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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3068/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: ricorso per interdizione, promosso da:
e , elettivamente domiciliati a Leverano in via Parte_1 Parte_2
Sant'Angelo n. 13, presso lo studio legale dell'Avv. Walter Tundo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI nei confronti di
(nata a [...] il [...]), residente a [...]
s.n.c., alla data del ricorso ricoverata presso R.S.A. “Mai Soli” sita a Leverano in via
Ugo La Malfa n. 1;
INTERDICENDA
con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato ex art. 712 c.p.c. il 6/5/2024, e , in Parte_1 Parte_2
qualità di figli di (nata a [...] il [...]), adducendo che la CP_1 medesima, essendo affetta (come da certificazione medica in atti) da “demenza
1 degenerativa tipo Alzheimer”, in stato avanzato, allettata e assolutamente non più in grado di autodeterminarsi nello svolgimento di tutte le normali attività e di curare i propri interessi, chiedevano dichiarazione di interdizione, proponendo la nomina del figlio come tutore. Pt_1
All'udienza tenutasi presso sita a Leverano in via Ugo La Malfa n. 1, Controparte_2 allora divenuto domicilio dell'interdicenda il 5/3/2024, il giudice onorario delegato all'ascolto, constatato lo stato non collaborante della suddetta, la quale, allettata, non era in grado di rispondere alle domande che le venivano rivolte, né tanto meno di firmare il verbale, procedeva alla nomina del tutore provvisorio nella persona di Parte_1
Fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. sino al 6 febbraio 2025, i ricorrenti trasmettevano note con cui chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, stante intervenuto decesso della interdicenda avvenuto a Leverano il 19 novembre 2024 (v. certificato di morte prodotto rilasciato dal
Comune) e il giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Il suddetto, nonostante le peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi e di profili pubblicistici, dalla natura indisponibile degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti indicati come persone che possono promuovere il ricorso (art. 417 c.c.), pur non agendo a tutela di un proprio diritto (legittimati all'impugnazione ex art. 718 c.p.c. anche ove non abbiano partecipato al giudizio), dai poteri d'ufficio del giudice (art. 419 comma 2 c.c. e 714 c.p.c.), dalle modalità di pubblicazione della sentenza (art. 423 c.c.) e dalla sua revocabilità (artt. 429 c.c. e 720 c.p.c.), per quanto non previsto dalle norme speciali, è soggetto alle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili.
Nelle cause di contenzioso ordinario, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che renda superflua una espressa pronunzia decisoria di merito del giudice, viene, per consolidata prassi giudiziaria, dichiarata cessata la materia del contendere, nonostante non vi sia alcuna norma processualcivilistica disciplinante il predetto istituto.
2 Più precisamente, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della domanda, per sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, pertanto, ammissibile anche nel processo di interdizione (cfr. Cass., sez. I, 24 agosto 2005 n. 17256) ove, come nel caso in esame (intervenuto il decesso dell'interdicendo), non sia più necessaria e utile una pronuncia sul merito.
Le spese processuali in ragione della natura del procedimento di interdizione e dell'esito del giudizio sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di interdizione iscritta al n. 3068/2024 R.G. proposta Parte_1
e nei confronti di (nata a [...] il Parte_2 CP_1
22/12/1933), così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce, il 6 febbraio 2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
3
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3068/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: ricorso per interdizione, promosso da:
e , elettivamente domiciliati a Leverano in via Parte_1 Parte_2
Sant'Angelo n. 13, presso lo studio legale dell'Avv. Walter Tundo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI nei confronti di
(nata a [...] il [...]), residente a [...]
s.n.c., alla data del ricorso ricoverata presso R.S.A. “Mai Soli” sita a Leverano in via
Ugo La Malfa n. 1;
INTERDICENDA
con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato ex art. 712 c.p.c. il 6/5/2024, e , in Parte_1 Parte_2
qualità di figli di (nata a [...] il [...]), adducendo che la CP_1 medesima, essendo affetta (come da certificazione medica in atti) da “demenza
1 degenerativa tipo Alzheimer”, in stato avanzato, allettata e assolutamente non più in grado di autodeterminarsi nello svolgimento di tutte le normali attività e di curare i propri interessi, chiedevano dichiarazione di interdizione, proponendo la nomina del figlio come tutore. Pt_1
All'udienza tenutasi presso sita a Leverano in via Ugo La Malfa n. 1, Controparte_2 allora divenuto domicilio dell'interdicenda il 5/3/2024, il giudice onorario delegato all'ascolto, constatato lo stato non collaborante della suddetta, la quale, allettata, non era in grado di rispondere alle domande che le venivano rivolte, né tanto meno di firmare il verbale, procedeva alla nomina del tutore provvisorio nella persona di Parte_1
Fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. sino al 6 febbraio 2025, i ricorrenti trasmettevano note con cui chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, stante intervenuto decesso della interdicenda avvenuto a Leverano il 19 novembre 2024 (v. certificato di morte prodotto rilasciato dal
Comune) e il giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Il suddetto, nonostante le peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi e di profili pubblicistici, dalla natura indisponibile degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti indicati come persone che possono promuovere il ricorso (art. 417 c.c.), pur non agendo a tutela di un proprio diritto (legittimati all'impugnazione ex art. 718 c.p.c. anche ove non abbiano partecipato al giudizio), dai poteri d'ufficio del giudice (art. 419 comma 2 c.c. e 714 c.p.c.), dalle modalità di pubblicazione della sentenza (art. 423 c.c.) e dalla sua revocabilità (artt. 429 c.c. e 720 c.p.c.), per quanto non previsto dalle norme speciali, è soggetto alle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili.
Nelle cause di contenzioso ordinario, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che renda superflua una espressa pronunzia decisoria di merito del giudice, viene, per consolidata prassi giudiziaria, dichiarata cessata la materia del contendere, nonostante non vi sia alcuna norma processualcivilistica disciplinante il predetto istituto.
2 Più precisamente, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della domanda, per sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, pertanto, ammissibile anche nel processo di interdizione (cfr. Cass., sez. I, 24 agosto 2005 n. 17256) ove, come nel caso in esame (intervenuto il decesso dell'interdicendo), non sia più necessaria e utile una pronuncia sul merito.
Le spese processuali in ragione della natura del procedimento di interdizione e dell'esito del giudizio sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di interdizione iscritta al n. 3068/2024 R.G. proposta Parte_1
e nei confronti di (nata a [...] il Parte_2 CP_1
22/12/1933), così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce, il 6 febbraio 2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
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