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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1160/2023 r.g. proposta da
(cod. fisc. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casabona, alla via Luparella n. 68, presso lo studio dell'avv. Valentina Castiglione (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE-
Contro
(cod. fisc. ), in persona del Presidente, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE-
1 CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso come da ordinanza del 18.10.2025, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.2.- Si controverte di una domanda giudiziale avente ad oggetto la responsabilità ex artt. 2052 c.c.
I.3.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la , Controparte_1
esponendo: che in data 28.12.2022 alle ore 21,30 circa, in Strongoli, C.da Pizzuta,
SP 18, ella mentre circolava alla guida della sua autovettura AUDI Q7 tg.
DE971NL, assicurata da con direzione Crotone- Controparte_2
Casabona, a causa dell'attraversamento improvviso di cinghiali, andava a sbattere e urtava contro uno dei cinghiali che attraversavano la strada;
che l'auto dalla stessa guidata usciva dalla carreggiata e si capovolgeva, subendo ingenti danni;
che come passeggero viaggiava;
che ella e il Persona_1
passeggero erano portati dal P.S. dell'Ospedale di Crotone, ed ella subiva
“Trauma contusivo rachide cervico dorso lombare – contusione emitorace sx”; che in data 27.2.2023 era stata dichiarata guarita con postumi;
che il tentativo di soluzione bonaria non era andato a buon fine, né l'invito alla stipula della negoziazione assistita aveva sortito effetti;
che sulla strada non vi era alcuna segnaletica che indicasse il pericolo di attraversamento di animali selvatici;
che l'autovettura di sua proprietà, che all'epoca del sinistro aveva un valore
2 commerciale di mercato di € 12.900,00 prelevata da un carro attrezzi privato, era stata rottamata in quanto aveva subito ingenti danni;
che le spese vive ammontavano ad € 263,50 per il trasporto dell'auto e l'attestazione di cessazione di circolazione. Tanto premesso, chiedeva: di accertare la responsabilità ex art. 2052 c.c. della per il sinistro stradale per cui è causa;
per Controparte_1
l'effetto, la condanna della al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di € 5.000,00 per danni fisici, o della somma di giustizia,
e della somma di € 12.900,00 o di quella di giustizia per danni al mezzo, oltre al rimborso delle spese sostenute, per € 263,50.
I.4.- La non si costituiva e con ordinanza del Controparte_1
23.9.2024 ne era dichiarata la contumacia.
I.5.- Istruita la causa sulla scorta della produzione documentale in atti, della prova per testi e di c.t.u. tecnico modale e medico legale, la causa - sulle conclusioni della sola parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione in data 13.10.2025.
*******
II.- Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile la memoria di costituzione depositata dalla in data 27.10.2025, Controparte_1
ossia dopo la data (13.10.2025) nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
III.- Deve, in via altrettanto preliminare, precisarsi che, di recente, la
Corte di Cassazione ha puntualizzato il suo indirizzo in materia di danni causati dalla fauna selvatica, affermando che “"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,
3 sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”; “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio CP_1
promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”; “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1
che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cass., n. 7969 del 20.4.2020,
Cass., n. 8384 del 29.4.2020; Cass., n. 8385 del 29.4.2020; Cass., Ord. n. 13848 del
6.7.2020; Cass., ord. n. 20997 del 2.10.2020; Cass., ord. n. 18085 del 31.8.2020;
Cass., Ord. n. 18087 del 31.8.2020; Cass.,, Ord. n. 19101 del 15.9.2020; Cass., Ord.
4 n. 25466 del 12.11.2020; Cass., Ord. n. 3023 del 9.2.2021; Cass., Ord. n. 25280 dell'11.11.2020; Cass., 23.9.2022, n. 27931).
Ne deriva che la fattispecie in esame deve ritenersi regolata dalla previsione dell'art. 2052 c.c. e che legittimata passiva è la . Controparte_1
Deve inoltre premettersi ancora che la fattispecie di scontro tra veicolo e animale selvatico è regolata dagli artt. 2052 e 2054, co. 1, c.c., le quali norme rispettivamente tipizzano la responsabilità del proprietario di animale per i danni cagionati da quest'ultimo e quella del conducente (e del proprietario) del veicolo per i danni prodotti dalla circolazione stradale.
Con riguardo all'art. 2054, co. 1, c.c., considerati i tratti caratteristici della circolazione stradale e la conseguente esigenza di sicurezza e di tutela dei terzi in detta sensibile attività, il legislatore ha previsto la presunzione di responsabilità del conducente per i danni provocati alla guida del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione si estende al proprietario del veicolo ai sensi del terzo comma.
La presunzione di responsabilità sorge a carico del conducente solo allorquando sia stato accertato il nesso di causalità tra la condotta stradale del conducente e il danno prodotto;
in caso positivo, il conducente potrà fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida ovvero che il sinistro trova fondamento in una causa esterna alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile (Cass. n. 14064/2010).
Ebbene, in merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre condividere l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o
5 dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.” (Cass. n. 16550/2022; Cass. n.
17253/2024).
Pertanto, lo scontro tra fauna selvatica e veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza (si noti, sul punto, che all'utente della strada si impone un rafforzato livello di attenzione e prudenza, anche, appunto, nell'ipotesi di imprevisti provenienti da animali e/o cause esterne).
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme (causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale selvatico e del
6 conducente/proprietario del veicolo.
IV.- Nel merito, la domanda della ricorrente è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La ricorrente, in sostanza, chiede il risarcimento dei danni subiti alla sua persona ed all'autovettura a causa dell'improvviso passaggio sulla carreggiata che ella percorreva alla guida della sua auto di cinghiali, che non ha potuto evitare e contro i quali ha impattato. Invoca la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Dal canto suo, la non ha dato alcuna dimostrazione Controparte_1
in merito al caso fortuito o al fatto del terzo, che avrebbero consentito di andare esente da responsabilità. Non ha fornito infatti la prova liberatoria del caso fortuito, neanche cercando di dimostrare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili, in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
Ebbene, nella fattispecie, risultano provati i presupposti di cui all'art. 2052 c.c.
Risulta provato il fatto storico, come confermato dai testimoni escussi nell'istruttoria processuale.
Il teste il quale ha dichiarato di essere al momento Testimone_1
del sinistro a bordo di altro veicolo, con sua sorella, che percorreva il medesimo tratto di strada, in direzione opposta, da Casabona verso Crotone, e di aver visto due cinghiali, dei quali uno è scappato e l'altro è stato urtato dalla Audi
7 Q7, per poi scappare. Ha dichiarato di aver visto che l'Audi Q7 aveva fatto due capriole e poi era finita nella cunetta e che egli e sua sorella si erano fermati ed avevano cercato di aiutare la conducente, che conoscevano perché era una loro vicina di casa, la quale lamentava dolori al collo. Ha dichiarato di aver chiamato i familiari della , per farle avere i soccorsi. Ha confermato i danni al Pt_1
veicolo visionando le fotografie dello stesso. Ha precisato che ha aiutato la ricorrente ad uscire dall'auto tagliando la cintura di sicurezza che indossava con un coltello che egli aveva in auto. Ha infine precisato che nel tratto in cui è avvenuto il sinistro non c'era segnaletica sull'attraversamento di animali selvatici. Dichiarazioni dello stesso tenore sono state riferite anche dall'altro teste, , sorella del primo teste e presente al momento dei fatti in Testimone_2
quanto era accanto al fratello nella sua auto.
Alla luce della dinamica fattuale come indicata, si ritengono applicabili al caso di specie entrambe le presunzioni di responsabilità: ex art. 2052 c.c. in quanto la presenza del cinghiale nell'area di pertinenza stradale aveva causato l'impatto con il cinghiale;
ex art. 2054 c.c., in quanto la circolazione del veicolo condotto dalla ricorrente aveva causato l'impatto con il cinghiale.
Quanto ai presupposti di cui all'art. 2052 c.c., la responsabilità – come anticipato – può imputarsi in capo alla , che non costituendosi Controparte_1
non ha fornito alcuna prova liberatoria. Quanto ai presupposti di cui all'art. 2054 c.c., occorre accertare e dichiarare la responsabilità della ricorrente.
La prova liberatoria, non fornita dalla ricorrente, deve essere infatti supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui possa desumersi una guida attenta e prudente, che consenta al guidatore di eseguire manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni. Sul punto, la ricorrente
8 si è limitata a dichiarare che i cinghiali avevano improvvisamente attraversato la carreggiata;
la teste ha aggiunto che era buio (circostanza comunque Tes_1
desumibile dall'orario del sinistro) ed entrambi i testi hanno precisato che sulla strada non vi erano cartelli che indicassero l'attraversamento di animali.
considerato che
, all'esito dell'istruttoria, non si conosce il punto da cui sono sopraggiunti i cinghiali né il punto preciso di impatto, non è possibile vagliare l'idoneità della frenata quale manovra funzionale a evitare il danno. Le circostanze accertate (scarsa visibilità a causa del buio) sono, in verità, circostanze che hanno l'effetto di innalzare il livello di prudenza e di attenzione prescritto al guidatore, il quale è sempre chiamato ad adeguare la propria guida alla luce anche delle condizioni atmosferiche e di visibilità del momento.
L'accoglimento della tesi dell'attore avrebbe l'effetto distorto di assolvere il conducente da responsabilità ogniqualvolta vi siano condizioni difficili di guida (quali la guida sotto la pioggia), circostanze che invece, nell'odierno sistema della circolazione stradale, fondano l'obbligo del conducente di adottare una maggiore perizia e attenzione, a tutela della propria incolumità e di quella altrui.
Dunque, deve essere riconosciuto il concorso di responsabilità di ex art. 2054, co. 1, c.c. per non aver provato di aver fatto tutto il Parte_1
possibile per evitare il danno.
In conclusione, nessuna delle due parti ha superato la presunzione posta a proprio carico, sicché deve essere affermato il concorso delle due responsabilità ex artt. 2052 c.c. e 2054, co. 1 e 3, c.c.
Il sinistro per cui è causa deve essere imputato in pari quota a
(art. 2052 c.c.) e a (art. 2054, co. 1 e 3, c.c.). Controparte_1 Parte_1
Per l'effetto, considerato il paritario concorso di responsabilità della
9 ricorrente, il risarcimento dei danni subiti dovrà essere ridotto del 50%.
La quantificazione del danno patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della c.t.u., non contestata da parte ricorrente.
Il c.t.u., in seguito alle osservazioni del c.t.p., tenuto conto che il veicolo danneggiato non avrebbe potuto essere riparato, per antieconomicità, ha quantificato in € 14.150,00 il valore del mezzo ante sinistro.
Tenuto conto del concorso di colpa, il danno può essere risarcito nella misura del 50%, ossia in € 7.075,00.
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (Cass., Sez. Un., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Quanto ai danni subiti dalla ricorrente, il c.t.u. ha accertato che Pt_1
, all'esito del sinistro, ha riportato una “distorsione rachide cervico-
[...]
dorso-lombare”, compatibile con la dinamica del sinistro, subendo un danno quantificabile in 20 gg. di ITT e 35 di ITP al 50% ed un danno biologico del 2%.
Sulla base dei criteri di quantificazione delle tabelle delle c.d. lesioni micropermanenti, aggiornati con d.m. 18.7.2025, in G.U. Serie Generale n. 176 del 31.7.2025, alla danneggiata spetta un risarcimento pari ad € 1.928,73 per danno biologico ed € 2.106,75 per danno temporaneo, in totale € 4.035,48, che – ridotto del 50% - ammonta ad € 2.017,74.
Non può procedersi ad alcuna rivalutazione in quanto il danno è stato calcolato all'attualità.
Alla danneggiata spetta anche il rimborso nella misura del 50% delle spese vive sostenute, pari ad € 131,75, oltre interessi legali dalla data dei singoli
10 esborsi a quella di effettivo pagamento.
V.- Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, compensate nella misura del 50% per soccombenza parziale, la convenuta deve Controparte_1
essere condannata al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute ricorrente, liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022 secondo i valori medi, sulla scorta del valore della controversia, ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (cod. fisc. ), nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 18.9.1984, con ricorso depositato l'11.8.2023, nei confronti di
(cod. fisc. ), in persona del Presidente, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., contrariis rejectis, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara la responsabile dei danni cagionati a Controparte_1 Pt_1
ex art. 2052 c.c. ed applicato il concorso di colpa ex art. 2054 c.c.,
[...]
condanna al risarcimento in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
della somma di € 7.075,00 per i danni patrimoniali, oltre interessi come
[...]
indicati in parte motiva;
della somma di € 2.017,74 per i danni non patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento;
della somma di € 131,75, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi a quella di effettivo pagamento;
compensa le spese per il 50% e condanna alla Controparte_1
rifusione del restante 50% delle spese sostenute da parte ricorrente, che liquida
11 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Valentina Castiglione, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Crotone, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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