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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 4039 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 05.12.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in allegato all'atto Parte_1 introduttivo, dall'avv. Roberto Cerisano ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Latina, via Adua n.
33,
OPPONENTE
E
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Signore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia Via XXIV Maggio n. 8,
PARTE OPPOSTA
E
CORTE DI APPELLO DI ROMA (c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Ministro p.t., dom.to presso l'avvocatura dello Stato in Roma via Dei Portoghesi, rappresentato ex lege dalla medesima,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. Parte_1
05720230018309135000, con la quale, ad istanza dell' si Controparte_3 intimava il pagamento della somma complessiva di € 25.823,00, oltre diritti di notifica € 5,88 derivante dal recupero di somma dovuta alla Cassa deposito e prestiti – cassa ammende - atti giudiziari
2018.
A fondamento dell'opposizione deduceva il difetto di motivazione della cartella, non evincendosi da essa le motivazioni e la natura del credito.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 05720230018309135000 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, e onorari di giudizio”.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e di integrità del contraddittorio e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
Assumeva che la cartella risultava sufficientemente motivata e, comunque, conforme al modello legislativo.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - dichiarare la carenza di legittimazione Contr passiva dell' relativamente alle questioni inerenti i dati relativi al ruolo ed al merito del credito, di esclusiva competenza dell'Ente creditore Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Controparte_2
Corte di Appello di Roma, nei confronti dei quali si richiede disporsi l'integrazione del
[...] contraddittorio, anche ai sensi dell'art. 101 e ss. c.p.c. e art. 39 DLgs. n. 112/99, e, comunque, si richiede lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini dell'art. 163 c.p.c.; subordinatamente, - dichiarare l'infondatezza di ogni contestazione formale sollevata nei confronti della cartella conforme al suo modello legislativo;
- rigettare ogni domanda sollevata nei confronti dell'ADR, in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 06.02.2024, ravvisata l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, parte opponente veniva onerata dell'integrazione del contradditorio nei confronti del
– Corte d'Appello di Roma con il rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc e Controparte_2 veniva fissata per verifica l'udienza del 09.07.2024 ore 9,00.
Si costituiva anche il rilevando che la cartella di pagamento faceva Controparte_2
riferimento agli atti presupposti – ossia la diffida ed il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa – che erano stati regolarmente notificati all'opponente, per cui dovevano reputarsi da lui conosciuti (all. 1 ed all. 2).
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , disponendone l'estromissione, e respingere la domanda Controparte_2 formulata da parte opponente in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
Tanto detto, in via preliminare va osservato che l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017, Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Tanto detto, va innanzi tutto rilevato che Equitalia Giustizia è un Ente di riscossione e non impositore e che essendo la cartella stata azionata da , il contraddittore è Controparte_3 quest'ultima e l'ente impositore, ovvero la Corte di Appello di Roma rappresentata dal
[...]
. Controparte_2
Ciò premesso, occorre valutare l'eccezione spiegata in punto di legittimazione passiva dall'
[...]
costituito. CP_5
Come ha avuto modo di chiarire recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3870 del 2024,
“l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007
…sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)”.
Nel caso di specie, si contesta la cartella di pagamento e un vizio formale di essa, per cui vi è legittimazione passiva dell'ente.
Tanto detto, va rilevato che a sostegno dell'opposizione l'istante lamenta la nullità della cartella per assenza di motivazione. Deve osservarsi che essa, invece, contiene tutti i dati che consentono all'opponente di comprendere a quale titolo sia stata emessa e che è conforme al modello legale.
Diversamente da quanto dedotto dall'opponente, nella cartella in oggetto è puntualmente indicato l'Ente creditore ossia “Equitalia Giustizia S.p.A.”, con l'indirizzo della stessa e che essa era emessa in nome e per conto del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero
Crediti” ed è anche indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo con l'espressa indicazione che “le informazioni sotto riportate sono fornite da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti, Controparte_2
a cui si deve rivolgere per chiarimenti”.
Inoltre, va rilevato che la Corte di Cassazione, ha riconosciuto che la produzione dell'estratto di ruolo
(assieme alla relata di notifica) vale a individuare in maniera univoca gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa, affermando che “l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale;
tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore
(indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)".
D'altronde, l'opponente ha ricevuto regolare notifica degli atti presupposti – ossia la diffida ed il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. all. 1 ed all. 2 della comparsa di costituzione del ), con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto, era CP_2
perfettamente consapevole della natura e del titolo della pretesa.
Inoltre, l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale, è inammissibile, considerata, peraltro, l'avvenuta proposizione della presente opposizione. L'eccezione, peraltro, è inammissibile a fronte della regolare notifica degli atti presupposti, a seguito della quale la pretesa è divenuta definitiva per effetto della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Tanto detto, con riferimento all'asserita prescrizione del credito, si rappresenta che l'attuale giudizio
è stato instaurato dalla sig.ra come opposizione agli atti esecutivi con l'unico vizio Parte_1 del difetto di motivazione della cartella, per cui l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile.
Ad ogni modo deve rappresentarsi che l'eccezione, oltre che inammissibile, è infondata.
Trova, infatti, applicazione la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale.
L'attività di riscossione ha, infatti, subito la sospensione legislativa per effetto del DL n. 18/20, DL
n. 34/2020, DL n. 125/20 conv. con mod. da L. n. 159/20; DL n. 3/21; DL n. 7 del 30/01/2021; DL
n. 41/21, con conseguente proroga, per gli Enti, per la prosecuzione della riscossione, fino al 31/12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (combinato disposto degli artt. 68
DL 18/2020 e dell'art. 12 co. 2 DLgs. n. 159/15).
Nel caso di specie, quindi, tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio il 31.07.2017, quella di notifica della diffida il 16.04.2018 e quella di notifica della cartella esattoriale opposta, applicata la sospensione del termine di prescrizione indicata, l'eccezione è infondata.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse sono poste a carico dell'opponente. Viene esclusa la liquidazione della fase istruttoria per il , Controparte_2
visto che in relazione ad essa non ha posto in essere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, Controparte_3
€ 1.500,00 per la fase istruttoria e € 1.600,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a., nonché in favore del che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 Controparte_2 per la fase introduttiva, e € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a.,
Latina, 25.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino