TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1760/2023 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Ricorso per la modifica delle condizioni assunte con il ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...], il [...] ( ), residente in Olbia, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Oggiano ( ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma nr. 61;
pagina 1 di 13 ricorrente contro
nato a [...], il [...] ( ), residente a [...]C.F._3
Priatu, Via Sebastiano Satta nr. 1, domiciliato in Milano, Viale Ungheria nr. 21/4, rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Natale ( ) e dall'Avv. Giuseppe Angotta C.F._4
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Tempio Pausania, C.F._5
Via San Marco nr. 20;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre
2025;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-disporre che il padre provveda al mantenimento delle minori con un versamento mensile, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di euro 500,00, rivalutabile istat, oltre spese straordinarie secondo il protocollo del CNF e assegno unico;
-disporre che quando le bambine raggiungeranno il padre a Milano il costo del biglietto di andata e ritorno sia totalmente a carico del
-disporre che il padre comunichi alla madre delle minori la sua residenza e, tempestivamente, CP_1
pagina 2 di 13 ogni cambio della stessa;
-ferme tutte le altre condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio N. 175/2019 resa dal Tribunale di Tempio Pausania in data 26/3/2019, mai impugnata. -in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Le minori verranno affidate congiuntamente ad entrambe i genitori (regime di affidamento, peraltro, in linea con il piano genitoriale depositato da parte ricorrente), non esistendo motivazioni che ne limitino la eguale posizione genitoriale, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, in ogni caso secondo il piano genitoriale depositato dal 2) Il potrà vedere e tenere con se le minori, CP_1 CP_1 compatibilmente con gli impegni delle stesse tutte le volte che si recherà in Sardegna, riaccompagnandole a casa alle 23:00 e dando almeno 48 ore di preavviso al genitore collocatario;
le visite avverranno in modo libero;
3) qualora il abbia possibilità di trascorrere in Sardegna CP_1 alcuni giorni consecutivi, previo preavviso di 48 ore al genitore collocatario, potrà trattenere con se' le figlie anche per il pernottamento nella abitazione di Priatu, sempre compatibilmente agli impegni scolastici delle minori, risultando tale abitazione idonea ad ospitarle;
4) Le bambine potranno trascorrere con il padre un fine settimana al mese presso il domicilio dello stesso a Milano, Viale
Ungheria 21/4 ,partendo il venerdì sera da Olbia e rientrando la domenica sera, con spese a carico del
, sia per la partenza da Olbia, sia per il rientro;
le minori potranno viaggiare anche da sole, con CP_1 il sostegno della Hostess delegata con spese a carico del ponendole, invece, a carico della CP_1 [...]
e fino al raggiungimento del Comune di Milano, ove la partenza avvenga da uno Stato Estero e Pt_1 facendosi carico delle spese di rientro nel Comune di Olbia;
5) Il potrà vedere e tenere con se'
CP_1 le figlie minori per almeno 2 settimane consecutive nel periodo estivo, da concordare con la madre, potendole condurre nella residenza estiva in uso alla convivente in Calabria;
in occasione delle predette vacanze estive il sosterrà le spese di viaggio se la partenza avvenga da Olbia e fino al
CP_1 luogo dove trascorreranno le vacanze e rientro, ponendole, invece, a carico della e fino al Parte_1 raggiungimento del Comune di Milano, ove la partenza avvenga da uno Stato Estero e facendosi carico delle spese di rientro nel Comune di Olbia;
6) Solo al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contrasti con la ricorrente, il chiede di poter condurre le minori alla visita dei nonni, da tenersi
CP_1 esclusivamente alla sua presenza e per il tempo necessario ad una breve visita, escludendo la permanenza delle stesse con gli ascendenti in sua assenza;
7) Il comunicherà ogni eventuale
CP_1 cambio della propria residenza alla 8) Il si impegna a versare a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per entrambe le figlie minori la somma mensile di euro 350,00, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità già in essere;
9) Il mese in cui le figlie trascorreranno le due settimane di vacanze estive con il padre, il contributo sarà ridotto ad euro 150.00; 10) Il contribuirà alla suddivisione
CP_1 pagina 3 di 13 delle spese mediche e scolastiche ed extrascolastiche( intendendosi quelle sportive già in essere nella misura del 30%,), a far data dalla esecutività delle predette condizioni, ( in ipotesi di accoglimento), e in eguale misura a quelle successive purche' previamente concordate, in ragione delle reciproche capacità economiche delle parti;
11) Condanna alle spese di lite”.
Nelle more del procedimento, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della presente controversia, che depositavano con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 settembre 2025.
Su invito del Giudice Relatore, le parti chiarivano ulteriormente i punti individuati nell'ordinanza resa fuori udienza del 3 settembre 2025 e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 9 ottobre 2025, chiedevano l'omologa delle seguenti condizioni, rassegnate in via congiunta: “SULL'AFFIDAMENTO DELLE MINORI 1) le minori verranno affidate esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione della stessa;
PIANO GENITORIALE 2)
Nella considerazione dell'esistenza di un affido esclusivo a favore della madre e, anche in riferimento alla lontananza dei luoghi di residenza delle minori e il padre, nonché in prosecuzione del regime fino ad ora applicato, si propone quanto segue:- il genitore non affidatario manterrà la cura e le abitudini quotidiane che le minori seguono con il genitore affidatario, avendo particolare scrupolo di seguire le regole di igiene e la puntualità nella vita scolastica e sportiva delle minori , così come scelta e organizzata dal genitore affidatario;
-il padre, quando le minori si trovano con lui, dovrà tempestivamente avvisare la madre, genitore affidatario, di ogni eventuale situazione relativa alla salute e alla sicurezza delle figlie che dovesse presentarsi fuori dalla normalità, attendendo successivamente le conseguenti determinazioni che gli verranno comunicate dalla madre;
-ogni genitore avrà acceso alle informazioni scolastiche del minore, la sua salute e sicurezza;
-ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari e sportivi che si curano del minore;
ogni genitore deve risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del minore;
ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di residenza effettivo di casa e lavoro;
DIRITTI DELLA PROLE 3) i figli non devono essere coinvolti nelle discussione dei genitori o assistere a comportamenti negativi di un genitore verso l'altro né ad azioni di violenza tra gli stessi;
-il figlio non deve essere utilizzato come messaggero né come mediatore tra e per i genitori;
-il figlio deve ricevere con solerzia e continuità assistenza medica qualificata;
-il figlio ha diritto a ricevere l'educazione scolastica secondo le sue inclinazioni e capacità, la stessa dovrà essere compiuta tenendo conto anche delle volontà del minore;
sarà cura del genitore collocatario e affidatario procedere all'iscrizione scolastica del minore;
-il figlio ha diritto a partecipare ad attività extra scolastiche e pagina 4 di 13 sportive secondo i suoi desideri e le capacità economiche dei genitore;
sarà cura di ciascun genitore far frequentare al figlio le attività scelte, rispetto ai turni di visita;
-i costi delle attività extra scolastiche e sportive saranno affrontate da ciascun genitore, seguendo protocollo Cnf, di seguito specificato;
RELIGIONE 4) il minore procederà con l'istruzione religiosa fino ad ora impartita;
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE 5) Il Controparte_1 verserà in favore delle minori e alle coordinate bancarie già in suo possesso l'assegno mensile di euro
400,00; 6)la partecipazione alle spese straordinarie del in favore delle minori sarà conforme a CP_1 quanto previsto nel protocollo CNF e precisamente: Nell'assegno di mantenimento devono intendersi ricomprese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Le spese straordinarie da sostenersi anche senza consenso preventivo del genitore non affidatario, per le quali e' prevista una compartecipazione al 50%, sono costituite da spese per :libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese straordinarie la cui partecipazione al 50%
e' subordinata al consenso di entrambi i genitori, è' suddivisa nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba pagina 5 di 13 coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. . Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. . Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
SULLE VISITE ALLE MINORI
5)Il potrà vedere e tenere con se le minori, compatibilmente con gli impegni delle stesse tutte le v CP_1 olte che si recherà in Sardegna, riaccompagnandole a casa alle 23:00 e dando almeno 48 ore di preavviso al genitore collocatario;
le visite avverranno in modo libero e il garantirà la sua CP_1 costante presenza;
6)qualora il abbia possibilità di trascorrere in Sardegna alcuni giorni consecutivi, previo preavv CP_1 iso di 48ore al genitore collocatario, potrà trattenere con se' le figlie anche per il pernottamento nella sua abitazione di Priatu, sempre compatibilmente agli impegni scolastici delle minori e sempre garantendo la sua costante presenza;
7)Le minori potranno trascorrere con il padre un fine settimana al mese presso il domicilio dello stesso a Milano, Viale Ungheria 21/4, partendo il venerdì sera da Olbia
e rientrando la domenica sera, con spese a carico del sia per la partenza da Olbia, sia per il CP_1
pagina 6 di 13 rientro. Le minori potranno viaggiare anche da sole, essendo consentito dalla loro età all'interno dello
Stato Italiano.
8) nel caso in cui le minori non si trovino a Olbia, e per l'intero mese siano fuori dello Stato Italiano, accompagnando la madre per lavoro, le stesse potranno raggiungere il che si farà carico di CP_1 pagare la tratta Olbia-Milano;
9) Il potrà vedere e tenere con se' le figlie minori per almeno 15 giorni CP_1 consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, e facendo in modo che la partenza delle minori per raggiungere il padre possa avvenire, comunque, dallo Stato Italiano. In ogni caso il per il periodo delle vacanze estive potrà scegliere qualunque destinazione vacanziera, da CP_1 comunicarsi all'altro genitore, sempre però favorendo le preferenze ed esigenze delle minori.
10) Il potrà vedere e tenere con se' le figlie minori per 6 giorni nella vacanze di Natale, e 3 CP_1 giorni a Pasqua;
11) la visita ai nonni paterni da parte delle minori verrà rimessa alla volontà delle stesse e in caso esprimano tale volontà le visite avverranno sempre alla costante presenza del padre;
12) ll si impegna a rifondere le pregresse spese straordinarie ,per le quali e' prevista una CP_1 compartecipazione obbligatoria al 50%, come da protocollo CNF, secondo un piano di rientro mensile, da concordarsi separatamente, che preveda il versamento di una somma non inferiore ad euro 100,00, detratto ciò che ha già versato, e precisamente: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Con prima rata di euro 100,00 da versarsi ad agosto 2025;
Saranno escluse dal rimborso le spese straordinarie la cui partecipazione al 50% è subordinata al consenso di entrambi i genitori, come da protocollo CNF”.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio in camera di consiglio.
*****
pagina 7 di 13 Il Collegio ritiene doversi omologare le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta, come formulate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 settembre 2025, ed ulteriormente precisate nelle note da ultimo depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Le predette condizioni, di fatto, non risultano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, ed appaiono conformi all'interesse della prole.
In particolare, le parti hanno condiviso la scelta di mantenere l'affidamento esclusivo delle minori in favore della madre, condizione già prevista in sede di separazione ed in sede di divorzio e che, di fatto, rappresenta ormai un equilibrio consolidato nel nucleo familiare di riferimento, e favorito dalle parti stesse che, confermando tale regime di affidamento, hanno dato atto sia della distanza del padre dalle figlie, da un punto di vista geografico, ma anche rispetto alla disponibilità di quest'ultimo a seguirle in maniera costante, sia dell'idoneità della madre che, ormai da anni, svolge il ruolo di genitore affidatario delle minori. D'altra parte, l'accordo garantisce alle minori un contributo al mantenimento a carico del padre, e prevede adeguate modalità di visita per il genitore non affidatario.
Visto l'esito del giudizio, che si è definito in via consensuale, considerata la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti costituite, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti, nei seguenti termini:
“SULL'AFFIDAMENTO DELLE MINORI 1) le minori verranno affidate esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione della stessa;
PIANO GENITORIALE 2) Nella considerazione dell'esistenza di un affido esclusivo a favore della madre e, anche in riferimento alla lontananza dei luoghi di residenza delle minori e il padre, nonché in prosecuzione del regime fino ad ora applicato, si propone quanto segue:- il genitore non affidatario manterrà la cura e le abitudini quotidiane che le minori seguono con il genitore affidatario, avendo particolare scrupolo di seguire le pagina 8 di 13 regole di igiene e la puntualità nella vita scolastica e sportiva delle minori , così come scelta e organizzata dal genitore affidatario;
-il padre, quando le minori si trovano con lui, dovrà tempestivamente avvisare la madre, genitore affidatario, di ogni eventuale situazione relativa alla salute e alla sicurezza delle figlie che dovesse presentarsi fuori dalla normalità, attendendo successivamente le conseguenti determinazioni che gli verranno comunicate dalla madre;
-ogni genitore avrà acceso alle informazioni scolastiche del minore, la sua salute e sicurezza;
-ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari e sportivi che si curano del minore;
ogni genitore deve risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del minore;
ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di residenza effettivo di casa e lavoro;
DIRITTI DELLA PROLE 3) i figli non devono essere coinvolti nelle discussione dei genitori o assistere a comportamenti negativi di un genitore verso l'altro né ad azioni di violenza tra gli stessi;
-il figlio non deve essere utilizzato come messaggero né come mediatore tra e per i genitori;
-il figlio deve ricevere con solerzia e continuità assistenza medica qualificata;
-il figlio ha diritto a ricevere l'educazione scolastica secondo le sue inclinazioni e capacità, la stessa dovrà essere compiuta tenendo conto anche delle volontà del minore;
sarà cura del genitore collocatario e affidatario procedere all'iscrizione scolastica del minore;
-il figlio ha diritto a partecipare ad attività extra scolastiche e sportive secondo i suoi desideri e le capacità economiche dei genitore;
sarà cura di ciascun genitore far frequentare al figlio le attività scelte, rispetto ai turni di visita;
-i costi delle attività extra scolastiche e sportive saranno affrontate da ciascun genitore, seguendo protocollo Cnf, di seguito specificato;
RELIGIONE 4) il minore procederà con l'istruzione religiosa fino ad ora impartita;
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE 5) Il Controparte_1 verserà in favore delle minori e alle coordinate bancarie già in suo possesso l'assegno mensile di euro
400,00; 6)la partecipazione alle spese straordinarie del in favore delle minori sarà conforme a CP_1 quanto previsto nel protocollo CNF e precisamente: Nell'assegno di mantenimento devono intendersi ricomprese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali pagina 9 di 13 domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Le spese straordinarie da sostenersi anche senza consenso preventivo del genitore non affidatario, per le quali e' prevista una compartecipazione al 50%, sono costituite da spese per :libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese straordinarie la cui partecipazione al 50%
e' subordinata al consenso di entrambi i genitori, è' suddivisa nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. . Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. . Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato pagina 10 di 13 idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
SULLE VISITE ALLE MINORI
5)Il potrà vedere e tenere con se le minori, compatibilmente con gli impegni delle stesse tutte le v CP_1 olte che si recherà in Sardegna, riaccompagnandole a casa alle 23:00 e dando almeno 48 ore di preavviso al genitore collocatario;
le visite avverranno in modo libero e il garantirà la sua CP_1 costante presenza;
6)qualora il abbia possibilità di trascorrere in Sardegna alcuni giorni consecutivi, previo preavv CP_1 iso di 48 ore al genitore collocatario, potrà trattenere con se' le figlie anche per il pernottamento nella sua abitazione di Priatu, sempre compatibilmente agli impegni scolastici delle minori e sempre garantendo la sua costante presenza;
7)Le minori potranno trascorrere con il padre un fine settimana al mese presso il domicilio dello stesso a Milano, Viale Ungheria 21/4, partendo il venerdì sera da Olbia
e rientrando la domenica sera, con spese a carico del sia per la partenza da Olbia, sia per il CP_1 rientro. Le minori potranno viaggiare anche da sole, essendo consentito dalla loro età all'interno dello
Stato Italiano.
8) nel caso in cui le minori non si trovino a Olbia, e per l'intero mese siano fuori dello Stato Italiano, accompagnando la madre per lavoro, le stesse potranno raggiungere il che si farà carico di CP_1 pagare la tratta Olbia-Milano;
9) Il potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per almeno 15 giorni CP_1 consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, e facendo in modo che la partenza delle minori per raggiungere il padre possa avvenire, comunque, dallo Stato Italiano. In ogni caso il per il periodo delle vacanze estive potrà scegliere qualunque destinazione vacanziera, da CP_1 comunicarsi all'altro genitore, sempre però favorendo le preferenze ed esigenze delle minori.
10) Il potrà vedere e tenere con se' le figlie minori per 6 giorni nelle vacanze di Natale, e 3 CP_1 giorni a Pasqua;
11) la visita ai nonni paterni da parte delle minori verrà rimessa alla volontà delle stesse e in caso esprimano tale volontà le visite avverranno sempre alla costante presenza del padre;
pagina 11 di 13 12) ll si impegna a rifondere le pregresse spese straordinarie ,per le quali e' prevista una CP_1 compartecipazione obbligatoria al 50%, come da protocollo CNF, secondo un piano di rientro mensile, da concordarsi separatamente, che preveda il versamento di una somma non inferiore ad euro 100,00, detratto ciò che ha già versato, e precisamente: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Con prima rata di euro 100,00 da versarsi ad agosto 2025;
Saranno escluse dal rimborso le spese straordinarie la cui partecipazione al 50% è subordinata al consenso di entrambi i genitori, come da protocollo CNF”.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
“
pagina 12 di 13 ;
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1760/2023 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Ricorso per la modifica delle condizioni assunte con il ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...], il [...] ( ), residente in Olbia, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Oggiano ( ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma nr. 61;
pagina 1 di 13 ricorrente contro
nato a [...], il [...] ( ), residente a [...]C.F._3
Priatu, Via Sebastiano Satta nr. 1, domiciliato in Milano, Viale Ungheria nr. 21/4, rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Natale ( ) e dall'Avv. Giuseppe Angotta C.F._4
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Tempio Pausania, C.F._5
Via San Marco nr. 20;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre
2025;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-disporre che il padre provveda al mantenimento delle minori con un versamento mensile, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di euro 500,00, rivalutabile istat, oltre spese straordinarie secondo il protocollo del CNF e assegno unico;
-disporre che quando le bambine raggiungeranno il padre a Milano il costo del biglietto di andata e ritorno sia totalmente a carico del
-disporre che il padre comunichi alla madre delle minori la sua residenza e, tempestivamente, CP_1
pagina 2 di 13 ogni cambio della stessa;
-ferme tutte le altre condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio N. 175/2019 resa dal Tribunale di Tempio Pausania in data 26/3/2019, mai impugnata. -in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Le minori verranno affidate congiuntamente ad entrambe i genitori (regime di affidamento, peraltro, in linea con il piano genitoriale depositato da parte ricorrente), non esistendo motivazioni che ne limitino la eguale posizione genitoriale, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, in ogni caso secondo il piano genitoriale depositato dal 2) Il potrà vedere e tenere con se le minori, CP_1 CP_1 compatibilmente con gli impegni delle stesse tutte le volte che si recherà in Sardegna, riaccompagnandole a casa alle 23:00 e dando almeno 48 ore di preavviso al genitore collocatario;
le visite avverranno in modo libero;
3) qualora il abbia possibilità di trascorrere in Sardegna CP_1 alcuni giorni consecutivi, previo preavviso di 48 ore al genitore collocatario, potrà trattenere con se' le figlie anche per il pernottamento nella abitazione di Priatu, sempre compatibilmente agli impegni scolastici delle minori, risultando tale abitazione idonea ad ospitarle;
4) Le bambine potranno trascorrere con il padre un fine settimana al mese presso il domicilio dello stesso a Milano, Viale
Ungheria 21/4 ,partendo il venerdì sera da Olbia e rientrando la domenica sera, con spese a carico del
, sia per la partenza da Olbia, sia per il rientro;
le minori potranno viaggiare anche da sole, con CP_1 il sostegno della Hostess delegata con spese a carico del ponendole, invece, a carico della CP_1 [...]
e fino al raggiungimento del Comune di Milano, ove la partenza avvenga da uno Stato Estero e Pt_1 facendosi carico delle spese di rientro nel Comune di Olbia;
5) Il potrà vedere e tenere con se'
CP_1 le figlie minori per almeno 2 settimane consecutive nel periodo estivo, da concordare con la madre, potendole condurre nella residenza estiva in uso alla convivente in Calabria;
in occasione delle predette vacanze estive il sosterrà le spese di viaggio se la partenza avvenga da Olbia e fino al
CP_1 luogo dove trascorreranno le vacanze e rientro, ponendole, invece, a carico della e fino al Parte_1 raggiungimento del Comune di Milano, ove la partenza avvenga da uno Stato Estero e facendosi carico delle spese di rientro nel Comune di Olbia;
6) Solo al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contrasti con la ricorrente, il chiede di poter condurre le minori alla visita dei nonni, da tenersi
CP_1 esclusivamente alla sua presenza e per il tempo necessario ad una breve visita, escludendo la permanenza delle stesse con gli ascendenti in sua assenza;
7) Il comunicherà ogni eventuale
CP_1 cambio della propria residenza alla 8) Il si impegna a versare a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per entrambe le figlie minori la somma mensile di euro 350,00, entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità già in essere;
9) Il mese in cui le figlie trascorreranno le due settimane di vacanze estive con il padre, il contributo sarà ridotto ad euro 150.00; 10) Il contribuirà alla suddivisione
CP_1 pagina 3 di 13 delle spese mediche e scolastiche ed extrascolastiche( intendendosi quelle sportive già in essere nella misura del 30%,), a far data dalla esecutività delle predette condizioni, ( in ipotesi di accoglimento), e in eguale misura a quelle successive purche' previamente concordate, in ragione delle reciproche capacità economiche delle parti;
11) Condanna alle spese di lite”.
Nelle more del procedimento, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della presente controversia, che depositavano con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 settembre 2025.
Su invito del Giudice Relatore, le parti chiarivano ulteriormente i punti individuati nell'ordinanza resa fuori udienza del 3 settembre 2025 e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 9 ottobre 2025, chiedevano l'omologa delle seguenti condizioni, rassegnate in via congiunta: “SULL'AFFIDAMENTO DELLE MINORI 1) le minori verranno affidate esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione della stessa;
PIANO GENITORIALE 2)
Nella considerazione dell'esistenza di un affido esclusivo a favore della madre e, anche in riferimento alla lontananza dei luoghi di residenza delle minori e il padre, nonché in prosecuzione del regime fino ad ora applicato, si propone quanto segue:- il genitore non affidatario manterrà la cura e le abitudini quotidiane che le minori seguono con il genitore affidatario, avendo particolare scrupolo di seguire le regole di igiene e la puntualità nella vita scolastica e sportiva delle minori , così come scelta e organizzata dal genitore affidatario;
-il padre, quando le minori si trovano con lui, dovrà tempestivamente avvisare la madre, genitore affidatario, di ogni eventuale situazione relativa alla salute e alla sicurezza delle figlie che dovesse presentarsi fuori dalla normalità, attendendo successivamente le conseguenti determinazioni che gli verranno comunicate dalla madre;
-ogni genitore avrà acceso alle informazioni scolastiche del minore, la sua salute e sicurezza;
-ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari e sportivi che si curano del minore;
ogni genitore deve risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del minore;
ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di residenza effettivo di casa e lavoro;
DIRITTI DELLA PROLE 3) i figli non devono essere coinvolti nelle discussione dei genitori o assistere a comportamenti negativi di un genitore verso l'altro né ad azioni di violenza tra gli stessi;
-il figlio non deve essere utilizzato come messaggero né come mediatore tra e per i genitori;
-il figlio deve ricevere con solerzia e continuità assistenza medica qualificata;
-il figlio ha diritto a ricevere l'educazione scolastica secondo le sue inclinazioni e capacità, la stessa dovrà essere compiuta tenendo conto anche delle volontà del minore;
sarà cura del genitore collocatario e affidatario procedere all'iscrizione scolastica del minore;
-il figlio ha diritto a partecipare ad attività extra scolastiche e pagina 4 di 13 sportive secondo i suoi desideri e le capacità economiche dei genitore;
sarà cura di ciascun genitore far frequentare al figlio le attività scelte, rispetto ai turni di visita;
-i costi delle attività extra scolastiche e sportive saranno affrontate da ciascun genitore, seguendo protocollo Cnf, di seguito specificato;
RELIGIONE 4) il minore procederà con l'istruzione religiosa fino ad ora impartita;
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE 5) Il Controparte_1 verserà in favore delle minori e alle coordinate bancarie già in suo possesso l'assegno mensile di euro
400,00; 6)la partecipazione alle spese straordinarie del in favore delle minori sarà conforme a CP_1 quanto previsto nel protocollo CNF e precisamente: Nell'assegno di mantenimento devono intendersi ricomprese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Le spese straordinarie da sostenersi anche senza consenso preventivo del genitore non affidatario, per le quali e' prevista una compartecipazione al 50%, sono costituite da spese per :libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese straordinarie la cui partecipazione al 50%
e' subordinata al consenso di entrambi i genitori, è' suddivisa nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba pagina 5 di 13 coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. . Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. . Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
SULLE VISITE ALLE MINORI
5)Il potrà vedere e tenere con se le minori, compatibilmente con gli impegni delle stesse tutte le v CP_1 olte che si recherà in Sardegna, riaccompagnandole a casa alle 23:00 e dando almeno 48 ore di preavviso al genitore collocatario;
le visite avverranno in modo libero e il garantirà la sua CP_1 costante presenza;
6)qualora il abbia possibilità di trascorrere in Sardegna alcuni giorni consecutivi, previo preavv CP_1 iso di 48ore al genitore collocatario, potrà trattenere con se' le figlie anche per il pernottamento nella sua abitazione di Priatu, sempre compatibilmente agli impegni scolastici delle minori e sempre garantendo la sua costante presenza;
7)Le minori potranno trascorrere con il padre un fine settimana al mese presso il domicilio dello stesso a Milano, Viale Ungheria 21/4, partendo il venerdì sera da Olbia
e rientrando la domenica sera, con spese a carico del sia per la partenza da Olbia, sia per il CP_1
pagina 6 di 13 rientro. Le minori potranno viaggiare anche da sole, essendo consentito dalla loro età all'interno dello
Stato Italiano.
8) nel caso in cui le minori non si trovino a Olbia, e per l'intero mese siano fuori dello Stato Italiano, accompagnando la madre per lavoro, le stesse potranno raggiungere il che si farà carico di CP_1 pagare la tratta Olbia-Milano;
9) Il potrà vedere e tenere con se' le figlie minori per almeno 15 giorni CP_1 consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, e facendo in modo che la partenza delle minori per raggiungere il padre possa avvenire, comunque, dallo Stato Italiano. In ogni caso il per il periodo delle vacanze estive potrà scegliere qualunque destinazione vacanziera, da CP_1 comunicarsi all'altro genitore, sempre però favorendo le preferenze ed esigenze delle minori.
10) Il potrà vedere e tenere con se' le figlie minori per 6 giorni nella vacanze di Natale, e 3 CP_1 giorni a Pasqua;
11) la visita ai nonni paterni da parte delle minori verrà rimessa alla volontà delle stesse e in caso esprimano tale volontà le visite avverranno sempre alla costante presenza del padre;
12) ll si impegna a rifondere le pregresse spese straordinarie ,per le quali e' prevista una CP_1 compartecipazione obbligatoria al 50%, come da protocollo CNF, secondo un piano di rientro mensile, da concordarsi separatamente, che preveda il versamento di una somma non inferiore ad euro 100,00, detratto ciò che ha già versato, e precisamente: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Con prima rata di euro 100,00 da versarsi ad agosto 2025;
Saranno escluse dal rimborso le spese straordinarie la cui partecipazione al 50% è subordinata al consenso di entrambi i genitori, come da protocollo CNF”.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio in camera di consiglio.
*****
pagina 7 di 13 Il Collegio ritiene doversi omologare le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta, come formulate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3 settembre 2025, ed ulteriormente precisate nelle note da ultimo depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025.
Le predette condizioni, di fatto, non risultano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, ed appaiono conformi all'interesse della prole.
In particolare, le parti hanno condiviso la scelta di mantenere l'affidamento esclusivo delle minori in favore della madre, condizione già prevista in sede di separazione ed in sede di divorzio e che, di fatto, rappresenta ormai un equilibrio consolidato nel nucleo familiare di riferimento, e favorito dalle parti stesse che, confermando tale regime di affidamento, hanno dato atto sia della distanza del padre dalle figlie, da un punto di vista geografico, ma anche rispetto alla disponibilità di quest'ultimo a seguirle in maniera costante, sia dell'idoneità della madre che, ormai da anni, svolge il ruolo di genitore affidatario delle minori. D'altra parte, l'accordo garantisce alle minori un contributo al mantenimento a carico del padre, e prevede adeguate modalità di visita per il genitore non affidatario.
Visto l'esito del giudizio, che si è definito in via consensuale, considerata la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti costituite, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
OMOLOGA le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti, nei seguenti termini:
“SULL'AFFIDAMENTO DELLE MINORI 1) le minori verranno affidate esclusivamente alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione della stessa;
PIANO GENITORIALE 2) Nella considerazione dell'esistenza di un affido esclusivo a favore della madre e, anche in riferimento alla lontananza dei luoghi di residenza delle minori e il padre, nonché in prosecuzione del regime fino ad ora applicato, si propone quanto segue:- il genitore non affidatario manterrà la cura e le abitudini quotidiane che le minori seguono con il genitore affidatario, avendo particolare scrupolo di seguire le pagina 8 di 13 regole di igiene e la puntualità nella vita scolastica e sportiva delle minori , così come scelta e organizzata dal genitore affidatario;
-il padre, quando le minori si trovano con lui, dovrà tempestivamente avvisare la madre, genitore affidatario, di ogni eventuale situazione relativa alla salute e alla sicurezza delle figlie che dovesse presentarsi fuori dalla normalità, attendendo successivamente le conseguenti determinazioni che gli verranno comunicate dalla madre;
-ogni genitore avrà acceso alle informazioni scolastiche del minore, la sua salute e sicurezza;
-ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari e sportivi che si curano del minore;
ogni genitore deve risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del minore;
ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di residenza effettivo di casa e lavoro;
DIRITTI DELLA PROLE 3) i figli non devono essere coinvolti nelle discussione dei genitori o assistere a comportamenti negativi di un genitore verso l'altro né ad azioni di violenza tra gli stessi;
-il figlio non deve essere utilizzato come messaggero né come mediatore tra e per i genitori;
-il figlio deve ricevere con solerzia e continuità assistenza medica qualificata;
-il figlio ha diritto a ricevere l'educazione scolastica secondo le sue inclinazioni e capacità, la stessa dovrà essere compiuta tenendo conto anche delle volontà del minore;
sarà cura del genitore collocatario e affidatario procedere all'iscrizione scolastica del minore;
-il figlio ha diritto a partecipare ad attività extra scolastiche e sportive secondo i suoi desideri e le capacità economiche dei genitore;
sarà cura di ciascun genitore far frequentare al figlio le attività scelte, rispetto ai turni di visita;
-i costi delle attività extra scolastiche e sportive saranno affrontate da ciascun genitore, seguendo protocollo Cnf, di seguito specificato;
RELIGIONE 4) il minore procederà con l'istruzione religiosa fino ad ora impartita;
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE 5) Il Controparte_1 verserà in favore delle minori e alle coordinate bancarie già in suo possesso l'assegno mensile di euro
400,00; 6)la partecipazione alle spese straordinarie del in favore delle minori sarà conforme a CP_1 quanto previsto nel protocollo CNF e precisamente: Nell'assegno di mantenimento devono intendersi ricomprese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali pagina 9 di 13 domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Le spese straordinarie da sostenersi anche senza consenso preventivo del genitore non affidatario, per le quali e' prevista una compartecipazione al 50%, sono costituite da spese per :libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Le spese straordinarie la cui partecipazione al 50%
e' subordinata al consenso di entrambi i genitori, è' suddivisa nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. . Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. . Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato pagina 10 di 13 idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
SULLE VISITE ALLE MINORI
5)Il potrà vedere e tenere con se le minori, compatibilmente con gli impegni delle stesse tutte le v CP_1 olte che si recherà in Sardegna, riaccompagnandole a casa alle 23:00 e dando almeno 48 ore di preavviso al genitore collocatario;
le visite avverranno in modo libero e il garantirà la sua CP_1 costante presenza;
6)qualora il abbia possibilità di trascorrere in Sardegna alcuni giorni consecutivi, previo preavv CP_1 iso di 48 ore al genitore collocatario, potrà trattenere con se' le figlie anche per il pernottamento nella sua abitazione di Priatu, sempre compatibilmente agli impegni scolastici delle minori e sempre garantendo la sua costante presenza;
7)Le minori potranno trascorrere con il padre un fine settimana al mese presso il domicilio dello stesso a Milano, Viale Ungheria 21/4, partendo il venerdì sera da Olbia
e rientrando la domenica sera, con spese a carico del sia per la partenza da Olbia, sia per il CP_1 rientro. Le minori potranno viaggiare anche da sole, essendo consentito dalla loro età all'interno dello
Stato Italiano.
8) nel caso in cui le minori non si trovino a Olbia, e per l'intero mese siano fuori dello Stato Italiano, accompagnando la madre per lavoro, le stesse potranno raggiungere il che si farà carico di CP_1 pagare la tratta Olbia-Milano;
9) Il potrà vedere e tenere con sé le figlie minori per almeno 15 giorni CP_1 consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, e facendo in modo che la partenza delle minori per raggiungere il padre possa avvenire, comunque, dallo Stato Italiano. In ogni caso il per il periodo delle vacanze estive potrà scegliere qualunque destinazione vacanziera, da CP_1 comunicarsi all'altro genitore, sempre però favorendo le preferenze ed esigenze delle minori.
10) Il potrà vedere e tenere con se' le figlie minori per 6 giorni nelle vacanze di Natale, e 3 CP_1 giorni a Pasqua;
11) la visita ai nonni paterni da parte delle minori verrà rimessa alla volontà delle stesse e in caso esprimano tale volontà le visite avverranno sempre alla costante presenza del padre;
pagina 11 di 13 12) ll si impegna a rifondere le pregresse spese straordinarie ,per le quali e' prevista una CP_1 compartecipazione obbligatoria al 50%, come da protocollo CNF, secondo un piano di rientro mensile, da concordarsi separatamente, che preveda il versamento di una somma non inferiore ad euro 100,00, detratto ciò che ha già versato, e precisamente: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Con prima rata di euro 100,00 da versarsi ad agosto 2025;
Saranno escluse dal rimborso le spese straordinarie la cui partecipazione al 50% è subordinata al consenso di entrambi i genitori, come da protocollo CNF”.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
“
pagina 12 di 13 ;
pagina 13 di 13