Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 10 febbraio
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6519/2015 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Pavia, giusta procura in atti;
-opponente-
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e , in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Doa
-opposto -
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2015, proponeva opposizione Parte_1
CP_ avverso l'avviso di addebito n. 5952015 002605034000, con cui l' gli ha richiesto il pagamento della somma di € 2.571,64 a titolo di contributi Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed
Associati, oltre somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, per l'anno 2014.
Rilevava di non aver mai presentato alcuna domanda di coltivatore diretto e che la richiesta delle somme sembrava dovuta in seguito alla cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei lavoratori agricoli e dalla conseguente iscrizione in quello dei coltivatori diretti della Provincia di
CP_ Messina, I Fascia, operata dall' giusta verbale di accertamento del 29 gennaio 2013, con cui era stato contestato il suo rapporto di lavoro subordinato con la ditta RP OS.
, con la qualifica di bracciante agricolo.
[...]
Deduceva la carenza di prove per qualificarlo come coltivatore diretto.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito n.
59520150002605034000, che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente non era tenuto a pagare la somma di € 2.571,64 a titolo di contributi Gestione Agricola – lavoratori Autonomi ed Associati per l'anno 2014 e che, per l'effetto, venisse annullato e revocato l'avviso di addebito opposto. In subordine, chiedeva che venissero dichiarati non dovuti gli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive, e comunque, quelle senza alcuna specificazione. Instava per le spese e i compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, chiedeva, preliminarmente la riunione del presente CP_1
procedimento con il Giudizio R.G. 5133/2014 e/o con il giudizio RG 5134/2014, pendenti tra le stesse CP_ parti ed aventi ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa azionata dall'
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Con provvedimento del 19 settembre 2019, veniva rigettata la richiesta di riunione, rilevata la diversità di oggetto dei procedimenti e veniva rimessa la causa dinanzi a questo decidente.
4.- All'udienza odierna, in esito alla discussione orale, la causa viene decisa.
5.- Parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520150002605034000 con
CP_ cui l' gli ha richiesto il pagamento della somma di € 2.571,64 a titolo di contributi a titolo di
Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati, emissione 2014/1.
Nel merito, ai fini della decisione, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento di questo
Tribunale, condiviso da questo decidente (Trib. Messina, sez. lav., sent. n. 975/2022).
Il procedimento può essere utilmente definito valutando come incontrovertibili le dichiarazioni spontanee rese dall'interessato e dalla titolare dell'azienda agricola agli ispettori in sede di primo accesso sui fondi oggetto di attività.
Essi hanno infatti riferito che: - RP OS- “Sono titolare di un'azienda agricola da oltre 10 anni…..Di tutto ciò che necessita in azienda si occupano i miei figli, in quanto sono invalida e non mi muovo più da casa da oltre 3 anni. I miei figli abitano in una casa adiacente alla mia e provvedono alle mie necessità quotidiane. Ciò che produciamo lo dividiamo in famiglia con i miei figli... I miei figli provvedono autonomamente al lavoro in azienda in quanto sono loro che la gestiscono poiché io da più di cinque anni non sono in grado di badare all'azienda. Preciso che possiedo un piccolo gregge di 60 ovicapirini. I miei figli e che sono presenti confermano Parte_1 Persona_1 interamente quanto da me dichiarato, sottoscrivendo il presente documento”; - Parte_1 (odierno ricorrente)- “sono il figlio della sig.ra RP OS. ..Mi occupo di cura dell'orto
[...] sito in c/da Porticella…il lavoro si svolge in modo totalmente autonomo, scelgo io quando e a che ora andare al lavoro e che tipo di lavoro effettuare.”.
Orbene, dalle dichiarazioni spontanee rese, le quali per la contestualità nelle quali sono state espresse e la genuinità del narrato, non hanno richiesto necessario alcun altro accertamento giudiziale per mezzo di testimoni, sono sconfessati tutti i caratteri principali del rapporto di lavoro subordinato, quali l'eterodeterminazione della prestazione, il vincolo di orario, il controllo del datore di lavoro. Lo stato di invalidità del presunto datore di lavoro (la madre), unito alla totale delega della gestione, in via autonoma, dei terreni e del pascolo, ai figli, nonché il rapporto di parentela, sono indici inconfutabili che il potere sull'attività agricola svolto dall' sia inquadrabile nelle Parte_1
caratteristiche del coltivatore diretto.
Ciò premesso nel merito, è altresì infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente riguardo all'impossibilità per l' di iscrivere al ruolo le somme relative ai contributi per le annualità CP_1 successive all'accertamento ispettivo, posto che, eliminata la presunzione di svoglimento di attività subordinata agricola, da quel momento in poi, eseguita l'iscrizione in altra gestione previdenziale, è
l'interessato a dover chiedere la cancellazione o a proporre il ricorso giudiziale (Cass., civ. sez. lav.,
12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno
2011 n. 14296).
Infine, non assume rilievo dirimente, anzi corrobora l'impossibilità di ricondurre il rapporto tra l' e la RP nell'alveo del lavoro subordinato, la circostanza che l'interessato fosse Parte_1
pensionato, posto che lo svolgimento in autonomia dell'attività di coltivazione del fondo e l'allevamento di bestiame è assolutamente compatibile con la quiescenza dal lavoro.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
CP_
- condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell' delle spese giudiziali, che liquida nella somma di € 1313,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Messina 10 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Rosa Bonanzinga