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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.11.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7067/2025 R.G. cui è riunito 11052/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Pier Paolo
Parte_1
AR e dall'Avv. Florida Iervolino presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.5.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per l'assegno di assistenza personale e continuativa ex Art. 5
L.222/84, che non aveva avuto esito favorevole;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza personale e continuativa ex Art. 5 L.222/84. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che: “la paziente è affetta dalle seguenti infermità: Esiti di trapianto renale, alla visita peritale riferisce di aver subito 2 trapianti, il primo nel
2007, il II nel 2018, allo stato è in trattamento anti-rigetto dall'ecografia allegata agli atti si evince
[Loggia renale destra disabitata Rene sinistro atrofico. In fossa iliaca sinistra si apprezza rene trapiantato di aspetto globoso e di 13 cm di diam. Massimo corticale di normale spessore edesente da aree di ipocogenicità apprezzabili] Situs viscerum inversus Esiti di intervento chirurgico da emorragia da ulcera gastrica trattata chirurgicamente nel 2015, in follow-up Asportazione di ascesso al QSE della mammella dx in follow-up. All'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale, la paziente era in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita, come già descritto nella Bozza inviata;
pertanto, alla luce di quanto esposto, la Sig.
in considerazione dello stato di salute, della capacità di compiere gli atti quotidiani Parte_2 della vita, dell'autonomia nella deambulazione, dell'incidenza funzionale delle malattie accertate non ha i requisiti sanitari per la concessione dell'Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa” (cfr. perizia).
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché risultanti dall'esame obiettivo condotto dallo stesso.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quella oncologica, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale. Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.11.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7067/2025 R.G. cui è riunito 11052/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Pier Paolo
Parte_1
AR e dall'Avv. Florida Iervolino presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.5.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per l'assegno di assistenza personale e continuativa ex Art. 5
L.222/84, che non aveva avuto esito favorevole;
che aveva quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza personale e continuativa ex Art. 5 L.222/84. CP_ L si costituiva, e resisteva alla domanda come in memoria di costituzione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie le censure sono infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dalla ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare del giudice – che si sofferma a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio in parola con profondità di argomentazioni e con motivazioni più che esaustive – chiariscono che: “la paziente è affetta dalle seguenti infermità: Esiti di trapianto renale, alla visita peritale riferisce di aver subito 2 trapianti, il primo nel
2007, il II nel 2018, allo stato è in trattamento anti-rigetto dall'ecografia allegata agli atti si evince
[Loggia renale destra disabitata Rene sinistro atrofico. In fossa iliaca sinistra si apprezza rene trapiantato di aspetto globoso e di 13 cm di diam. Massimo corticale di normale spessore edesente da aree di ipocogenicità apprezzabili] Situs viscerum inversus Esiti di intervento chirurgico da emorragia da ulcera gastrica trattata chirurgicamente nel 2015, in follow-up Asportazione di ascesso al QSE della mammella dx in follow-up. All'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale, la paziente era in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita, come già descritto nella Bozza inviata;
pertanto, alla luce di quanto esposto, la Sig.
in considerazione dello stato di salute, della capacità di compiere gli atti quotidiani Parte_2 della vita, dell'autonomia nella deambulazione, dell'incidenza funzionale delle malattie accertate non ha i requisiti sanitari per la concessione dell'Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa” (cfr. perizia).
Su tali aspetti non può che assegnarsi prevalenza alle considerazioni di cui alla ctu piuttosto che alle deduzioni di segno contrario contenute in ricorso, trattandosi di circostanze cadute sotto la percezione sensoriale dell'ausiliare del giudice nel corso dell'esame obiettivo.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché risultanti dall'esame obiettivo condotto dallo stesso.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quella oncologica, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale. Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli