al ricevimento del ricorso per ATP e più recentemente alla notifica dell'atto di citazione (v. doc.
5-7 fascicolo . CP_1
Se ne deve concludere, pertanto, che parte attrice va condannata a rifondere integralmente anche le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata, liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano –Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna Parte_2 la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di Controparte_2 risarcimento danni, dell'importo di euro € 48.000,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2) RIGETTA le domande avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto CP_1
;
[...]
3) DICHIARA assorbita la domanda di garanzia avanzata da nei Controparte_1 confronti di;
CP_3
4) ND la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.786,00, di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge nonché al pagamento delle spese sostenute da parte attrice in relazione al procedimento di ATP n. 6795/2022, ossia euro 3.000,00 per spese di CTU, euro 2.672,00 per spese di c.t.p ed euro 5.000,00 per spese legali;
5) ND parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto , Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.192,50, di cui euro 1.192,50 per spese vive ed euro 6.000,00 per competenze, oltre a spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) ND parte attrice alla rifusione, in favore della terza chiamata , CP_3 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 per competenze, oltre a spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 25 settembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale